Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2373 /2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.04.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Mussi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. nata a [...] in data [...] rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Giulia Zambelloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 06.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
*dichiarare la separazione personale dei coniugi ( ) e CP_1 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ); Pt_1 C.F._1
*ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del signor rimane allo stesso assegnata. Parte_1
3) La signora andrà definitivamente a vivere con il figlio nell'immobile di CP_1 Per_1 proprietà dei genitori signori e sita in GO di GO (MB), Via CP_2 CP_3
Achille Grandi n. 7, ove trasferirà la residenza anagrafica.
4) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso Per_1
l'abitazione della madre. Il figlio, al momento dell'uscita dalla casa coniugale, porterà con sé il piano digitale NO e tutti i suoi effetti personali compresi i Lego.
5) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
l'importo di € 1.000,00= (euro mille/00), somma aggiornata annualmente secondo gli indici Per_1
Istat – Foi, senza obbligo di richiesta, sino a che lo stesso non raggiungerà l'indipendenza economica, somma da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN:
[...] intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
a partire dal mese di Marzo 2025;
6) Il signor concorrerà al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie, Parte_1 da sostenersi nell'interesse del figlio , secondo il Protocollo/Linee Guida del Tribunale di Per_1
Monza per i primi 5 anni e, successivamente, a partire dal sesto anno nella misura del 50% sino all'indipendenza economica dello stesso. In tali spese andranno ricomprese anche quelle per le lezioni di pianoforte che andranno così sostenute: n. 7 lezioni a carico del signor e n. 3 lezioni Pt_1
a carico della signora e così in seguito. CP_1
7) Le parti concordano che l'assegno unico erogato da parte dell' sia percepito nella misura CP_4 del 100% dalla signora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite nella misura del CP_1
50% per ciascun genitore.
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati e 1 - 2 giorni durante la settimana, previo accordo con la madre e secondo le esigenze ed impegni del minore stesso, così disciplinati: nella settimana in cui il figlio minore starà con il padre nel week end il giorno infrasettimanale sarà solo uno, mentre nella settimana in cui il week end spetterà alla madre i giorni infrasettimanali da trascorrere con il padre saranno due. Il figlio trascorrerà i giorni di
Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta rispettivamente con il padre e la madre ad anni alterni.
Per le vacanze estive il padre potrà portare con sé il figlio per 15 giorni consecutivi comunicando alla madre il luogo di soggiorno ed eventuali recapiti.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni anche consecutivi, mentre per le vacanze pasquali detto periodo sarà di giorni tre.
Con riferimento alle vacanze estive (nonché i ponti, compleanni ed eventuali altri periodi di vacanza), ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le ferie con il figlio, nonché il periodo di ferie scelto entro il 31 maggio di ogni anno.
9) La signora dichiara di aver già lasciato la casa coniugale, nonché di aver già prelevato CP_1 quanto oggetto di accordo con il marito ed altresì i propri effetti personali, i regali di nozze e regali in genere (barbecue del terrazzo comprensivo di tutti gli accessori, tapis roulant, materasso personale della camera matrimoniale, un pc portatile funzionante Mac), oltre ad altri beni stipati nel magazzino e relativi alla casa di , come concordato fra i coniugi. Pt_2
La signora si impegna a consegnare al signor le chiavi della casa CP_1 Parte_1 coniugale.
Il pianoforte verticale utilizzato dal figlio rimarrà nella casa coniugale. Per_1
L'album di nozze e i DVD rimarranno condivisi tra le parti e in custodia presso uno dei coniugi con facoltà per l'altro di richiederne la consegna per qualsiasi ragione. La custodia di detti beni viene concordemente affidata al sig. . Parte_1
10) Le parti convengono che il signor corrisponda l'importo di €. 95.000,00= (euro Parte_1 novantacinquemila/00) a saldo e stralcio del prezzo ricavato dalla vendita della casa di CO (LC) così suddivisi: €. 15.000,00 (euro quindicimila/00) ) importo che il signor ha già Parte_1 versato alla signora a mezzo assegno circolare alla stessa intestato e quindi CP_1 condizione che si dà per già avvenuta ed il saldo pari a €. 80.000,00 (euro ottantamila/00) entro giorni 45 dalla data della pronuncia della sentenza di separazione a mezzo bonifico bancario. In merito alle spese condominiali arretrate relative alla predetta abitazione intimate dall'Amministratore, le stesse saranno ad esclusivo carico del signor che si obbliga sin Parte_1
d'ora a far avere alla moglie quietanza dell'avvenuto pagamento in favore dell'Amministratore del condominio.
11) Il signor si obbliga a cedere a titolo gratuito a favore della signora Parte_1 CP_1 la propria quota indivisa dell'immobile sito in Stintino (SS), località Punta Falcone, Via Capo
Falcone n. 14, così identificato nel catasto fabbricati del predetto Comune: Foglio 1, Particella 1025,
Sub. 1, Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, unitamente a tutti i beni ed arredi ivi contenuti.
La suddetta cessione sarà formalizzata entro giorni 45 dalla data della pronuncia/deposito della sentenza di separazione avanti il Notaio di Seregno (MB), Via Rossini n. 44. Persona_2
La parte cedente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Le spese e gli oneri inerenti il suddetto atto di cessione di quota indivisa di immobile saranno a carico integrale della signora . CP_1
12) La signora si obbliga a cedere a titolo gratuito le quote sociali della MAGAPLAST CP_1
S.R.L., con sede in Sovico (MB), Via Cascina Greppi n. 51, a favore del signor nonché Parte_1
a rinunciare alla carica di amministratore della predetta società ed al relativo compenso con manleva da parte della società stessa a favore della signora nel caso in cui dovessero CP_1 insorgere problemi e/o controversie di qualsiasi natura e/o debiti relativamente al periodo pregresso e con contestuale rinuncia a richiedere alla signora la restituzione della quota di CP_1 finanziamento soci alla stessa erogata.
La suddetta cessione delle quote sociali e le relative manleve che regolano gli ulteriori accordi inerenti il rapporto societario verranno formalizzate entro giorni 45 dalla pronuncia/deposito della sentenza di separazione consensuale avanti il Notaio Dott.ssa con studio in Persona_2
Seregno (MB), Via Rossini n. 44.
Le spese e gli oneri inerenti il suddetto atto di cessione di quote sociali saranno a carico del sig.
. Parte_1
La signora s'impegna a mantenere riservata ogni informazione societaria di sua CP_1 conoscenza.
13) Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, le reciproche cessioni e trasferimenti avvengono a titolo gratuito.
14) Le parti concordano che il fondo pensione del controvalore di €. 55.000,00= (euro cinquantacinque/00) e le azioni presso la BCC di Milano per €. 6.000,00= (euro seimila/00) rimangano nella piena proprietà e disponibilità della signora con facoltà della stessa CP_1 di potere procedere allo svincolo/liquidazione in ogni momento e, qualora necessitasse il consenso del signor questi si impegna a prestare detto consenso non appena gli venga formulata Parte_1 la richiesta.
15) L'autovettura Mercedes Citan targata FF975RV intestata alla signora rimarrà CP_1 alla stessa assegnata in proprietà esclusiva.
16) Le parti stabiliscono che i due gatti verranno assegnati uno a ciascun coniuge e precisamente il gatto maschio alla signora e il gatto femmina al signor CP_1 Parte_1
17) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto statuito nelle condizioni sopra riportate, saranno da ritenersi definite e regolate tutte le questioni economiche e patrimoniali sopra indicate ed anche riportate in apposita scrittura privata già sottoscritta dalle parti, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
18) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio per il figlio minore Persona_3
19) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i sopra indicati trasferimenti sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione/ divorzio definisce la separazione personale/divorzio e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
20) Compensi e spese di giudizio compensate tra le parti.
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Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale e rinunciano all'impugnazione
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Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta ove necessaria la trasmissione degli atti al P.M. per acquisire il parere
P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
(C.F. ) e da (C.F. ), mandando alla C.F._2 Parte_1 C.F._1
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune competente alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte.
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Le parti prestano sin d'ora aquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciano all'impugnazione.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cavenago di
Brianza in data 27.07.2002;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavenago di Brianza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2002);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 08.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti