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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. CU, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147/2020 R.G.L. cui è riunita la n. 1149/2020 vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romanelli, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IA Grazia Demaestri e Angela Caliò
Marincola Sculco, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi depositati in data 29.1.2020, riuniti in corso di causa, esponeva, Pt_1 rispettivamente quanto segue in punto di fatto e diritto (n. 1147/2020 RGL):
“Premessa: la ratio della Gestione IVS Commercianti La presente opposizione ad avviso di addebito ha ad oggetto presunti crediti contributivi vantati dall' nei confronti del sig. e relativi alla Gestione CP_2 Parte_1
Commercianti.
Come noto (e come emerge inequivocabilmente dal dato normativo testuale) mediante l'istituzione di tale gestione previdenziale, avvenuta con la L. 613/66, si è voluto garantire un trattamento pensionistico ai titolari di piccole aziende commerciali che ne erano privi. Si tratta di una categoria sociale di imprenditori caratterizzati dalle dimensioni pagina 1 di 23 assolutamente minimali delle aziende, con un reddito quantitativamente non lontano da quello dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore del 1966 ha ritenuto che, anche, per tali soggetti sussistesse un interesse pubblico (nell'ambito del c.d.
Welfare State)voltoad assicurare loro un trattamento di quiescenza e, quindi, i mezzi essenziali di sussistenza quando non fossero stati più in grado di operare proficuamente. Non a caso tale gestione previdenziale è comune ad artigiani e coltivatori diretti.
Analogo interesse pubblicistico non è mai stato ravvisato, nel nostro ordinamento, in favore dei titolari di imprese di grandi dimensioni, tra i quali sicuramente rientrano quelle del sig. che, come meglio si vedrà nel Parte_1 prosieguodell'atto, nel periodo oggetto di esame, risultava essere proprietario e/o amministratore di società di capitali.
Tale finalità appare evidente anche considerando il sistema di finanziamento della “gestione commercianti” CP_2 costituito da un contributo minimale obbligatorio, indipendente dal reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali, e da contributi determinati in percentuale, calcolati invece sul predetto reddito.
La pretesa creditoria che è alla base dell'avviso di addebito notificato dall' al sig dunque (oltre che CP_2 Pt_1 gravemente lacunosa da un punto di vista meramente formale e totalmente infondatasul piano sostanziale) appare anche del tutto estranea alla ratio che ha giustificato l'istituzione della cd. Gestione Commercianti. DIRITTO 1) In via preliminare: 1.1-Nullità dell'avviso di addebito oppostoper omessa indicazionedelle societàla cui partecipazione CP_ dell'opponente avrebbe fatto scaturire il credito contributivorichiesto dall
Ai sensi dell'art. 30 co. 2 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella L. 122/2010, l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della causale del credito. Orbene, nell'avviso di addebito opposto, l'Ente previdenziale si limita esclusivamente ad indicare che “il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti”. È evidente, pertanto, che una siffatta lacuna formale fonderebbe ex séuna pronuncia di accoglimento della presente opposizione per nullità dell'avviso di addebito opposto: non si conosce, infatti, quale sia la società in cui il sig. è socio e/o amministratore e per la quale l' chiedendo il pagamento dei Pt_1 CP_3 contributi IVS eccedenti il minimale.
Dall'allegata visura personale delle cariche sociali (all. n. 2), estratta dal Registro delle Imprese-Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio D'Italia-in data 21.01.2016, l'opponente, oltre ad essere stato socio di numerose imprese cancellate o per cui è cessata la carica, risultava nel periodo oggetto di contribuzione (2011 e 2012) socio amministratore di due società: P.IVA Controparte_4
), con sede legale in alla Via Giuseppe Di Vittorion. 100, e P.IVA_1 CP_4 Parte_2
(P.IVA , con sede legale in Andria alla Via Puccini n. 69.
[...] P.IVA_2
Presumibilmenteè, dunque, per la partecipazione sociale a tali imprese che l richiede per gli anni 2011 e 2012 il CP_2 pagamento dei contributi a percentuale sul reddito, notificando all'opponente l'avviso di addebitooggetto di impugnazione. In ogni caso, per le regioni che saranno di seguito illustrate, la pretesa contributiva avanzata dall CP_2
è palesemente infondata in quanto per il periodo in contestazione non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per pagina 2 di 23 l'iscrizione del sig. nella Gestione Commercianti(risultando, quindi, infondata la pretesa creditoria Persona_1 dell' . La genericità dell'avviso di addebito opposto, oltre che determinarne la nullità, rende Controparte_5 estremamente difficoltosa la difesa giudiziale dell'opponente il quale è costretto a formularle praticamente "al buio".
Formula, quindi, espressa riserva di ogni ulteriore deduzione in fatto e in diritto, conclusione nonché istanza istruttoria,
a seguito della costituzione in giudizio degli Enti opposti.
1.2-Prescrizione estintiva dei contributi previdenziali richiesti
Ancora in via preliminare questa difesa eccepisce, altresì, la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, co. 9, della
L. 335/1995, dei presunti crediti di cui all'avviso di addebito opposto.
La suddetta disposizione normativa dispone un allineamento, per tutti i tipi di contributi previdenziali obbligatori “di base”, al termine di 5 anni previsto, in via generale, dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Inoltre, dal tenore letterale della norma emergechiaramente che i contributi previdenziali prescritti non possono più essere versati, neanche, spontaneamente dal contribuente. Il divieto, previsto dall'art. 3, IX comma, della L. n.
335/95, comporta che in materia contributiva la prescrizione integri un ipotesi di vera e propria estinzione ex legedel rapporto obbligatorio. Pertanto, il pagamento dei contributi per i quali siano decorsi i termini prescrizionali ha natura di pagamento di indebito ex. art. 2033 c.c. e comporta, in deroga dell'art. 2940 c.c., il diritto alla ripetizione.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame viene richiesto all'opponente il pagamento dei contributi IVS Gestione Commercianti dovuti sullaquota di reddito eccedente il minimale imponibile. La decorrenza del termine per la prescrizione dei suddetti CP_ contributi è stata oggetto di notevole contenzioso fra l' ed il contribuente. Su tali tematiche l ha Controparte_6 sempre sostenuto che la prescrizione iniziava a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato comunicava all' il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione Parte_3
CP_ previdenziale. All'orientamento dell' si è sempre opposta la giurisprudenza di merito e di legittimità (v. Tribunale
Torino sent. n. 010852/2004, Cass. n. 4389/1999) che, dando ragione al contribuente, ha da sempre sostenuto che l'Istituto Previdenziale può in ogni caso accertare i redditi del contribuente o mediante propri funzionari oppure richiedendo nei termini copia delle denuncia dei redditi all'Amministrazione Finanziaria facendo, quindi, valere il CP_ credito dall'anno in cui vanno presentate le denunce. Infatti, l' può agire per il recupero dei crediti contributivi non pagati a prescindere dalla ricezione di notizie da altre autorità, ben potendo lo stesso accertare autonomamente tali circostanze od attivarsi tempestivamente per acquisirle presso gli uffici tributari. Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale lo stesso Istituto Previdenziale con circolare n. 69 del 25 Maggio 2005è giunta alla determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi fissi dovuti dagli esercenti attività commerciali. Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui scadono i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
pagina 3 di 23 Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto la richiesta dei contributi I.V.S., a percentuale sul reddito/eccedenti il minimale, accertati e dovuti alla Gestione Commercianti per i seguenti periodi: anno 2011 (Rata
II) e anno 2012 (Rata I e II).
Il versamento dei contributi eccedenti sul minimale avviene in due accontidi pari importo calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo(nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. Tali contributi, ai sensi del Decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002
(convertito con modificazioni in legge n. 112 del 15 giugno 2002), devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi(IRPEF): nel caso di specie la II rata per l'anno 2011 doveva essere corrisposta entro e non oltre il 30.11.2011, la I rata dell'anno 2012 doveva essere corrisposta entro e non oltre la data del
16.06.2012, la II rata dell'anno 2012 doveva essere corrisposta entro e non oltre la data del 30.11.2012. CP_ Questo vuol dire che l' avrebbe dovuto richiedere la relativa contribuzione previdenziale entro 5 anni dalle predette date, e cioè entro il 30.11.2016 per la II rata dell'anno 2011, entro il 16.06.2017 per la I rata dell'anno 2012 ed entro il 30.11.2017 per la II rata dell'anno 2012, pena l'intervenuta prescrizione. Ebbene nel caso di specie non risultano inviati, prima della notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta in data 20.12.2020, atti idonei ad CP_ interrompere la prescrizione quinquennale prevista per legge con la conseguenza che l convenuto non può più richiedere al sig. il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale sul reddito maturati per gli anni Pt_1
2011 e 2012.
2) Nel merito: Erronea iscrizione dell'opponentenella Gestione Commercianti per gli anni 2011 e 2012
2.1-Carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 1 della L. n. 613/1966, come integrato dall'art. 1, comma 202, della L. n. 662/1996
L'art. 1 della L. n. 613/1966 prevede l'estensione dell'assicurazione I.V.S. agli esercenti piccole imprese commercialiiscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con la L. n.
1397/1960.
La disciplina dei presupposti oggettivi dell'iscrizione alla Gestione Commercianti ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. Un ruolo centrale da un punto di vista sistematico è svolto dall'art. 1, comma
202, il quale, prendendo atto del fatto che l'assicurazione malattie per i commercianti è venuta meno a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, recita testualmente: “A decorrere dal 01 Gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria IVS di cui alla L. n. 613/1966 è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della L. n. 88/1989”. Le attività indicate nella suddetta norma rientrano nel c.d. settore terziario e sono precisamente: le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie”.
La norma, dunque, pare individuare due requisiti oggettivi che devono sussistere contemporaneamente per giustificare l'iscrizione dell'esercente nella Gestione Commercianti: per unverso, il carattere commerciale dell'impresa; per altro pagina 4 di 23 verso, le sue piccole dimensioni. Per quanto riguarda il primo requisito è bene evidenziare che secondo la definizione che ne dà l'art. 2195 c.c. è impresa commerciale quella esercitata professionalmente da un imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione dei beni.
Nel caso di specie sia l' di cui si allega visura camerale CP_4 Controparte_4
(all. n. 3), che la di cui si allega visura camerale (all. n. 4), hanno Parte_2 sempreavuto ad oggetto le seguenti attività: l'esercizio e/o l'accettazione di scommesse, di lotterie, di concorsi pronostici a premio e/o totalizzazione di altri giochi in generee di totalizzatori di qualsiasi tipo. Ebbene, sulla scorta della definizione civilistica di impresa commerciale sarebbe più corretto inquadrare, dal punto di vista previdenziale, le società che svolgono tali attività nel c.d. Settore “Attività Varie”, di cui all'art. 49, comma 2, della L. n. 88/1989, settore per cui non è prevista l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S.
In merito, invece, al requisito dimensionale (esercenti piccole imprese commerciali) è opportuno sottolineare che sia l' Parte_4 non possono, certo, essere considerate delle piccole imprese: le stesse, infatti, hannofatto registrare nell'anno 2011 (dal
28.12.2011 entrambe le società, come si dirà meglio nel proseguo dell'atto, sono state cedute ad altro soggetto giuridico), un volume d'affari notevole. L' ha fatto registrare un Controparte_4 volume di affari pari ad € 851.902,00, come da modello Unico SP 2012(Quadro EC–Sezione IElementi
Contabili-rigo P 26) che qui si produce (all. n. 5), mentre la società ha Parte_2 Controparte_4 fatto registrare un volume d'affari pari ad € 1.694.451,00, come da modello UnicoSP 2012 (Quadro RX –Sezione
IElementi contabili-rigo P 26) che qui si produce(all. n. 6).
In virtù di tali assunti, dunque, l' e la Controparte_4 Pt_2 [...] non potevano essere di certo annoverate tra le “piccole imprese commerciali”. Parte_2
Sulla scorta delle predette argomentazioni, in fatto e diritto, l'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti, per il periodo oggetto in contestazione, appare del tutto illegittima per carenza del requisito di natura commerciale e dimensionale, prescritto dall'art. 1 L. 613/66, della società in questione.
2.2 -Carenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 della L. n. 1397/1960, così come sostituito dall'art. 29 della L.
n. 160/1975
L'art. 1 della Legge 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della Legge 3 Giugno 1975, n.
160, recita testualmente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui allalegge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di impreseche, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) pagina 5 di 23 partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ai sensi della richiamata disposizione, dunque, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti è che vi sia un attività ovvero un esercizio commerciale, la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante ovvero come socio di compagine sociale che, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Sul concetto di abitualità e prevalenza dell'attività di un socio di una società si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità evidenziando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
In tal senso si sono pronunciate:
-v.Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 4440/2017:“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attivitàlavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito dellaprevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art.1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed allasua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa”; -v. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 19273/2018:“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" delladisposizione normativa”. CP_ In virtù di tanto è del tutto evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso una analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società. Non basta, dunque, la mera qualifica di socio amministratore per poter giustificare la genesi dell'obbligazione contributiva de quo.
Non è sufficiente, neppure, la circostanza che nella dichiarazionedei redditi della società sia stata indicata come occupazione prevalente l'attività del socio (barrando la casella occupazione prevalente nel quadro RK del modello unico). Difatti, tale dichiarazione ha valore esclusivamente ai fini fiscali (natura di mera dichiarazione di scienza), essendo priva di contenuto negoziale o dispositivo e passibile di rettifica pagina 6 di 23 Sul punto la Suprema Corte si è espressa più volte affermando che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti non può farsi derivare da un elemento di carattere fiscale (ovvero la compilazione del quadro RK del modello unico SP con indicazione dell'attività di socio come occupazione prevalente), bensì da un fatto oggettivo quale l'esistenza di una attività commerciale effettivamente svolta dal socio de quo”(v.Cass. civ. Sez. VI -Lavoro Ord., 11/02/2013, n.
3145). L'aver barrato la casella occupazione prevalente nel quadro RK del modello unico SP 2012 (anno di imposta
2011) e SP 2013(anno di imposta 2012), delle società innanzi richiamate, non può assurgere, dunque, in alcun modo ad ammissione e prova dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenzialeper il sig. Pt_1
Sulla scorta delle predette argomentazioni in fatto e diritto l'Ente opposto deve provare, essendo l'onere posto
[...]
a suo esclusivo carico, che il sig. oltre ad essere socio amministratore dell Pt_1 Controparte_4
e della Sonne BE AZ NT & C. s.n.c., abbia lavorato all'interno delle
[...] predette aziende con i caratteri della personalità e dell'abitualità. CP_ Nell'avviso di addebito opposto l' richiede il pagamento dei contributi IVS eccedenti sul minimale “Gestione
Commercianti” per l'anno 2011 (rata II) e per l'anno 2012 (rata I e II).
Nell'anno 2011, come avvenuto sin dalla sua costituzione, l'attività svolta in seno all Controparte_4
e alla si è estrinsecata nelle seguenti
[...] Parte_2 attività: l'emissione dei biglietti inerenti alle varie scommesse sportive giocate dagli utenti ed il pagamento delle vincite direttamente allo sportello.
Le predette attività venivano svolte, sia nel 2011 che precedentemente, dai lavoratori dipendenti in carico alle società le quali avevano una struttura autonoma, fatta di turni e soggetti aventi funzioni di organizzazione, coordinamento e direzione del personale, sganciata dall'attività del singolo socio.
Difatti, nel 2011la società ha avuto alle proprie CP_4 Controparte_4 dipendenze n. 7 lavoratori, come rilevato a pag. 6 della visura camerale allegata (v. all. n. 3), mentre la società Pt_2 ha avuto alleproprie dipendenze n. 14 lavoratori, come rilevato a pag. 9 della
[...] Controparte_4 visura camerale allegata (v. all. n. 4).
La gestione e la direzione organizzativa delle medesime imprese, chenon necessitava di altre operazioni o compiti, tranne che per l'espletamento di alcuni adempimenti burocratici che venivano assolti occasionalmente da ciascun socio, erano, dunque, attività espletate da tali dipendenti e non dal sig. che, al contrario, si è limitato a rivestire Pt_1 soltanto la carica di socio amministratore.
L'opponente, sia nel 2011 che precedentemente, non ha mai svolto nelle predette società alcuna attività lavorativa, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, né ha partecipato all'attività dell'impresa. È evidente, quindi, che l' e la Controparte_4 Parte_2 come innanzi detto, non sono mai state organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio del sig. e Pt_1 dei componenti della sua famiglia, così come richiesto da uno dei presupposti ex art. 29, co. 1, della L. 3/6/1975 n.
pagina 7 di 23 160. L'opponente, inoltre, non ha mai percepito neanche alcun compenso per l'attività di amministratore, ricavando i suoi redditi aliunde.
Per quanto concerne, invece, l'anno 2012 questa difesa rileva che in data 28.12.2011 presso lo Studiodel Dottor
Edmondo Todeschini, Notaio in Milano, è stato sottoscritto da una serie di parti, tra cui l'opponente, in qualità di socio di alcune imprese e di socio amministratore dell' e Controparte_4 della SonneBE di ZI NT & C. s.n.c., un contratto di compravendita di azioni ed aziende(all. n. 7).
Nell'atto notarile, tenuto conto della chiara volontà, manifestata tra le premesse, da parte di Controparte_7 di ampliare la propria attività di raccolta di giochi e scommesse acquistando allo scopo le azioni della Parte_5 unitamente alle aziende nell'ambito di un'unica operazione, al punto n.
2.4e 2.5 è statuito quanto segue: Contr
-2.4: “ (così denominata la società cede e vende a (così Parte_2 Parte_2 denominata la società ,che acquista, nei termini e alle condizioni previstenel contratto, Controparte_7
l'azienda (ubicata in Andria allaVia Puccini n. 69-71/A); Parte_2
-2.5:“ (così denominata la società cede e CP_4 Controparte_4
Contr vende a così denominata la società cheacquista, nei termini e alle condizioni previste nel Controparte_7 contratto, l'azienda ”(ubicata in alla Via G. Di Vittorio n. 100). CP_4 CP_4
L'art. 3 del predetto contratto recita letteralmente: “La decorrenza del trasferimentodella proprietà e del possesso delle azioni tra cui l' e la Parte_6 CP_4 Controparte_4 [...]
è fissata, ad ogni fine civilistico, economico ed amministrativo, alle ore 22.00 del 31 Parte_2 dicembre 2011(di seguito data d'efficacia)”.
La cessione dell'azienda Parte_7 Controparte_7
è stata prontamente comunicata al Registro delle Imprese come si evince dalla visura camerale prodotta in all. n. 3in cui
è riportato a pag. n. 5, nel riquadro “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”l'atto di compravendita in questione datato 28.12.2011.Lo stesso dicasi per la cessione dell'azienda Parte_2 alla prontamente comunicata al Registro delle Imprese come si evince dalla visura camerale Controparte_7 prodotta in all. n. 4in cui è riportato a pag. n. 5, nel riquadro “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”
l'atto di compravendita in questione datato 28.12.2011
In virtù di tanto è palese la circostanza che apartire dal 01.01.2012 le Controparte_9
e di cui l'opponente ha mantenuto
[...] Parte_2 soltanto la carica di socio da un punto di vista meramente formale, non esistevanopiù essendo stateinteramente CP cedutealla Sisal Match Points la quale con la propria compagine sociale è subentrata in tutte le attività (operativee di gestione) effettuate nelle agenzie scommesse di e di Andria. La cessione delle suddette aziende ha CP_4 generato per le stesse una plusvalenza il cui reddito è stata ripartito in 5 anni (optando per il c.d. regime di tassazione normale-differito). Questo, però, non vuol dire che sul reddito da plusvalenzagenerato per l'anno 2012 l'Ente
Previdenziale può chiedere il pagamento dei contributi IVS “Gestione Commercianti” eccedenti il minimale. Infatti, pagina 8 di 23 presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale(oltre allo svolgimento di un attività lavorativa da parte del socio con carattere di abitualità e prevalenza).
In materia di cessione di azienda, con riferimento all'obbligo contributivo in questione, la Suprema Corte si è espressa più volte statuendo il seguente principio di diritto: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma” (v.Cass. Civ. Sez. lavoro sent., 12/04/2010, n. 8651).
La questione è stata già affrontata in un contenzioso promosso dal fratello dell'odierno opponente, dinanzi al Tribunale di Trani-Sezione Lavoro-(R.G. Lav. 8829/2015), in cui lo stesso, in qualità di socio amministratore di un'altra CP_ azienda, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito dell' di Andria, di cui si produce ricorso in all. n. 8, rilevando che il 28.11.2011 la societàHelios s.n.c., come è avvenuto per l' di e CP_4 CP_4 Pt_2
era stata ceduta alla (con il medesimo atto sopra richiamato). In questo caso l
[...] Controparte_7 CP_11 costituirsi in giudizio, come da memoria difensiva che qui si allega (all. n. 9),nelle premesse in fatto, a pagina n. 2, dichiarava testualmente. “In effetti controparte nel formalizzare l'opposizione ha dimostrato di non essere più socio amministratore dell' per aver ceduto le relative quote a Parte_8
Dicembre 2011. Avendo l'Istituto ciò riscontrato–mercé la documentazione giudizialmente depositata da controparte e riscontrata daicompetenti Uffici-ha proceduto al relativo sgravio parziale, come da documentazione che si produce (si CP_ produce in all. n. 10provvedimento di sgravio dell' di Andria del 23.12.2016). Ma tale sgravio, è intervenuto, solo, per la contribuzione relativaal periodo successivo alla cancellazione di c quelli relativi alla 3° e 4° rata contributi commercianti 2012, 2013 e 2014”.
E' evidente, quindi, che almeno per l'anno 2012, oggetto di contestazione, il debba essere cancellato Parte_1
CP_ in autotutela dalla Gestione Commercianti, come operato da altra sede dell' in una controversia analoga. Lo stesso dicasi per l'altro anno in contestazione, il 2011, visto che, per le motivazioni ampiamente già dedotte, non ricorrono nella fattispecie in esame i caratteridella abitualità e prevalenza ai fini dell'iscrizione dell'opponente nella Gestione
Previdenziale degli Esercenti Attività Commerciali.
Pertanto, non sono dovuti i contributi IVS a percentuale sul reddito/eccedenti il minimale riportati nell'avviso di addebito impugnato (II rata anno 2011 e I e II rata anno 2012).
Può essere capitato che nel periodo in contestazione l'opponente abbia proceduto al pagamento di parte della contribuzione IVS fissa relativa alla “Gestione Commercianti”. Tanto, però, è bene precisarlo, è stato fatto non spontaneamente ma al solo fine di bloccare le azioni esecutive promosse, per le causali in questione, nei confrontidell'opponente.Difatti, con nota pec del 26.02.2016 ilsig. per il tramite del sottoscritto Parte_1
CP_ Avvocato, ha richiesto all' di Foggia, per non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, tantomeno con carattere di pagina 9 di 23 abitualità e prevalenza, in seno alle società Agenzia Ippica di Manfredonia e Sonne BE, la restituzione di eventuali contributi IVS versati sino a tale momento alla Gestione Commercianti.
3) In via ulteriormente subordinata nel merito: contestazione dei conteggi dei contributi e delle sanzioni nonché degli interessi che trattasi, quindi ha riguardato una parte dei crediti portati dall'avviso opposto e cioè Anche per le considerazioni innanzi svolte, si contestano recisamente i conteggi dei contributi omessi, delle sanzioni civili e degli interessi inseriti nell'importo di cui all'avviso di addebito in atto, la cui determinazione è del tutto oscuraper l'opponente. Per quanto è dato intuire, essi si fondano, oltre che su una falsa rappresentazione della realtà, anche su erronei procedimenti logico-matematici e su infondate interpretazioni della normativa vigente. Mancano nell'avviso di addebito opposto conteggi specifici relativi a ciascuna di tali voci e ciò non consente alcun tipo di controllo neanche formale all'opponente che si limita pertanto a contestare recisamente tutti tali importi.
Questa difesa richiede, in via subordinata,e solo nella denegata ipotesi in cui il presunto credito contributivo avverso fosse ritenuto fondato in tutto o in parte, la riduzione delle sanzioni civili liquidate nell'avviso di addebito opposto fino alla misura degli interessi legali, sussistendo, nel caso de quo, le condizioni di cui all'art. 8 co. 15 lett. a) della L.
388/2000.
Il mancato o ritardato pagamento dei contributi da parte dell'opponente, infatti, non deriva da una sua scelta arbitraria del medesimo soggetto ma da una situazione di oggettiva incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine al doppio onere contributivo –nei confronti della Gestione Separata e nei confronti della
Gestione Commercianti –gravante su quei soggetti che, oltre ad essere soci di società di capitali del settore terziario, rivestono all'interno delle stesse anche la carica di amministratori. Tale contrasto giurisprudenziale si è risolto, come noto, soltanto nel 2010 con l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 12 co. 11 del
D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella L. 122/2010, cui ha fatto seguito una pronuncia della Corte
Costituzionale (si v. sent. n. 15/2012) che ne ha sancito definitivamente la retroattività.
E', dunque, evidente l'assoluta buona fede dell'opponente nei confronti del quale non possono applicarsi sanzioni civili superiori alla misura degli interessi legali, per una questione che, come detto, risultava notevolmente complessa, annosa ed era oggetto di un aspro contrasto giurisprudenziale.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
b) ancora in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex. art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, di tutti i presunti crediti di cuiall'avviso di addebito opposto;
c) nel merito accertare l'insussistenza dei requisiti oggettivi, di cui all'art. 1 della L. n. 613/1966, così come integrato dall'art. 1, comma 202, della L. 23.12.1996 n. 662, e dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 1 della Legge 27
Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 dellaLegge 3 Giugno 1975, n. 160, per l'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti periodo oggetto di contestazione (2011 e 2012); d) di conseguenza, CP_11 accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare infondati tutti i presunticrediti rivendicati nel medesimo pagina 10 di 23 avviso di addebito dell'importo di € 32.555,69(valore della pretesa contributiva dichiarato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.)sia nei confronti dell e sia nei confronti della S.C.C.I. menzionata CP_2 nell'avviso di addebito nel caso in cui il presunto credito dell'opposto sia stato oggetto di cessione;
e) in via ulteriormente subordinata, ridurre i contributi e le sanzioni civili previdenziali nella misura dovuta per legge per i motivi ampiamente esposti in narrativa”.
Ed ancora nel secondo ricorso n.1149/2020, esponeva quanto segue in punto di fatto e Pt_1 diritto:“ Premessa: la ratio della Gestione IVS Commercianti La presente opposizione ad avviso di addebito ha ad oggetto presunti crediti contributivi vantati dall' nei confronti del sig. e relativi alla Gestione CP_2 Parte_1
Commercianti. Come noto (e come emerge inequivocabilmente dal dato normativo testuale) mediante l'istituzione di tale gestione previdenziale, avvenuta con la L. 613/66, si è voluto garantire un trattamento pensionistico ai titolari di piccole aziende commerciali che ne erano privi. Si tratta di una categoria sociale di imprenditori caratterizzati dalle dimensioni assolutamente minimali delle aziende, con un reddito quantitativamente non lontano da quello dei lavoratori dipendenti.
Il legislatore del 1966 ha ritenuto che, anche, per tali soggetti sussistesse un interesse pubblico (nell'ambito del c.d.
Welfare State)voltoad assicurare loro un trattamento di quiescenza e, quindi, i mezzi essenziali di sussistenza quando non fossero stati più in grado di operare proficuamente. Non a caso tale gestione previdenziale è comune ad artigiani e coltivatori diretti.
Analogo interesse pubblicistico non è mai stato ravvisato, nel nostro ordinamento, in favore dei titolari di imprese di grandi dimensioni, tra i quali sicuramente rientrano quelle del sig. che, come meglio si vedrà nel Parte_1 prosieguodell'atto, nel periodo oggetto di esame, risultava essere proprietario e/o amministratore di società di capitali.
Tale finalità appare evidente anche considerando il sistema di finanziamento della “gestione commercianti” CP_2 costituito da un contributo minimale obbligatorio, indipendente dal reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali, e da contributi determinati in percentuale, calcolati invece sul predetto reddito. La pretesa creditoria che è alla base dell'avviso di addebito notificato dall' al sig. dunque (oltre che gravemente lacunosa da un punto di CP_2 Pt_1 vista meramente formale e totalmente infondatasul piano sostanziale) appare anche del tutto estranea alla ratio che ha giustificato l'istituzione della cd. Gestione Commercianti.
DIRITTO1) In via preliminare: 1.1-Nullità dell'avviso di addebito oppostoper omessa indicazionedelle societàla cui CP_ partecipazione dell'opponente avrebbe fatto scaturire il credito contributivorichiesto dall
Ai sensi dell'art. 30 co. 2 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella L. 122/2010, l'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della causale del credito. Orbene, nell'avviso di addebito opposto, l'Ente previdenziale si limita esclusivamente ad indicare che “il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti”. È evidente, pertanto, che una siffatta lacuna formale fonderebbe ex séuna pronuncia di accoglimento della presente opposizione per nullità dell'avviso di addebito opposto: non si conosce, infatti, quale sia la pagina 11 di 23 società in cui il sig. è socio e/o amministratore e per la quale l' chiedendo il pagamento dei Pt_1 CP_3 contributi IVS eccedenti il minimale.
Dall'allegata visura personale delle cariche sociali (all. n. 2), estratta dal Registro delle Imprese-Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio D'Italia-in data 21.01.2016, l'opponente, oltre ad essere stato socio di numerose imprese cancellate o per cui è cessata la carica, risultava nel periodooggetto di contribuzione (2013 e 2014) socio amministratore di quattro società: P.IVA Controparte_4
), con sede legale in alla Via Giuseppe Di Vittorion. 100, P.IVA_1 CP_4 Parte_2
(P.IVA , con sede legale in Andria alla Via Puccini n. 69,
[...] P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Trani alla P.zza Della Repubblica n. 32,e Controparte_12 P.IVA_3
P.IVA ), con sede legale in Trani alla Via Montegrappa n.
2. Controparte_13 P.IVA_4
Presumibilmenteè, dunque, per la partecipazione sociale a tali imprese che l richiede per gli anni 2013 e 2014il CP_2 pagamento dei contributi a percentuale sul reddito, notificando all'opponente l'avviso di addebitooggetto di impugnazione. In ogni caso, per le regioni che saranno di seguito illustrate, la pretesa contributiva avanzata dall CP_2
è palesemente infondata in quanto per il periodo in contestazione non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione del sig. nella Gestione Commercianti(risultando, quindi, infondata la pretesa creditoria Parte_1 dell' . La genericità dell'avviso di addebito opposto, oltre che determinarne la nullità, rende Controparte_5 estremamente difficoltosa la difesa giudiziale dell'opponente il quale è costretto a formularle praticamente "al buio".
Formula, quindi, espressa riserva di ogni ulteriore deduzione in fatto e in diritto, conclusione nonché istanza istruttoria,
a seguito della costituzione in giudizio degli Enti opposti.
1.2-Prescrizione estintiva parziale dei contributi previdenziali richiesti
Ancora in via preliminare questa difesa eccepisce, altresì, la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, co. 9, della
L. 335/1995, dei presunti crediti di cui all'avviso di addebito opposto. La suddetta disposizione normativa dispone un allineamento, per tutti i tipi di contributi previdenziali obbligatori “di base”, al termine di 5 anni previsto, in via generale, dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Inoltre, dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che i contributi previdenziali prescritti non possono più essere versati, neanche, spontaneamente dal contribuente. Il divieto, previsto dall'art. 3, IX comma, della L. n.
335/95, comporta che in materia contributiva la prescrizione integri un ipotesi di vera e propria estinzione ex legedel rapporto obbligatorio. Pertanto, il pagamento dei contributi per i quali siano decorsi i termini prescrizionali ha natura di pagamento di indebito ex. art. 2033 c.c. e comporta, in deroga dell'art. 2940 c.c., il diritto alla ripetizione.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame viene richiesto all'opponente il pagamento dei contributi IVS Gestione Commercianti dovuti sullaquota di reddito eccedente il minimale imponibile. La decorrenza del termine per la prescrizione dei suddetti CP_ contributi è stata oggetto di notevole contenzioso fra l' ed il contribuente. Su tali tematiche l ha Controparte_6 sempre sostenuto che la prescrizione iniziava a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato pagina 12 di 23 comunicava all'Istituto Previdenziale il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione CP_ previdenziale. All'orientamento dell' si è sempre opposta la giurisprudenza di merito e di legittimità (v. Tribunale
Torino sent. n. 010852/2004, Cass. n. 4389/1999) che, dando ragione al contribuente, ha da sempre sostenuto che l'Istituto Previdenziale può in ogni caso accertare i redditi del contribuente o mediante propri funzionari oppure richiedendo nei termini copia delle denuncia dei redditi all'Amministrazione Finanziaria facendo, quindi, valere il CP_ credito dall'anno in cui vanno presentate le denunce. Infatti, l' può agire per il recupero dei crediti contributivi non pagati a prescindere dalla ricezione di notizie da altre autorità, ben potendo lo stesso accertare autonomamente tali circostanze od attivarsi tempestivamente per acquisirle presso gli uffici tributari. Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale lo stesso Istituto Previdenziale con circolare n. 69 del 25 Maggio 2005è giunta alla determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi fissi dovuti dagli esercenti attività commerciali. Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui scadono i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto la richiesta dei contributi I.V.S., a percentuale sul reddito/eccedenti il minimale, accertati e dovuti alla Gestione Commercianti per i seguenti periodi: anno 2013(Rata I e
II) e anno 2014(Rata I, IIe saldo).
Il versamento dei contributi eccedenti sul minimale avviene in due accontidi pari importo calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo(nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. Tali contributi, ai sensi del Decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002
(convertito con modificazioni in legge n. 112 del 15 giugno 2002), devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi(IRPEF): nel caso di specie la I rata per l'anno 2013doveva essere corrisposta entro e non oltre la data del 16.06.2013, la IIrata dell'anno 2013doveva essere corrisposta entro e non oltre il 30.11.2013, la I rata per l'anno 2014doveva essere corrisposta entro e non oltre la data del 16.06.2014, la IIrata dell'anno
2014doveva essere corrisposta entro e non oltre il 30.11.2014,il saldo dell'anno 2014 doveva essere corrisposto entro e CP_ non oltre la data del 16.06.2015. Questo vuol dire che l' avrebbe dovuto richiedere la relativa contribuzione previdenziale entro 5 anni dalle predette date, e cioè entro la data del 16.06.2018 per la I rata dell'anno 2013, entro la data del 30.11.2018 per la IIrata dell'anno 2013, entro la data del 16.06.2019 per la I rata dell'anno 2014, entro la data del 30.11.2019 per la IIrata dell'anno 2014ed entro la data del 16.06.2020 per il saldo dell'anno
2014. Il tutto pena l'intervenuta prescrizione.
Ebbene nel casodi specie non risultano inviati, prima della notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta in data CP_ 20.12.2020, atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale prevista per legge con la conseguenza che l' convenuto può richiedere al sig. il solo pagamento dei contributi previdenziali a percentuale sul reddito Pt_1 maturati a saldo per l'anno 2014.
pagina 13 di 23 2) Nel merito: Erronea iscrizione dell'opponentenella Gestione Commercianti per gli anni 2013e 2014e/o errata richiesta per il medesimo periodo, per insussistenza dei presupposti (mancato superamento del minimale del reddito), dei contributi IVS eccedenti il minimale
2.1-Carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 1 della L. n. 613/1966, come integrato dall'art. 1, comma 202, della L. n. 662/1996
L'art. 1 della L. n. 613/1966 prevede l'estensione dell'assicurazione I.V.S. agli esercenti piccole imprese commercialiiscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con la L. n.
1397/1960.
La disciplina dei presupposti oggettivi dell'iscrizione alla Gestione Commercianti ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. Un ruolo centrale da un punto di vista sistematico è svolto dall'art. 1, comma
202, il quale, prendendo atto del fatto che l'assicurazione malattie per i commercianti è venuta meno a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, recita testualmente: “A decorrere dal 01 Gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria IVS di cui alla L. n. 613/1966 è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della L. n. 88/1989”. Le attività indicate nella suddetta norma rientrano nel c.d. settore terziario e sono precisamente: le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie”. La norma, dunque, pare individuare due requisiti oggettivi che devono sussistere contemporaneamente per giustificare l'iscrizione dell'esercente nella Gestione Commercianti: per un verso, il carattere commercialedell'impresa; per altro verso, le sue piccole dimensioni.
Per quanto concerne il requisito dimensionale (esercenti piccole imprese commerciali) è opportuno sottolineare che l' la la Controparte_4 Parte_2 Controparte_4
possono, certo, essere Controparte_12 Controparte_14 considerate delle piccole imprese come emerge dalle relative visurecameraliprodotte in atti in all. n. 3,4,5 e 6.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, in fatto e diritto, l'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti, per il periodo oggetto in contestazione, appare del tutto illegittima per carenza del requisito di natura commerciale e dimensionale, prescritto dall'art. 1 L. 613/66, della società in questione. 2.2 -Carenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 della L. n. 1397/1960, così come sostituito dall'art. 29 della L. n. 160/1975, e/o carenza dei presupposti (mancato superamento del minimale del reddito) per richiedere i contributi IVS eccedenti il minimale
L'art. 1 della Legge 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della Legge 3 Giugno 1975, n.
160, recita testualmente: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui allalegge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di impreseche, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena pagina 14 di 23 responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Ai sensi della richiamata disposizione, dunque, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un attività ovvero un esercizio commerciale, la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante ovvero come socio di compagine sociale che, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Sul concetto di abitualità e prevalenza dell'attività di un socio di una società si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità evidenziando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa In tal senso si sono pronunciate:
-v.Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 4440/2017:“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito dellaprevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art.1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elementodel lavoro personale, ed allasua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa”;
-v. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 19273/2018:“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”. In virtù di tanto è del tutto evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei CP_ Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso una analisi concreta dell'attività lavorativa svoltadal medesimo a favore della società. Non basta, dunque, la mera qualifica di socio amministratore per poter giustificare la genesi dell'obbligazione contributiva de quo.
Non è sufficiente, neppure, la circostanza che nella dichiarazione dei redditi della società sia stata indicata come occupazione prevalente l'attività del socio (barrando la casella occupazione prevalente nel quadro RK del modello unico). Difatti, tale dichiarazione ha valore esclusivamente ai fini fiscali (natura di mera dichiarazione di scienza), essendo priva di contenuto negoziale o dispositivo e passibile di rettifica pagina 15 di 23 Sul punto la Suprema Corte si è espressa più volte affermando che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti non può farsi derivare da un elemento di caratterefiscale (ovvero la compilazione del quadro RK del modello unico SP con indicazione dell'attività di socio come occupazione prevalente), bensì da un fatto oggettivo quale l'esistenza di una attività commerciale effettivamente svolta dal socio de quo”(v.Cass. civ. Sez. VI -Lavoro Ord., 11/02/2013, n.
3145). L'aver barrato la casella occupazione prevalente nel quadro RK del modello unico SP 2014(anno di imposta
2013) e SP 2015(anno di imposta 2014), delle società innanzi richiamate, non può assurgere, dunque, in alcun modo ad ammissione e prova dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenzialeper il sig. Pt_1
[...]
Sulla scorta delle predette argomentazioni in fatto e diritto l'Ente opposto deve provare, essendo l'onere posto a suo esclusivo carico, che il sig. oltre ad essere socio amministratore dell'Agenzia Ippica Manfredonia diNT Pt_1
ZI & C. s.n.c., della Sonne BE AZ NT & C. s.n.c., della Hello BikeShop s.a.s. e della abbia lavorato all'interno delle predette aziende con i caratteri della personalità Controparte_13
e dell'abitualità. CP_ Nell'avviso di addebito opposto l' richiede il pagamento dei contributi IVS eccedenti sul minimale “Gestione
Commercianti” per l'anno 2013(rata I e II) e per l'anno 2014(rata I, IIe saldo).
Il contributo a percentuale sul reddito è dovuto sui redditi di impresa prodotti nell'anno per la quota eccedente il minimale(cioè tali contributi, indipendentementedai fissi, devono essere versati soltantose il reddito di impresa dellesocietà, allecuipartecipazioniè associata l'iscrizione nella Gestione Commercianti, supera un certo importo CP_ c.d.minimale). In merito al periodo oggetto di contestazione l' con circolare n. 24 dell'08.02.2013(all. n. 7) ha stabilito al paragrafo1rubricato “Contribuzione IVS sul minimale di reddito”che per l'anno 2013il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti CP_1 attività commerciali è pari a € 15.357,00, mentre con circolare n. 19 del 04.02.2014(all. n. 8) l stabilito al paragrafo1rubricato “Contribuzione IVS sul minimale di reddito”che per l'anno 2014 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività CP_ commerciali è pari a € 15.516,00.Questo vuol direche, ai fini di legittimare la richiesta creditoria dell il Pt_1 avrebbe dovuto conseguire, dalle sue partecipazioni sociali, un reddito superioread € 15.357,00 per l'anno 2013 ed un reddito pari ad € 15.516,00 per l'anno 2014. Per quanto riguarda le partecipazioni sociali detenute in seno all' e della Controparte_4 Parte_2 questa difesa rileva che in data 28.12.2011 presso lo Studio del Dottor Notaio in Milano,
[...] Persona_2
è stato sottoscritto da una serie di parti, tra cui l'opponente, in qualità di socio di alcune imprese e di socio amministratore dell' e della Controparte_4 Parte_2
un contratto di compravendita di azioni ed aziende(all. n. 9).
[...]
pagina 16 di 23 Nell'atto notarile, tenuto conto della chiara volontà, manifestata tra le premesse, da parte di Controparte_7 di ampliare la propria attività di raccolta di giochi e scommesse acquistando allo scopo le azioni della Parte_5 unitamente alle aziende nell'ambito di un'unica operazione, al punto n.
2.4e 2.5 è statuito quanto segue: Contr
-2.4: “ (così denominata la società cede e vende a (così Parte_2 Parte_2 denominata la società ,che acquista, nei termini e alle condizioni previstenel contratto, Controparte_7
l'azienda (ubicata in Andria allaVia Puccini n. 69-71/A) -2.5:“ (così denominata la Parte_2 CP_4
Contr società cede e vende a così denominata la società Controparte_4 cheacquista, nei termini e alle condizioni previste nel contratto, l'azienda Controparte_7
”(ubicata in alla Via G. Di Vittorio n. 100). CP_4 CP_4
L'art. 3 del predetto contratto recita letteralmente: “La decorrenza del trasferimentodella proprietà e del possesso delle azioni tra cui l' e la Parte_6 CP_4 Controparte_4 [...]
è fissata, ad ogni fine civilistico, economico ed amministrativo, alle ore 22.00 del 31 Parte_2 dicembre 2011(di seguito data d'efficacia)”.
La cessione dell'azienda è Parte_7 Controparte_7 stata prontamente comunicata al Registro delle Imprese come si evince dalla visura camerale prodotta in all. n. 3in cui è riportato a pag. n. 5, nel riquadro “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”l'atto di compravendita in questione datato 28.12.2011.Lo stesso dicasi per la cessione dell'azienda Parte_2 alla prontamente comunicata al Registro delle Imprese come si evince dalla visura camerale Controparte_7 prodotta in all. n. 4in cui è riportato a pag. n. 5, nel riquadro “trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”
l'atto di compravendita in questione datato 28.12.2011
In virtù di tanto è palese la circostanza che a partire dal 01.01.2012 le Controparte_9
e di cui l'opponente ha mantenuto
[...] Parte_2 soltanto la carica di socio da un punto di vista meramente formale, non esistevanopiù essendo stateinteramente CP cedutealla Sisal Match Points la quale con la propria compagine sociale è subentrata in tutte le attività (operativee di gestione) effettuate nelle agenzie scommesse di e di Andria. CP_4
La cessione delle suddette aziende ha generato per le stesse una plusvalenza il cui reddito è statoripartito in 5 anni
(optando per il c.d. regime di tassazione normale-differito). Questo, però, non vuol dire che sul reddito da plusvalenzagenerato per gli anni 2013 e 2014l'Ente Previdenziale può chiedere il pagamento dei contributi IVS
“Gestione Commercianti” eccedenti il minimale. Infatti, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione nella
Gestione Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale(oltre allo svolgimento di un attività lavorativa da parte del socio con carattere di abitualità e prevalenza).
In materia di cessione di azienda, con riferimento all'obbligo contributivo in questione, la Suprema Corte si è espressa più volte statuendo il seguente principio di diritto: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi pagina 17 di 23 dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma” (v.Cass. Civ. Sez. lavoro sent., 12/04/2010, n. 8651).
La questione è stata già affrontata in un contenzioso promosso dal fratello dell'odierno opponente, dinanzi al
Tribunale di Trani-Sezione Lavoro-(R.G. Lav. 8829/2015), in cui lo stesso, in qualità di socio amministratore di CP_ un'altra azienda, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito dell di Andria, di cui si produce ricorso in all. n. 10, rilevando che il 28.11.2011 la societàHelios s.n.c., come è avvenuto per l' di e CP_4 CP_4
era stata ceduta alla (con il medesimo atto sopra richiamato). In questo caso Parte_2 Controparte_7
l' costituirsi in giudizio, come da memoria difensiva che qui si allega (all. n. 11),nelle premesse in fatto, a CP_11 pagina n. 2, dichiarava testualmente. “In effetti controparte nel formalizzare l'opposizione ha dimostrato di non essere più socio amministratore dell' per aver ceduto le relative quote Parte_8
a Dicembre 2011. Avendo l' ciò riscontrato–mercé la documentazione giudizialmente depositata da controparte CP_1
e riscontrata dai competenti Uffici-ha proceduto al relativo sgravio parziale, come da documentazione che si produce (si CP_ produce in all. n. 12provvedimento di sgravio dell' di Andria del 23.12.2016). Ma tale sgravio, è intervenuto, solo, per la contribuzione relativa al periodo successivo alla cancellazione di che trattasi, quindi ha riguardato una parte dei crediti portati dall'avviso opposto e cioè quelli relativi alla 3° e 4° rata contributi commercianti 2012, 2013
e 2014”. E' evidente, quindi, che pergli anni 2013 e 2014, oggetto di contestazione, non possonoessere presi in considerazione, al fine del calcolo dei contributi IVS “Gestione Commercianti”, i redditi maturati dalla plusvalenza della predetta cessione delle società, visto che non esisteva più un azienda e l'opponente, ovviamente, non ha lavorato in seno alle stesse con carattere di abitualità eprevalenza.
Sulle ulteriori partecipazioni sociali detenute, nel periodo in contestazione, dall'opponente si evidenzia che nell'anno
2013 la di prodotto una perdita di € 4.807,00, come riportato nel Controparte_12 Persona_3 quadro RG –rigo 34-del Modello Unico SP 2014 (anno di imposta 2013)che si produce in all. n. 13, mentre la ha prodottoun reddito di soli € 2.580,00, come riportato nel quadro RG –rigo 34-del Modello Controparte_13
Unico SP 2014 (anno di imposta 2013)che si produce in all. n. 14. Nell'anno 2014, invece,la Controparte_12 di prodotto una perdita di € 11.205,00, come riportato nel quadro RG –rigo 34-del
[...] Persona_3
Modello UnicoSP 2015(anno di imposta 2014)che si produce in all. n. 15, mentre la ha Controparte_13 prodottoun reddito di soli € 120,00, come riportato nel qua riportato nel quadro RG –rigo 34-del Modello Unico SP
2015(anno di imposta 2014)che si produce in all. n. 16.Questo vuol dire che la totalità dei redditi di impresa delle due società non ha superato negli anni 2013 e 2014 il minimale sancito dallo stesso Ente convenutocon la conseguenza che non sono dovuti i contributi riportati nell'avviso di addebito impugnato (I e II rata anno 2013; I, IIrata e saldo anno 2014).
Può essere capitato che nel periodo in contestazione l'opponente abbia proceduto al pagamento di parte della contribuzione IVS fissa relativa alla “Gestione Commercianti”. Tanto, però, è bene precisarlo, è stato fatto non spontaneamente ma al solo fine di bloccare le azioni esecutive promosse, per le causali in questione, nei pagina 18 di 23 confrontidell'opponente. Difatti, con nota pec del 26.02.2016 ilsig. per il tramite del sottoscritto Parte_1
CP_ Avvocato, ha richiesto all' di Foggia, per non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, in seno alle società Agenzia Ippica di Manfredonia e Sonne BE, la restituzione di eventuali contributi IVS versati sino a tale momento alla Gestione Commercianti. 3) In via ulteriormente subordinata nel merito: contestazione dei conteggi dei contributi e delle sanzioni nonché degli interessi.
Anche per le considerazioni innanzi svolte, si contestano recisamente i conteggi dei contributi omessi, delle sanzioni civili e degli interessi inseriti nell'importo di cui all'avviso di addebito in atto, la cui determinazione è del tutto oscuraper l'opponente. Per quanto è dato intuire, essi si fondano, oltre che su una falsa rappresentazione della realtà, anche su erronei procedimenti logico-matematici e su infondate interpretazioni della normativa vigente. Mancano nell'avviso di addebito oppostoconteggi specifici relativi a ciascuna di tali voci e ciò non consente alcun tipo di controllo neanche formale all'opponente che si limita pertanto a contestare recisamente tutti tali importi.
Questa difesa richiede, in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui il presunto credito contributivo avverso fosse ritenuto fondato in tutto o in parte, la riduzione delle sanzioni civili liquidate nell'avviso di addebito opposto fino alla misura degli interessi legali, sussistendo, nel caso de quo, le condizioni di cui all'art. 8 co. 15 lett. a) della L.
388/2000.
Il mancato o ritardato pagamento dei contributi da parte dell'opponente, infatti, non deriva da una sua scelta arbitraria del medesimo soggetto ma da una situazione di oggettiva incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine al doppio onere contributivo –nei confronti della Gestione Separata e nei confronti della
Gestione Commercianti –gravante su quei soggetti che, oltre ad essere soci di società di capitali del settore terziario, rivestono all'interno delle stesse anche la carica di amministratori. Tale contrasto giurisprudenziale si è risolto, come noto, soltanto nel 2010 con l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 12 co. 11del
D.L. 78/2010, conv. con modificazioni nella L. 122/2010, cui ha fatto seguito una pronuncia della Corte
Costituzionale (si v. sent. n. 15/2012) che ne ha sancito definitivamente la retroattività.
E', dunque, evidente l'assoluta buona fede dell'opponente nei confronti del quale non possono applicarsi sanzioni civili superiori alla misura degli interessi legali, per una questione che, come detto, risultava notevolmente complessa, annosa ed era oggetto di un aspro contrasto giurisprudenziale”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
b) ancora in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale, ex. art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dei presunti crediti di cui all'avviso di addebito opposto;
c) nel merito accertare l'insussistenza dei requisiti oggettivi, di cui all'art. 1 della L. n. 613/1966, così come integrato dall'art. 1, comma 202, della L. 23.12.1996 n. 662, e dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 1 della Legge 27
Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della Legge 3 Giugno 1975, n. 160, per l'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti periodo oggetto di contestazione (2013e 2014)e/o l'errata CP_11 pagina 19 di 23 richiesta per il medesimo periodo, per insussistenza dei presupposti (mancato superamento del minimale del reddito), dei contributi IVS eccedenti il minimale;
d) di conseguenza, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare infondati tutti i presunti crediti rivendicati nel medesimo avviso di addebito dell'importo di € 51.969,22(valore della pretesa contributiva dichiarato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.)sia nei confronti dell e CP_2 sia nei confronti della S.C.C.I. menzionata nell'avviso di addebito nel caso in cui il presunto credito dell'opposto sia stato oggetto di cessione;
e) in via ulteriormente subordinata, ridurre i contributi e le sanzioni civili previdenziali nella misura dovuta per legge per i motivi ampiamente esposti in narrativa”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' esponeva che parte opponente veniva iscritto alla CP_2 gestione volontaria a seguito di domanda presentata il 20.2.2004 (dal 1.8.2002 al 27.10.2015; eccepiva il difetto di legittimazione passiva della , l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni CP_16 sulla nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza dello stesso, l'infondatezza dell'eccezione della prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Espletate le prove ammesse, acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritte, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1 Sull'eccezione di nullità degli avvisi di addebito.
Il ricorrente ha sostenuto che gli avvisi di addebito per cui è causa siano tutti affetti da nullità per omessa indicazione delle società la cui partecipazione avrebbe fatto scaturire il credito contributivo relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
La genericità lamentata non è fondata, in quanto gli avvisi di addebito contengono tutti gli elementi necessari per indentificare con chiarezza le fonti delle obbligazioni contributive.
Nei rispettivi avvisi sono riportate le generalità del ricorrente (il codice fiscale e il numero di matricola), mentre nella causale del credito è indicato che “il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” con un prospetto e sezioni dedicate per i relativi dettagli degli addebiti e degli importi dovuti (quota sanzioni, interessi) (doc.n.1 avviso di addebito dal 1/2011 al
12/2012 depositato in uno al ricorso iscritto al n.1147/2020 ; doc.n.1 avviso di addebito dal 1/2013 al 12/2014 depositato in uno al ricorso iscritto al n.1149/2020).
Tanto è in perfetta aderenza a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 del D.L. 78/2010 che stabilisce che “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in pagina 20 di 23 mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata,
l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”.
Peraltro, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in ricorso, egli risultava socio/amministratore di due società specifiche e Controparte_4 Parte_2
nei periodi oggetto di contestazione.
[...]
L'eccezione va pertanto rigettata, avendo l' correttamente adempiuto a quanto previsto dalla CP_2 normativa.
2.2 Sull'eccezione di prescrizione.
Occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995 dispone quanto segue: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo P.L.D. e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla L. n. 335 del 1995, ha inteso dimidiare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
Ciò posto, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenza del 31 ottobre 2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito” (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui " in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
(art. 55 R.D.L. n. 1827 del 1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio pagina 21 di 23 1997, n. 241, secondo cui " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Nel caso di specie, gli avvisi bonari inoltrati dall' al ricorrente hanno validamente interrotto la CP_2 prescrizione, rispettivamente con comunicazione n. 310028613844K4201611 del 4.11.2016 (periodo di riferimento 2011/2012) notificata all'indirizzo di residenza in Trani alla Via San Gervasio 6 per compiuta giacenza e con comunicazione n. 314 2019 00079435 54 000 del 3.11.2019 (periodo di riferimento 2013/2014), notificata a mezzo pec all'indirizzato in data il Email_1
29.12.2019 con causale “Avviso di addebito n. 31420190007943453000 - Gestione Gestione
Commercianti sede di FOGGIA - Nome cognome/ denominazione: Parte_2
Codice fiscale: ” (doc.n11 diffida (anno 2011/2012; doc.n. 3 diffida anno C.F._1
2013/2014).
2.3 Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto riguarda l'anno 2011, la pretesa dell' deve essere confermata. CP_2
Per tale annualità il ricorrente ha denunciato quale lavoratore autonomo commerciale redditi superiori ai €300.000,00, rispetto ai quali sono dovuti i contributi percentuali che eccedono il minimale.
Diversa è invece la situazione per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Per l'annualità 2012, come risulta dalla visura personale delle cariche sociali estratta dal Registro delle
Imprese, il ricorrente socio amministratore di due società e Controparte_4
ha ceduto le quote in data 28.12.2011. Parte_2
La cessione delle quote sociali, comprovata da atto notarile regolarmente trascritto, ha determinato il venir meno della qualifica di socio e conseguentemente dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente relativamente all'annualità 2012.
Tale circostanza risulta documentalmente provata e non è stata contestata dall CP_2
Dunque, per tale annualità l' non ha adeguatamente considerato l'avvenuta cessione delle quote CP_2 sociali, circostanza che fa venir meno il presupposto soggettivo dell'obbligo contributivo.
Le annualità 2013-2014 non possono essere considerate ai fini del calcolo dei contributi IVS
Gestione Commercianti, l e la Controparte_4 Parte_2
, in quanto le suddette società come già analizzato, sono state interamente cedute alla
[...] [...] con atto notarile del 28.11.2011, con effetto dal 1.1.2012. Controparte_7
Per quanto riguarda le altre due società non oggetto di cessione:
pagina 22 di 23 - la di per l'anno 2013 risulta aver riportato una perdita di € Controparte_12 Parte_1
4.807,00 (come risulta dal Modello Unico SP 2014 allegato) e per l'anno 2014 una perdita di €
11.205,00 (come risulta dl Modello Unico SP 2015 allegato);
- la ha registrato invece, per l'anno 2013 un reddito di € 2.580 e per l'anno 2014 un Controparte_13 reddito di € 120,00 (come risulta dai rispettivi Modelli Unici 2014-2015).
Nel caso di specie, considerando i redditi complessivi delle due società non cedute, questi non superano in nessun caso il minimale previsto dall' per gli anni in questione (€ 15.357,00 per il CP_2
2013 e € 15.516,00 per il 2014).
Pertanto i Modelli Unici allegati dal ricorrente provano l'assenza dei presupposti per il pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni 2013 e 2014.
In merito a tale documentazione l' non contesta i dati forniti dal ricorrente e specificamente le CP_2 perdite dichiarate dal ricorrente per le società e , limitandosi Controparte_12 Controparte_13
a sostenere che “la contestazione della quantificazione degli importi dovuti a titolo di contributi a percentuale è inammissibile in quanto generica e priva di alcuno specifico parametro di riferimento”.
3. In ordine alle spese di lite, la peculiarità della situazione e la parziale fondatezza delle rispettive posizioni giustifica la compensazione delle stesse in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1147/2020, cui è stato riunito il n. 1149/2020 proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 CP_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara dovuta la contribuzione relativamente all'anno 2011;
b) accoglie, per il resto, i ricorsi, dichiarando non dovuta la contribuzione per gli anni 2012, 2013 e
2014;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA CU)
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