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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.sa Fulvia De Luca Giudice
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07.08.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza del 11.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025 promossa
DA
, c.f. , nata al Cairo (EGITTO) il Parte_1 C.F._1
20/04/1992, cittadina Egiziana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. PEZZALI LAURA con studio in Milano in via Fratelli Campi n. 2, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...], cittadino italiano CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MANEFFA
ALESSANDRO con studio in Milano in Corso di Porta Romana n. 89, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti,
pagina 1 di 5 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
07.04.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI come formulate dalle parti a verbale dell'udienza del 17/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in OU Parte_1 CP_1
EL (Egitto) in data 24 luglio 2021 trascritto presso il Comune di Milano, nell'anno 2023, n. 230 reg. 07 parte 2 Serie C1.
Dal matrimonio è nato l'[...]. Per_1
con ricorso depositato in data 7.8.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione con addebito al marito e di disporre l'affido super-esclusivo a sè del figlio minore n. a Milano l'11/10/2023 – di poco più di un anno di età, con collocamento presso la stessa Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica (allo stato presso la comunità protetta dove sono entrambi ricoverati a far data dal 3/07/2024); nonché di regolamentarne le frequentazioni con il padre, nelle modalità ritenute più tutelanti per il minore all'esito della valutazione delle capacità genitoriali dello stesso, da demandarsi al
Servizio sociale competente e di porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 400,00 mensili, omnicomprensivo delle spese extra-assegno, oltre a un assegno di mantenimento per sé di € 300.00 mensili e con attribuzione integrale alla madre dell'Assegno Unico familiare (allo stato integralmente percepito dal padre); a sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato di aver subito - sin dall'inizio della breve vita matrimoniale (tre anni di cui uno di convivenza a
Milano, dove aveva raggiunto il marito quando era già in stato di gravidanza) - ripetute condotte di violenza domestica, consistite nelle continue prevaricazioni, aggressioni verbali, minacce e ingiurie dell'ex marito,
che le avrebbe altresì imposto i propri costumi religiosi, limitandola finanche nelle frequentazioni sociali e nel modo di vestire;
riferiva altresì di svariati episodi di violenza da parte del marito, che l'aveva costretta a subire rapporti sessuali completi anche in stato avanzato di gravidanza e, di seguito, dopo la nascita del bambino e alla presenza dello stesso;
pagina 2 di 5 con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.24, si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti della controparte e respingendo le accuse di violenza domestica e sessuale addebitategli, rappresentando, invero, di esser stato più volte egli stesso vittima di violenza, minacce e di svariate aggressioni fisiche e verbali da parte dell'ex moglie, nei cui confronti pure riferiva di aver sporto varie denunce-querele; chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di addebito della separazione della ricorrente e, al contempo, formulando richiesta di addebito della separazione alla stessa e chiedendo di disporre l'affido in via super-esclusiva (ex art. 337 quater comma 3 c.c.) a sè del figlio minore con collocamento presso Per_1
lo stesso anche ai fini della residenza anagrafica o, in alternativa, presso altra figura familiare idonea, oltre all'avvio di interventi a supporto del nucleo e chiedendo altresì di disporre che l'intero assegno unico per il figlio fosse erogato al padre, quale genitore collocatario di Per_1
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto dell'11/09/2024, tenutasi in data 17.12.2024, il Giudice Delegato, attese le allegazioni di violenza domestica formulate in ricorso, procedeva separatamente all'ascolto delle parti, come già disposto in decreto e non procedeva al tentativo di conciliazione.
All'esito delle dichiarazioni delle parti, il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte ricorrente tenuto conto delle relazioni dei Servizi Sociali pervenute, chiedeva l'adozione dei provvedimenti provvisori e insisteva nell'accoglimento delle ulteriori conclusioni e per la richiesta di sentenza di status, riservandosi di insistere per le istanze istruttorie, all'esito delle indagini già
demandate ai Servizi Sociali ed ancora in corso.
Il difensore di parte resistente si riportava alle proprie conclusioni, riservandosi all'esito degli accertamenti demandati d'ufficio ai Servizi Sociali incaricati di insistere per le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice delegato si riservava di provvedere alla scadenza del termine e con ordinanza resa in data
10/02/2025, a scioglimento della riserva assunta il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disponeva l'affido del minore (nato a [...] in Per_2
data.10.2023) ai Servizi Sociali del Comune di residenza di MILANO, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, definiva altresì le questioni di ordinaria amministrazione e quelle espressamente indicate che saranno assunte dalla madre quale genitore collocatario del minore;
disponeva il collocamento del minore unitamente alla madre presso la struttura protetta ove allo stato sono ospitati,
pagina 3 di 5 anche ai fini della loro residenza anagrafica, con secretazione in atti dell'indirizzo della stessa, per ragioni di sicurezza, incaricando al contempo i Servizi Sociali affidatari, in stretta collaborazione con i
Servizi Specialistici, ciascuno per quanto di competenza, di completare l'indagine psicosociale già delegata, provvedendo a un approfondimento psico-diagnostico sulle condizioni delle parti e del minore all'attualità, nonché sulle competenze e sull'idoneità genitoriale di entrambe e sulla qualità della relazione genitori/figlio e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale;
nonchè di provvedere all'esito degli approfondimenti richiesti, alla ripresa dei rapporti padre – figlio, mediante avvio di un ciclo di incontri padre-figlio in modalità osservate e protette in spazio neutro, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, avuto altresì riguardo alla disponibilità manifestata dal minore nei confronti del padre e agli esiti di detti accertamenti, ove non emergano elementi di pregiudizio per il minore, nonché rimodulandone la frequenza, in relazione alla condizione psico-fisica del bambino e all'andamento della relazione padre-figlio; di elaborare un progetto finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo della ricorrente e ogni altro intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità delle parti e/o di supporto psicologico, ove le stesse vi aderiscano, disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento sugli esiti delle indagini demandate, sugli interventi avviati e sul regime di affidamento in atto, entro e non oltre il 30/05/2025; poneva altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di € 250,00, onnicomprensivo delle spese straordinarie previste per il minore, oltre ad €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
nominava altresì curatore speciale del minore l'avv. Paola Zanoni assegnandole termine fino al 3/06/2025 per la costituzione in giudizio e rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambe le parti.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 4 di 5 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, i comportamenti segnalati dalla ricorrente (aggressioni, violenze e lesioni personali) e le denunce sporte sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in OU EL (Egitto) Parte_1 CP_1 in data 24 luglio 2021 matrimonio trascritto in Italia nell'anno 2023 al n. 230 reg. 07 parte 2
Serie C1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 09/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.sa Fulvia De Luca Giudice
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07.08.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza del 11.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025 promossa
DA
, c.f. , nata al Cairo (EGITTO) il Parte_1 C.F._1
20/04/1992, cittadina Egiziana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. PEZZALI LAURA con studio in Milano in via Fratelli Campi n. 2, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...], cittadino italiano CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. MANEFFA
ALESSANDRO con studio in Milano in Corso di Porta Romana n. 89, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti,
pagina 1 di 5 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
07.04.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI come formulate dalle parti a verbale dell'udienza del 17/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in OU Parte_1 CP_1
EL (Egitto) in data 24 luglio 2021 trascritto presso il Comune di Milano, nell'anno 2023, n. 230 reg. 07 parte 2 Serie C1.
Dal matrimonio è nato l'[...]. Per_1
con ricorso depositato in data 7.8.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione con addebito al marito e di disporre l'affido super-esclusivo a sè del figlio minore n. a Milano l'11/10/2023 – di poco più di un anno di età, con collocamento presso la stessa Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica (allo stato presso la comunità protetta dove sono entrambi ricoverati a far data dal 3/07/2024); nonché di regolamentarne le frequentazioni con il padre, nelle modalità ritenute più tutelanti per il minore all'esito della valutazione delle capacità genitoriali dello stesso, da demandarsi al
Servizio sociale competente e di porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 400,00 mensili, omnicomprensivo delle spese extra-assegno, oltre a un assegno di mantenimento per sé di € 300.00 mensili e con attribuzione integrale alla madre dell'Assegno Unico familiare (allo stato integralmente percepito dal padre); a sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato di aver subito - sin dall'inizio della breve vita matrimoniale (tre anni di cui uno di convivenza a
Milano, dove aveva raggiunto il marito quando era già in stato di gravidanza) - ripetute condotte di violenza domestica, consistite nelle continue prevaricazioni, aggressioni verbali, minacce e ingiurie dell'ex marito,
che le avrebbe altresì imposto i propri costumi religiosi, limitandola finanche nelle frequentazioni sociali e nel modo di vestire;
riferiva altresì di svariati episodi di violenza da parte del marito, che l'aveva costretta a subire rapporti sessuali completi anche in stato avanzato di gravidanza e, di seguito, dopo la nascita del bambino e alla presenza dello stesso;
pagina 2 di 5 con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.24, si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti della controparte e respingendo le accuse di violenza domestica e sessuale addebitategli, rappresentando, invero, di esser stato più volte egli stesso vittima di violenza, minacce e di svariate aggressioni fisiche e verbali da parte dell'ex moglie, nei cui confronti pure riferiva di aver sporto varie denunce-querele; chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di addebito della separazione della ricorrente e, al contempo, formulando richiesta di addebito della separazione alla stessa e chiedendo di disporre l'affido in via super-esclusiva (ex art. 337 quater comma 3 c.c.) a sè del figlio minore con collocamento presso Per_1
lo stesso anche ai fini della residenza anagrafica o, in alternativa, presso altra figura familiare idonea, oltre all'avvio di interventi a supporto del nucleo e chiedendo altresì di disporre che l'intero assegno unico per il figlio fosse erogato al padre, quale genitore collocatario di Per_1
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto dell'11/09/2024, tenutasi in data 17.12.2024, il Giudice Delegato, attese le allegazioni di violenza domestica formulate in ricorso, procedeva separatamente all'ascolto delle parti, come già disposto in decreto e non procedeva al tentativo di conciliazione.
All'esito delle dichiarazioni delle parti, il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte ricorrente tenuto conto delle relazioni dei Servizi Sociali pervenute, chiedeva l'adozione dei provvedimenti provvisori e insisteva nell'accoglimento delle ulteriori conclusioni e per la richiesta di sentenza di status, riservandosi di insistere per le istanze istruttorie, all'esito delle indagini già
demandate ai Servizi Sociali ed ancora in corso.
Il difensore di parte resistente si riportava alle proprie conclusioni, riservandosi all'esito degli accertamenti demandati d'ufficio ai Servizi Sociali incaricati di insistere per le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice delegato si riservava di provvedere alla scadenza del termine e con ordinanza resa in data
10/02/2025, a scioglimento della riserva assunta il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disponeva l'affido del minore (nato a [...] in Per_2
data.10.2023) ai Servizi Sociali del Comune di residenza di MILANO, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, definiva altresì le questioni di ordinaria amministrazione e quelle espressamente indicate che saranno assunte dalla madre quale genitore collocatario del minore;
disponeva il collocamento del minore unitamente alla madre presso la struttura protetta ove allo stato sono ospitati,
pagina 3 di 5 anche ai fini della loro residenza anagrafica, con secretazione in atti dell'indirizzo della stessa, per ragioni di sicurezza, incaricando al contempo i Servizi Sociali affidatari, in stretta collaborazione con i
Servizi Specialistici, ciascuno per quanto di competenza, di completare l'indagine psicosociale già delegata, provvedendo a un approfondimento psico-diagnostico sulle condizioni delle parti e del minore all'attualità, nonché sulle competenze e sull'idoneità genitoriale di entrambe e sulla qualità della relazione genitori/figlio e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale;
nonchè di provvedere all'esito degli approfondimenti richiesti, alla ripresa dei rapporti padre – figlio, mediante avvio di un ciclo di incontri padre-figlio in modalità osservate e protette in spazio neutro, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, avuto altresì riguardo alla disponibilità manifestata dal minore nei confronti del padre e agli esiti di detti accertamenti, ove non emergano elementi di pregiudizio per il minore, nonché rimodulandone la frequenza, in relazione alla condizione psico-fisica del bambino e all'andamento della relazione padre-figlio; di elaborare un progetto finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo della ricorrente e ogni altro intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità delle parti e/o di supporto psicologico, ove le stesse vi aderiscano, disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento sugli esiti delle indagini demandate, sugli interventi avviati e sul regime di affidamento in atto, entro e non oltre il 30/05/2025; poneva altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di € 250,00, onnicomprensivo delle spese straordinarie previste per il minore, oltre ad €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
nominava altresì curatore speciale del minore l'avv. Paola Zanoni assegnandole termine fino al 3/06/2025 per la costituzione in giudizio e rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambe le parti.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 4 di 5 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, i comportamenti segnalati dalla ricorrente (aggressioni, violenze e lesioni personali) e le denunce sporte sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in OU EL (Egitto) Parte_1 CP_1 in data 24 luglio 2021 matrimonio trascritto in Italia nell'anno 2023 al n. 230 reg. 07 parte 2
Serie C1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 09/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5