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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni_____________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del giorno 11 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 457/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 269/2022 emessa in data 15 settembre 2022 dal Tribunale-
GL di Civitavecchia e vertente tra
(C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Riommi PE
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
NI UC PE;
Email_2
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro-tempore; APPELLATO contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 marzo 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 269/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Civitavecchia il giorno 15 settembre 2022. La sentenza ha accolto la domanda proposta dall'attuale appellante in ordine al riconoscimento dell'anzianità maturata in servizio pre-ruolo ed ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Con l'appello si impugna esclusivamente il regolamento delle spese di lite assumendo che non sussista alcuna delle condizioni legittimanti in base all'art. 92
c.p.c. la compensazione, essendo, per un verso l'appellante integralmente vittorioso,
e per altro non potendo ravvisarsi neppure «gravi ed eccezionali ragioni» che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, devono caratterizzare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle esemplificative indicate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c..
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 11 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata in servizio pre- ruolo quale collaboratrice scolastica in virtù di plurimi contratti a termine intercorsi con il e condannato quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive, CP_2 ha compensato integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c. considerando «La complessità delle questioni trattate, la circostanza che sulla materia prima del recente intervento della Corte di Cassazione sussistessero contrastanti pronunce giurisprudenziali, nonché il rilievo che la parte ricorrente ha chiesto in via stragiudiziale al di adeguarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale CP_2
Co assunto dalla solo un mese prima dell'introduzione del giudizio».
La lavoratrice appella detta sentenza limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, sul rilievo che il era rimasto totalmente soccombente rispetto CP_2
Pag. 2 di 7 alle domande spiegate in giudizio e che le ragioni della compensazione sono ricondotte dal novellato art. 92 c.p.c. alle sole ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo l'intervento della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, di «altre analoghe gravi eccezionali ragioni», nella specie non ricorrenti.
Ha chiesto che le spese venissero liquidate in ragione del valore indeterminabile della lite ed in applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 ad €. 26.000,00 e dei valori medi ivi previsti. Ha evidenziato che avendo introdotto con un unico giudizio la domanda di accertamento del proprio diritto a ricomprendere nella propria ricostruzione di carriera tutto il servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato (domanda di valore indeterminabile) con la condanna dell' all'inserimento nel corretto gradone retributivo Parte_2
(domanda di valore indeterminabile), nonché la quantificazione delle somme derivanti dalle differenze retributive maturate per l'errato inserimento nel gradone stipendiale, al fine di evitare la moltiplicazione dei processi e tale condotta processuale avrebbe dovuto essere valutata positivamente.
L'appello è fondato nei limiti appresso specificati.
Infatti, non si riscontrano i presupposti che giustificano alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione totale o parziale. Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, né la soccombenza reciproca. Di certo le ragioni in esame non possono farsi coincidere con la serialità del contenzioso e la ripetitività dele questioni affrontate poiché tali aspetti possono incidere solo sull'entità del compenso (giustificando eventualmente una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari) ma non escluderlo.
E' perciò corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era assolutamente nuova (e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché, come si evince dalla stessa motivazione di primo grado, si trattava di una questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontranti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione circa il diritto del personale della scuola pubblica assunto a tempo
Pag. 3 di 7 determinato al rispetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro All. alla Direttiva europea 70/99 e quindi alla medesima anzianità di servizio del periodo svolto con contratto a tempo indeterminato, con affermazione di principio risalente alla pronuncia del 7 novembre 2016 n. 22558, orientamento consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio a partire dalla sentenza numero 31150 del
2019 citata dalla stessa sentenza di primo grado.
Nessun contrasto neppure poteva ritenersi più sussistente al tempo di introduzione della lite considerato che la causa era incardinata nel 2021 ( 22 giugno 2021) allorché tali principi erano oramai consolidati.
Alla luce di ciò, l'appello merita accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza, dovendo il essere condannato, quale soccombente, alla CP_1 rifusione delle spese del primo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi.
In ordine al valore indeterminabile della causa, a fronte della formulazione di molteplici domande, alcune di valore indeterminabile e solo una di valore determinato, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, unanimemente accolto, secondo il quale, in presenza di una pluralità di domande cumulate, di cui una di valore determinabile e l'altra di valore indeterminabile, la controversia deve essere qualificata, nella sua unitarietà, come di valore indeterminabile (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 07/10/2024, n. 26230v. anche Cass.
22719/2022, 16318/2011, 4937/2003), parimenti confermato dall'affermazione secondo cui «[…] In tema di liquidazione dei compensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come l'impugnazione di licenziamento illegittimo) dev'essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile» (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2023, n. 32534).
Ne deriva che le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del e che CP_1 esse vadano, nel rispetto dei minimi tariffari determinate, per il primo grado, in applicazione del terzo scaglione ( apparendo congruo il riferimento operato
Pag. 4 di 7 nell'appello a tale scaglione da parte dell'appellante) della tabella 3 per il primo grado e e dei valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale . Con la precisazione che per il primo grado viene accordata anche la fase istruttoria o di trattazione atteso che nelle difese svolte nelle note scritte depositate il 28 luglio 2022 l'odierno appellante, non limitandosi a riprodurre quanto allegato nell'atto introduttivo, ha preso posizione con specifiche difese in relazione alle questioni sollevate dall'Amministrazione resistente nella relativa memoria di costituzione. Tale determinazione consegue all'opinione che tale attività difensiva debba includersi in detta fase alla stregua della lettera c del DM 557”0914 e succ. modif. che annovera:“le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”.
Infatti, secondo la Suprema Corte (di recente Cass. n. 4837/2024) ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (Cass. n. 20993/2020), essendosi anche reputata sufficiente a tal fine (Cass.
n. 34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte. Si è affermato così che la fase di trattazione/istruzione è ineludibile (v. tra le varie, v. Sez. 2, Ordinanza n. 37994 del 2022; Cass. ord. 21743/2019; Cass. ord. n.
14483/2021).
In applicazione di tali criteri le spese del primo grado vanno determinate, nel rispetto dei minimi tariffari, in euro 3000,00.
Il consolidamento presso la giurisprudenza della Suprema Corte dei principi oggetto di disamina nella controversia anteriormente all'instaurazione della lite, infatti, non
Pag. 5 di 7 consente di valorizzare in positivo tale profilo, che incide sulla valutazione dell'impegno difensivo, per accordare una misura superiore.
Le spese del presente grado vanno liquidate, per fase introduttiva, di studio e decisionale, tenendo presente che il valore della causa in appello è pari all'importo delle spese liquidate (euro 3000,00)( nulla essendo stato liquidato in primo grado a seguito della compensazione) con l'effetto che le spese in appello, in applicazione del secondo scaglione (da € 1.100,01 a € 5.200,00) della tabella 12, vanno determinate in euro 1000,00, valore rispettoso dei minimi tariffari.
Nel presente grado non è dovuta fase istruttoria e/o di trattazione in quanto, in riferimento al giudizio di appello, il riconoscimento della relativa voce di tariffa può avvenire unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività sopra richiamate, ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (ex multis n.
36182/2022, Cass. n. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 3 marzo 2023 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 269/2022 emessa il giorno 15 settembre 2022 dal Tribunale-GL di
Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre
IVA, CPA e spese generali .
2) Condanna il appellato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di CP_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Pag. 6 di 7 Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente rel.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni_____________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del giorno 11 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 457/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 269/2022 emessa in data 15 settembre 2022 dal Tribunale-
GL di Civitavecchia e vertente tra
(C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Riommi PE
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
NI UC PE;
Email_2
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro-tempore; APPELLATO contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 marzo 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 269/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Civitavecchia il giorno 15 settembre 2022. La sentenza ha accolto la domanda proposta dall'attuale appellante in ordine al riconoscimento dell'anzianità maturata in servizio pre-ruolo ed ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Con l'appello si impugna esclusivamente il regolamento delle spese di lite assumendo che non sussista alcuna delle condizioni legittimanti in base all'art. 92
c.p.c. la compensazione, essendo, per un verso l'appellante integralmente vittorioso,
e per altro non potendo ravvisarsi neppure «gravi ed eccezionali ragioni» che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, devono caratterizzare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle esemplificative indicate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c..
Il , regolarmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 11 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata in servizio pre- ruolo quale collaboratrice scolastica in virtù di plurimi contratti a termine intercorsi con il e condannato quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive, CP_2 ha compensato integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c. considerando «La complessità delle questioni trattate, la circostanza che sulla materia prima del recente intervento della Corte di Cassazione sussistessero contrastanti pronunce giurisprudenziali, nonché il rilievo che la parte ricorrente ha chiesto in via stragiudiziale al di adeguarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale CP_2
Co assunto dalla solo un mese prima dell'introduzione del giudizio».
La lavoratrice appella detta sentenza limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, sul rilievo che il era rimasto totalmente soccombente rispetto CP_2
Pag. 2 di 7 alle domande spiegate in giudizio e che le ragioni della compensazione sono ricondotte dal novellato art. 92 c.p.c. alle sole ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo l'intervento della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, di «altre analoghe gravi eccezionali ragioni», nella specie non ricorrenti.
Ha chiesto che le spese venissero liquidate in ragione del valore indeterminabile della lite ed in applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 ad €. 26.000,00 e dei valori medi ivi previsti. Ha evidenziato che avendo introdotto con un unico giudizio la domanda di accertamento del proprio diritto a ricomprendere nella propria ricostruzione di carriera tutto il servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato (domanda di valore indeterminabile) con la condanna dell' all'inserimento nel corretto gradone retributivo Parte_2
(domanda di valore indeterminabile), nonché la quantificazione delle somme derivanti dalle differenze retributive maturate per l'errato inserimento nel gradone stipendiale, al fine di evitare la moltiplicazione dei processi e tale condotta processuale avrebbe dovuto essere valutata positivamente.
L'appello è fondato nei limiti appresso specificati.
Infatti, non si riscontrano i presupposti che giustificano alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione totale o parziale. Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, né la soccombenza reciproca. Di certo le ragioni in esame non possono farsi coincidere con la serialità del contenzioso e la ripetitività dele questioni affrontate poiché tali aspetti possono incidere solo sull'entità del compenso (giustificando eventualmente una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari) ma non escluderlo.
E' perciò corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era assolutamente nuova (e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché, come si evince dalla stessa motivazione di primo grado, si trattava di una questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontranti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione circa il diritto del personale della scuola pubblica assunto a tempo
Pag. 3 di 7 determinato al rispetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro All. alla Direttiva europea 70/99 e quindi alla medesima anzianità di servizio del periodo svolto con contratto a tempo indeterminato, con affermazione di principio risalente alla pronuncia del 7 novembre 2016 n. 22558, orientamento consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio a partire dalla sentenza numero 31150 del
2019 citata dalla stessa sentenza di primo grado.
Nessun contrasto neppure poteva ritenersi più sussistente al tempo di introduzione della lite considerato che la causa era incardinata nel 2021 ( 22 giugno 2021) allorché tali principi erano oramai consolidati.
Alla luce di ciò, l'appello merita accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza, dovendo il essere condannato, quale soccombente, alla CP_1 rifusione delle spese del primo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi.
In ordine al valore indeterminabile della causa, a fronte della formulazione di molteplici domande, alcune di valore indeterminabile e solo una di valore determinato, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, unanimemente accolto, secondo il quale, in presenza di una pluralità di domande cumulate, di cui una di valore determinabile e l'altra di valore indeterminabile, la controversia deve essere qualificata, nella sua unitarietà, come di valore indeterminabile (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 07/10/2024, n. 26230v. anche Cass.
22719/2022, 16318/2011, 4937/2003), parimenti confermato dall'affermazione secondo cui «[…] In tema di liquidazione dei compensi del difensore, infine, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come l'impugnazione di licenziamento illegittimo) dev'essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile» (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2023, n. 32534).
Ne deriva che le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del e che CP_1 esse vadano, nel rispetto dei minimi tariffari determinate, per il primo grado, in applicazione del terzo scaglione ( apparendo congruo il riferimento operato
Pag. 4 di 7 nell'appello a tale scaglione da parte dell'appellante) della tabella 3 per il primo grado e e dei valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale . Con la precisazione che per il primo grado viene accordata anche la fase istruttoria o di trattazione atteso che nelle difese svolte nelle note scritte depositate il 28 luglio 2022 l'odierno appellante, non limitandosi a riprodurre quanto allegato nell'atto introduttivo, ha preso posizione con specifiche difese in relazione alle questioni sollevate dall'Amministrazione resistente nella relativa memoria di costituzione. Tale determinazione consegue all'opinione che tale attività difensiva debba includersi in detta fase alla stregua della lettera c del DM 557”0914 e succ. modif. che annovera:“le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”.
Infatti, secondo la Suprema Corte (di recente Cass. n. 4837/2024) ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (Cass. n. 20993/2020), essendosi anche reputata sufficiente a tal fine (Cass.
n. 34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte. Si è affermato così che la fase di trattazione/istruzione è ineludibile (v. tra le varie, v. Sez. 2, Ordinanza n. 37994 del 2022; Cass. ord. 21743/2019; Cass. ord. n.
14483/2021).
In applicazione di tali criteri le spese del primo grado vanno determinate, nel rispetto dei minimi tariffari, in euro 3000,00.
Il consolidamento presso la giurisprudenza della Suprema Corte dei principi oggetto di disamina nella controversia anteriormente all'instaurazione della lite, infatti, non
Pag. 5 di 7 consente di valorizzare in positivo tale profilo, che incide sulla valutazione dell'impegno difensivo, per accordare una misura superiore.
Le spese del presente grado vanno liquidate, per fase introduttiva, di studio e decisionale, tenendo presente che il valore della causa in appello è pari all'importo delle spese liquidate (euro 3000,00)( nulla essendo stato liquidato in primo grado a seguito della compensazione) con l'effetto che le spese in appello, in applicazione del secondo scaglione (da € 1.100,01 a € 5.200,00) della tabella 12, vanno determinate in euro 1000,00, valore rispettoso dei minimi tariffari.
Nel presente grado non è dovuta fase istruttoria e/o di trattazione in quanto, in riferimento al giudizio di appello, il riconoscimento della relativa voce di tariffa può avvenire unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività sopra richiamate, ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (ex multis n.
36182/2022, Cass. n. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 3 marzo 2023 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 269/2022 emessa il giorno 15 settembre 2022 dal Tribunale-GL di
Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre
IVA, CPA e spese generali .
2) Condanna il appellato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di CP_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Pag. 6 di 7 Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente rel.
(dott. Eliana Romeo)
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