Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1950, n. 55
Articolo 2
Versione
28 marzo 1950
Art. 1.
E' autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento inscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877 .
Entrata in vigore il 28 marzo 1950