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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10889/2024 R.G.
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Rombolà presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via
Giordano n.7/A
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da (C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Silvia Fersino presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, viale
Mazzini n. 19
CONVENUTA OPPOSTA
e contro
, , e I.N.P.S. SEDE DI Controparte_3 Controparte_4 CP_5
FIRENZE
CONVENUTI CONTUMACI Controparte_6
CONCLUSIONI delle parti: pagina 1 di 9 Per l'opponente:
“accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla per la violazione del disposto di cui all'art. 481/1 c.p.c., con conseguente Controparte_1 estinzione dell'intera procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1811/2024 R.G. esec. in oggetto;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di merito da distrarsi in favore del difensore procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'opposta:
“Voglia il Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa;
IN VIA
PRELIMINARE -Revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE 1811/24 emesso in data 06.08.24, dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze – Sezione Esecuzioni Mobiliari
Dott. Ponzetta, stante la mancanza dei presupposti previsti del Legislatore, e comunque per tutti i motivi esposti in atti. NEL MERITO - Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti. - Accertare e dichiarare il diritto della di procedere nell'esecuzione mobiliare pendente avanti al Giudice Controparte_1 dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Firenze Dott.ssa Felicia Barbieri e rubricata al n. di RGE
1811/24. - Revocare il provvedimento emesso il 06.08.24, dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze –
Sezione Esecuzioni Mobiliari Dott. Ponzetta, di condanna di al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. delle spese della fase cautelare liquidate in € 8.059,00 oltre IVA, cpa Parte_1
e rimborso spese generali. - Con condanna delle spese, e competenze professionali del presente procedimento, compresa la fase cautelare, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la fase di merito conseguente all'ordinanza cautelare con la quale il giudice dell'esecuzione
(RGE 1811/2024, dott. Ponzetta) aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa dalla convenuta opposta Controparte_1
Deduceva in premessa l'attore: che con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze nel settembre 2009 veniva ingiunto a e a , nella loro qualità di Parte_1 Controparte_3
garanti della società Bianco Moda Srl, di pagare in favore di Controparte_7
l'importo di euro 432.949,98 oltre accessori e che a seguito di una esecuzione immobiliare promossa nei confronti di , la creditrice aveva recuperato parte del credito ed il debito residuo Controparte_3
ammontava ad euro 184.936,80; che in data 6 novembre 2023 la cessionaria del credito, CP_1
pagina 2 di 9 notificava ai debitori atto di precetto;
che dal 6.11.2023 decorrevano i novanta giorni di CP_1
validità del precetto;
che in data 1.02.2024 la società creditrice proponeva istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art 492 bis c.p.c., con conseguente sospensione del termine di efficacia del precetto;
che in data 29.2.24 veniva comunicato al creditore l'elenco dei beni pignorabili all'esito della ricerca, sicchè da tale giorno hanno ripreso a decorrere i termini per la validità del precetto;
che il creditore avrebbe quindi dovuto notificare il pignoramento entro il 14.03.2024 mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato soltanto in data 3.05.2024, quando dunque erano già decorsi ampiamente i termini di legge e il precetto era andato perento;
che quindi veniva instaurata la procedura esecutiva presso terzi RGE 1811/2024 nell'ambito della quale veniva accolta dal giudice dell'esecuzione la istanza di sospensione della esecuzione.
Il debitore opponente, nei termini concessi, introduceva quindi il presente giudizio sollevando le medesime contestazioni formulate in sede cautelare, ovvero deducendo la perenzione del precetto opposto per decorrenza del termine previsto ex art. 481 c.p.c. essendo decorsi oltre 90 giorni tra la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 6 novembre 2023 e la notifica dell'atto di pignoramento perfezionatasi in data 3 maggio 2024, anche computando nel calcolo i giorni di sospensione previsti ex art. 492 bis, comma 3 c.p.c..
Concludeva dunque per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e per l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare promossa dalla convenuta opposta.
Costituitasi in giudizio, contestava le conclusioni cui era pervenuto il Controparte_1 giudice dell'esecuzione, deducendo che la creditrice procedente aveva agito nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Deduceva infatti l'opposta che, una volta notificato l'atto di precetto e depositata l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. entro il termine previsto dall'art. 481 c.p.c., a seguito dell'esito positivo della ricerca e della rituale comunicazione prevista ex art. 153 comma disp. att. c.p.c., l'ufficiale giudiziario aveva preso in carico l'esecuzione e proceduto, come stabilito dal richiamato art. 492 bis c.p.c., alla notifica dell'atto di pignoramento.
Rilevava quindi parte creditrice che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla creditrice procedente, la quale aveva agito ritualmente, e che la responsabilità del ritardo della notifica dell'atto di pignoramento era semmai da ascrivere totalmente all'ufficiale giudiziario che ben conosceva il termine di validità di tale atto fin dal momento in cui il creditore aveva depositato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. unitamente allo stesso atto di precetto ed al titolo esecutivo.
Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione e per la dichiarazione della sussistenza del diritto di di procedere Controparte_1
pagina 3 di 9 esecutivamente nei confronti di parte attrice.
Nessuno si costituiva per , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_5
sede di Firenze.
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 2 aprile 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
e sede di Firenze i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel
[...] CP_5 CP_5
presente giudizio presente giudizio.
Ciò posto, la opposizione è infondata e non può essere accolta.
Quanto alla qualificazione giuridica della opposizione, atteso che con la stessa viene contestato il quomodo della procedura esecutiva avviata, e non il diritto di parte creditrice di procedere in via esecutiva, la stessa va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 cpc.
Quanto al merito della opposizione, dalla ricostruzione cronologica dei fatti relativi alla presente vicenda, emerge che l'atto di precetto è stato notificato in data 6 ottobre 2023 e che quindi il termine decadenziale di novanta giorni previsto ex art 481 c.p.c. per la notifica del pignoramento decorreva dal successivo 16 ottobre 2023.
Risulta poi per tabulas che, in data primo febbraio 2024, ha presentato istanza ex CP_1
art. 492 bis c.p.c. che, in base alla riforma dell'art. 492 bis comma 3 c.p.c. di cui al d.lgs. 149/2022 (cd riforma Cartabia), determina la sospensione della decorrenza del termine dei 90 giorni per la validità dell'atto di precetto sino al momento in cui il processo verbale di cui al quarto comma, contenente le risultanze delle interrogazioni, viene comunicato al creditore.
Il 29 febbraio 2024 l'ufficiale giudiziario, avendo individuato più crediti pignorabili, ha comunicato alla società creditrice l'esito delle ricerche con indicazione dell'elenco dei beni pignorabili e dunque da quella data sono ripresi a decorrere i termini previsti ex art. 481 c.p.c.: per rispettare il termine di cui all'art. 481 c.p.c., quindi, entro il 14 marzo 2024 doveva essere “iniziata la esecuzione” mentre il perfezionamento della notifica al debitore è avvenuto in data 03.05.2024.
Tutto ciò premesso, occorre quindi verificare che, nel caso di pignoramento ex art. 492 bis cpc da parte dell'Ufficiale giudiziario, la espressione “Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata la esecuzione” faccia riferimento, come ritenuto dall'opponente e dal giudice dell'esecuzione in sede cautelare, al momento di perfezionamento della pagina 4 di 9 notifica al destinatario o se tale avvio retroagisca ad altro momento.
Quanto al momento da individuarsi quale inizio della esecuzione presso terzi, esso, in caso di pignoramento non avvenuto nelle forme di cui all'art. 492 bis c.p.c., coincide infatti con la data di consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario dovendosi applicare in questo caso il principio c.d. della scissione soggettiva dei tempi di perfezionamento della notificazione tra notificante e notificato, affermati dalla Corte Costituzionale con le pronunce del 26.11.2002 n. 477, 23.01.2004 n.
28, 12.03.2004 n. 97, 12 aprile 2005 n. 154.
Ove tuttavia, come nel caso di specie, il pignoramento sia avvenuto nelle forme del novellato art. 492 bis cpc, non risulta più presente nel processo esecutivo un momento in cui il creditore consegna, dopo la comunicazione dei risultati delle interrogazioni richieste all'Ufficiale giudiziario,
l'atto di pignoramento per la notifica, in quanto è l'ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento, munito di titolo esecutivo e precetto.
Dal punto di vista normativo, dopo la modifica che ha introdotto il pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, emerge innanzitutto con certezza che il termine di efficacia del precetto, nel caso in esame, dal 6.11.2023 era sospeso in pendenza della attività ex art. 492 bis cpc dell'Ufficiale giudiziario e ha poi ripreso a decorrere da quando, vista la molteplicità di crediti suscettibili di pignoramento, in data 29.2.24 l'ufficiale giudiziario ha comunicato a parte creditrice l'elenco dei beni pignorabili all'esito della ricerca.
Ebbene, se dalla data del 29.2.24 hanno ripreso a decorrere i termini per la validità del precetto, risulta che il creditore aveva uno spatium deliberandi per manifestare la propria intenzione, nella consapevolezza della ripresa della decorrenza del termine ex art. 481 cpc..
Nel silenzio della legge, tuttavia, occorre valutare se, entro il termine di efficacia del precetto, pacificamente non spirato quando, con la PEC dell'8 marzo 2024 (all. documento n. 8 convenuta), la creditrice indicava all'Ufficiale Giudiziario i terzi debitori presso cui procedere con atto di pignoramento, la esecuzione debba intendersi iniziata prima del perfezionamento della notifica al debitore.
Ad avviso del Tribunale, la applicazione della normativa in materia e della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente assetto normativo conduce a ritenere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare, che il termine di efficacia del precetto non fosse spirato al momento del perfezionamento della notifica al debitore e che, quindi, il pignoramento presso terzi per cui è causa non è divenuto inefficace e può riprendere il proprio corso.
Nella esecuzione presso terzi disciplinata dall'art. 543 cpc, infatti, si considerava effettuato nella perdurante efficacia del precetto il pignoramento che fosse stato consegnato all'Ufficiale
pagina 5 di 9 giudiziario perché provvedesse alla sua notifica entro il novantesimo giorno, risultando irrilevante la circostanza che la notifica per il debitore si fosse poi perfezionata in data successiva allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica del precetto.
Ciò posto, va precisato che la nuova procedura stabilita ex art. 492 bis c.p.c. non si sostituisce nè sovrappone alla procedura ordinaria del pignoramento presso terzi di cui agli art. 543 e s.s. cpc, ma rappresenta una diversa forma e modalità di pignoramento eseguito d'ufficio dal funzionario UNEP incaricato nei casi e nei termini disciplinati dalla citata norma.
Infatti, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149 del 2022, il potere di controllo ufficioso sulla sussistenza del titolo, del precetto, della loro notificazione e del decorso del termine ex art. 482 c.p.c. non è più in capo al Presidente del Tribunale, bensì all'ufficiale giudiziario;
le ragioni di tale scelta del
Legislatore sono chiarite dalla Relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022 ove si legge, che “è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento”.
Il procedimento del pignoramento presso terzi a seguito di verbale di ricerca beni introdotto dalla riforma è quindi diverso e viene ad essere così delineato: dopo la presentazione dell'istanza da parte del creditore procedente, il funzionario UNEP competente genera il verbale di ricerca beni e lo comunica a mezzo PEC al creditore procedente per la scelta dei beni da pignorare ex artt. 155 ter disp. att. cpc e 492 bis, commi 8 e 9, cpc.
Infatti, quando l'accesso ha consentito di individuare, come nella presente vicenda, più crediti del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quest'ultimo, in particolare, entro dieci giorni dalla ricezione del verbale di ricerca deve a sua volta comunicare all'ufficiale giudiziario i beni che intende sottoporre ad esecuzione;
l'ufficiale giudiziario, ricevuta la comunicazione con la scelta dei beni da pignorare, procederà alla redazione del pignoramento presso terzi sulla base delle indicazioni del creditore istante e una volta eseguito il pignoramento, sempre l'ufficiale giudiziario provvederà alla restituzione dell'atto di pignoramento al legale del creditore richiedente per la successiva iscrizione a ruolo.
Una delle principali novità introdotte dal nuovo art. 492 bis c.p.c. riguarda la sospensione ipso iure della decorrenza dei termini per la notifica del pignoramento per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza di ricerca telematica dei beni e fino alla comunicazione del processo verbale dell'ufficiale giudiziario prevista dal quarto comma del citato articolo, che si rende quindi necessaria al fine di determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende a decorrere.
pagina 6 di 9 Proprio al fine di evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato inoltre introdotto anche un nuovo comma all'art. 492 c.p.c., nel quale si prevede che, nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 492 bis, terzo comma c.p.c., l'atto di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni.
Dalla lettura combinata della normativa sopra riportata riveste quindi notevole importanza la precisione in cui si svolge tutta l'attività di ricerca dei beni da pignorare a partire dall'invio dell'istanza fino alla comunicazione del verbale di ricerca e alla successiva e tempestiva indicazione da parte del creditore istante.
Così individuato il quadro normativo e facendone applicazione alla presente fattispecie, va osservato che la creditrice ha presentato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. prima della scadenza dei termini stabiliti dall'art. 481 c.p.c. e rispettato altresì il termine di dieci giorni ex art. 153 comma 2 c.p.c. per l'indicazione all'ufficiale giudiziario dei crediti da sottoporre a pignoramento: in assenza di espresso coordinamento tra il novellato art. 492 bis cpc e l'art. 481 cpc, deve ritenersi che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza quanto al rispetto del termine ex art. 481 cpc in caso di pignoramento ex art. 543 cpc, il termine di efficacia del precetto risulta rispettato per il fatto che parte creditrice ha manifestato la scelta riguardo a quale dei crediti rinvenuti ex art. 492 bis cpc intendesse pignorato e per il fatto che tale scelta sia stata effettuata tempestivamente ed entro i termini di efficacia del precetto.
Il termine di cui all'art. 481 cpc deve infatti considerarsi rispettato con la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, per il caso in cui si verta nelle ipotesi di cui all'art. 543 cpc, ma può ritenersi rispettato anche con qualsiasi altra attività che tenga luogo dell'inizio dell'esecuzione, perché è questa la attività richiesta dalla norma in questione: dal momento che l'esecuzione, nell'ipotesi di cui al novellato art. 492 bis cpc “inizia” direttamente con la notifica d'ufficio da parte dell'Ufficiale giudiziario (art. 492 bis comma 7 c.p.c.) del pignoramento e rispetto a tale attività, in caso di pluralità di crediti o cose rinvenute, residua al creditore la sola attività propulsiva relativa alla scelta dei crediti o beni da sottoporre a pignoramento, il creditore evita la decadenza ove eserciti la scelta entro il termine di efficacia del precetto.
Difatti, l'esecuzione presso terzi disciplinata dall'art. 543 cpc si avvia con l'atto di pignoramento e dunque, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notifica e si completa con la dichiarazione del terzo, una volta compiuta da parte del creditore l'attività richiesta per “iniziare l'esecuzione” ovvero l'attività di propria competenza per avviare la notifica mediante consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, il termine di cui all'art.481 c.p.c. deve pagina 7 di 9 ritenersi rispettato. In altri termini, tale esecuzione presso terzi, fattispecie a formazione progressiva, inizia già con la consegna della richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario, quale primo atto necessario per il perfezionamento della procedura di notificazione, e ciò non solo in applicazione del noto principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, ma anche in forza del tenore letterale della legge la quale, ai fini di evitare il termine di decadenza ex art. 481
c.p.c., richiede unicamente che l'esecuzione abbia avuto inizio, con ciò alludendo al compimento del primo atto idoneo a consentire il perfezionamento del pignoramento ed apporre il relativo vincolo di indisponibilità sui beni pignorati.
Ove invece si verta, come nel caso di specie, in ipotesi di pignoramento preceduto dalla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disciplinato dall'art. 492 bis cpc, risulta disciplinato il profilo per il quale il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 comma 1 cpc rimane sospeso dalla proposizione della istanza formulata all'Ufficiale giudiziario fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma della norma. Da tale momento, il termine di cui all'art. 481 riprende a decorrere e rileverà proprio la data di comunicazione del verbale, che è infatti oggetto dell'adempimento di cui all'ultimo comma di tale norma.
Ciò posto, nell'ipotesi di cui all'art. 492 bis cpc il momento in cui il termine di decadenza di cui all'art. 481 comma 1 cpc viene interrotto da parte creditrice non può coincidere con il momento del perfezionamento della notifica a parte debitrice: così interpretando la disposizione, infatti, si verrebbe a far coincidere il momento di inizio della esecuzione di cui all'art. 481 cpc con quello, diverso, del compimento del pignoramento, disciplinato dall'art. 497 c.p.c..
Nel caso in esame, infatti, si evidenzia plasticamente la scissione degli effetti del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, scissione che opera nel senso che, ove si ponga una questione di rispetto di termini previsti nell'interesse del notificante, si dovrà avere riguardo al momento di consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre nel caso in cui venga in rilievo il rispetto di termini posti nell'interesse del destinatario della notifica, dovrà considerarsi il momento di ricevimento dell'atto da parte di quest'ultimo.
Ebbene applicando il detto principio al caso di specie, il rispetto del termine di cui all'art.481
c.p.c. deve ritenersi avvenuto per il notificante, trattandosi di problematica inerente il rispetto di termini previsti nell'interesse del notificante, non più con la consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, perché non prevista dalla fattispecie normativa, bensì con l'ultimo atto di impulso da parte del creditore nel pignoramento successivo alla ricerca dei beni, ovvero con la manifestazione da parte del creditore della scelta di quali crediti sottoporre a pignoramento, trattandosi dell'ultimo atto di impulso spettante al pagina 8 di 9 creditore.
Per quanto fin qui espresso, quindi, nel caso in esame la richiesta di parte creditrice, formulata con pec datata 8.3.24 ed indirizzata all'Ufficiale giudiziario, di sottoporre a pignoramento i crediti
CP_ vantati dal debitore nei confronti di e deve essere considerata quale Controparte_4
atto di inizio della esecuzione vera e propria, destinato a valere ai sensi dell'art 481 comma 1 cpc quale atto idoneo ad evitare la inefficacia del precetto. Atteso che si tratta di comunicazione avvenuta, pacificamente, entro il termine di 90 giorni (come sospeso durante le ricerche svolte dall'Ufficiale giudiziario), il pignoramento risulta validamente e tempestivamente posto in essere sulla scorta di atto di precetto efficace.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata infondata e la esecuzione presso terzi potrà essere riassunta. Parte_1
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione della relativa novità della questione, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 10889/2024:
1) Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2) Assegna termine di due mesi per la riassunzione della esecuzione presso terzi n. RGE
1811/2024 promossa da parte convenuta;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta costituita le spese di lite liquidate in euro 5.424,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Rombolà presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via
Giordano n.7/A
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da (C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Silvia Fersino presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, viale
Mazzini n. 19
CONVENUTA OPPOSTA
e contro
, , e I.N.P.S. SEDE DI Controparte_3 Controparte_4 CP_5
FIRENZE
CONVENUTI CONTUMACI Controparte_6
CONCLUSIONI delle parti: pagina 1 di 9 Per l'opponente:
“accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla per la violazione del disposto di cui all'art. 481/1 c.p.c., con conseguente Controparte_1 estinzione dell'intera procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1811/2024 R.G. esec. in oggetto;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di merito da distrarsi in favore del difensore procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'opposta:
“Voglia il Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa;
IN VIA
PRELIMINARE -Revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE 1811/24 emesso in data 06.08.24, dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze – Sezione Esecuzioni Mobiliari
Dott. Ponzetta, stante la mancanza dei presupposti previsti del Legislatore, e comunque per tutti i motivi esposti in atti. NEL MERITO - Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti. - Accertare e dichiarare il diritto della di procedere nell'esecuzione mobiliare pendente avanti al Giudice Controparte_1 dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Firenze Dott.ssa Felicia Barbieri e rubricata al n. di RGE
1811/24. - Revocare il provvedimento emesso il 06.08.24, dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze –
Sezione Esecuzioni Mobiliari Dott. Ponzetta, di condanna di al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. delle spese della fase cautelare liquidate in € 8.059,00 oltre IVA, cpa Parte_1
e rimborso spese generali. - Con condanna delle spese, e competenze professionali del presente procedimento, compresa la fase cautelare, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la fase di merito conseguente all'ordinanza cautelare con la quale il giudice dell'esecuzione
(RGE 1811/2024, dott. Ponzetta) aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa dalla convenuta opposta Controparte_1
Deduceva in premessa l'attore: che con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze nel settembre 2009 veniva ingiunto a e a , nella loro qualità di Parte_1 Controparte_3
garanti della società Bianco Moda Srl, di pagare in favore di Controparte_7
l'importo di euro 432.949,98 oltre accessori e che a seguito di una esecuzione immobiliare promossa nei confronti di , la creditrice aveva recuperato parte del credito ed il debito residuo Controparte_3
ammontava ad euro 184.936,80; che in data 6 novembre 2023 la cessionaria del credito, CP_1
pagina 2 di 9 notificava ai debitori atto di precetto;
che dal 6.11.2023 decorrevano i novanta giorni di CP_1
validità del precetto;
che in data 1.02.2024 la società creditrice proponeva istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art 492 bis c.p.c., con conseguente sospensione del termine di efficacia del precetto;
che in data 29.2.24 veniva comunicato al creditore l'elenco dei beni pignorabili all'esito della ricerca, sicchè da tale giorno hanno ripreso a decorrere i termini per la validità del precetto;
che il creditore avrebbe quindi dovuto notificare il pignoramento entro il 14.03.2024 mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato soltanto in data 3.05.2024, quando dunque erano già decorsi ampiamente i termini di legge e il precetto era andato perento;
che quindi veniva instaurata la procedura esecutiva presso terzi RGE 1811/2024 nell'ambito della quale veniva accolta dal giudice dell'esecuzione la istanza di sospensione della esecuzione.
Il debitore opponente, nei termini concessi, introduceva quindi il presente giudizio sollevando le medesime contestazioni formulate in sede cautelare, ovvero deducendo la perenzione del precetto opposto per decorrenza del termine previsto ex art. 481 c.p.c. essendo decorsi oltre 90 giorni tra la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 6 novembre 2023 e la notifica dell'atto di pignoramento perfezionatasi in data 3 maggio 2024, anche computando nel calcolo i giorni di sospensione previsti ex art. 492 bis, comma 3 c.p.c..
Concludeva dunque per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e per l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare promossa dalla convenuta opposta.
Costituitasi in giudizio, contestava le conclusioni cui era pervenuto il Controparte_1 giudice dell'esecuzione, deducendo che la creditrice procedente aveva agito nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Deduceva infatti l'opposta che, una volta notificato l'atto di precetto e depositata l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. entro il termine previsto dall'art. 481 c.p.c., a seguito dell'esito positivo della ricerca e della rituale comunicazione prevista ex art. 153 comma disp. att. c.p.c., l'ufficiale giudiziario aveva preso in carico l'esecuzione e proceduto, come stabilito dal richiamato art. 492 bis c.p.c., alla notifica dell'atto di pignoramento.
Rilevava quindi parte creditrice che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla creditrice procedente, la quale aveva agito ritualmente, e che la responsabilità del ritardo della notifica dell'atto di pignoramento era semmai da ascrivere totalmente all'ufficiale giudiziario che ben conosceva il termine di validità di tale atto fin dal momento in cui il creditore aveva depositato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. unitamente allo stesso atto di precetto ed al titolo esecutivo.
Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione e per la dichiarazione della sussistenza del diritto di di procedere Controparte_1
pagina 3 di 9 esecutivamente nei confronti di parte attrice.
Nessuno si costituiva per , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_5
sede di Firenze.
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 2 aprile 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
e sede di Firenze i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel
[...] CP_5 CP_5
presente giudizio presente giudizio.
Ciò posto, la opposizione è infondata e non può essere accolta.
Quanto alla qualificazione giuridica della opposizione, atteso che con la stessa viene contestato il quomodo della procedura esecutiva avviata, e non il diritto di parte creditrice di procedere in via esecutiva, la stessa va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 cpc.
Quanto al merito della opposizione, dalla ricostruzione cronologica dei fatti relativi alla presente vicenda, emerge che l'atto di precetto è stato notificato in data 6 ottobre 2023 e che quindi il termine decadenziale di novanta giorni previsto ex art 481 c.p.c. per la notifica del pignoramento decorreva dal successivo 16 ottobre 2023.
Risulta poi per tabulas che, in data primo febbraio 2024, ha presentato istanza ex CP_1
art. 492 bis c.p.c. che, in base alla riforma dell'art. 492 bis comma 3 c.p.c. di cui al d.lgs. 149/2022 (cd riforma Cartabia), determina la sospensione della decorrenza del termine dei 90 giorni per la validità dell'atto di precetto sino al momento in cui il processo verbale di cui al quarto comma, contenente le risultanze delle interrogazioni, viene comunicato al creditore.
Il 29 febbraio 2024 l'ufficiale giudiziario, avendo individuato più crediti pignorabili, ha comunicato alla società creditrice l'esito delle ricerche con indicazione dell'elenco dei beni pignorabili e dunque da quella data sono ripresi a decorrere i termini previsti ex art. 481 c.p.c.: per rispettare il termine di cui all'art. 481 c.p.c., quindi, entro il 14 marzo 2024 doveva essere “iniziata la esecuzione” mentre il perfezionamento della notifica al debitore è avvenuto in data 03.05.2024.
Tutto ciò premesso, occorre quindi verificare che, nel caso di pignoramento ex art. 492 bis cpc da parte dell'Ufficiale giudiziario, la espressione “Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata la esecuzione” faccia riferimento, come ritenuto dall'opponente e dal giudice dell'esecuzione in sede cautelare, al momento di perfezionamento della pagina 4 di 9 notifica al destinatario o se tale avvio retroagisca ad altro momento.
Quanto al momento da individuarsi quale inizio della esecuzione presso terzi, esso, in caso di pignoramento non avvenuto nelle forme di cui all'art. 492 bis c.p.c., coincide infatti con la data di consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario dovendosi applicare in questo caso il principio c.d. della scissione soggettiva dei tempi di perfezionamento della notificazione tra notificante e notificato, affermati dalla Corte Costituzionale con le pronunce del 26.11.2002 n. 477, 23.01.2004 n.
28, 12.03.2004 n. 97, 12 aprile 2005 n. 154.
Ove tuttavia, come nel caso di specie, il pignoramento sia avvenuto nelle forme del novellato art. 492 bis cpc, non risulta più presente nel processo esecutivo un momento in cui il creditore consegna, dopo la comunicazione dei risultati delle interrogazioni richieste all'Ufficiale giudiziario,
l'atto di pignoramento per la notifica, in quanto è l'ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento, munito di titolo esecutivo e precetto.
Dal punto di vista normativo, dopo la modifica che ha introdotto il pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, emerge innanzitutto con certezza che il termine di efficacia del precetto, nel caso in esame, dal 6.11.2023 era sospeso in pendenza della attività ex art. 492 bis cpc dell'Ufficiale giudiziario e ha poi ripreso a decorrere da quando, vista la molteplicità di crediti suscettibili di pignoramento, in data 29.2.24 l'ufficiale giudiziario ha comunicato a parte creditrice l'elenco dei beni pignorabili all'esito della ricerca.
Ebbene, se dalla data del 29.2.24 hanno ripreso a decorrere i termini per la validità del precetto, risulta che il creditore aveva uno spatium deliberandi per manifestare la propria intenzione, nella consapevolezza della ripresa della decorrenza del termine ex art. 481 cpc..
Nel silenzio della legge, tuttavia, occorre valutare se, entro il termine di efficacia del precetto, pacificamente non spirato quando, con la PEC dell'8 marzo 2024 (all. documento n. 8 convenuta), la creditrice indicava all'Ufficiale Giudiziario i terzi debitori presso cui procedere con atto di pignoramento, la esecuzione debba intendersi iniziata prima del perfezionamento della notifica al debitore.
Ad avviso del Tribunale, la applicazione della normativa in materia e della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente assetto normativo conduce a ritenere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare, che il termine di efficacia del precetto non fosse spirato al momento del perfezionamento della notifica al debitore e che, quindi, il pignoramento presso terzi per cui è causa non è divenuto inefficace e può riprendere il proprio corso.
Nella esecuzione presso terzi disciplinata dall'art. 543 cpc, infatti, si considerava effettuato nella perdurante efficacia del precetto il pignoramento che fosse stato consegnato all'Ufficiale
pagina 5 di 9 giudiziario perché provvedesse alla sua notifica entro il novantesimo giorno, risultando irrilevante la circostanza che la notifica per il debitore si fosse poi perfezionata in data successiva allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica del precetto.
Ciò posto, va precisato che la nuova procedura stabilita ex art. 492 bis c.p.c. non si sostituisce nè sovrappone alla procedura ordinaria del pignoramento presso terzi di cui agli art. 543 e s.s. cpc, ma rappresenta una diversa forma e modalità di pignoramento eseguito d'ufficio dal funzionario UNEP incaricato nei casi e nei termini disciplinati dalla citata norma.
Infatti, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149 del 2022, il potere di controllo ufficioso sulla sussistenza del titolo, del precetto, della loro notificazione e del decorso del termine ex art. 482 c.p.c. non è più in capo al Presidente del Tribunale, bensì all'ufficiale giudiziario;
le ragioni di tale scelta del
Legislatore sono chiarite dalla Relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022 ove si legge, che “è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento”.
Il procedimento del pignoramento presso terzi a seguito di verbale di ricerca beni introdotto dalla riforma è quindi diverso e viene ad essere così delineato: dopo la presentazione dell'istanza da parte del creditore procedente, il funzionario UNEP competente genera il verbale di ricerca beni e lo comunica a mezzo PEC al creditore procedente per la scelta dei beni da pignorare ex artt. 155 ter disp. att. cpc e 492 bis, commi 8 e 9, cpc.
Infatti, quando l'accesso ha consentito di individuare, come nella presente vicenda, più crediti del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quest'ultimo, in particolare, entro dieci giorni dalla ricezione del verbale di ricerca deve a sua volta comunicare all'ufficiale giudiziario i beni che intende sottoporre ad esecuzione;
l'ufficiale giudiziario, ricevuta la comunicazione con la scelta dei beni da pignorare, procederà alla redazione del pignoramento presso terzi sulla base delle indicazioni del creditore istante e una volta eseguito il pignoramento, sempre l'ufficiale giudiziario provvederà alla restituzione dell'atto di pignoramento al legale del creditore richiedente per la successiva iscrizione a ruolo.
Una delle principali novità introdotte dal nuovo art. 492 bis c.p.c. riguarda la sospensione ipso iure della decorrenza dei termini per la notifica del pignoramento per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza di ricerca telematica dei beni e fino alla comunicazione del processo verbale dell'ufficiale giudiziario prevista dal quarto comma del citato articolo, che si rende quindi necessaria al fine di determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende a decorrere.
pagina 6 di 9 Proprio al fine di evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato inoltre introdotto anche un nuovo comma all'art. 492 c.p.c., nel quale si prevede che, nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 492 bis, terzo comma c.p.c., l'atto di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni.
Dalla lettura combinata della normativa sopra riportata riveste quindi notevole importanza la precisione in cui si svolge tutta l'attività di ricerca dei beni da pignorare a partire dall'invio dell'istanza fino alla comunicazione del verbale di ricerca e alla successiva e tempestiva indicazione da parte del creditore istante.
Così individuato il quadro normativo e facendone applicazione alla presente fattispecie, va osservato che la creditrice ha presentato l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. prima della scadenza dei termini stabiliti dall'art. 481 c.p.c. e rispettato altresì il termine di dieci giorni ex art. 153 comma 2 c.p.c. per l'indicazione all'ufficiale giudiziario dei crediti da sottoporre a pignoramento: in assenza di espresso coordinamento tra il novellato art. 492 bis cpc e l'art. 481 cpc, deve ritenersi che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza quanto al rispetto del termine ex art. 481 cpc in caso di pignoramento ex art. 543 cpc, il termine di efficacia del precetto risulta rispettato per il fatto che parte creditrice ha manifestato la scelta riguardo a quale dei crediti rinvenuti ex art. 492 bis cpc intendesse pignorato e per il fatto che tale scelta sia stata effettuata tempestivamente ed entro i termini di efficacia del precetto.
Il termine di cui all'art. 481 cpc deve infatti considerarsi rispettato con la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, per il caso in cui si verta nelle ipotesi di cui all'art. 543 cpc, ma può ritenersi rispettato anche con qualsiasi altra attività che tenga luogo dell'inizio dell'esecuzione, perché è questa la attività richiesta dalla norma in questione: dal momento che l'esecuzione, nell'ipotesi di cui al novellato art. 492 bis cpc “inizia” direttamente con la notifica d'ufficio da parte dell'Ufficiale giudiziario (art. 492 bis comma 7 c.p.c.) del pignoramento e rispetto a tale attività, in caso di pluralità di crediti o cose rinvenute, residua al creditore la sola attività propulsiva relativa alla scelta dei crediti o beni da sottoporre a pignoramento, il creditore evita la decadenza ove eserciti la scelta entro il termine di efficacia del precetto.
Difatti, l'esecuzione presso terzi disciplinata dall'art. 543 cpc si avvia con l'atto di pignoramento e dunque, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notifica e si completa con la dichiarazione del terzo, una volta compiuta da parte del creditore l'attività richiesta per “iniziare l'esecuzione” ovvero l'attività di propria competenza per avviare la notifica mediante consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, il termine di cui all'art.481 c.p.c. deve pagina 7 di 9 ritenersi rispettato. In altri termini, tale esecuzione presso terzi, fattispecie a formazione progressiva, inizia già con la consegna della richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario, quale primo atto necessario per il perfezionamento della procedura di notificazione, e ciò non solo in applicazione del noto principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, ma anche in forza del tenore letterale della legge la quale, ai fini di evitare il termine di decadenza ex art. 481
c.p.c., richiede unicamente che l'esecuzione abbia avuto inizio, con ciò alludendo al compimento del primo atto idoneo a consentire il perfezionamento del pignoramento ed apporre il relativo vincolo di indisponibilità sui beni pignorati.
Ove invece si verta, come nel caso di specie, in ipotesi di pignoramento preceduto dalla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disciplinato dall'art. 492 bis cpc, risulta disciplinato il profilo per il quale il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 comma 1 cpc rimane sospeso dalla proposizione della istanza formulata all'Ufficiale giudiziario fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma della norma. Da tale momento, il termine di cui all'art. 481 riprende a decorrere e rileverà proprio la data di comunicazione del verbale, che è infatti oggetto dell'adempimento di cui all'ultimo comma di tale norma.
Ciò posto, nell'ipotesi di cui all'art. 492 bis cpc il momento in cui il termine di decadenza di cui all'art. 481 comma 1 cpc viene interrotto da parte creditrice non può coincidere con il momento del perfezionamento della notifica a parte debitrice: così interpretando la disposizione, infatti, si verrebbe a far coincidere il momento di inizio della esecuzione di cui all'art. 481 cpc con quello, diverso, del compimento del pignoramento, disciplinato dall'art. 497 c.p.c..
Nel caso in esame, infatti, si evidenzia plasticamente la scissione degli effetti del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, scissione che opera nel senso che, ove si ponga una questione di rispetto di termini previsti nell'interesse del notificante, si dovrà avere riguardo al momento di consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre nel caso in cui venga in rilievo il rispetto di termini posti nell'interesse del destinatario della notifica, dovrà considerarsi il momento di ricevimento dell'atto da parte di quest'ultimo.
Ebbene applicando il detto principio al caso di specie, il rispetto del termine di cui all'art.481
c.p.c. deve ritenersi avvenuto per il notificante, trattandosi di problematica inerente il rispetto di termini previsti nell'interesse del notificante, non più con la consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, perché non prevista dalla fattispecie normativa, bensì con l'ultimo atto di impulso da parte del creditore nel pignoramento successivo alla ricerca dei beni, ovvero con la manifestazione da parte del creditore della scelta di quali crediti sottoporre a pignoramento, trattandosi dell'ultimo atto di impulso spettante al pagina 8 di 9 creditore.
Per quanto fin qui espresso, quindi, nel caso in esame la richiesta di parte creditrice, formulata con pec datata 8.3.24 ed indirizzata all'Ufficiale giudiziario, di sottoporre a pignoramento i crediti
CP_ vantati dal debitore nei confronti di e deve essere considerata quale Controparte_4
atto di inizio della esecuzione vera e propria, destinato a valere ai sensi dell'art 481 comma 1 cpc quale atto idoneo ad evitare la inefficacia del precetto. Atteso che si tratta di comunicazione avvenuta, pacificamente, entro il termine di 90 giorni (come sospeso durante le ricerche svolte dall'Ufficiale giudiziario), il pignoramento risulta validamente e tempestivamente posto in essere sulla scorta di atto di precetto efficace.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata infondata e la esecuzione presso terzi potrà essere riassunta. Parte_1
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione della relativa novità della questione, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 10889/2024:
1) Respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2) Assegna termine di due mesi per la riassunzione della esecuzione presso terzi n. RGE
1811/2024 promossa da parte convenuta;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta costituita le spese di lite liquidate in euro 5.424,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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