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13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 1. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) ;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
23 luglio 1999, n. 242 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) ;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.
I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/10/2019, n. 2434Provvedimento: […] - del Decreto Assessoriale n. 79/GAB del 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, notificato al Comune di NI in data 6 settembre 2017 per mezzo della nota prot. n. 4559/GAB del 4 settembre 2018, in forza del quale l'art. 1 dispone che “... in applicazione dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 ed in osservanza del termine previsto dall'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ai fini del completamento delle procedure, il sig. […]Leggi di più...
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