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Articolo 3 della Legge 7 giugno 1988, n. 225
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Legge 7 giugno 1988, n. 225
Articolo 3 della Legge 7 giugno 1988, n. 225
Versione
25 giugno 1988
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 25 giugno 1988
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