Articolo 87 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 86Articolo 88
Versione
4 aprile 1972
Art. 87.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1972, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente