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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dott. Antonio Di Marco
dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Consigliere rel. dott. Stefano Risolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 5698/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello
contro
Tribunale di Benevento, 17.06.2024, n. 1273), vertente
FRA nato a Wollongong (Australia) 20.03.1965 (c.f.: PA
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tinessa (c.f.: C.F. 1
), presso il cui studio è domiciliato come da procura in calce all'atto di C.F. 2
gravame in Montesarchio (BN), alla via Taburno n. 70 (p.e.c.: Email 1 appellante
E
nata a [...]òis (Venezuela) il 16.04.1965 (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Giordano, presso il cui C.F. 3
studio è elettivamente domiciliata in Benevento, alla via San Gaetano n. 10, come da procura depositata in atti (p.e.c.: Email_2 appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello; interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: ha chiesto il rigetto del gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 25.04.2022, ritualmente depositato presso il Tribunale di Benevento, [...] domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Pt_1
Controparte_1 il 15.12.1990, dal quale non erano nati figli, chiedendo dichiararsi con non dovuto alcun assegno divorzile in favore della moglie (alla quale, con decreto di omologa della separazione consensuale del 14.02.2006 ed in accoglimento delle determinazioni pattizie delle parti, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00 al mese), in considerazione del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e della raggiunta autonomia economica della coniuge.
Si costituiva con comparsa del 18.06.2022 Controparte_1 la quale, non opponendosi alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva porsi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro
1.000,00 al mese, o comunque nella misura ritenuta equa dall'A.G..
Con ordinanza presidenziale del 28.06.2022, sentite le parti, l'importo dell'assegno di mantenimento pattuito in favore della IZ in sede di separazione consensuale veniva ridotto nella misura di euro 500,00 al mese.
Ammesse con ordinanza istruttoria del 20.02.2023 le prove testimoniali richieste dalle parti, all'esito dell'udienza del 12.01.2024, sulle conclusioni scritte del ricorrente e della resistente, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1273 del 17.06.2024 (pubblicata il 02.07.2024), il Tribunale adito, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di un assegno PA
divorzile in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 500,00 al mese, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale teneva conto della rilevante sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, osservando che Pt 1 (titolare di una ditta individuale attiva nel settore della tinteggiatura) non aveva provato (come sostenuto in giudizio) un'effettiva contrazione dei suoi redditi rispetto all'epoca della separazione consensuale, pur considerando che, in costanza di separazione, l'uomo aveva intrapreso una relazione sentimentale da cui
CP erano nati due figli in tenera età; al contempo, il Tribunale rilevava come la pur avendo
,
una (ridotta) capacità di lavoro, limitata dalle patologie certificate, dalla non giovane età e dalla mancanza di qualsivoglia specializzazione professionale, non fosse in grado di procacciarsi redditi sufficienti a condure una vita dignitosa, non essendo mai riuscita a svolgere nulla più che saltuarie attività di lavoro "al nero".
Inoltre, il Tribunale riteneva non provato dal ricorrente attraverso la prova testimoniale CP espletata che la intrattenesse una stabile relazione di convivenza con altro uomo e reputava al contrario - dimostrato che, nel corso della vita matrimoniale, la donna avesse
-
rinunciato a più redditizie opportunità di lavoro per contribuire alla formazione del patrimonio del coniuge e di quello familiare, in particolare partecipando alla compagine sociale attraverso cui (come dichiarato dallo stesso Pt_1 in sede di comparizione) l'uomo svolgeva la sua attività di imbianchino.
,Con ricorso depositato il 30.12.2024 ha proposto appello il quale, per le PA ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la revoca dell'obbligo di corrispondere il disposto assegno divorzile in favore della ex coniuge.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione scritta, si costituiva con comparsa di risposta resistendo nel Controparte_1
merito.
All'esito della camera di consiglio del 04.06.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA sostiene innanzitutto
1. Con l'atto di gravame e le note scritte depositate, che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione consensuale, atteso che i redditi derivanti dalla sua attività di imbianchino (come dimostrato dalla certificazione ISEE depositata) avrebbero subito una drastica contrazione nel tempo (anche a causa della crisi dovuta alla pandemia da
Covid 19), tanto da riuscire a malapena a sostentare la nuova famiglia formata con l'attuale compagna, dalla quale ha avuto due figli in tenera età; ulteriore dimostrazione di ciò sarebbe costituita dall'accumulo di cartelle esattoriali per circa 90.000 euro e dall'impossibilità di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento pattuito al tempo della separazione, ciò che ha portato all'instaurazione di vari procedimenti penali per il reato di cui all'art. 570 bis c.p..
CP Di converso, osserva l'appellante che la sarebbe in grado di mantenersi dignitosamente attraverso i lavori “in nero” che la medesima ha ammesso di svolgere in sede di comparizione e durante la deposizione (il cui verbale è stato versato in atti) resa nella sede dibattimentale di uno dei procedimenti penali generati dalle querele della donna, aggiungendo che la scelta di non cercare un'occupazione lavorativa stabile e più remunerativa sarebbe frutto di un'opzione di comodo esclusiva della controparte e non di decisioni di coppia condivise e sottolineando CP la non ostatività delle patologie certificate e dell'età della (del resto non beneficiaria di alcuna provvidenza pubblica connessa ad inabilità) all'assunzione di regolari impegni lavorativi.
In ogni caso, sostiene il Pt_1 che la prova testimoniale espletata consentirebbe di ritenere acclarato che la ex moglie intrattiene una relazione di convivenza con tale Persona_1 و
presso l'abitazione del quale ella svolgeva l'attività di badante della madre dell'uomo, fino al decesso della medesima, dal che discenderebbe l'assenza del diritto della donna a percepire l'assegno di divorzio. Al fine di dimostrare definitivamente la circostanza, l'appellante chiede svolgersi l'attività istruttoria dichiarata inammissibile dal G.I. nel processo di primo grado, richiamando la giurisprudenza alla cui stregua allorquando la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo chiaro ed inequivoco.
Infine, nelle note scritte depositate, il Pt_1 chiede non tenersi conto delle argomentazioni illustrate dalla controparte con la comparsa di costituzione e risposta in quanto depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 473 bis-32 c.p.p., con correlativa violazione del diritto di difesa a suo detrimento.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta e le note scritte depositate, resiste nel merito
Controparte_1 la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di controparte in ordine all'assenza delle condizioni per l'assegno di divorzio, sia con riguardo alla rilevata sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, sia con riguardo alla limitazione della propria capacità di lavoro ed alla totale carenza di prova in ordine all'esistenza di una sua relazione di convivenza con altro uomo.
2. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.
Con preliminare riferimento alla richiesta di esclusione dell'obbligo dell'appellante di corrispondere l'assegno divorzile alla controparte in considerazione dell'asserita relazione di convivenza con Persona_1 deve innanzitutto rilevarsi in via generale che, secondo consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo l'instaurazione da parte del coniuge divorziato o separato di una nuova famiglia - ancorchè di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la
-2
pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, in quanto la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 della Carta Fondamentale come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post- matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass., n. 6855/2015). Si è, al riguardo, ribadito che "il diritto all'assegno di mantenimento può essere negato od eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l'attribuzione dell'assegno ovvero attore in quello per l'eliminazione o la revisione dello stesso) dimostra che l'altro coniuge ha instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare (Cass., ordinanza n. 16051/2024). La
convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo od estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento" (Cass., Sez. 1,
27.06.2018, n. 16982).
Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza more uxorio intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non automaticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto di vicendevole completamento. Ed invero, nell'attuale contesto sociale, il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è un dato recessivo, la cui eventuale mancanza, di per sé sola, non può legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza ogni qual volta il rapporto di fatto si caratterizzi, oltre che per l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi (cfr. Cass., n. 9178/2018, che richiama, a supporto della nozione di convivenza, il dato normativo della legge n. 76 del 2016, la quale, all'art. 1, definisce come conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"). Ciò posto, mette conto osservare, nel caso in esame, come dalla prova testimoniale espletata sia emersa recisa smentita della circostanza rappresentata dal Pt_1
Ed invero, dei due testi indicati dall'appellante, ST si è limitato ad affermare di
CP Per avere visto talvolta insieme la ed il (entrambi residenti nel piccolo Comune di
Airola), rappresentando di non sapere alcunchè in ordine all'esistenza o meno di un rapporto sentimentale o di convivenza fra i due.
Per quanto concerne la deposizione di E_ (secondo teste indicato dal Pt_1, deve osservarsi che il medesimo, dopo avere affermato di essere al corrente di una relazione di convivenza fra i due, ha fondato la sua asserzione sulla mera circostanza di avere visto un paio di volte la donna (prima della pandemia da Covid 19) entrare nel palazzo ove [...]
_1 viveva con la madre (senza nemmeno saper indicare se costei sia ancora in vita) e di avere notato i due - "sempre prima del Covid" - mentre viaggiavano insieme a bordo Per_ dell'automobile del
Ciò posto, appare evidente anche a prescindere dalle dichiarazioni del medesimo [...]
_1 (il quale, escusso quale teste della IZ e tacciato di inattendibilità dall'appellante, ha ad ogni buon conto negato di essere legato da rapporti esulanti l'amicizia con la IZ e rappresentato che costei era “amica di chiesa" della madre e che, prima del decesso della genitrice, avvenuto nell'autunno del 2020, ella si recava saltuariamente - ossia un paio di volte alla settimana - a casa sua a prestare assistenza all'anziana) - che le circostanze emerse dalla prova per testi sono del tutto inidonee a provare, in assenza di qualsivoglia riscontro esterno,
l'esistenza di un'attuale convivenza e - a maggior ragione - di una relazione sentimentale fra la CP- Per_ ed il
Venendo, poi, ai presupposti dell'assegno divorzile, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente c.d. criterio
-
dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, Occorre accertare ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, ancor più recente giurisprudenza puntualizza che, ove sia assente la dimostrazione che l'apporto del richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del coniuge ovvero per la formazione del patrimonio del medesimo e di quello familiare, è consentita l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in base al principio solidaristico che fonda il diritto all'assegno di divorzio, valorizzandosi la funzione sociale cui l'assegno de quo assolve nelle ipotesi in cui lo stesso risulti destinato a supplire alle carenze di strumenti differenti che assicurino all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa. ove ricorra una concreta non autosufficienza economica dell'istante (Cass., 38362/2021; C. A. Milano, sentenza 29.12.2023).
Nella medesima prospettiva, si è osservato come la quantificazione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale vada effettuata in proporzione all'effettivo bisogno del coniuge istante nonché sulla base delle condizioni economiche di chi deve corrisponderlo, come previsto dall'art. 438 c.c..
In altri termini, si è affermato che l'assegno divorzile, nei limiti della suddetta componente, può essere quantificato - se dovuto - essenzialmente in presenza di specifiche condizioni, quali:
a) la dimostrazione da parte dell'istante di trovarsi in uno stato di effettiva e concreta non autosufficienza economica, non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la prova dell'indisponibilità di strumenti alternativi di tutela;
c) la possibilità per l'ex coniuge obbligato di sostenere economicamente l'obbligo di cui si tratta (Cass., ord. n. 19306 del
07.07.2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso in esame, sussista certamente una disparità fra le condizioni patrimoniali delle parti.
Ed invero quanto, alla situazione economica di PA , va innanzitutto rilevato che,
rispetto all'epoca della separazione consensuale (allorquando si impegnava a corrispondere alla coniuge la non esigua somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento), egli non ha fornito alcuna prova dell'asserita drastica riduzione dei redditi derivanti dalla sua attività di imbianchino;
in particolare, l'appellante - come già nel corso del giudizio di prime cure - non ha depositato alcuna documentazione comprovante lo scioglimento della società che ha dedotto esistente nel corso della vita matrimoniale con la moglie, di cui non ha neppure indicato la denominazione, così come non ha depositato le sue dichiarazioni dei redditi all'epoca della separazione ed all'attualità, onde consentire un confronto fra la situazione patrimoniale di oggi e quella pregressa;
ancora, il Pt_1 non ha depositato le scritture contabili dell'impresa individuale dallo stesso esercitata, limitandosi a produrre solo le dichiarazioni
ISEE relative agli anni dal 2000 al 2022, da cui si evince un indicatore della situazione reddituale pari a zero, il che è sicuramente inverosimile, ove si consideri che l'uomo ha dedotto che l'attività d'impresa comunque prosegue, seppur ridotta;
inoltre, è pacifico che l'appellante ha avuto dalla relazione con altra donna due figli minori, al cui mantenimento deve necessariamente fare fronte. Non può assumere particolare rilievo - poi - la circostanza che a carico del Pt 1 siano state emesse cartelle esattoriali per un ingente importo, atteso che non
è da escludere che l'accumulo di debiti fiscali sia riconducibile a mera scelta opportunistica dell'uomo.
E' da ritenersi, dunque, che PA goda di significativi redditi non dichiarati.
E' noto, del resto, che la documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario come sono i rapporti di famiglia non rivestono valore
-
vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altri risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., n. 9876 del
28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Non può accedersi, poi, alla richiesta istruttoria avanzata nell'atto di gravame dal Pt_1 con riferimento all'escussione dei medesimi testi (già ammessi in primo grado a riferire sul capitolo c) in relazione ai capi a) e b) della memoria in data 12.12.2022 di cui all'art. 183 c.p.p. (secondo termine), attinenti alla situazione reddituale dell'appellante, nonché con riferimento ad indagini CP tributarie a svolgersi sul conto della
Deve, infatti, osservarsi come sia infondato il presupposto dell'istanza istruttoria, ossia la circostanza che il G.I. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla medesima richiesta formulata in primo grado: ed invero, dall'ordinanza in data 20.02.2023 del giudice emerge che il medesimo puntualmente (oltre che, peraltro, condivisibilmente) si pronunciava sul punto, rilevando l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli a) e b) perché relativa a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e può aggiungersi destinate per propria natura ad essere documentalmente dimostrate;
riguardo alla richiesta di indagini tributarie, poi, va rilevato come la stessa (peraltro meramente esplorativa) non compaia nella memoria istruttoria di parte del 12.12.2022.
Esclusa dunque - qualsivoglia lacuna motivazionale del giudice di primo grado in punto di ammissione delle prove, deve osservarsi come la parte non ammessa delle richieste istruttorie articolate durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (quale rinnovata nell'atto di gravame) non sia ammissibile neanche in questa sede, attesa l'assoluta genericità del richiamo a tale attività istruttoria contenuto in forma meramente apodittica e riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del
09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa del Pt_1 nelle note di trattazione scritta datate 11.01.2024 depositate in funzione di precisazione delle conclusioni, si limitava ad impugnare “le conclusioni ex adverso rassegnate perché infondate sia in fatto che in diritto” e chiedeva rimettersi la causa al collegio per la decisione. CP Sotto altro profilo, la (i cui redditi dichiarati ammontano a zero) ha rappresentato (sia in sede di comparizione all'udienza presidenziale, sia dinanzi al giudice penale nel corso di uno dei processi generati dalle sue querele per l'omessa corresponsione da parte del marito dell'assegno di separazione) di svolgere piccole e saltuarie attività di lavoro "al nero" e documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
inoltre, la donna ha depositato copiosa ed anche recente documentazione sanitaria, dalla quale emerge che (pur non essendo ella beneficiaria di pensione di invalidità) è affetta fra l'altro da depressione, sindrome
-
fibromialgica, stanchezza cronica e tiroidite autoimmune, con forte compromissione delle capacità lavorative (cfr. da ultimo certificazione rilasciata nel giugno del 2022 dal
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Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. di Benevento). pur non in assoluto inabile aDa quanto esposto, deve evincersi che Controparte_1
svolgere una qualche professione (comunque con prospettive di guadagno molto modeste), goda di ridotte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto altresì della sua non giovane età nonché dell'assenza di qualsivoglia specializzazione professionale e di significative esperienze di lavoro pregresse. CP
Tanto rilevato, deve - tuttavia - escludersi che la svantaggiata situazione economica della sia riconducibile al sacrificio di particolari aspettative professionali e di guadagno affrontate per la formazione del patrimonio del marito e della famiglia, atteso che l'appellata, al riguardo, ha trascurato di offrire alcuna prova, né emergono in merito alla stregua di quanto evidenziato elementi dimostrativi contrari di natura presuntiva, atteso oltretutto che dal matrimonio non sono nati figli e che la donna non risulta provvista di significativi titoli di studio da cui evincere l'esistenza di prospettive occupazionali oggetto di eventuale rinuncia.
Nemmeno ad avviso della Corte - rilievo dirimente può assumere la circostanza - valorizzata
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invece dal Tribunale di Benevento laddove ha ravvisato la matrice perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio - costituita dall'aver fatto parte la donna della compagine della società attraverso la quale nel corso del matrimonio il marito (che di tanto ha fatto menzione in sede di udienza presidenziale) svolgeva la sua attività di impresa nel settore delle tinteggiature, dal CP momento che non consta (e nemmeno la ha fornito spunti probatori al riguardo) se la donna abbia svolto un ruolo operativo nell'attività imprenditoriale (la quale, invece, era corrispondente alla specifica preparazione professionale del Pt_1 imbianchino) o fosse mera intestataria di quote societarie e dunque rivestente un ruolo meramente formale;
in
- -
CP definitiva, non risulta provato l'apporto da parte della di un effettivo contributo (con correlativo sacrificio di alternative opportunità professionali) all'attività di impresa del marito e, dunque, alla formazione del patrimonio del coniuge e di quello familiare.
Per tali motivi, tento conto delle evidenze istruttorie e delle argomentazioni delle parti (al riguardo dovendosi porre in risalto che non vi è ragione di escludere dal materiale che va CP considerato ai fini delle valutazioni che vanno qui assunte le difese spiegate dalla nella comparsa di costituzione e risposta, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione processuale in caso di tardivo deposito della stessa e che, in ogni caso, il Pt_1 non ha dato conto di una concreta compromissione in suo danno del diritto di difesa), non appare riconoscibile ad Controparte_1 l'assegno di divorzio nella sua funzione compensativo- perequativa, essendo - invece - ricorrente la matrice assistenziale dell'emolumento in parola, secondo quanto dianzi illustrato in fatto ed in diritto della significativa tenuto conto
- -
disparità reddituale e patrimoniale fra le parti.
Quanto alla commisurazione monetaria dell'assegno, tenuto conto dei maggiori impegni di spesa gravanti sul Pt_1 rispetto all'epoca della separazione in conseguenza della nascita di due figli in tenera età ed alla luce dei parametri indicativi di cui all'art. 438 c.c., appare equo quantificarne l'importo in quello di euro 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, anche le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da PA nei
Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 1273/2024, emessa dal confronti di
Tribunale di Benevento in data 17.06.2024 e pubblicata il 02.07.2024, così provvede:
a) pone a carico di PA l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno
Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare divorzile da versare ad annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dott. Antonio Di Marco
dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Consigliere rel. dott. Stefano Risolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 5698/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello
contro
Tribunale di Benevento, 17.06.2024, n. 1273), vertente
FRA nato a Wollongong (Australia) 20.03.1965 (c.f.: PA
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tinessa (c.f.: C.F. 1
), presso il cui studio è domiciliato come da procura in calce all'atto di C.F. 2
gravame in Montesarchio (BN), alla via Taburno n. 70 (p.e.c.: Email 1 appellante
E
nata a [...]òis (Venezuela) il 16.04.1965 (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Giordano, presso il cui C.F. 3
studio è elettivamente domiciliata in Benevento, alla via San Gaetano n. 10, come da procura depositata in atti (p.e.c.: Email_2 appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello; interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello. Per il P.G.: ha chiesto il rigetto del gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 25.04.2022, ritualmente depositato presso il Tribunale di Benevento, [...] domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Pt_1
Controparte_1 il 15.12.1990, dal quale non erano nati figli, chiedendo dichiararsi con non dovuto alcun assegno divorzile in favore della moglie (alla quale, con decreto di omologa della separazione consensuale del 14.02.2006 ed in accoglimento delle determinazioni pattizie delle parti, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00 al mese), in considerazione del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e della raggiunta autonomia economica della coniuge.
Si costituiva con comparsa del 18.06.2022 Controparte_1 la quale, non opponendosi alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva porsi a carico della controparte l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di euro
1.000,00 al mese, o comunque nella misura ritenuta equa dall'A.G..
Con ordinanza presidenziale del 28.06.2022, sentite le parti, l'importo dell'assegno di mantenimento pattuito in favore della IZ in sede di separazione consensuale veniva ridotto nella misura di euro 500,00 al mese.
Ammesse con ordinanza istruttoria del 20.02.2023 le prove testimoniali richieste dalle parti, all'esito dell'udienza del 12.01.2024, sulle conclusioni scritte del ricorrente e della resistente, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 1273 del 17.06.2024 (pubblicata il 02.07.2024), il Tribunale adito, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di un assegno PA
divorzile in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 500,00 al mese, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale teneva conto della rilevante sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, osservando che Pt 1 (titolare di una ditta individuale attiva nel settore della tinteggiatura) non aveva provato (come sostenuto in giudizio) un'effettiva contrazione dei suoi redditi rispetto all'epoca della separazione consensuale, pur considerando che, in costanza di separazione, l'uomo aveva intrapreso una relazione sentimentale da cui
CP erano nati due figli in tenera età; al contempo, il Tribunale rilevava come la pur avendo
,
una (ridotta) capacità di lavoro, limitata dalle patologie certificate, dalla non giovane età e dalla mancanza di qualsivoglia specializzazione professionale, non fosse in grado di procacciarsi redditi sufficienti a condure una vita dignitosa, non essendo mai riuscita a svolgere nulla più che saltuarie attività di lavoro "al nero".
Inoltre, il Tribunale riteneva non provato dal ricorrente attraverso la prova testimoniale CP espletata che la intrattenesse una stabile relazione di convivenza con altro uomo e reputava al contrario - dimostrato che, nel corso della vita matrimoniale, la donna avesse
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rinunciato a più redditizie opportunità di lavoro per contribuire alla formazione del patrimonio del coniuge e di quello familiare, in particolare partecipando alla compagine sociale attraverso cui (come dichiarato dallo stesso Pt_1 in sede di comparizione) l'uomo svolgeva la sua attività di imbianchino.
,Con ricorso depositato il 30.12.2024 ha proposto appello il quale, per le PA ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la revoca dell'obbligo di corrispondere il disposto assegno divorzile in favore della ex coniuge.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione scritta, si costituiva con comparsa di risposta resistendo nel Controparte_1
merito.
All'esito della camera di consiglio del 04.06.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA sostiene innanzitutto
1. Con l'atto di gravame e le note scritte depositate, che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione consensuale, atteso che i redditi derivanti dalla sua attività di imbianchino (come dimostrato dalla certificazione ISEE depositata) avrebbero subito una drastica contrazione nel tempo (anche a causa della crisi dovuta alla pandemia da
Covid 19), tanto da riuscire a malapena a sostentare la nuova famiglia formata con l'attuale compagna, dalla quale ha avuto due figli in tenera età; ulteriore dimostrazione di ciò sarebbe costituita dall'accumulo di cartelle esattoriali per circa 90.000 euro e dall'impossibilità di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento pattuito al tempo della separazione, ciò che ha portato all'instaurazione di vari procedimenti penali per il reato di cui all'art. 570 bis c.p..
CP Di converso, osserva l'appellante che la sarebbe in grado di mantenersi dignitosamente attraverso i lavori “in nero” che la medesima ha ammesso di svolgere in sede di comparizione e durante la deposizione (il cui verbale è stato versato in atti) resa nella sede dibattimentale di uno dei procedimenti penali generati dalle querele della donna, aggiungendo che la scelta di non cercare un'occupazione lavorativa stabile e più remunerativa sarebbe frutto di un'opzione di comodo esclusiva della controparte e non di decisioni di coppia condivise e sottolineando CP la non ostatività delle patologie certificate e dell'età della (del resto non beneficiaria di alcuna provvidenza pubblica connessa ad inabilità) all'assunzione di regolari impegni lavorativi.
In ogni caso, sostiene il Pt_1 che la prova testimoniale espletata consentirebbe di ritenere acclarato che la ex moglie intrattiene una relazione di convivenza con tale Persona_1 و
presso l'abitazione del quale ella svolgeva l'attività di badante della madre dell'uomo, fino al decesso della medesima, dal che discenderebbe l'assenza del diritto della donna a percepire l'assegno di divorzio. Al fine di dimostrare definitivamente la circostanza, l'appellante chiede svolgersi l'attività istruttoria dichiarata inammissibile dal G.I. nel processo di primo grado, richiamando la giurisprudenza alla cui stregua allorquando la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo chiaro ed inequivoco.
Infine, nelle note scritte depositate, il Pt_1 chiede non tenersi conto delle argomentazioni illustrate dalla controparte con la comparsa di costituzione e risposta in quanto depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 473 bis-32 c.p.p., con correlativa violazione del diritto di difesa a suo detrimento.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta e le note scritte depositate, resiste nel merito
Controparte_1 la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di controparte in ordine all'assenza delle condizioni per l'assegno di divorzio, sia con riguardo alla rilevata sperequazione fra le condizioni economiche delle parti, sia con riguardo alla limitazione della propria capacità di lavoro ed alla totale carenza di prova in ordine all'esistenza di una sua relazione di convivenza con altro uomo.
2. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.
Con preliminare riferimento alla richiesta di esclusione dell'obbligo dell'appellante di corrispondere l'assegno divorzile alla controparte in considerazione dell'asserita relazione di convivenza con Persona_1 deve innanzitutto rilevarsi in via generale che, secondo consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo l'instaurazione da parte del coniuge divorziato o separato di una nuova famiglia - ancorchè di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la
-2
pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, in quanto la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 della Carta Fondamentale come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post- matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass., n. 6855/2015). Si è, al riguardo, ribadito che "il diritto all'assegno di mantenimento può essere negato od eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l'attribuzione dell'assegno ovvero attore in quello per l'eliminazione o la revisione dello stesso) dimostra che l'altro coniuge ha instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare (Cass., ordinanza n. 16051/2024). La
convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo od estintivo del diritto azionato, che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento" (Cass., Sez. 1,
27.06.2018, n. 16982).
Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza more uxorio intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non automaticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto di vicendevole completamento. Ed invero, nell'attuale contesto sociale, il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è un dato recessivo, la cui eventuale mancanza, di per sé sola, non può legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza ogni qual volta il rapporto di fatto si caratterizzi, oltre che per l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi (cfr. Cass., n. 9178/2018, che richiama, a supporto della nozione di convivenza, il dato normativo della legge n. 76 del 2016, la quale, all'art. 1, definisce come conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"). Ciò posto, mette conto osservare, nel caso in esame, come dalla prova testimoniale espletata sia emersa recisa smentita della circostanza rappresentata dal Pt_1
Ed invero, dei due testi indicati dall'appellante, ST si è limitato ad affermare di
CP Per avere visto talvolta insieme la ed il (entrambi residenti nel piccolo Comune di
Airola), rappresentando di non sapere alcunchè in ordine all'esistenza o meno di un rapporto sentimentale o di convivenza fra i due.
Per quanto concerne la deposizione di E_ (secondo teste indicato dal Pt_1, deve osservarsi che il medesimo, dopo avere affermato di essere al corrente di una relazione di convivenza fra i due, ha fondato la sua asserzione sulla mera circostanza di avere visto un paio di volte la donna (prima della pandemia da Covid 19) entrare nel palazzo ove [...]
_1 viveva con la madre (senza nemmeno saper indicare se costei sia ancora in vita) e di avere notato i due - "sempre prima del Covid" - mentre viaggiavano insieme a bordo Per_ dell'automobile del
Ciò posto, appare evidente anche a prescindere dalle dichiarazioni del medesimo [...]
_1 (il quale, escusso quale teste della IZ e tacciato di inattendibilità dall'appellante, ha ad ogni buon conto negato di essere legato da rapporti esulanti l'amicizia con la IZ e rappresentato che costei era “amica di chiesa" della madre e che, prima del decesso della genitrice, avvenuto nell'autunno del 2020, ella si recava saltuariamente - ossia un paio di volte alla settimana - a casa sua a prestare assistenza all'anziana) - che le circostanze emerse dalla prova per testi sono del tutto inidonee a provare, in assenza di qualsivoglia riscontro esterno,
l'esistenza di un'attuale convivenza e - a maggior ragione - di una relazione sentimentale fra la CP- Per_ ed il
Venendo, poi, ai presupposti dell'assegno divorzile, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente c.d. criterio
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dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, Occorre accertare ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, ancor più recente giurisprudenza puntualizza che, ove sia assente la dimostrazione che l'apporto del richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del coniuge ovvero per la formazione del patrimonio del medesimo e di quello familiare, è consentita l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in base al principio solidaristico che fonda il diritto all'assegno di divorzio, valorizzandosi la funzione sociale cui l'assegno de quo assolve nelle ipotesi in cui lo stesso risulti destinato a supplire alle carenze di strumenti differenti che assicurino all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa. ove ricorra una concreta non autosufficienza economica dell'istante (Cass., 38362/2021; C. A. Milano, sentenza 29.12.2023).
Nella medesima prospettiva, si è osservato come la quantificazione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale vada effettuata in proporzione all'effettivo bisogno del coniuge istante nonché sulla base delle condizioni economiche di chi deve corrisponderlo, come previsto dall'art. 438 c.c..
In altri termini, si è affermato che l'assegno divorzile, nei limiti della suddetta componente, può essere quantificato - se dovuto - essenzialmente in presenza di specifiche condizioni, quali:
a) la dimostrazione da parte dell'istante di trovarsi in uno stato di effettiva e concreta non autosufficienza economica, non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la prova dell'indisponibilità di strumenti alternativi di tutela;
c) la possibilità per l'ex coniuge obbligato di sostenere economicamente l'obbligo di cui si tratta (Cass., ord. n. 19306 del
07.07.2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso in esame, sussista certamente una disparità fra le condizioni patrimoniali delle parti.
Ed invero quanto, alla situazione economica di PA , va innanzitutto rilevato che,
rispetto all'epoca della separazione consensuale (allorquando si impegnava a corrispondere alla coniuge la non esigua somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento), egli non ha fornito alcuna prova dell'asserita drastica riduzione dei redditi derivanti dalla sua attività di imbianchino;
in particolare, l'appellante - come già nel corso del giudizio di prime cure - non ha depositato alcuna documentazione comprovante lo scioglimento della società che ha dedotto esistente nel corso della vita matrimoniale con la moglie, di cui non ha neppure indicato la denominazione, così come non ha depositato le sue dichiarazioni dei redditi all'epoca della separazione ed all'attualità, onde consentire un confronto fra la situazione patrimoniale di oggi e quella pregressa;
ancora, il Pt_1 non ha depositato le scritture contabili dell'impresa individuale dallo stesso esercitata, limitandosi a produrre solo le dichiarazioni
ISEE relative agli anni dal 2000 al 2022, da cui si evince un indicatore della situazione reddituale pari a zero, il che è sicuramente inverosimile, ove si consideri che l'uomo ha dedotto che l'attività d'impresa comunque prosegue, seppur ridotta;
inoltre, è pacifico che l'appellante ha avuto dalla relazione con altra donna due figli minori, al cui mantenimento deve necessariamente fare fronte. Non può assumere particolare rilievo - poi - la circostanza che a carico del Pt 1 siano state emesse cartelle esattoriali per un ingente importo, atteso che non
è da escludere che l'accumulo di debiti fiscali sia riconducibile a mera scelta opportunistica dell'uomo.
E' da ritenersi, dunque, che PA goda di significativi redditi non dichiarati.
E' noto, del resto, che la documentazione fiscale utilizzata in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario come sono i rapporti di famiglia non rivestono valore
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vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altri risultanze probatorie, dovendosi avere riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzia di benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass., n. 9876 del
28.04.2006; Cass., 3905/2011).
Non può accedersi, poi, alla richiesta istruttoria avanzata nell'atto di gravame dal Pt_1 con riferimento all'escussione dei medesimi testi (già ammessi in primo grado a riferire sul capitolo c) in relazione ai capi a) e b) della memoria in data 12.12.2022 di cui all'art. 183 c.p.p. (secondo termine), attinenti alla situazione reddituale dell'appellante, nonché con riferimento ad indagini CP tributarie a svolgersi sul conto della
Deve, infatti, osservarsi come sia infondato il presupposto dell'istanza istruttoria, ossia la circostanza che il G.I. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla medesima richiesta formulata in primo grado: ed invero, dall'ordinanza in data 20.02.2023 del giudice emerge che il medesimo puntualmente (oltre che, peraltro, condivisibilmente) si pronunciava sul punto, rilevando l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli a) e b) perché relativa a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e può aggiungersi destinate per propria natura ad essere documentalmente dimostrate;
riguardo alla richiesta di indagini tributarie, poi, va rilevato come la stessa (peraltro meramente esplorativa) non compaia nella memoria istruttoria di parte del 12.12.2022.
Esclusa dunque - qualsivoglia lacuna motivazionale del giudice di primo grado in punto di ammissione delle prove, deve osservarsi come la parte non ammessa delle richieste istruttorie articolate durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (quale rinnovata nell'atto di gravame) non sia ammissibile neanche in questa sede, attesa l'assoluta genericità del richiamo a tale attività istruttoria contenuto in forma meramente apodittica e riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del
09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa del Pt_1 nelle note di trattazione scritta datate 11.01.2024 depositate in funzione di precisazione delle conclusioni, si limitava ad impugnare “le conclusioni ex adverso rassegnate perché infondate sia in fatto che in diritto” e chiedeva rimettersi la causa al collegio per la decisione. CP Sotto altro profilo, la (i cui redditi dichiarati ammontano a zero) ha rappresentato (sia in sede di comparizione all'udienza presidenziale, sia dinanzi al giudice penale nel corso di uno dei processi generati dalle sue querele per l'omessa corresponsione da parte del marito dell'assegno di separazione) di svolgere piccole e saltuarie attività di lavoro "al nero" e documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
inoltre, la donna ha depositato copiosa ed anche recente documentazione sanitaria, dalla quale emerge che (pur non essendo ella beneficiaria di pensione di invalidità) è affetta fra l'altro da depressione, sindrome
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fibromialgica, stanchezza cronica e tiroidite autoimmune, con forte compromissione delle capacità lavorative (cfr. da ultimo certificazione rilasciata nel giugno del 2022 dal
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Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. di Benevento). pur non in assoluto inabile aDa quanto esposto, deve evincersi che Controparte_1
svolgere una qualche professione (comunque con prospettive di guadagno molto modeste), goda di ridotte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto altresì della sua non giovane età nonché dell'assenza di qualsivoglia specializzazione professionale e di significative esperienze di lavoro pregresse. CP
Tanto rilevato, deve - tuttavia - escludersi che la svantaggiata situazione economica della sia riconducibile al sacrificio di particolari aspettative professionali e di guadagno affrontate per la formazione del patrimonio del marito e della famiglia, atteso che l'appellata, al riguardo, ha trascurato di offrire alcuna prova, né emergono in merito alla stregua di quanto evidenziato elementi dimostrativi contrari di natura presuntiva, atteso oltretutto che dal matrimonio non sono nati figli e che la donna non risulta provvista di significativi titoli di studio da cui evincere l'esistenza di prospettive occupazionali oggetto di eventuale rinuncia.
Nemmeno ad avviso della Corte - rilievo dirimente può assumere la circostanza - valorizzata
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invece dal Tribunale di Benevento laddove ha ravvisato la matrice perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio - costituita dall'aver fatto parte la donna della compagine della società attraverso la quale nel corso del matrimonio il marito (che di tanto ha fatto menzione in sede di udienza presidenziale) svolgeva la sua attività di impresa nel settore delle tinteggiature, dal CP momento che non consta (e nemmeno la ha fornito spunti probatori al riguardo) se la donna abbia svolto un ruolo operativo nell'attività imprenditoriale (la quale, invece, era corrispondente alla specifica preparazione professionale del Pt_1 imbianchino) o fosse mera intestataria di quote societarie e dunque rivestente un ruolo meramente formale;
in
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CP definitiva, non risulta provato l'apporto da parte della di un effettivo contributo (con correlativo sacrificio di alternative opportunità professionali) all'attività di impresa del marito e, dunque, alla formazione del patrimonio del coniuge e di quello familiare.
Per tali motivi, tento conto delle evidenze istruttorie e delle argomentazioni delle parti (al riguardo dovendosi porre in risalto che non vi è ragione di escludere dal materiale che va CP considerato ai fini delle valutazioni che vanno qui assunte le difese spiegate dalla nella comparsa di costituzione e risposta, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione processuale in caso di tardivo deposito della stessa e che, in ogni caso, il Pt_1 non ha dato conto di una concreta compromissione in suo danno del diritto di difesa), non appare riconoscibile ad Controparte_1 l'assegno di divorzio nella sua funzione compensativo- perequativa, essendo - invece - ricorrente la matrice assistenziale dell'emolumento in parola, secondo quanto dianzi illustrato in fatto ed in diritto della significativa tenuto conto
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disparità reddituale e patrimoniale fra le parti.
Quanto alla commisurazione monetaria dell'assegno, tenuto conto dei maggiori impegni di spesa gravanti sul Pt_1 rispetto all'epoca della separazione in conseguenza della nascita di due figli in tenera età ed alla luce dei parametri indicativi di cui all'art. 438 c.c., appare equo quantificarne l'importo in quello di euro 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, anche le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da PA nei
Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 1273/2024, emessa dal confronti di
Tribunale di Benevento in data 17.06.2024 e pubblicata il 02.07.2024, così provvede:
a) pone a carico di PA l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di assegno
Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare divorzile da versare ad annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. Antonio Di Marco