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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031968582000 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 1527 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 7/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02820230031968582, notificato il 18.06.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 1.294,88 quale TARI dovuta al comune di Casal di Principe per l'anno 2016.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione per eccepire preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva anche il comune di Casal di Principe che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico accertamento era stato notificato in data 25.01.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che dalla documentazione prodotta dal comune di Casal di Principe risulta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 25.01.2022, per compiuta giacenza.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica dell'atto prodromico (25.01.2022) e della cartella di pagamento (18.06.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031968582000 TARI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 1527 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 7/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02820230031968582, notificato il 18.06.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 1.294,88 quale TARI dovuta al comune di Casal di Principe per l'anno 2016.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione per eccepire preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva anche il comune di Casal di Principe che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico accertamento era stato notificato in data 25.01.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che dalla documentazione prodotta dal comune di Casal di Principe risulta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 25.01.2022, per compiuta giacenza.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica dell'atto prodromico (25.01.2022) e della cartella di pagamento (18.06.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.