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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 763/2023 promossa da:
, nata a Centallo l'[...], in [...] e quale genitore esercente la Parte_1 toriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tiziana la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE contro
, nato a [...] il [...], e , nato a CP_1 Controparte_2
.1961, elettivamente domiciliati p , che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
pagina 1 di 4 - Contrariis rejectis
- Preso atto delle risultanze peritali
- Dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore nata Parte_2 Persona_1 in Cuneo il 19 marzo 2013 nata dalla relazione tra l'attrice e il defunto e per Parte_2
l'effetto
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita
- Disporre che la minore mantenga il cognome materno che costituisce ormai il segno distintivo della sua identità personale. “
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione;
vista la consulenza tecnica d'ufficio depositata;
dichiarare che dalla relazione tra l'attrice, e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/11/1973, è nata in [...] il [...] e quindi dichiarare accertato che il Persona_1
Sig. è il padre biologico della minore;
Parte_2 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita;
con la compensazione integrale delle spese ed onorari del giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.2.2023, ha esposto di aver intrattenuto sin dagli Parte_1 anni '90 una relazione con e di essere rimasta incinta, ma che la figlia Parte_2
, nata il [...], è stata riconosciuta unicamente dalla madre, in quanto il ha Per_1 Parte_2 posto in essere un atto anticonservativo nel corso della gravidanza. La ha pertanto evocato Per_1
CP_ in giudizio e , fratelli ed eredi di , al fine di far Controparte_2 Parte_2 dichiarare la paternità di quest'ultimo nei confronti della minore . Per_1
I convenuti si sono costituiti, non assumendo inizialmente conclusioni, ma chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza del rapporto di filiazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata pertanto istruita mediante l'esperimento di CTU genetica. All'udienza del
19.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo entrambe che sia dichiarata giudizialmente la paternità di nei confronti di e sono stati Parte_2 Persona_1 concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della CTU, risultando superflui i capi di prova orale dedotti da parte attrice, che non ha nemmeno insistito per la loro ammissione in sede di conclusioni definitive.
3. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità è fondata e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.c., la prova della paternità può essere infatti fornita con ogni mezzo.
Nel caso di specie, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio, che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, ha funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (Cass. 14916/2020, Cass. 3563/2006). La consulenza, le cui conclusioni non sono state in alcun modo contestate dalle parti, riporta che “i genotipi ottenuti risultano oltre nove miliardi di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto Parte_2 che in quella di non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità
(W) > 0.999999999 (>99.9999999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI)14,15 quale sufficiente a provare la paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di Parte_2 nei confronti di può dirsi praticamente provata.” Alla declaratoria di paternità Persona_1 devono seguire per legge le relative annotazioni anagrafiche.
4. L'attrice ha altresì richiesto che la figlia possa mantenere il cognome materno. Sul punto, era stato disposto l'ascolto della minore, la quale però non si è presentata in Tribunale. La domanda può però trovare ugualmente accoglimento, considerato che la minore, trovandosi in età adolescenziale, ha già costruito la propria identità personale con il cognome materno e un cambio di cognome potrebbe presumibilmente metterla in difficoltà, anche nella relazione con i pari.
5. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, considerati l'interesse pubblico sotteso all'accoglimento della domanda e il fatto che le parti hanno presentato conclusioni conformi. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste per il 50% a carico dell'attrice e per il 50% a carico dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione da ritenersi disattesa o assorbita,
ACCERTA e DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], deceduto il 19.8.2012;
[...]
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
CUNEO per le consequenziali annotazioni sull'atto di nascita di , Persona_1
DISPONE che la minore mantenga il solo cognome materno,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti,
PONE in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate con separato provvedimento, nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 10.4.1015
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente dott. ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 763/2023 promossa da:
, nata a Centallo l'[...], in [...] e quale genitore esercente la Parte_1 toriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tiziana la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE contro
, nato a [...] il [...], e , nato a CP_1 Controparte_2
.1961, elettivamente domiciliati p , che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
pagina 1 di 4 - Contrariis rejectis
- Preso atto delle risultanze peritali
- Dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore nata Parte_2 Persona_1 in Cuneo il 19 marzo 2013 nata dalla relazione tra l'attrice e il defunto e per Parte_2
l'effetto
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita
- Disporre che la minore mantenga il cognome materno che costituisce ormai il segno distintivo della sua identità personale. “
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione;
vista la consulenza tecnica d'ufficio depositata;
dichiarare che dalla relazione tra l'attrice, e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19/11/1973, è nata in [...] il [...] e quindi dichiarare accertato che il Persona_1
Sig. è il padre biologico della minore;
Parte_2 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita;
con la compensazione integrale delle spese ed onorari del giudizio.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.2.2023, ha esposto di aver intrattenuto sin dagli Parte_1 anni '90 una relazione con e di essere rimasta incinta, ma che la figlia Parte_2
, nata il [...], è stata riconosciuta unicamente dalla madre, in quanto il ha Per_1 Parte_2 posto in essere un atto anticonservativo nel corso della gravidanza. La ha pertanto evocato Per_1
CP_ in giudizio e , fratelli ed eredi di , al fine di far Controparte_2 Parte_2 dichiarare la paternità di quest'ultimo nei confronti della minore . Per_1
I convenuti si sono costituiti, non assumendo inizialmente conclusioni, ma chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza del rapporto di filiazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata pertanto istruita mediante l'esperimento di CTU genetica. All'udienza del
19.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo entrambe che sia dichiarata giudizialmente la paternità di nei confronti di e sono stati Parte_2 Persona_1 concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della CTU, risultando superflui i capi di prova orale dedotti da parte attrice, che non ha nemmeno insistito per la loro ammissione in sede di conclusioni definitive.
3. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità è fondata e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 269 c. 2 c.c., la prova della paternità può essere infatti fornita con ogni mezzo.
Nel caso di specie, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio, che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, ha funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (Cass. 14916/2020, Cass. 3563/2006). La consulenza, le cui conclusioni non sono state in alcun modo contestate dalle parti, riporta che “i genotipi ottenuti risultano oltre nove miliardi di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto Parte_2 che in quella di non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità
(W) > 0.999999999 (>99.9999999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI)14,15 quale sufficiente a provare la paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di Parte_2 nei confronti di può dirsi praticamente provata.” Alla declaratoria di paternità Persona_1 devono seguire per legge le relative annotazioni anagrafiche.
4. L'attrice ha altresì richiesto che la figlia possa mantenere il cognome materno. Sul punto, era stato disposto l'ascolto della minore, la quale però non si è presentata in Tribunale. La domanda può però trovare ugualmente accoglimento, considerato che la minore, trovandosi in età adolescenziale, ha già costruito la propria identità personale con il cognome materno e un cambio di cognome potrebbe presumibilmente metterla in difficoltà, anche nella relazione con i pari.
5. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate, considerati l'interesse pubblico sotteso all'accoglimento della domanda e il fatto che le parti hanno presentato conclusioni conformi. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste per il 50% a carico dell'attrice e per il 50% a carico dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione da ritenersi disattesa o assorbita,
ACCERTA e DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], deceduto il 19.8.2012;
[...]
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
CUNEO per le consequenziali annotazioni sull'atto di nascita di , Persona_1
DISPONE che la minore mantenga il solo cognome materno,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti,
PONE in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate con separato provvedimento, nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 10.4.1015
Il Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente dott. ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4