Articolo 17 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1974
Art. 17. null a e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente