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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7357/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lina Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 7357/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. Sabina Bardini del Foro di Treviso
Attore contro
Controparte_1
[...]
Contumaci
pagina 1 di 31
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Con gli avv. Fabio Roberto Favero e Chiara Negrello del Foro di Vicenza, e l'avv. Silvia Mainardi del Foro di Venezia
C.F. . Controparte_3 C.F._2
Con l'avv. Enrico De Santis del Foro di Roma
(Cod. Fisc. ), Controparte_4 C.F._3
con gli avv. Prof. Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera, Andrea Maria Jacopo Antonello del Foro di
Milano, e l'avv. Pasquale Fabio Crea (anche dom. del foro di Treviso
C.F. , Controparte_5 C.F._4
con gli avv. Lucia Baldoni del Foro di Perugia e Marco Barbieri (anche dom.) del Foro di Venezia
, cod.fisc. , Controparte_6 C.F._5 con l'avv. Federica Pizzolla del Foro di Venezia
Convenuti
Causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. con ordinanza del 18/7/2024, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
1) Respingersi, in quanto infondata per tutte le ragioni esposte in atti, l'eccezione di incompetenza formulata dalla signora e per l'effetto dichiarare la competenza del Tribunale Controparte_2
adito a decidere la presente controversia;
2) Per quanto attiene la domanda e/o eccezione riconvenzionale formulata dal sig. Controparte_5
a) dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, per tutte le ragioni esposte in atti, la domanda riconvenzionale formulata dal signor Controparte_5
b) parimenti dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, per tutte le ragioni esposte in atti, l'eccezione riconvenzionale formulata dal signor
Controparte_5
pagina 2 di 31 c) in via strettamente subordinata, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire del sig. in Controparte_5
relazione ai pretesi danni asseritamente subiti da per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_7
3) Respingersi l'eccezione di improcedibilità del presente procedimento formulata dal sig. in quanto infondata in Controparte_3
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
4) Dichiararsi cessata la materia del contendere ed in ogni caso la carenza di interesse ad agire della signora in ordine Controparte_4 all'eccezione di compensazione formulata dalla suddetta convenuta;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
I)
Si ribadisce l'opposizione del all'acquisizione da parte del TU dei documenti Parte_1
prodotti dai CCTTPP delle parti convenute e con pec del Controparte_4 Controparte_6
24/08/2021, del 21/09/2021 e del 31/12/2021 per le ragioni ampiamente illustrate nella memoria del
15/12/2023, nelle note del 06/02/2024 e nelle osservazioni del 28.02.2024 trasmesse dal C.T.P. del al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, opposizione ribadita dal legale del Parte_1 anche all'udienza del 20.03.2024; Parte_1
II)
Si ribadisce altresì l'opposizione del all'acquisizione del documento allegato dal Parte_1
C.T.P. della signora nella propria memoria del 07.12.2023, in quanto inammissibile, Controparte_4
per le ragioni illustrate nelle osservazioni del 28.02.2024 trasmesse dal C.T.P. del Parte_1
al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, opposizione ribadita dal legale del Parte_1 anche all'udienza del 20.03.2024;
NEL MERITO
Rigettarsi, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, tutte le domande, le eccezioni e le deduzioni difensive svolte dai convenuti;
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale formulata dal sig. in via strettamente Controparte_5 subordinata all'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità formulata in via preliminare di rito:
1)respingersi la domanda riconvenzionale formulata dal sig. in quanto infondata sia Controparte_5
in fatto sia in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 3 di 31 2)parimenti respingersi l'eccezione riconvenzionale formulata dal sig. in quanto Controparte_5
infondata sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
3)in via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi che un risarcimento dei danni venga riconosciuto al sig. ridursi o azzerarsi l'eventuale somma dovuta dal CP_5 Parte_1
tenendo conto del concorso del sig. ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., per tutti i CP_5
motivi esposti in atti;
C) dichiararsi l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dalla signora per tutti i motivi esposti in atti ed in particolare perché trattasi Controparte_4 di crediti della signora postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.; CP_4
D)accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in atti, la responsabilità dei signori CP
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_3
ed per tutti gli addebiti dettagliatamente descritti in atti;
[...] Controparte_1
E)e per l'effetto condannarsi tutti i convenuti in via solidale tra loro, secondo il proprio grado di responsabilità così come descritto in atti e di seguito precisato -o in via strettamente subordinata in via alternativa tra loro- a risarcire tutti i danni subiti dal in persona del curatore Dott. Parte_1
, per gli addebiti loro ascritti, e precisamente condannarsi: Persona_1
1)il signor (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._6
il 18.12.1965, con ultima residenza anagrafica conosciuta a Ponte nelle Alpi (BL), in Via Piazzetta
Bivio, n. 6, interno 31 e residenza di fatto in Via Priamo Tron, n. 35/D -31100- Treviso (TV), a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_2 Controparte_4
e secondo il proprio grado di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al signor per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.495.370,58 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
2) la signora (C.F.: , nata a [...]à di Controparte_2 C.F._7
Piave (VE) il 07.09.1965, residente a [...], a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
pagina 4 di 31 via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , , Controparte_1 Controparte_4
e secondo il proprio grado di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3
responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili alla signora per i fatti di cui in Controparte_2 narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.495.370,58 in linea capitale o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
3) la signora (C.F.: ), nata in [...] il [...], Controparte_4 C.F._3
residente a [...], a risarcire il in Parte_1
persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via strettamente subordinata in via Persona_1 alternativa- con i signori , e secondo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili alla signora per i Controparte_4 fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.275.287,71 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
4) il signor (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente a [...], a risarcire il in Parte_1
persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via strettamente subordinata in via Persona_1 alternativa- con i signori , e secondo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al signor per i fatti Controparte_3 di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 44.978,13 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
5) la signora (C.F.: ), nata a [...] Controparte_6 C.F._5
l'08.04.1967, residente a [...], interno 3, a risarcire il pagina 5 di 31 in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via Parte_1 Persona_1 strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_1 Controparte_2
e secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed Controparte_4 Controparte_5
imputabili alla signora per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura Controparte_6 di € 63.062,00 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
6) il signor (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._8
residente a [...], interno 11, a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via Parte_1 Persona_1 strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , e Controparte_1 Controparte_2
secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al Controparte_3 signor per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 44.978,13 in Controparte_1
linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
7) il signor (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_5 C.F._4
29.09.1959, residente a [...], corte 1 piano terra interno 1, a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_1 Controparte_2
e secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili
[...] Controparte_6 al signor per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 31.075,00 Controparte_5
in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi pagina 6 di 31 dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite compreso il rimborso delle spese generali del 15% ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, sia per il presente procedimento che per il procedimento cautelare ante causam (R.G. n. 752/2020) e per la fase di reclamo (R.G. n. 5592/2020), le quali non sono state liquidate dal Giudice, perché rimesse alla decisione finale di merito nonché con vittoria di spese per il consulente tecnico di parte, dott.ssa il cui compenso è stato quantificato Per_2
dal Giudice Delegato in € 10.150,40, come da provvedimento di liquidazione del G.D. che si dimette unitamente al preavviso di parcella della dott.ssa Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dai convenuti, per tutti i motivi esposti in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. depositata dal
Parte_1
Si insiste affinché venga formalmente autorizzata la produzione in giudizio dei documenti n. 181 e n.
182, depositati dal con la nota del 11/04/2022, in quanto documenti sopravvenuti. Parte_1
Conclusioni per parte convenuta CP_2
nel merito:
- rigettare le domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente dissequestro di tutti beni di proprietà della signora CP_2
in via subordinata:
- limitare la condanna all'importo che risulterà di giustizia, detratte le somme riferibili ad operazioni successive al 30.7.2018, quando la signora non ricopriva più la carica di amministratrice, CP_2
nonché tutti i prelevamenti riconducibili direttamente o indirettamente alla signora mediante CP_2
i quali sono stati estinti debiti di Pt_1
Spese rifuse.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come formulate nelle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta CP_3
La difesa non ha concluso, si intendono ferme le conclusioni di cui alla comparsa di risposta:
“Accertare la mancanza di ogni prova anche sulla quantificazione, dichiarare l'improcedibilità
pagina 7 di 31 dell'odierno giudizio nel merito. In via principale rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi professionali. In subordine, salvo gravame, ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dello stesso creditore precedentemente alla nomina di , appartenente ad altri. CP_3
Conclusioni per parte convenuta CP_4
1) In via principale:
- rigettare integralmente le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2) In via subordinata:
- nelle denegata ipotesi di accertamento di responsabilità della Sig.ra ridurre la pretesa Controparte_4
avversaria, tenuto conto anche degli importi versati dalla Sig.ra a titolo di Controparte_4
finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di presso gli istituti di credito e Parte_1
l'INPS.
3) In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali forfettarie (15%)
Conclusioni per parte convenuta CP_5
Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare le domande formulate dal Parte_1
nei confronti del Dott. in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le
[...] Controparte_5
ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di eccezione riconvenzionale:
Accertata l'iscrizione presso la Centrale Rischi e presso CRIF del Dott. come Controparte_5
conseguenza del mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing n. 1162796001 relativo a da parte di rispetto ai quali egli aveva prestato Controparte_8 Parte_1 garanzia personale, accertarsi la responsabilità di – ed ora del in persona Parte_1 Parte_1
del Curatore e legale rappresentante pro tempore – per i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lesione della reputazione personale e commerciale e per danno biologico, cagionati al Dott. CP_5
per la somma di Euro 50.000,00 ovvero per la diversa maggiore o minor somma che sarà
[...] accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio;
somma da opporsi pagina 8 di 31 in compensazione con l'importo eventualmente dovuto in favore del nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale, delle domande da esso formulate nei confronti del Dott. nel presente giudizio e fino alla concorrenza di detto importo. Controparte_5
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria:
All'occorrenza e per scrupolo defensionale, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.183 VI comma c.p.c. n.ri 2 e 3, per quanto non ammesso
Conclusioni per parte convenuta : CP_6
In via principale nel merito, accertata la totale assenza di responsabilità di nei fatti Controparte_6
descritti oggetto di causa, rigettare la domanda attorea perché infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in atti, con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse, in tutto o in parte, la responsabilità di per i fatti di cui è causa, determinare secondo giustizia Controparte_6
l'importo dovuto da a favore del a titolo di risarcimento del danno e Controparte_6 Parte_1
ciò alla luce della condotta della convenuta e del suo effettivo apporto nella causazione dei fatti, sulla base di quanto emerso dai documenti prodotti in giudizio e da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa.
In ogni caso, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e disporre il dissequestro di ogni bene di sequestrato dal in forza dell'Ordinanza Controparte_6 Parte_1 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa in data 08/07/2020, depositata il 09/07/2020, nel procedimento R.G. n. 752/2020.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere prova per testi e l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ritualmente formulati in sede di seconda Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., alla quale ci si riporta integralmente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedimento, anche della fase cautelare.
MOTIVI
Con l'atto di citazione – richiamando gli esiti di procedimento per sequestro conservativo ante causam
n. 752/20 r.g. incardinato contro i convenuti e conclusosi con vittoria contro essi tutti tranne – CP_5
pagina 9 di 31 Pa il fallimento agiva contro i convenuti per il ristoro dei danni da essi arrecati alla società quali suoi amministratori, di fatto o di diritto. Rappresentava sia attività distrattive, sia, quanto a CP
e quali amministratori di fatto o di diritto, la prosecuzione dell'attività sociale in CP_2 CP_4 violazione dell'art. 2486 c.c., a tal fine indicando la data della perdita di capitale al 31/12/2015.
Indicava i periodi di rispettive cariche formali come segue:
1) dal 17.06.2015 al 04.09.2015:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Controparte_5
- Amministratore delegato, autorizzata a compiere le operazioni di incasso e Controparte_2
pagamento e ad operare sui conti correnti della società fallita, e anche dipendente della società,
- in Amministratore delegato, autorizzata a compiere le operazioni di incasso e Controparte_6
pagamento e ad operare sui conti correnti della società fallita
2) dal 04.09.2015 al 16.11.2015:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzata ad operare sui conti Controparte_4
correnti della società fallita
- , Amministratore delegato, con deleghe confermate;
Controparte_2
- amministratore delegato, con deleghe confermate;
Controparte_6
3) dal 16.11.2015 al 30.07.2018:
- , Presidente del Consiglio di Amministrazione, con deleghe Controparte_4
operative confermate;
- , Amministratore delegato, con deleghe operative Controparte_2
confermate;
4) dal 30.07.2018 al 05.06.2019:
- , Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Controparte_1
- , Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, anche dipendente della società Controparte_3
fallita.
Segnalava inoltre, nonostante non facesse più parte del Consiglio di Amministrazione, a
[...]
venne affidata, con verbale del 9/8 2018, la delega del C.d.A. per l'attività bancaria, senza CP_2
limite alcuno. In ragione di questo, prospettava che avesse proseguito come amministratore CP_2
di fatto la sua attività in società, pur dopo la cessazione della carica di consigliere.
Quanto a ne indicava la qualità di amministratore di fatto per tutta la durata della società, Pt_2
rappresentando fra l'altro come avesse costituito, nel tempo, anche coinvolgendo alcuni dei CP
pagina 10 di 31 convenuti ( , una serie di società via via fallite senza lasciare CP_2 CP_6 CP_3
capienza, secondo un modello che si sarebbe presentato anche in questa.
La società, costituita il 17/5/2027, venne posta in liquidazione il 15/2/2019 (liquidatore
[...]
) e dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il 5/6/2019, su richiesta della stessa società. CP
Oggetto sociale era la prestazione di servizi alle imprese nei settori della pubblicità, marketing, comunicazione, consulenza nella gestione dell'immagine. Essa era partecipata al 80% da Lungomare
s.r.l. e al 20% da il 9/10/2015 a quest'ultima subentrava quale socia Controparte_7 CP_4
era amministrata da
[...] CP_7 CP_5
Si costituivano i soli , resistendo nel merito, e, taluni di essi, CP_5 CP_4 CP_6 CP_2
con eccezioni preliminari. formulava domanda riconvenzionale risarcitoria. CP_5
Il fascicolo del procedimento per sequestro 520/2020 r.g. era acquisito agli atti, insieme al fascicolo del reclamo (presentato dalla sola , e respinto) n. 5592/2020 r.g. CP_6
La causa era istruita per TU (dr. , trattenuta una prima volta in decisione il Persona_3
19/10/2022, e rimessa sul ruolo il 23/2/2023 per disporre il rinnovo della notificazione a CP
originariamente citato con il rito degli irreperibili, ma del quale risultava una ultima residenza nota, sia pure di fatto, in Treviso via Priamo Tron 35/D. In tale luogo in effetti si perfezionava in data
14/3/2023 notificazione a mani del Il medesimo restava contumace. CP
Erano poi disposti supplemento di TU e istruzione su capitolo CP_5
Infine le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c.. Le parti avevano termini ordinari per conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
I convenuti e si sono costituiti tardivamente (rispettivamente il 10 e il 11/2/2021, CP_3 CP_2
rispetto alla data indicata in citazione del 17/2/2021) e pertanto sono decaduti dalla facoltà di proporre domande, ed eccezioni non rilevabili di ufficio. ripropone una eccezione di incompetenza per materia del giudice, già proposta in via CP_2
cautelare. Si tratta di eccezione proposta nella comparsa tardivamente depositata, e non rilevata dal giudice;
dunque inammissibile.
Sempre preliminarmente, va osservato che il convenuto oppone in compensazione somme a CP_5
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a lui procurato dalla inadempienza della società ad un pagina 11 di 31 contratto di leasing, da lui medesimo garantito quale suo fideiussore (contratto di leasing n.
1162796001 relativo a un veicolo, stipulato il 27/7/2015 con GE CAPITAL Interbanca, poi Banca IFIS
s.p.a.).
Tale domanda di risarcimento ovviamente come tale non avrebbe potuto essere accolta, non essendo proponibili domande in sede ordinaria contro il fallimento; solo, se ne può tenere conto quale eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 legge fallimentare, ove di pronta liquidazione;
in tal senso il convenuto ha formulato le sue conclusioni, così limitando la originaria domanda.
Anche propone, nelle sue difese, una eccezione di compensazione, laddove chiede che sia CP_4 eventualmente ridotta la sua debenza “tenuto conto anche degli importi versati dalla a titolo CP_4
di finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di presso gli istituti di credito e Parte_1
l'INPS”
L'eccezione della difesa di improcedibilità della causa per carenza di prova, è chiaramente CP_3
contestazione di merito e non preliminare.
La difesa e così la difesa si limitano poi a chiedere che ad essi non vengano CP_3 CP_2
imputati fatti non commessi o allegatamente non illeciti: tali alcune uscite intervenute fuori dei periodi di carica, o delle quali si adduce giustificazione, per questo aspetto chiedendo che si tenga CP_2
conto del fatto che talune percezioni costituirebbero in realtà rimborso di pagamenti fatti da lei a favore della società. Si tratta di mere difese.
Nel merito
Per quattro convenuti ( , e la difesa del propone solo CP_5 CP_6 CP_3 CP Parte_1
contestazioni relative alla indebita dispersione di risorse sociali.
Per gli altri ( e tale addebito si aggiunge a quello di cui all'art. 2486 CP CP_4 CP_2
c.c.
Va ricordato che nei confronti degli amministratori il , esercitando congiuntamente ex art. Parte_1
146 c.p.c. sia l'azione sociale (di natura contrattuale) e sia l'azione creditoria (di natura extracontrattuale) può giovarsi della agevolazione probatoria derivante dalla natura contrattuale della prima, in forza della quale, volta che il alleghi in modo sufficientemente specifico l' Parte_1 inadempimento gestorio, spetta all'amministratore provare di avere bene operato o di essere esente da colpa;
mentre spetta poi al provare il danno. Parte_1
pagina 12 di 31 Si grava di responsabilità gestoria, sia contrattuale che extracontrattuale come per legge, non solo l'amministratore che assume formalmente la carica, ma anche colui che si ingerisca senza formale veste nella gestione, operando quale amministratore di fatto.
L'amministratore di diritto, tenuto ad operare positivamente nella diligente conduzione della società, non può sgravarsi di responsabilità sol perché vi sia un amministratore di fatto, anzi, la sua responsabilità si estende all'operato di costui, già per il fatto di avere permesso l'ingerenza.
L'amministratore che si ritenga impedito nello svolgimento del suo compito è anzi tenuto ad assumere ogni iniziativa per contrastare le ingerenze, non potendo sgravarsi di responsabilità ove abbia indebitamente tollerato compressioni indebite della sua attività.
Gli amministratori di fatto
Ricorre la figura di amministratore di fatto (Cass. 21657/2017 fra le molte) “allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale (cfr. Cass.,
Sez. I, 5/12/2008, n. 28819; 14/09/1999, n. 9795). Lo svolgimento delle predette funzioni, ravvisabile nell'assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo d'investitura e, in linea più generale, dal condizionamento esercitato da quest'ultimo sulle scelte operative (cfr. Cass., Sez. I,
1/03/2016, n. 4045; Cass., Sez. V, 5/02/ 2014, n. 2586; 12/03/2008, n. 6719),
Riguardo al ruolo di amministratore di fatto di , esso è affermato anche da due dei Controparte_1
convenuti (segnatamente che se ne dichiara succube, e che assume essere stata CP_2 CP_4 impedita dall'esercitare le sue funzioni da e;
invece il convenuto CP_2 CP CP_5
amministratore in un breve periodo iniziale della vita sociale, anche se non lo indica come tale, tuttavia lo dipinge come soggetto dalla cui invadenza gestoria, sia pure ferma al livello di pretesa, egli medesimo avrebbe inteso liberarsi quando, dopo breve tempo, diede le dimissioni da amministratore.
Nella sua narrativa il sarebbe stato colui che, a lui presentato nella sua veste di CP
amministratore di gli avrebbe proposto affari nel campo della commercializzazione Controparte_7 degli occhiali e dello spettacolo, e che avrebbe indicato, quale “condicio sine qua non” per la collaborazione, la creazione appunto della società Certamente il fatto che la difesa Parte_1 CP_5 pur non arrivando a qualificare il come amministratore di fatto, lo indichi come soggetto CP
ingerente, non toglie che la sua allegazione fattuale fornisca elementi non distonici rispetto a quanto risulta da altri elementi di prova.
pagina 13 di 31 Il venne poi indicato come amministratore di fatto da , liquidatore, nella CP Controparte_1
istanza di fallimento e nelle dichiarazioni al curatore fallimentare;
e dal dr. ragioniere Persona_4
commercialista della società, nella sua istanza di insinuazione al fallimento, in cui egli affermava di avere concordato il compenso con l'”amministratore” . Controparte_1
La persona del figura come protagonista pacifico e continuativo della vita sociale scorrendo CP
Pa le mail a doc. 33 di parte attrice, provenienti o ricevute da personale in cui ” utente della CP
mail veniva posto a conoscenza o citato come soggetto competente a Email_1
interloquire o con il quale si dichiarava di avere interloquito, relativamente a questioni riguardanti rapporti commerciali della società, inclusi problemi di difetti della merce da questa fornita a terzi, fra
Pa l'agosto e il dicembre 2017. Si noti che egli era titolare di una mail a dominio pur non avendo formalmente alcun ruolo nella compagine sociale né alcun formale rapporto contrattuale.
La quantità di denaro stornata senza apparente giustificazione al , e di cui oltre si dirà, è essa CP
stessa sintomo di una presenza preponderante e decisiva di detta persona nella società: egli fu infatti ingiustificato percettore di ingenti somme provenienti dai conti sociali, senza che alcuno degli amministratori di diritto, ove anche non diretti autori delle uscite, avessero alcunché obiettato prima, o messo in atto per recuperare poi.
Pertanto, può già fin d'ora concludersi per la qualità di amministratore di fatto di Controparte_9
per tutta la vita della società.
[...]
A tale quadro vanno aggiunti alcuni ulteriori particolari, che illustrano come alcuni dei convenuti avessero anche già da tempo rapporti con . CP
La società fallita, pur se avente sede formale in Rimini, risultava avere una unità locale in Treviso via
Priamo Tron. 35/D, che è l'indirizzo, indicato da più convenuti come residenza di fatto del CP
al quale infine egli, inizialmente dato per irreperibile, è stato raggiunto con notifica a mani il
15/3/2023. E' peraltro a Treviso che si svolgeva l'attività sociale, e difatti la società fu dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso nonostante la sede formale in Rimini.
A tale indirizzo, se non direttamente e formalmente alla persona di , si Controparte_1
riconducono varie società:
1) costituita nel 2008, con sede in Treviso via Priamo Tron 35/D, in cui Controparte_10 CP
era socio unico fino al 2014 e in cui egli e furono entrambi, in diversi periodi, CP_2
amministratori unici;
la società venne dichiarata fallita il 9/7/2015;
pagina 14 di 31 2) con sede in Treviso via Priamo Tron 35/D, costituita nel 2010, largamente Controparte_11 partecipata e anche amministrata da , dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il CP
2/2/2016;
3) costituita nel 2015, posta in liquidazione lo stesso anno;
nella quale non CP2 CP
figura, ma che aveva una sede operativa in Treviso via Priamo Tron 35/D
4) costituita nel 2018 con sede operativa in Treviso via Priamo Tron 35/D; di cui Controparte_13
Contr è stata socia anche che ha poi ceduto le quote a;
e in cui dall' è CP_2 Persona_5
stato amministratore delegato. Pa Lungomare s.r.l. partecipante al 80% a è a sua volta partecipata al 99% dall'avv. Vittorio Costa, che ne è stato anche presidente del CdA, ed è stato legale di fiducia di . CP Controparte_14
attualmente è amministratore unico. Controparte_6
La posizione INPS del a doc. 171 del , mostra i suoi passaggi da a CP_3 Parte_1 CP0
Pa a a CP2 Controparte_11
Anche per il fallimento assume la qualità di amministratore di fatto pur dopo la cessazione CP_2
della sua carica (30/7/2018), in quanto ella, già amministratrice delegata con incarico di intrattenere rapporti con gli istituti di credito, avrebbe poi continuato ad operare con la medesima larghezza, in forza di una delega senza limiti ad operare nei rapporti con le Banche per conto della società, conferitale dall'ultimo CdA ( e il 9/8/2018. Tuttavia la prospettazione è del tutto CP_3 CP
suggestiva: nella sua precedente veste di amministratrice delegata ad operare con le banche i poteri della non si limitavano a gestire tali rapporti, ma, rivestendo la carica gestoria, ella era CP_2
gravata di tutti i doveri e poteri conseguenti, attinenti la vita sociale;
dei quali ultimi non più godeva quale soggetto dipendente meramente delegato, sia pure con grande larghezza, ai rapporti con gli istituti. Oltre a indicare questa ampia, e per quanto si dirà improvvida delega, della quale ella ebbe ad abusare in guisa di dipendente infedele, non sono neppure allegati indici atti a rappresentare l'ingerenza della nella conduzione della società in senso proprio. CP_2
Le distrazioni
Il ha dunque dimesso a suo doc. 45 un elenco dettagliato dei pagamenti ritenuti indebiti, in Parte_1
quanto non sorretti da giustificazione contabile e documentale societaria, quali eseguiti nel tempo, suddivisi secondo il beneficiario ( o e secondo il periodo gestorio CP CP_2 CP_3
pagina 15 di 31 dei vari convenuti, ai quali partitamente li addebita ratione temporis. Ha dimesso anche le schede contabili (doc. 46) e la documentazione di banca o carta di credito (doc. 37 e 47) e infine ha dimesso a doc. 48 copie di assegni, per due dei quali, apparentemente sottoscritti dalla signora in favore CP_4 di , (uno dell'importo di euro 3000,00 in data 4/1/2016 e uno di euro 2.500,00 in Controparte_1
data 23/3/2016 ) la convenuta ha contestato la apocrifia, osservando che ella mai aveva Controparte_4
avuto firma su tale conto (Banca di Cividale) e che essi figurano emessi dopo la sua cessazione dalla carica;
materia che non merita approfondire, dal momento che quanto viene addebitati ai singoli amministratori sono le uscite indebite come tali, intervenute nel rispettivo periodo gestorio, anche per sola incuranza della corretta gestione del denaro.
Inoltre il , oltre alla complessiva somma di euro 561.434,34 risultante dall'elenco doc. 45 e Parte_1
considerata indebitamente prelevata, addebita ai convenuti altri atti distrattivi, per complessivi euro
21.250,00, relativamente a una serie di pagamenti ritenuti indebiti eseguiti a favore di
[...]
e ammanchi di cassa per complessivi euro 16.228,13, per un totale, quindi, di € CP_3
598.912,47.
Riguardo ai pagamenti doc. 45, il fallimento ne sottolinea la giustificazione contabile puramente apparente, e l'assenza di documenti che sorreggano la realtà delle singole operazioni.
Tutte tali uscite non sono come tali contestate, né, per la massima parte, ne è giustificata la destinazione.
Si considereranno partitamente i pagamenti oggetto di contestazione.
Per prima cosa è bene considerare la notevole quantità di pagamenti risultanti a favore di CP
, destinatario di euro 439.234,34.
[...]
Fra questi pagamenti a merita osservare in particolare un ammontare pari ad euro 275.000, CP apparentemente giustificato da un “apporto di beni” privo di riscontro dettagliato;
di tale compendio di beni da un lato dichiarò la inconsistenza nella istanza di fallimento, dall'altro lo stesso Controparte_1
Pa
sentito dal Curatore, smentì largamente la avvenuta fornitura a CP
Solo il convenuto offre qualche spiegazione a parte di essi. CP_5
La infatti assume ampiamente di avere bene operato, e, quanto ai beni allegatamente forniti CP_6 da intende giustificarsi alla luce di generiche “rassicurazioni” che le avrebbe fornito, al CP proposito, il rag. professionista incaricato dal e che seguiva la società; laddove invece Per_4 CP
pagina 16 di 31 esborsi a titolo di pagamento di prezzo di beni si giustificano solo a fronte del puntuale riscontro, di cui
è onerato l'amministratore, della effettiva (e giustificata) acquisizione di beni individuati e di valore coerente al pagato.
Solo per le iniziali uscite a favore di (ammontanti, nel 2015, a euro 36.500,00, di cui 18.670 CP
durante la carica del primo CdA) viene allegata qualche giustificazione, tema particolarmente trattato dal convenuto Invero, secondo detta difesa il avrebbe fornito delle prestazioni CP_5 CP
Pa consulenziali e volte a sviluppare attività di che dunque correttamente lo avrebbe pagato. Allega Pa infatti la difesa che vi fu un “progetto”, sulla base del quale nacque il quale prevedeva di CP_5
affidare a la produzione e la commercializzazione di occhiali e prodotti con marchio Parte_3
“Blauer” (e poi altri); avrebbe dovuto, invece, occuparsi delle attività cd. “visual” e Parte_1
comunicative e di realizzare progetti di consulenza commerciale. La difesa è vaga nel delineare CP_5 chi furono i soggetti decisori di questo “progetto”, laddove la difesa , anch'essa imprecisa a CP_6
questo proposito, preferisce sottolineare per questa fase un rilevante ruolo dell'avv. Costa (socio
Pa pressoché totalitario di Lungomare s.r.l., socia al 80% di .
Secondo la difesa dunque, società di cui erano soci lui medesimo e la CP_5 Parte_3
e di cui egli era amministratore delegato, aveva l'obiettivo di ottenere in concessione il CP_4 marchio “Blauer” e anche, successivamente, il marchio “CP Company”. A questi fini CP_7 trattava con la licenziante FGF s.p.a. Ai primi di luglio 2015 avrebbe presentato Controparte_1 del materiale “visual” giudicato interessante, che sarebbe stato approvato da , la Pt_1 CP_7
Pa Pa quale avrebbe, per questo materiale, pagato a il corrispettivo portato da due fatture di numeri 1 del 8 luglio e 2 del 13 luglio del 2015, rispettivamente per “consulenza progetto Blauer” e
“prototipazione Blauer” per euro 18.300 complessivi;
somma che giustificherebbe i pagamenti a del periodo di gestione CP CP_5
La prospettazione si accompagna alla produzione di fotografie (una “bozza di catalogo CP_5
Blauer”, fotografie delle pagine di un fascicolo fisico contenente immagini di occhiali e di attori, oggetti ed altro;
foto di “prototipi di espositori”) che illustrerebbero l'operato del ma che CP
costituiscono in realtà oggetti del tutto anonimi e dei quali non è evincibile la riconducibilità al
Pa Pa né la destinazione a né risulta che avesse contratto impegni scritti con Immagine 98 CP da un lato, e con dall'altro. Per provare tali rapporti la difesa ha introdotto prova CP CP_5 testimoniale. La teste, dipendente di e cugina del ricorda un Testimone_1 CP_7 CP
Pa incontro al quale avevano partecipati e per , e per , CP_5 CP_4 CP_7 CP
Co incontro nel quale il aveva illustrato a Immagine il progetto – la teste ha riconosciuto i CP
pagina 17 di 31 materiali di cui ai documenti fotografici, qui prodotti dalla difesa come illustrativi del CP_5
Pa
“progetto” - che avrebbe realizzato per . La teste non è stata in grado di indicare di più CP_7
sugli accordi fra Immagine 98 e LP.
Pa Di questa vicenda – alla quale, riguardo al ruolo di amministratore di fatto di in capo al la CP
teste porta un ulteriore contributo - sono assai nebulosi i contorni, sia quanto agli accordi (oggetto, Pa soggetti, prezzo) sia quanto all'adempimento; e ciò, si badi, nel rapporto fra e . Quanto CP_7
Pa poi al rapporto fra e , che interessa questa causa come rapporto di prestazione (e di cui la CP
teste non ebbe alcuna percezione) va ribadito che non vi è traccia di accordo contrattuale scritto, né cenno di prova orale;
e che non risulta neppure emissione di fattura alcuna da parte di quale CP
Pa preteso esecutore a carico di Va anche osservato, alla luce della spiegazione, oggetto di vaglio, per cui i pagamenti a dell'epoca si riferivano alla prestazione di consulenze e CP CP_5
Pa prototipazioni per che queste avrebbe poi fornito a , il fatto che non ha razionalità CP_7 alcuna l'esborso a favore di di euro 18.670 (tanto fu pagato sotto la presidenza , CP CP_5
Pa quando la stessa prestazione venne pagata da a una somma addirittura inferiore CP_7
Pa (18.300). Non è stata data dunque adeguata giustificazione a questi esborsi di dei quali era, CP_5
per quanto dichiara, perfettamente consapevole. Si può anche aggiungere che, stando alle osservazioni alla prima relazione di TU del CTP di parte (dr. i pagamenti fatti al CP_4 Per_6 CP nell'anno 2015 avrebbero addirittura una causale diversa, data da una collaborazione con la diversa società Have a Dream s.r.l.; circostanza che la parte avrebbe inteso provare con ulteriori documenti, prodotti appunto dal CTP.
In sede peritale, invero, nella seduta iniziale del 15/7/2021 il TU aveva invitato le parti a manifestare disponibilità a produrre, fra l'altro, documentazione giustificativa della c.d. “operazione Blauer”; il aveva opposto fermo diniego al consenso ad acquisire la copiosa documentazione (114 Parte_1
pagine) che venne al proposito versata dalla difesa tecnica CTP dr. dr. Si tratta di CP_4 Per_6
documentazione volta a provare la giustificazione degli esborsi sociali, e quindi un fatto principale;
non solo, ma tale documentazione è stata volta provare addirittura una prospettazione giustificativa del tutto nuova e diversa (operazione con Have a Dream s.r.l.) rispetto a quanto prima allegato a difesa rispetto all'addebito distrattivo relativo ai pagamenti eseguiti a nell'anno 2015. La CP
acquisizione di tale documentazione in ogni caso non è possibile stante il dissenso del . Parte_1
La giustificazione di questi esborsi non è dunque adeguata.
Pertanto, tutto quanto uscito a beneficio di costituisce dispersione di risorse sociali che va CP
ascritto a negligenza degli amministratori via via succedutisi nel tempo.
pagina 18 di 31
Con riguardo alle somme percepite da anch'esse esposte partitamente a doc. 45 dal CP_2
, la sola prospetta una giustificazione di tali uscite. Si tratterebbe del recupero da Parte_1 CP_2
parte sua di esborsi da fatti per la società:
1) due pagamenti, da lei eseguiti però, come risulta già dai documenti, per conto di CP2
(docc. 3 e 5) e non della società fallita;
2) l'acquisto di voucher lavoro in diverse occasioni (4 e 6 maggio 2026); il documento (doc. 4) copie di voucher, non prova che la convenuta avesse pagato tali voucher con denaro proprio;
CP_2
3) il pagamento in data 16/3/2020 dell'importo di € 7.571,20 allegatamente relativo a ritenute previdenziali e assistenziali in nome e per conto dei lavoratori di L.P. a seguito della diffida inviata dall'Agenzia delle Entrate;
il documento offerto a prova (doc. 10) è una mera conferma di disposizione di accredito, con data di accredito successiva, e la causale indicata non fornisce da sola prova della ragione del pagamento
Altre giustificazioni corrispondono però ad esborsi che il dichiara di non avere incluso fra Parte_1
quelli contestati ai convenuti;
i documenti sono comunque mere disposizioni di pagamento, del cui buon fine non vi è prova.
Vi sono infine i pagamenti eseguiti a favore di . Questi era dipendente della Controparte_15
società e divenne, dall'agosto 2018, anche suo amministratore.
Si tratta di una serie di versamenti, per complessivi euro 23.388,00, fra il 20/7/2015 e il 9/11/2017, non disposti durante la carica gestoria del registrati in contabilità come “rimborso prestito a CP_3 per acquisto immobilizzazioni” oppure genericamente come “rimborso prestito o Parte_1 Parte_1
“rimborso spese” (cfr. docc. 45-46) e invece motivati dal medesimo in sede di audizione al CP_3
curatore del fallimento come pagamento di stipendi o come conseguenti alla richiesta da parte dell'amministratore dell'epoca di “cambiare” per cassa alcuni assegni (che il avrebbe CP_3
versato nel proprio conto corrente, prelevando poi i contanti che avrebbe consegnato in ufficio, anche al . Il nulla documenta o prova riguardo a tali giustificazioni, e il , in CP CP_3 Parte_1
particolare quanto alla giustificazione con pagamento stipendi, rimanda ai fogli del libro giornale, da cui risultano i vari movimenti, segnalando che il – quando percepì le somme contestate CP_3
mentre era dipendente della società, in particolare a giugno e luglio 2016 – nel frattempo riceveva invece regolare stipendio, pagato a mezzo di bonifici. Si tratta quindi di somme indebitamente uscite dalle casse sociali.
pagina 19 di 31 Vanno poi considerati euro 21.250,00 complessivi, registrati in contabilità come fatture emesse dal
(doc. 56) che tuttavia vennero così giustificati dal al curatore del (la CP_3 CP_3 Parte_1
cifra era indicata in misura lievemente minore) “quelle ottenute (per euro 21.140,00) come collaboratore occasionale (di cui alle ricevute presenti nella contabilità) sono relativi a prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro che mi veniva chiesto dal sig. di svolgere a soggetti che non mi CP risulta fossero clienti della società (montaggio di archivi e lavori anche casalinghi)”. Si tratta di pagamenti sostenuti da fatture del 2015 e del 2016 emesse dal per prestazioni occasionali CP_3
in assenza di titolarità di partita iva;
le prestazioni non sono specificate nei documenti.
È evidente che si tratta di distrazioni, che non vanno però imputate al non avendo egli CP_3 all'epoca rivestito carica gestoria, ma possono essere imputate agli amministratori pro tempore in carica.
Quanto infine all'ammanco di cassa, ve ne è uno (5.221,29) registrato il 30.7.2018,(
“RILEVAZIONE SALDO CASSA DA AMM.RE Agnoli”) al passaggio fra amministrazione
Bonvicini/Deganutti e amministrazione e altro (11.006,84) registrato il Persona_7
26.4.2019, alla cessazione dell'ultimo CdA. Va da sé che la diligente amministrazione include la custodia diligente della cassa, e gli ammanchi, se non giustificati, vanno ascritti a carico degli amministratori pro tempore.
Riguardo alle singole responsabilità per le distrazioni.
Il si ingeriva indebitamente nella gestione, e si giovava largamente delle uscite indebite, CP
laddove ingerendosi nella gestione doveva invece non riceverle, e impedire quelle indebite fatte ad altri. Già l'ingerenza del è circostanza che doveva imporre agli amministratori pro tempore CP
di sorvegliare. e avevano già avuto rapporti con lo stesso in CP_4 CP_2 CP_6 CP_3
altre iniziative e ne conoscevano verosimilmente la intraprendenza.
Dovendo valutare la responsabilità dei singoli amministratori quanto alle uscite indebite, sia in generale che a favore del si osserva quanto segue. CP
Sia che composero il CdA per un tempo rilevante (rispettivamente da giugno 2015 CP_4 CP_2
a luglio 2018 e d settembre 2015 a luglio 2018) entro il quale esse erano tenute, in ogni caso, a verificare i fatti sociali e contabili in funzione della sorveglianza dell'andamento e poi della redazione
Contr di bilanci;
in tale periodo, per loro stessa ammissione, il dall' esercitava indebitamente attività amministrative, ciò che ad esse (ed anche poi a , e imponeva, se non di CP_6 CP_3 CP
pagina 20 di 31 impedire, certo di sorvegliare, tale ingerenza costituendo già da sola “campanello di allarme”. Nel corso di tale tempo ad esse, quali amministratori, competeva la predisposizione dei bilanci e dunque la periodica revisione annuale dei fatti sociali. A e va ascritto anche l'ammanco di CP_4 CP_2
cassa risultante al 30/7/2018, alla fine del loro periodo gestorio.
e , ambedue amministratori delegati (quest'ultima in carica da giugno a novembre CP_2 CP_6
2015, la prima da giugno 2015 a luglio 2018) erano state anzi specificamente delegate (verbale CdA del 30/6/2025) a svolgere disgiuntamente tutte le attività di ordinaria amministrazione, incassi e pagamenti, e ad operare sui conti della società nei limiti degli affidamenti che sarebbero stati concessi alla società stessa. Tale delega era generale e non comportava alcuna ripartizione fra le due consigliere della competenza riguardo ai vari conti, onde, se ci fu, fu una mera scelta personale, e non giustificata, quella di ripartirsi la gestione dei conti sociali, in particolare, per quanto indicato nelle difese , CP_6
e rispettivamente, quello sulla Cassa di Risparmio di Cesena (di cui concretamente si occupò la
) e altre banche, fra cui segnatamente la Banca della Marca di Treviso, di cui in concreto si CP_6
occupò la e da cui fuoriuscì la massima parte dei pagamenti censurati dal . Tale CP_2 Parte_1
delega fu poi confermata dal CdA del 4/9/2015. Pertanto non giustifica ciascuna l'avere ignorato i movimenti del conto allegatamente seguito dall'altra, difesa svolta dalla convenuta , la quale, CP_6
come già osservato dal Collegio del reclamo, non poteva trarre giustificazione dal fatto che il conto da lei seguito non mostrava irregolarità, ed anzi era assai poco movimentato, dal momento che, nella operatività della società, doveva essere a lei evidente che invece l'altro conto allegatamente “seguito” dalla aperto a Treviso e dunque sul territorio ove la società in concreto operava, doveva CP_2
essere utilizzato in modo più intenso. Del resto la stessa si difende allegando che la CP_6 CP_2
le negava informazioni relative a tale conto, ma tale condotta della collega, lungi dal giustificarla, avrebbe dovuto indurla a fare uso dei suoi poteri per chiedere alla banca trevigiana estratti e informazioni, a nulla rilevando il fatto che ella non avesse avuto firma sul conto Banca della Marca;
e poi coerentemente agire. Diversamente, nonostante l'allegata opacità della collega, ella accettò a settembre 2015 la conferma della delega, senza obiezioni. Anche per questo aspetto, come già per i pagamenti di beni asseritamente acquistati da ella afferma di avere ricevuto rassicurazioni CP
tranquillizzanti dal commercialista della società dr. ma queste giustificazioni non hanno pregio Per_4
alcuno, già in quanto delle movimentazioni di conto ella avrebbe comunque dovuto verificare direttamente e puntualmente la giustificazione, non potendo certo riposare sulle rassicurazioni del commercialista né riguardo alla effettività del conferimento di beni da parte del né, per CP
esempio, sulla rispondenza al vero e al giusto di quelle uscite a favore di giustificate come CP_2
rimborso spese, tanto più trattandosi di svariate migliaia di euro.
pagina 21 di 31 dunque risponde degli indebiti pagamenti a , e eseguiti CP_6 CP CP_2 CP_3
durante la sua carica. poi per parte sua non può certo stornare la responsabilità su una allegata succubanza rispetto CP_2
Contr al dall' che la avrebbe sia indotta a destinare a lui denari sociali sia a spendere proprio denaro a favore della società, ciò di cui le uscite a proprio favore costituirebbero, secondo una tesi non provata, rimborso: ella era tenuta a svolgere diligentemente l'attività di amministratrice – delegata – nell'interesse sociale, e dunque non avrebbe dovuto eseguire versamenti indebiti a soggetti non aventi diritto – a spese della società. Pertanto i pagamenti disposti , peraltro largamente per mano di lei stessa, Contr a favore di dell' d altri durante la sua consiliatura le vanno addebitati. si difende con altri argomenti: con la propria malattia, che si sarebbe aggravata nel 2017 – CP_4
circostanza che non la giustifica, specie considerato che nonostante la malattia ella non ritenne di lasciare la carica;
con la propria mancanza di competenze – che costituisce una ammissione di colpa per imperizia;
con il fatto, irrilevante, di avere ella stessa profuso denaro in società, e dato garanzie;
con il fatto che l'amministrazione era detenuta esclusivamente da e dalla persona CP CP_2
di fiducia di questi. Anche qui, va ricordato che amministrare diligentemente è un obbligo dell'amministratore; e che già solo avere tollerato che l'amministrazione non gli sia in concreto permessa, tra l'altro per l'ingerenza di terzi non legittimati, costituisce ragione di addebito. Pertanto non trova alcuna giustificazione la sua tolleranza, o voluta ignoranza, dei fatti gestori dannosi per la società, perdurata per anni. Ella assume di essere stata diligente avendo reagito ad allarmi, che ella però individua solo le richieste di rientro da parte degli istituti di credito, da lei datate agli ultimi mesi del
2017: appare evidente che tali allarmi attengono al rischio del suo proprio patrimonio, e non già alla vita sociale, nel corso della quale ella ignorò lungamente uscite ingiustificate a favore di vari soggetti.
Quanto a vanno a lui addebitate le uscite indebite a favore di e CP_5 CP CP_3
avvenute durante la sua carica, che egli difende come lecite (invocando per la avvenuta CP_3
emissione di fatture); mentre non si vede possibilità di addebitare al Presidente le uscite CP_5
avvenute durante la sua carica a favore della amministratore delegato, dato che non CP_2 CP_5
era munito di delega specifica alla operatività bancaria, e durò in carica un tempo assai breve, non sufficiente dunque a maturare sospetti di cattivo uso delle deleghe da parte delle due amministratrici delegate.
Quanto a ed durante l'ultima consiliatura, da essi condotta, vennero eseguiti CP_3 CP
Contr pagamenti indebiti: euro 24.150,00 a favore di dall' e 4.600,00 a favore di Inoltre CP_2 all'esito della loro gestione risultò mancante la cassa iscritta in contabilità a quel momento. Va considerato che il 9/8/2018 il CdA composto dai medesimi confermava alla cessata da CP_2
pagina 22 di 31 amministratrice, la delega ad operare sui conti della società per qualsiasi operazione. Tale amplissima delega non aveva alcuna giustificazione, stante la cessazione dalla carica gestoria della e il CP_2
riscontro dell'ammanco di cassa alla sua uscita di carica (euro 5.221,29). Di più, il era CP_3
certamente conscio, stante la sua personale esperienza di percezioni ingiustificate passate per le mani della della totale inaffidabilità della persona rispetto all'interesse della società. Quanto ad CP_2
a lui si riconduce la verifica della cassa, grazie alla quale alla cessazione della consiliatura CP
precedente era stato rilevato l'ammanco della cassa in quel momento iscritta in contabilità. Ambedue lasciarono nelle mani della di cui avevano saggiato la inaffidabilità, la gestione del denaro CP_2
della società; pertanto rispondono delle distrazioni commesse nel periodo, e anche dell'ammanco di cassa rilevato a fine del loro periodo consiliare (11.006,84).
Pertanto rispondono per distrazioni e ammanchi di cassa:
1) in concorso pro parte con gli altri convenuti, per euro 598.912,47; CP
2) in concorso con e pro parte con , per euro CP_2 CP CP_5 CP_6 CP_4
(553.934,34 per distrazioni, oltre 5221,29 per ammanco di cassa) totali 559.155,63;
3) , in concorso con e e pro parte con e per euro CP_6 CP_2 CP CP_5 CP_4
31.075,00;
4) in concorso con e e pro parte con , per euro (522,859,34 CP_4 CP_2 CP CP_6
per distrazioni e 5.221,29 per ammanco di cassa) 528.080,63;
5) in concorso con e , per euro 21.720; CP_5 CP CP_2 CP_6
6) e in concorso fra loro con per euro (28.750 per distrazioni, e CP_3 CP CP
11.006,84 per ammanco di cassa) 39.756,84
Si passa ad esaminare le eccezioni di compensazione proposte dai convenuti e CP_5 CP_4
Il convenuto fa valere, e qui la richiesta può esaminarsi in via di eccezione, un suo danno non CP_5
patrimoniale (reputazionale, biologico ) allegatamente conseguente all'inadempimento della società al pagamento di rate di un contratto di leasing per il quale il convenuto aveva prestato fideiussione. Il contratto, portante il n. 3011627960, era stato stipulato il 27/72015 da quale rappresentante CP_5
Pa di con GE CAPITAL Interbanca, poi Banca IFIS s.p.a. e riguardava un veicolo Land Rover R.R.
Sport 3.0 TDV6 HSE AUTO, che, per quanto dichiarato dallo stesso convenuto CP_8 CP_5 venne destinato all'uso di Il convenuto lamenta che a causa dei ritardi della società nei CP
pagamenti, egli stesso ebbe a subire pressanti richieste da parte della creditrice, fino a dovere pagare in pagina 23 di 31 proprio, e subendo, a causa della segnalazione alla centrale CRIF, difficoltà nell'accesso al credito della propria società compromissione della propria reputazione e danno alla salute. Parte_3
Si tratta di prospettazione infondata, in quanto l'eventualità che il garante sia chiamato al pagamento per il garantito inadempiente è l'in sé della garanzia fideiussoria;
la pretesa di ottenere dal garantito un risarcimento richiede dunque che sia allegato, a carico del garantito, un illecito per violazione contrattuale – o extracontrattuale – allegazione che non si rinviene certamente nella narrativa del convenuto, la quale semplicemente prospetta la intervenuta attivazione della garanzia da parte del creditore e la inadempienza del debitore principale. Il fatto che la posizione sia stata segnalata al CRIF, circostanza allegata dal convenuto senza indicazione di erroneità del contenuto della medesima, e che avrebbe cagionato il danno reputazionale e i patemi d'animo lamentati, non è di per sé idonea a rappresentare condotte indebite del debitore principale, posto che la indicazione della sussistenza di un rapporto fideiussorio come tale potrebbe essere comunque dovuta e il debitore non è il soggetto
Contr segnalante. Può aggiungersi che il contratto di leasing dimostra ulteriormente la capacità del dall' di guidare le scelte sociali, visto che fu contratto per dotare di un veicolo, a spese della società, questa persona, priva di rapporti ufficiali con la società stessa.
La convenuta chiede che in caso di condanna sia “tenuto conto anche degli importi versati CP_4
dalla Sig.ra a titolo di finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di Controparte_4 [...] presso gli istituti di credito e l'INPS” Pt_1
Con tale eccezione si introduce il tema degli apporti della convenuta alla società, oggetto di CP_4
discussione anche in sede di TU. richiese di insinuarsi al passivo del per l'importo capitale di euro Controparte_4 Parte_1
343.185,21, importo indicato, nell'istanza nella somma di euro 110.823,21 e 245.229,41 (è evidente che uno dei fattori o la somma sono errati) derivanti dall'avere fronteggiato con garanzie il debito sociale verso la Banca di Cividale e la Banca della Marca. La produce documenti di CP_4
costituzione delle fideiussioni, richieste di pagamento nella veste o diffide delle due Banche, una quietanza Banca della Marca datata 5/2/2018 per euro 108.659,66, in cui la banca dà atto che ella ha pagato come fideiussore della fallita;
e una diffida del proprio legale, datata al 21/9/2018, in cui si afferma che ella aveva definito quale garante i rapporti con le due banche versando rispettivamente euro 232.362,00 ed euro 110.823,21, si faceva valere il diritto di surroga. Tali ultimi importi corrispondono esattamente, nella loro somma, al totale di euro 343.184,21 di cui alla istanza di insinuazione, portante anche richiesta di interessi per euro 1.485,30, che è stata successivamente pressoché in toto accolta. Tale domanda, infatti iscritta a cronologico a n. 0034, è stata ammessa al pagina 24 di 31 passivo per euro 330.122,66 in chirografo, con espresso riferimento alla qualità dei pagamenti come eseguiti in veste di garante, quali crediti postergati . Il credito è infatti postergato, dal momento che il pagamento, sia pure come garante della società, e dunque fatto in forza di uno specifico titolo contrattuale, si risolve comunque in un apporto del socio alla società, volto a sostenere la sua indisponibilità finanziaria: pertanto la stipula del contratto di garanzia si risolve in un impegno a finanziare la società al bisogno, quando, richieste di pagare il debito principale, essa non avesse avuto risorse sufficienti. E ciò era quanto accadeva nel 2018 quando la garante dovette pagare in vece della società, la quale, come mostrano i solleciti bancari prodotti dalla stessa difesa era in stato di CP_4
tensione finanziaria, sì che sarebbe stato certamente opportuno, piuttosto, un conferimento dei soci
(2467 c.c.) . Ciò comporta che quanto pagato a titolo fideiussorio non può essere portato a compensazione del suo debito risarcitorio, restando non esigibile (Cass. 12994/2019). La regola dell'art. 56 l.fall., che come detto opera in via di eccezione, riguarda i rapporti di debito/credito in generale, e ammette la compensazione anche con crediti non ancora scaduti del creditore fallimentare.
I crediti che ricadono nel disposto dell'art. ex art. 2467 c.c. però non sono semplicemente non scaduti, ma, se insinuati, sfuggono addirittura al concorso, nel senso di venire solo dopo la soddisfazione di ogni altro creditore;
pertanto non può essere ammesso che essi vengano portati in compensazione. Se così fosse, basterebbe al creditore che teme la postergazione ma è debitore del fallimento evitare l'insinuazione e semplicemente eccepire la compensazione, per ottenere già da subito beneficio dal suo credito, con paralizzazione delle pretese immediate e legittime della massa, e danno al concorso. La postergazione infatti lascia nel dubbio la effettiva soddisfazione del credito, che viene soddisfatto solo se e in quanto la massa sia capiente;
ammettendone la compensazione, la soddisfazione sarebbe immediata e certa.
Con atto datato 27/3/2021 (formato dopo la maturazione dei termini di cui all'artr. 183 comma VI
c.p.c., e prodotto dal ) la ha poi rinunciato alla insinuazione, affermando che Parte_1 CP_4
l'insinuazione era stata richiesta per errore e che dette somme erano in realtà crediti iscritti ai bilancio
2017 e 2018 come riserve in conto futuro aumento di capitale. Quale che sia la motivazione, la rinuncia alla insinuazione come tale non preclude la eccezione di compensazione;
essa appare funzionale, piuttosto, alla ricostruzione del debito risarcitorio ex art. 2486 c.c., come si vedrà più oltre. Può osservarsi fin d'ora che stando al titolo posto a fondamento della insinuazione, fatto valere anche in questa sede, che vede il sorgere del credito nell'anno 2018, è chiaramente fuorviante la allegazione, contenuta nella rinuncia alla insinuazione, che tali crediti fossero in realtà iscritti a bilancio 2017.
Quanto ai pagamenti eseguiti per la somma indicata di 8.873,16 a favore di INPS, NON si tratta di pagamenti eseguiti per debiti sociali, bensì di una sanzione amministrativa comminata alla persona ai pagina 25 di 31 sensi dell'art. 2 comma 1bis d.l. 463/1983, conv. in l. 683/1983 (1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.)) La natura di debito personale chiarisce anche come mai la sanzione venne contestata alla nell'ottobre 2019, ed ella pagò il dovuto nel novembre 2019, il tutto dopo che la società era CP_4
stata dichiarata fallita.
Pertanto non vi è materia di compensazione.
Si pronuncia dunque sentenza di accertamento dei crediti del rispetto ai singoli convenuti, Parte_1
per quanto derivanti da illeciti distrattivi.
Le somme, costituendo debito di valore, vanno aggiornate mediante applicazione di interessi, sulle somme via via rivalutate dal fatto al saldo, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo
La causa va poi rimessa sul ruolo per supplemento di TU, non senza qui prima affrontare alcune questioni che hanno occupato l'istruzione peritale e che vanno decise preliminarmente.
I convenuti e sono infatti destinatari di ulteriore addebito, quello di CP CP_4 CP_2
avere proseguito nella attività caratteristica nonostante la perdita di capitale, collocata dal fallimento a fine 2015. E' fra gli altri obblighi degli amministratori infatti, quando tale evenienza di verifichi, condurre la attività sociale a fini meramente conservativi, come prescritto dall'art. 2486 c.c.. L'articolo recepisce un criterio di quantificazione del danno già adottato dalla giurisprudenza per stimare il danno derivante dalla violazione del precetto, quando non sia possibile individuare singoli atti lesivi e il danno derivi dall'ordinariamente assai articolato insieme dei numerosissimi atti volti a proseguire l'attività.
Tale criterio, quello della c.d. differenza dei netti patrimoniali (differenza fra il patrimonio netto del momento di perdita di capitale, e patrimonio netto del momento in cui l'illecito è cessato) temperata dal defalco dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto anche ove fosse stata posta tempestivamente in attività conservativa, si applica al presente caso tenendo conto della sostanziale irrilevanza del tempo di liquidazione e curando di addebitare a ciascun amministratore solo il danno che, in ragione della durata della sua attività, è stato prodotto nel tempo.
pagina 26 di 31 Riguardo alla attività del consulente, essa si è sviluppata in due fasi, donde una prima relazione dep.
25/3/2022 e una seconda dep. 4/3/2024.
Va innanzitutto osservato che l'unico fattore allegato da parte attrice quale ragione di rettifica del bilancio al 31/12/2015, apparentemente attivo, era la necessità di considerare come elementi passivi Contr dei pagamenti fatti a favore di dall' ritenuti indebiti, per euro 36.500,00.
Poiché si tratta della posta di bilancio caduta la quale si originerebbe la perdita di capitale, la natura indebita di questa posta, e dunque dei pagamenti, costituisce fatto principale. Secondo la distribuzione dell'onere probatorio, avendo parte attrice allegato la non debenza di tali pagamenti e anche le circostanze di fatto che rendevano le relative uscite indebite, spetta agli amministratori provare la loro diligenza, e cioè che i pagamenti sono stati eseguiti per utilità della società.
Gli amministratori, dove lo hanno fatto (in particolare per le minori somme pagate al CP_5 durante la sua presidenza) hanno giustificato i pagamenti con la esecuzione da parte di CP
Contr Pa dall' di prestazioni connesse con il “progetto Blauer” condiviso fra e Essi erano CP_7
dunque onerati di fornire la prova di tale giustificazione, nei termini assegnati per le deduzioni istruttorie. Tale prova, come detto sopra, è fallita. In corso di TU poi altre difese, a mezzo dei CTP dr.
( ) e soprattutto dr. ( hanno versato copiosa documentazione a Per_8 CP_6 Per_6 CP_4
sostegno della debenza di tali somme. Tali allegazioni, attinenti fatti principali, sono del tutto nuove e tardive e, ove anche il consenso della parte attrice avesse legittimato la loro introduzione in giudizio e la relativa prova in sede peritale, sta di fatto che tale consenso è mancato.
Pertanto è corretta la ricostruzione fatta dal TU nella seconda relazione, dove, muovendo dalla natura indebita di queste uscite, e conseguentemente rettificando il bilancio 2015, ha ravvisato la perdita di capitale – che, come lo stesso TU ha osservato, nelle loro difese i convenuti non avevano neppure contestato essere intervenuta ben presto.
Il TU, abilitato dal GI ad ottenere dalle parti i documenti che il medesimo aveva richiesto all'inizio delle operazioni peritali il 15/7/2021, non ha poi ritenuto necessario avvalersi della documentazione contabile ulteriore là richiesta;
quanto poi alla documentazione giustificativa della “operazione Blauer” pure in allora richiesta dal TU, e di cui il GI aveva autorizzato l'acquisizione, si tratta, a ben vedere, e come detto, di documentazione la cui acquisizione in ogni caso non è possibile stante il dissenso del
, onde per questo aspetto l'autorizzazione del GI non può essere condivisa. Parte_1
Più in generale, riguardo alle doglianze di quelle parti convenute che lamentano (peraltro genericamente) la incompletezza della documentazione versata dal in causa, va osservato Parte_1
che il TU non ha trovato ostacolo a dare le risposte necessarie sulla base dei documenti in atti;
in ogni pagina 27 di 31 caso l'ampiezza dei poteri del TU contabile, assicurata dall'art. 198 c.p.c., ma condizionata per i fatti principali al consenso, e sempre che si tratti di fatti rientranti nel perimetro di lite, non esclude l'onere degli interessati di attivare gli strumenti processuali atti ad acquisire alla causa i documenti occorrenti alla decisione, in primis quello di cui all'art. 210 c.p.c.. Nella causa, una istanza siffatta è stata proposta solamente in corso di consulenza, e dunque tardivamente, e correttamente essa è stata respinta .
Il TU dunque ha proceduto alla valutazione di legge, individuando per ciascuno dei convenuti interessati la perdita incrementale avvenuta nel rispettivo periodo di carica, e calcolando i costi insopprimibili pertinenti.
Ha inoltre proceduto, come richiesto, ad una verifica della eventuale sovrapposizione fra il danno da distrazioni, quale a ciascuno imputato, e il danno da perdita incrementale ex art. 2486 c.c., depurando tale perdita dell'effetto delle distrazioni.
Le conclusioni del TU sono contestate dalle parti solo per alcuni aspetti.
La difesa invoca l'ampliamento del sostrato documentale da sottoporre al TU e sulla scorta CP_4
di questo invoca il rifacimento delle operazioni. Tuttavia i documenti di cui ella tratta sono i medesimi che il TU aveva richiesto alle parti di produrre all'inizio delle operazioni (15/7/2021) incontrando il dissenso del , e dapprima, il divieto del giudice istruttore;
quindi, da un lato, di ulteriori Parte_1 documenti contabili;
dall'altro di documenti giustificativi della “operazione Blauer”. In sede di supplemento il TU è stato abilitato dal GI – sempre nel dissenso del – ad acquisire tali Parte_1
documenti. Per la parte relativa ai documenti contabili, tuttavia, il TU ha ritenuto di rivedere la propria necessità di disporre di tali documenti;
laddove le parti che insistono per tale apertura la appoggiano con motivazione assolutamente generica. Pertanto non si vede per questo aspetto ragione per imporre revisione o integrazione dell'operato del TU. Gli altri documenti, che il TU aveva richiesto, e relativi alla giustificazione dei pagamenti fatti a nel 2015, e versati (114 pagine) CP
su autorizzazione del GI, sono in realtà, per quanto già detto, documenti non ammissibili, in quanto relativi a fatti principali, tardivi e non consentiti da controparte.
Altre osservazioni riguardo alla TU ( o ) si imperniano sul fatto che TU ha CP_4 CP_6
provveduto, nel rettificare i bilanci al fine di verificare la perdita di esercizio 2015 e i valori di bilancio
2016, a rivedere il carico fiscale in correlazione correlato a quelle uscite a favore di CP qualificate come “prestazioni occasionali”. Da tale circostanza trae la prova che le prestazioni CP_6
Contr siano vere – cosa che certamente non può concludersi solo sulla base delle valutazioni CP
meramente contabili del TU. Deganutti invece su questo fonda una censura alla consulenza per pagina 28 di 31 eccesso dal quesito. Per quanto sopra detto sulle condotte distrattive, invece, le prestazioni risultanti a favore del devono ritenersi del tutto indebite, e di ciò si dovrà tenere conto in ulteriore CP
supplemento di TU.
Un tema che ha largamente occupato sia la consulenza che le successive difese, in particolare nel rapporto fra e è quella della valutazione riguardo a due valori, riconducibili a Parte_1 CP_4 apporti della e risultanti da “bilancio 2018” CP_4
Va ricordato che la società non ha depositato il bilancio 2018, e che al fine di ricostruire la situazione patrimoniale a fine periodo (messa in liquidazione febbraio 2019 – fallimento giugno 2019) per determinare il danno ex art. 2486 c.c., il TU ha dovuto prendere le mosse dalla documentazione disponibile, contabilità, bilancini ecc.
Nella sua analisi, il TU ha trovato iscritta, per l'anno 2018, la somma di euro 239.861,32 iscritta quale “socio c/prestiti infruttiferi” e relativa a più erogazioni eseguite dal 2/1/2018 al CP_4
30/6/2018 e derivanti per lo più da pagamenti eseguiti quale garante;
si tratta di crediti possibilmente sovrapponibili almeno in parte con i crediti poi oggetto di insinuazione.
Il CTP della difesa ha depositato, in sede peritale, un documento dal quale si dovrebbe CP_4
ricavare la rinuncia della ad un credito di 235.864,22, al fine da fare qualificare questa voce CP_4
come riserva di patrimonio netto.
Parte attrice ha opposto diniego alla produzione. Si tratta tuttavia non già di un documento funzionale alla prova di fatti principali, quali sarebbero rettifiche o censure al bilancio ai fini della costruzione di un addebito, o difese rispetto a tale addebito, ma solo funzionale alla prova di fatti secondari, quali sono i fattori di calcolo necessari alla determinazione del Patrimonio Netto di fine periodo. Il documento, trattandosi di consulenza contabile, è dunque ammissibilmente prodotto ex art. 198 c.p.c. alla luce della interpretazione data a questo dalle Sezioni Unite della Cassazione delle note pronunce
(fra cui 3086/2022).
Il TU ha anche trovata appostata in scritture 2018 anche la somma di euro 137.312,95 quale
“versamento in conto futuro aumento di capitale”. Tale qualificazione corrisponde a quella data dall'unico documento che ne tratta, proveniente dalla documentazione sociale. Infatti a verbale assembleare del 17/12/2017 la presidente del consesso, rappresentava la “opportunità di CP_4
rinunciare ai conferimenti da parte della socia al fine di non aggravare la situazione finanziaria della società” e la assemblea deliberava di “autorizzare la Signora a rinunciare al rimborso Controparte_4 dei conferimenti infruttiferi eseguiti nelle casse sociali pari ad euro 137.312,95” Il senso del testo va inteso al di là della imprecisione delle formule: i cosiddetti “conferimenti infruttiferi” proprio perché
pagina 29 di 31 “infruttiferi” e qui “rinunciati” si palesano come dazioni originariamente fatte a titolo di finanziamento;
la “rinuncia” al conferimento è in realtà una rinuncia alla restituzione del finanziamento;
e inoltre non vi è alcuna necessità che l'assemblea “autorizzi” la rinuncia al finanziamento, mentre la accettazione della dazione nella nuova veste di “versamento in conto aumento di capitale” che è poi il risultato della
“rinuncia” a quello che viene impropriamente già chiamato “conferimento”, avviene mediante un patto che coinvolge solo il socio ( e il legale rappresentante della società (ancora . La CP_4 CP_4
qualificazione della posta è avvalorata dalla iscrizione nella contabilità, redatta quando la CP_4
era ancora legale rappresentante.
Il versamento in conto aumento di capitale (Cass. 2758/2012) è “ destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".” Similmente Cass.
33957/2022 “I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo
l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
Alla luce del documento dimesso dal CTP della convenuta la stessa qualificazione di CP_4
conferimento in conto capitale, da porsi a riserva, va data alla posta di euro 235.864,22, inferiore ma ricollegabile a quella di 239mila oggetto delle indagini del TU.
Lo scritto, datato 14/2/2018, è formato da e ricevuto, peraltro, da l'altra CP_4 CP_2 amministratrice (peraltro delegata) dell'epoca. In esso rinuncia “all'intero finanziamento CP_4
soci, versato a più riprese nelle casse sociali nel corso del mese di gennaio 2018” destinando la cifra ad “apposita riserva di patrimonio netto”
Pertanto si dispone rimessione sul ruolo per supplemento di TU, che procederà a integrare la sua relazione sul danno ex art. 2486 c.c. alla luce delle questioni come qui risolte
pagina 30 di 31
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per materia;
2) Rigetta l'eccezione di compensazione dei convenuti e CP_5 CP_4
3) Accerta la responsabilità dei convenuti per distrazioni e ammanchi di cassa, costituenti debito di valore da attualizzare come in motivazione, come segue:
• in concorso pro parte con gli altri convenuti, per euro 598.912,47; CP
• in concorso con e pro parte con , per euro CP_2 CP CP_5 CP_6 CP_4
(553.934,34 per distrazioni, oltre 5221,29 per ammanco di cassa) totali 559.155,63;
• , in concorso con e e pro parte con e per euro CP_6 CP_2 CP CP_5 CP_4
31.075,00;
• in concorso con e e pro parte con , per euro (522,859,34 CP_4 CP_2 CP CP_6
per distrazioni e 5.221,29 per ammanco di cassa) 528.080,63;
• in concorso con e , per euro 21.720; CP_5 CP CP_2 CP_6
• e in concorso fra loro con per euro (28.750 per distrazioni, e CP_3 CP CP
11.006,84 per ammanco di cassa) 39.756,84
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Venezia, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lina Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 7357/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. Sabina Bardini del Foro di Treviso
Attore contro
Controparte_1
[...]
Contumaci
pagina 1 di 31
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Con gli avv. Fabio Roberto Favero e Chiara Negrello del Foro di Vicenza, e l'avv. Silvia Mainardi del Foro di Venezia
C.F. . Controparte_3 C.F._2
Con l'avv. Enrico De Santis del Foro di Roma
(Cod. Fisc. ), Controparte_4 C.F._3
con gli avv. Prof. Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera, Andrea Maria Jacopo Antonello del Foro di
Milano, e l'avv. Pasquale Fabio Crea (anche dom. del foro di Treviso
C.F. , Controparte_5 C.F._4
con gli avv. Lucia Baldoni del Foro di Perugia e Marco Barbieri (anche dom.) del Foro di Venezia
, cod.fisc. , Controparte_6 C.F._5 con l'avv. Federica Pizzolla del Foro di Venezia
Convenuti
Causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. con ordinanza del 18/7/2024, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
1) Respingersi, in quanto infondata per tutte le ragioni esposte in atti, l'eccezione di incompetenza formulata dalla signora e per l'effetto dichiarare la competenza del Tribunale Controparte_2
adito a decidere la presente controversia;
2) Per quanto attiene la domanda e/o eccezione riconvenzionale formulata dal sig. Controparte_5
a) dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, per tutte le ragioni esposte in atti, la domanda riconvenzionale formulata dal signor Controparte_5
b) parimenti dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, per tutte le ragioni esposte in atti, l'eccezione riconvenzionale formulata dal signor
Controparte_5
pagina 2 di 31 c) in via strettamente subordinata, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire del sig. in Controparte_5
relazione ai pretesi danni asseritamente subiti da per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_7
3) Respingersi l'eccezione di improcedibilità del presente procedimento formulata dal sig. in quanto infondata in Controparte_3
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
4) Dichiararsi cessata la materia del contendere ed in ogni caso la carenza di interesse ad agire della signora in ordine Controparte_4 all'eccezione di compensazione formulata dalla suddetta convenuta;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
I)
Si ribadisce l'opposizione del all'acquisizione da parte del TU dei documenti Parte_1
prodotti dai CCTTPP delle parti convenute e con pec del Controparte_4 Controparte_6
24/08/2021, del 21/09/2021 e del 31/12/2021 per le ragioni ampiamente illustrate nella memoria del
15/12/2023, nelle note del 06/02/2024 e nelle osservazioni del 28.02.2024 trasmesse dal C.T.P. del al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, opposizione ribadita dal legale del Parte_1 anche all'udienza del 20.03.2024; Parte_1
II)
Si ribadisce altresì l'opposizione del all'acquisizione del documento allegato dal Parte_1
C.T.P. della signora nella propria memoria del 07.12.2023, in quanto inammissibile, Controparte_4
per le ragioni illustrate nelle osservazioni del 28.02.2024 trasmesse dal C.T.P. del Parte_1
al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, opposizione ribadita dal legale del Parte_1 anche all'udienza del 20.03.2024;
NEL MERITO
Rigettarsi, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, tutte le domande, le eccezioni e le deduzioni difensive svolte dai convenuti;
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale formulata dal sig. in via strettamente Controparte_5 subordinata all'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità formulata in via preliminare di rito:
1)respingersi la domanda riconvenzionale formulata dal sig. in quanto infondata sia Controparte_5
in fatto sia in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
pagina 3 di 31 2)parimenti respingersi l'eccezione riconvenzionale formulata dal sig. in quanto Controparte_5
infondata sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
3)in via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi che un risarcimento dei danni venga riconosciuto al sig. ridursi o azzerarsi l'eventuale somma dovuta dal CP_5 Parte_1
tenendo conto del concorso del sig. ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., per tutti i CP_5
motivi esposti in atti;
C) dichiararsi l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dalla signora per tutti i motivi esposti in atti ed in particolare perché trattasi Controparte_4 di crediti della signora postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.; CP_4
D)accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in atti, la responsabilità dei signori CP
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_3
ed per tutti gli addebiti dettagliatamente descritti in atti;
[...] Controparte_1
E)e per l'effetto condannarsi tutti i convenuti in via solidale tra loro, secondo il proprio grado di responsabilità così come descritto in atti e di seguito precisato -o in via strettamente subordinata in via alternativa tra loro- a risarcire tutti i danni subiti dal in persona del curatore Dott. Parte_1
, per gli addebiti loro ascritti, e precisamente condannarsi: Persona_1
1)il signor (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._6
il 18.12.1965, con ultima residenza anagrafica conosciuta a Ponte nelle Alpi (BL), in Via Piazzetta
Bivio, n. 6, interno 31 e residenza di fatto in Via Priamo Tron, n. 35/D -31100- Treviso (TV), a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_2 Controparte_4
e secondo il proprio grado di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al signor per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.495.370,58 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
2) la signora (C.F.: , nata a [...]à di Controparte_2 C.F._7
Piave (VE) il 07.09.1965, residente a [...], a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
pagina 4 di 31 via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , , Controparte_1 Controparte_4
e secondo il proprio grado di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3
responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili alla signora per i fatti di cui in Controparte_2 narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.495.370,58 in linea capitale o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
3) la signora (C.F.: ), nata in [...] il [...], Controparte_4 C.F._3
residente a [...], a risarcire il in Parte_1
persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via strettamente subordinata in via Persona_1 alternativa- con i signori , e secondo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili alla signora per i Controparte_4 fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 1.275.287,71 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
4) il signor (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente a [...], a risarcire il in Parte_1
persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via strettamente subordinata in via Persona_1 alternativa- con i signori , e secondo il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al signor per i fatti Controparte_3 di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 44.978,13 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
5) la signora (C.F.: ), nata a [...] Controparte_6 C.F._5
l'08.04.1967, residente a [...], interno 3, a risarcire il pagina 5 di 31 in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via Parte_1 Persona_1 strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_1 Controparte_2
e secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed Controparte_4 Controparte_5
imputabili alla signora per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura Controparte_6 di € 63.062,00 in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
6) il signor (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._8
residente a [...], interno 11, a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in via Parte_1 Persona_1 strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , e Controparte_1 Controparte_2
secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili al Controparte_3 signor per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 44.978,13 in Controparte_1
linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento;
7) il signor (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_5 C.F._4
29.09.1959, residente a [...], corte 1 piano terra interno 1, a risarcire il in persona del curatore Dott. , in via solidale -o in Parte_1 Persona_1
via strettamente subordinata in via alternativa- con i signori , Controparte_1 Controparte_2
e secondo il proprio grado di responsabilità, di tutti i danni subiti ed imputabili
[...] Controparte_6 al signor per i fatti di cui in narrativa, che si quantificano nella misura di € 31.075,00 Controparte_5
in linea capitale, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, anche in via equitativa, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT nazionali e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo prelevamento fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ed interessi al tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi pagina 6 di 31 dell'art. 1284, IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite compreso il rimborso delle spese generali del 15% ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, sia per il presente procedimento che per il procedimento cautelare ante causam (R.G. n. 752/2020) e per la fase di reclamo (R.G. n. 5592/2020), le quali non sono state liquidate dal Giudice, perché rimesse alla decisione finale di merito nonché con vittoria di spese per il consulente tecnico di parte, dott.ssa il cui compenso è stato quantificato Per_2
dal Giudice Delegato in € 10.150,40, come da provvedimento di liquidazione del G.D. che si dimette unitamente al preavviso di parcella della dott.ssa Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dai convenuti, per tutti i motivi esposti in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. depositata dal
Parte_1
Si insiste affinché venga formalmente autorizzata la produzione in giudizio dei documenti n. 181 e n.
182, depositati dal con la nota del 11/04/2022, in quanto documenti sopravvenuti. Parte_1
Conclusioni per parte convenuta CP_2
nel merito:
- rigettare le domande formulate perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente dissequestro di tutti beni di proprietà della signora CP_2
in via subordinata:
- limitare la condanna all'importo che risulterà di giustizia, detratte le somme riferibili ad operazioni successive al 30.7.2018, quando la signora non ricopriva più la carica di amministratrice, CP_2
nonché tutti i prelevamenti riconducibili direttamente o indirettamente alla signora mediante CP_2
i quali sono stati estinti debiti di Pt_1
Spese rifuse.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come formulate nelle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta CP_3
La difesa non ha concluso, si intendono ferme le conclusioni di cui alla comparsa di risposta:
“Accertare la mancanza di ogni prova anche sulla quantificazione, dichiarare l'improcedibilità
pagina 7 di 31 dell'odierno giudizio nel merito. In via principale rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi professionali. In subordine, salvo gravame, ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dello stesso creditore precedentemente alla nomina di , appartenente ad altri. CP_3
Conclusioni per parte convenuta CP_4
1) In via principale:
- rigettare integralmente le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2) In via subordinata:
- nelle denegata ipotesi di accertamento di responsabilità della Sig.ra ridurre la pretesa Controparte_4
avversaria, tenuto conto anche degli importi versati dalla Sig.ra a titolo di Controparte_4
finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di presso gli istituti di credito e Parte_1
l'INPS.
3) In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello cautelare, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali forfettarie (15%)
Conclusioni per parte convenuta CP_5
Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare le domande formulate dal Parte_1
nei confronti del Dott. in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le
[...] Controparte_5
ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di eccezione riconvenzionale:
Accertata l'iscrizione presso la Centrale Rischi e presso CRIF del Dott. come Controparte_5
conseguenza del mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing n. 1162796001 relativo a da parte di rispetto ai quali egli aveva prestato Controparte_8 Parte_1 garanzia personale, accertarsi la responsabilità di – ed ora del in persona Parte_1 Parte_1
del Curatore e legale rappresentante pro tempore – per i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lesione della reputazione personale e commerciale e per danno biologico, cagionati al Dott. CP_5
per la somma di Euro 50.000,00 ovvero per la diversa maggiore o minor somma che sarà
[...] accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio;
somma da opporsi pagina 8 di 31 in compensazione con l'importo eventualmente dovuto in favore del nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale, delle domande da esso formulate nei confronti del Dott. nel presente giudizio e fino alla concorrenza di detto importo. Controparte_5
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria:
All'occorrenza e per scrupolo defensionale, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.183 VI comma c.p.c. n.ri 2 e 3, per quanto non ammesso
Conclusioni per parte convenuta : CP_6
In via principale nel merito, accertata la totale assenza di responsabilità di nei fatti Controparte_6
descritti oggetto di causa, rigettare la domanda attorea perché infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in atti, con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse, in tutto o in parte, la responsabilità di per i fatti di cui è causa, determinare secondo giustizia Controparte_6
l'importo dovuto da a favore del a titolo di risarcimento del danno e Controparte_6 Parte_1
ciò alla luce della condotta della convenuta e del suo effettivo apporto nella causazione dei fatti, sulla base di quanto emerso dai documenti prodotti in giudizio e da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa.
In ogni caso, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e disporre il dissequestro di ogni bene di sequestrato dal in forza dell'Ordinanza Controparte_6 Parte_1 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa in data 08/07/2020, depositata il 09/07/2020, nel procedimento R.G. n. 752/2020.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere prova per testi e l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ritualmente formulati in sede di seconda Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., alla quale ci si riporta integralmente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedimento, anche della fase cautelare.
MOTIVI
Con l'atto di citazione – richiamando gli esiti di procedimento per sequestro conservativo ante causam
n. 752/20 r.g. incardinato contro i convenuti e conclusosi con vittoria contro essi tutti tranne – CP_5
pagina 9 di 31 Pa il fallimento agiva contro i convenuti per il ristoro dei danni da essi arrecati alla società quali suoi amministratori, di fatto o di diritto. Rappresentava sia attività distrattive, sia, quanto a CP
e quali amministratori di fatto o di diritto, la prosecuzione dell'attività sociale in CP_2 CP_4 violazione dell'art. 2486 c.c., a tal fine indicando la data della perdita di capitale al 31/12/2015.
Indicava i periodi di rispettive cariche formali come segue:
1) dal 17.06.2015 al 04.09.2015:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Controparte_5
- Amministratore delegato, autorizzata a compiere le operazioni di incasso e Controparte_2
pagamento e ad operare sui conti correnti della società fallita, e anche dipendente della società,
- in Amministratore delegato, autorizzata a compiere le operazioni di incasso e Controparte_6
pagamento e ad operare sui conti correnti della società fallita
2) dal 04.09.2015 al 16.11.2015:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzata ad operare sui conti Controparte_4
correnti della società fallita
- , Amministratore delegato, con deleghe confermate;
Controparte_2
- amministratore delegato, con deleghe confermate;
Controparte_6
3) dal 16.11.2015 al 30.07.2018:
- , Presidente del Consiglio di Amministrazione, con deleghe Controparte_4
operative confermate;
- , Amministratore delegato, con deleghe operative Controparte_2
confermate;
4) dal 30.07.2018 al 05.06.2019:
- , Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Controparte_1
- , Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, anche dipendente della società Controparte_3
fallita.
Segnalava inoltre, nonostante non facesse più parte del Consiglio di Amministrazione, a
[...]
venne affidata, con verbale del 9/8 2018, la delega del C.d.A. per l'attività bancaria, senza CP_2
limite alcuno. In ragione di questo, prospettava che avesse proseguito come amministratore CP_2
di fatto la sua attività in società, pur dopo la cessazione della carica di consigliere.
Quanto a ne indicava la qualità di amministratore di fatto per tutta la durata della società, Pt_2
rappresentando fra l'altro come avesse costituito, nel tempo, anche coinvolgendo alcuni dei CP
pagina 10 di 31 convenuti ( , una serie di società via via fallite senza lasciare CP_2 CP_6 CP_3
capienza, secondo un modello che si sarebbe presentato anche in questa.
La società, costituita il 17/5/2027, venne posta in liquidazione il 15/2/2019 (liquidatore
[...]
) e dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il 5/6/2019, su richiesta della stessa società. CP
Oggetto sociale era la prestazione di servizi alle imprese nei settori della pubblicità, marketing, comunicazione, consulenza nella gestione dell'immagine. Essa era partecipata al 80% da Lungomare
s.r.l. e al 20% da il 9/10/2015 a quest'ultima subentrava quale socia Controparte_7 CP_4
era amministrata da
[...] CP_7 CP_5
Si costituivano i soli , resistendo nel merito, e, taluni di essi, CP_5 CP_4 CP_6 CP_2
con eccezioni preliminari. formulava domanda riconvenzionale risarcitoria. CP_5
Il fascicolo del procedimento per sequestro 520/2020 r.g. era acquisito agli atti, insieme al fascicolo del reclamo (presentato dalla sola , e respinto) n. 5592/2020 r.g. CP_6
La causa era istruita per TU (dr. , trattenuta una prima volta in decisione il Persona_3
19/10/2022, e rimessa sul ruolo il 23/2/2023 per disporre il rinnovo della notificazione a CP
originariamente citato con il rito degli irreperibili, ma del quale risultava una ultima residenza nota, sia pure di fatto, in Treviso via Priamo Tron 35/D. In tale luogo in effetti si perfezionava in data
14/3/2023 notificazione a mani del Il medesimo restava contumace. CP
Erano poi disposti supplemento di TU e istruzione su capitolo CP_5
Infine le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c.. Le parti avevano termini ordinari per conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
I convenuti e si sono costituiti tardivamente (rispettivamente il 10 e il 11/2/2021, CP_3 CP_2
rispetto alla data indicata in citazione del 17/2/2021) e pertanto sono decaduti dalla facoltà di proporre domande, ed eccezioni non rilevabili di ufficio. ripropone una eccezione di incompetenza per materia del giudice, già proposta in via CP_2
cautelare. Si tratta di eccezione proposta nella comparsa tardivamente depositata, e non rilevata dal giudice;
dunque inammissibile.
Sempre preliminarmente, va osservato che il convenuto oppone in compensazione somme a CP_5
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a lui procurato dalla inadempienza della società ad un pagina 11 di 31 contratto di leasing, da lui medesimo garantito quale suo fideiussore (contratto di leasing n.
1162796001 relativo a un veicolo, stipulato il 27/7/2015 con GE CAPITAL Interbanca, poi Banca IFIS
s.p.a.).
Tale domanda di risarcimento ovviamente come tale non avrebbe potuto essere accolta, non essendo proponibili domande in sede ordinaria contro il fallimento; solo, se ne può tenere conto quale eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 legge fallimentare, ove di pronta liquidazione;
in tal senso il convenuto ha formulato le sue conclusioni, così limitando la originaria domanda.
Anche propone, nelle sue difese, una eccezione di compensazione, laddove chiede che sia CP_4 eventualmente ridotta la sua debenza “tenuto conto anche degli importi versati dalla a titolo CP_4
di finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di presso gli istituti di credito e Parte_1
l'INPS”
L'eccezione della difesa di improcedibilità della causa per carenza di prova, è chiaramente CP_3
contestazione di merito e non preliminare.
La difesa e così la difesa si limitano poi a chiedere che ad essi non vengano CP_3 CP_2
imputati fatti non commessi o allegatamente non illeciti: tali alcune uscite intervenute fuori dei periodi di carica, o delle quali si adduce giustificazione, per questo aspetto chiedendo che si tenga CP_2
conto del fatto che talune percezioni costituirebbero in realtà rimborso di pagamenti fatti da lei a favore della società. Si tratta di mere difese.
Nel merito
Per quattro convenuti ( , e la difesa del propone solo CP_5 CP_6 CP_3 CP Parte_1
contestazioni relative alla indebita dispersione di risorse sociali.
Per gli altri ( e tale addebito si aggiunge a quello di cui all'art. 2486 CP CP_4 CP_2
c.c.
Va ricordato che nei confronti degli amministratori il , esercitando congiuntamente ex art. Parte_1
146 c.p.c. sia l'azione sociale (di natura contrattuale) e sia l'azione creditoria (di natura extracontrattuale) può giovarsi della agevolazione probatoria derivante dalla natura contrattuale della prima, in forza della quale, volta che il alleghi in modo sufficientemente specifico l' Parte_1 inadempimento gestorio, spetta all'amministratore provare di avere bene operato o di essere esente da colpa;
mentre spetta poi al provare il danno. Parte_1
pagina 12 di 31 Si grava di responsabilità gestoria, sia contrattuale che extracontrattuale come per legge, non solo l'amministratore che assume formalmente la carica, ma anche colui che si ingerisca senza formale veste nella gestione, operando quale amministratore di fatto.
L'amministratore di diritto, tenuto ad operare positivamente nella diligente conduzione della società, non può sgravarsi di responsabilità sol perché vi sia un amministratore di fatto, anzi, la sua responsabilità si estende all'operato di costui, già per il fatto di avere permesso l'ingerenza.
L'amministratore che si ritenga impedito nello svolgimento del suo compito è anzi tenuto ad assumere ogni iniziativa per contrastare le ingerenze, non potendo sgravarsi di responsabilità ove abbia indebitamente tollerato compressioni indebite della sua attività.
Gli amministratori di fatto
Ricorre la figura di amministratore di fatto (Cass. 21657/2017 fra le molte) “allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale (cfr. Cass.,
Sez. I, 5/12/2008, n. 28819; 14/09/1999, n. 9795). Lo svolgimento delle predette funzioni, ravvisabile nell'assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo d'investitura e, in linea più generale, dal condizionamento esercitato da quest'ultimo sulle scelte operative (cfr. Cass., Sez. I,
1/03/2016, n. 4045; Cass., Sez. V, 5/02/ 2014, n. 2586; 12/03/2008, n. 6719),
Riguardo al ruolo di amministratore di fatto di , esso è affermato anche da due dei Controparte_1
convenuti (segnatamente che se ne dichiara succube, e che assume essere stata CP_2 CP_4 impedita dall'esercitare le sue funzioni da e;
invece il convenuto CP_2 CP CP_5
amministratore in un breve periodo iniziale della vita sociale, anche se non lo indica come tale, tuttavia lo dipinge come soggetto dalla cui invadenza gestoria, sia pure ferma al livello di pretesa, egli medesimo avrebbe inteso liberarsi quando, dopo breve tempo, diede le dimissioni da amministratore.
Nella sua narrativa il sarebbe stato colui che, a lui presentato nella sua veste di CP
amministratore di gli avrebbe proposto affari nel campo della commercializzazione Controparte_7 degli occhiali e dello spettacolo, e che avrebbe indicato, quale “condicio sine qua non” per la collaborazione, la creazione appunto della società Certamente il fatto che la difesa Parte_1 CP_5 pur non arrivando a qualificare il come amministratore di fatto, lo indichi come soggetto CP
ingerente, non toglie che la sua allegazione fattuale fornisca elementi non distonici rispetto a quanto risulta da altri elementi di prova.
pagina 13 di 31 Il venne poi indicato come amministratore di fatto da , liquidatore, nella CP Controparte_1
istanza di fallimento e nelle dichiarazioni al curatore fallimentare;
e dal dr. ragioniere Persona_4
commercialista della società, nella sua istanza di insinuazione al fallimento, in cui egli affermava di avere concordato il compenso con l'”amministratore” . Controparte_1
La persona del figura come protagonista pacifico e continuativo della vita sociale scorrendo CP
Pa le mail a doc. 33 di parte attrice, provenienti o ricevute da personale in cui ” utente della CP
mail veniva posto a conoscenza o citato come soggetto competente a Email_1
interloquire o con il quale si dichiarava di avere interloquito, relativamente a questioni riguardanti rapporti commerciali della società, inclusi problemi di difetti della merce da questa fornita a terzi, fra
Pa l'agosto e il dicembre 2017. Si noti che egli era titolare di una mail a dominio pur non avendo formalmente alcun ruolo nella compagine sociale né alcun formale rapporto contrattuale.
La quantità di denaro stornata senza apparente giustificazione al , e di cui oltre si dirà, è essa CP
stessa sintomo di una presenza preponderante e decisiva di detta persona nella società: egli fu infatti ingiustificato percettore di ingenti somme provenienti dai conti sociali, senza che alcuno degli amministratori di diritto, ove anche non diretti autori delle uscite, avessero alcunché obiettato prima, o messo in atto per recuperare poi.
Pertanto, può già fin d'ora concludersi per la qualità di amministratore di fatto di Controparte_9
per tutta la vita della società.
[...]
A tale quadro vanno aggiunti alcuni ulteriori particolari, che illustrano come alcuni dei convenuti avessero anche già da tempo rapporti con . CP
La società fallita, pur se avente sede formale in Rimini, risultava avere una unità locale in Treviso via
Priamo Tron. 35/D, che è l'indirizzo, indicato da più convenuti come residenza di fatto del CP
al quale infine egli, inizialmente dato per irreperibile, è stato raggiunto con notifica a mani il
15/3/2023. E' peraltro a Treviso che si svolgeva l'attività sociale, e difatti la società fu dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso nonostante la sede formale in Rimini.
A tale indirizzo, se non direttamente e formalmente alla persona di , si Controparte_1
riconducono varie società:
1) costituita nel 2008, con sede in Treviso via Priamo Tron 35/D, in cui Controparte_10 CP
era socio unico fino al 2014 e in cui egli e furono entrambi, in diversi periodi, CP_2
amministratori unici;
la società venne dichiarata fallita il 9/7/2015;
pagina 14 di 31 2) con sede in Treviso via Priamo Tron 35/D, costituita nel 2010, largamente Controparte_11 partecipata e anche amministrata da , dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il CP
2/2/2016;
3) costituita nel 2015, posta in liquidazione lo stesso anno;
nella quale non CP2 CP
figura, ma che aveva una sede operativa in Treviso via Priamo Tron 35/D
4) costituita nel 2018 con sede operativa in Treviso via Priamo Tron 35/D; di cui Controparte_13
Contr è stata socia anche che ha poi ceduto le quote a;
e in cui dall' è CP_2 Persona_5
stato amministratore delegato. Pa Lungomare s.r.l. partecipante al 80% a è a sua volta partecipata al 99% dall'avv. Vittorio Costa, che ne è stato anche presidente del CdA, ed è stato legale di fiducia di . CP Controparte_14
attualmente è amministratore unico. Controparte_6
La posizione INPS del a doc. 171 del , mostra i suoi passaggi da a CP_3 Parte_1 CP0
Pa a a CP2 Controparte_11
Anche per il fallimento assume la qualità di amministratore di fatto pur dopo la cessazione CP_2
della sua carica (30/7/2018), in quanto ella, già amministratrice delegata con incarico di intrattenere rapporti con gli istituti di credito, avrebbe poi continuato ad operare con la medesima larghezza, in forza di una delega senza limiti ad operare nei rapporti con le Banche per conto della società, conferitale dall'ultimo CdA ( e il 9/8/2018. Tuttavia la prospettazione è del tutto CP_3 CP
suggestiva: nella sua precedente veste di amministratrice delegata ad operare con le banche i poteri della non si limitavano a gestire tali rapporti, ma, rivestendo la carica gestoria, ella era CP_2
gravata di tutti i doveri e poteri conseguenti, attinenti la vita sociale;
dei quali ultimi non più godeva quale soggetto dipendente meramente delegato, sia pure con grande larghezza, ai rapporti con gli istituti. Oltre a indicare questa ampia, e per quanto si dirà improvvida delega, della quale ella ebbe ad abusare in guisa di dipendente infedele, non sono neppure allegati indici atti a rappresentare l'ingerenza della nella conduzione della società in senso proprio. CP_2
Le distrazioni
Il ha dunque dimesso a suo doc. 45 un elenco dettagliato dei pagamenti ritenuti indebiti, in Parte_1
quanto non sorretti da giustificazione contabile e documentale societaria, quali eseguiti nel tempo, suddivisi secondo il beneficiario ( o e secondo il periodo gestorio CP CP_2 CP_3
pagina 15 di 31 dei vari convenuti, ai quali partitamente li addebita ratione temporis. Ha dimesso anche le schede contabili (doc. 46) e la documentazione di banca o carta di credito (doc. 37 e 47) e infine ha dimesso a doc. 48 copie di assegni, per due dei quali, apparentemente sottoscritti dalla signora in favore CP_4 di , (uno dell'importo di euro 3000,00 in data 4/1/2016 e uno di euro 2.500,00 in Controparte_1
data 23/3/2016 ) la convenuta ha contestato la apocrifia, osservando che ella mai aveva Controparte_4
avuto firma su tale conto (Banca di Cividale) e che essi figurano emessi dopo la sua cessazione dalla carica;
materia che non merita approfondire, dal momento che quanto viene addebitati ai singoli amministratori sono le uscite indebite come tali, intervenute nel rispettivo periodo gestorio, anche per sola incuranza della corretta gestione del denaro.
Inoltre il , oltre alla complessiva somma di euro 561.434,34 risultante dall'elenco doc. 45 e Parte_1
considerata indebitamente prelevata, addebita ai convenuti altri atti distrattivi, per complessivi euro
21.250,00, relativamente a una serie di pagamenti ritenuti indebiti eseguiti a favore di
[...]
e ammanchi di cassa per complessivi euro 16.228,13, per un totale, quindi, di € CP_3
598.912,47.
Riguardo ai pagamenti doc. 45, il fallimento ne sottolinea la giustificazione contabile puramente apparente, e l'assenza di documenti che sorreggano la realtà delle singole operazioni.
Tutte tali uscite non sono come tali contestate, né, per la massima parte, ne è giustificata la destinazione.
Si considereranno partitamente i pagamenti oggetto di contestazione.
Per prima cosa è bene considerare la notevole quantità di pagamenti risultanti a favore di CP
, destinatario di euro 439.234,34.
[...]
Fra questi pagamenti a merita osservare in particolare un ammontare pari ad euro 275.000, CP apparentemente giustificato da un “apporto di beni” privo di riscontro dettagliato;
di tale compendio di beni da un lato dichiarò la inconsistenza nella istanza di fallimento, dall'altro lo stesso Controparte_1
Pa
sentito dal Curatore, smentì largamente la avvenuta fornitura a CP
Solo il convenuto offre qualche spiegazione a parte di essi. CP_5
La infatti assume ampiamente di avere bene operato, e, quanto ai beni allegatamente forniti CP_6 da intende giustificarsi alla luce di generiche “rassicurazioni” che le avrebbe fornito, al CP proposito, il rag. professionista incaricato dal e che seguiva la società; laddove invece Per_4 CP
pagina 16 di 31 esborsi a titolo di pagamento di prezzo di beni si giustificano solo a fronte del puntuale riscontro, di cui
è onerato l'amministratore, della effettiva (e giustificata) acquisizione di beni individuati e di valore coerente al pagato.
Solo per le iniziali uscite a favore di (ammontanti, nel 2015, a euro 36.500,00, di cui 18.670 CP
durante la carica del primo CdA) viene allegata qualche giustificazione, tema particolarmente trattato dal convenuto Invero, secondo detta difesa il avrebbe fornito delle prestazioni CP_5 CP
Pa consulenziali e volte a sviluppare attività di che dunque correttamente lo avrebbe pagato. Allega Pa infatti la difesa che vi fu un “progetto”, sulla base del quale nacque il quale prevedeva di CP_5
affidare a la produzione e la commercializzazione di occhiali e prodotti con marchio Parte_3
“Blauer” (e poi altri); avrebbe dovuto, invece, occuparsi delle attività cd. “visual” e Parte_1
comunicative e di realizzare progetti di consulenza commerciale. La difesa è vaga nel delineare CP_5 chi furono i soggetti decisori di questo “progetto”, laddove la difesa , anch'essa imprecisa a CP_6
questo proposito, preferisce sottolineare per questa fase un rilevante ruolo dell'avv. Costa (socio
Pa pressoché totalitario di Lungomare s.r.l., socia al 80% di .
Secondo la difesa dunque, società di cui erano soci lui medesimo e la CP_5 Parte_3
e di cui egli era amministratore delegato, aveva l'obiettivo di ottenere in concessione il CP_4 marchio “Blauer” e anche, successivamente, il marchio “CP Company”. A questi fini CP_7 trattava con la licenziante FGF s.p.a. Ai primi di luglio 2015 avrebbe presentato Controparte_1 del materiale “visual” giudicato interessante, che sarebbe stato approvato da , la Pt_1 CP_7
Pa Pa quale avrebbe, per questo materiale, pagato a il corrispettivo portato da due fatture di numeri 1 del 8 luglio e 2 del 13 luglio del 2015, rispettivamente per “consulenza progetto Blauer” e
“prototipazione Blauer” per euro 18.300 complessivi;
somma che giustificherebbe i pagamenti a del periodo di gestione CP CP_5
La prospettazione si accompagna alla produzione di fotografie (una “bozza di catalogo CP_5
Blauer”, fotografie delle pagine di un fascicolo fisico contenente immagini di occhiali e di attori, oggetti ed altro;
foto di “prototipi di espositori”) che illustrerebbero l'operato del ma che CP
costituiscono in realtà oggetti del tutto anonimi e dei quali non è evincibile la riconducibilità al
Pa Pa né la destinazione a né risulta che avesse contratto impegni scritti con Immagine 98 CP da un lato, e con dall'altro. Per provare tali rapporti la difesa ha introdotto prova CP CP_5 testimoniale. La teste, dipendente di e cugina del ricorda un Testimone_1 CP_7 CP
Pa incontro al quale avevano partecipati e per , e per , CP_5 CP_4 CP_7 CP
Co incontro nel quale il aveva illustrato a Immagine il progetto – la teste ha riconosciuto i CP
pagina 17 di 31 materiali di cui ai documenti fotografici, qui prodotti dalla difesa come illustrativi del CP_5
Pa
“progetto” - che avrebbe realizzato per . La teste non è stata in grado di indicare di più CP_7
sugli accordi fra Immagine 98 e LP.
Pa Di questa vicenda – alla quale, riguardo al ruolo di amministratore di fatto di in capo al la CP
teste porta un ulteriore contributo - sono assai nebulosi i contorni, sia quanto agli accordi (oggetto, Pa soggetti, prezzo) sia quanto all'adempimento; e ciò, si badi, nel rapporto fra e . Quanto CP_7
Pa poi al rapporto fra e , che interessa questa causa come rapporto di prestazione (e di cui la CP
teste non ebbe alcuna percezione) va ribadito che non vi è traccia di accordo contrattuale scritto, né cenno di prova orale;
e che non risulta neppure emissione di fattura alcuna da parte di quale CP
Pa preteso esecutore a carico di Va anche osservato, alla luce della spiegazione, oggetto di vaglio, per cui i pagamenti a dell'epoca si riferivano alla prestazione di consulenze e CP CP_5
Pa prototipazioni per che queste avrebbe poi fornito a , il fatto che non ha razionalità CP_7 alcuna l'esborso a favore di di euro 18.670 (tanto fu pagato sotto la presidenza , CP CP_5
Pa quando la stessa prestazione venne pagata da a una somma addirittura inferiore CP_7
Pa (18.300). Non è stata data dunque adeguata giustificazione a questi esborsi di dei quali era, CP_5
per quanto dichiara, perfettamente consapevole. Si può anche aggiungere che, stando alle osservazioni alla prima relazione di TU del CTP di parte (dr. i pagamenti fatti al CP_4 Per_6 CP nell'anno 2015 avrebbero addirittura una causale diversa, data da una collaborazione con la diversa società Have a Dream s.r.l.; circostanza che la parte avrebbe inteso provare con ulteriori documenti, prodotti appunto dal CTP.
In sede peritale, invero, nella seduta iniziale del 15/7/2021 il TU aveva invitato le parti a manifestare disponibilità a produrre, fra l'altro, documentazione giustificativa della c.d. “operazione Blauer”; il aveva opposto fermo diniego al consenso ad acquisire la copiosa documentazione (114 Parte_1
pagine) che venne al proposito versata dalla difesa tecnica CTP dr. dr. Si tratta di CP_4 Per_6
documentazione volta a provare la giustificazione degli esborsi sociali, e quindi un fatto principale;
non solo, ma tale documentazione è stata volta provare addirittura una prospettazione giustificativa del tutto nuova e diversa (operazione con Have a Dream s.r.l.) rispetto a quanto prima allegato a difesa rispetto all'addebito distrattivo relativo ai pagamenti eseguiti a nell'anno 2015. La CP
acquisizione di tale documentazione in ogni caso non è possibile stante il dissenso del . Parte_1
La giustificazione di questi esborsi non è dunque adeguata.
Pertanto, tutto quanto uscito a beneficio di costituisce dispersione di risorse sociali che va CP
ascritto a negligenza degli amministratori via via succedutisi nel tempo.
pagina 18 di 31
Con riguardo alle somme percepite da anch'esse esposte partitamente a doc. 45 dal CP_2
, la sola prospetta una giustificazione di tali uscite. Si tratterebbe del recupero da Parte_1 CP_2
parte sua di esborsi da fatti per la società:
1) due pagamenti, da lei eseguiti però, come risulta già dai documenti, per conto di CP2
(docc. 3 e 5) e non della società fallita;
2) l'acquisto di voucher lavoro in diverse occasioni (4 e 6 maggio 2026); il documento (doc. 4) copie di voucher, non prova che la convenuta avesse pagato tali voucher con denaro proprio;
CP_2
3) il pagamento in data 16/3/2020 dell'importo di € 7.571,20 allegatamente relativo a ritenute previdenziali e assistenziali in nome e per conto dei lavoratori di L.P. a seguito della diffida inviata dall'Agenzia delle Entrate;
il documento offerto a prova (doc. 10) è una mera conferma di disposizione di accredito, con data di accredito successiva, e la causale indicata non fornisce da sola prova della ragione del pagamento
Altre giustificazioni corrispondono però ad esborsi che il dichiara di non avere incluso fra Parte_1
quelli contestati ai convenuti;
i documenti sono comunque mere disposizioni di pagamento, del cui buon fine non vi è prova.
Vi sono infine i pagamenti eseguiti a favore di . Questi era dipendente della Controparte_15
società e divenne, dall'agosto 2018, anche suo amministratore.
Si tratta di una serie di versamenti, per complessivi euro 23.388,00, fra il 20/7/2015 e il 9/11/2017, non disposti durante la carica gestoria del registrati in contabilità come “rimborso prestito a CP_3 per acquisto immobilizzazioni” oppure genericamente come “rimborso prestito o Parte_1 Parte_1
“rimborso spese” (cfr. docc. 45-46) e invece motivati dal medesimo in sede di audizione al CP_3
curatore del fallimento come pagamento di stipendi o come conseguenti alla richiesta da parte dell'amministratore dell'epoca di “cambiare” per cassa alcuni assegni (che il avrebbe CP_3
versato nel proprio conto corrente, prelevando poi i contanti che avrebbe consegnato in ufficio, anche al . Il nulla documenta o prova riguardo a tali giustificazioni, e il , in CP CP_3 Parte_1
particolare quanto alla giustificazione con pagamento stipendi, rimanda ai fogli del libro giornale, da cui risultano i vari movimenti, segnalando che il – quando percepì le somme contestate CP_3
mentre era dipendente della società, in particolare a giugno e luglio 2016 – nel frattempo riceveva invece regolare stipendio, pagato a mezzo di bonifici. Si tratta quindi di somme indebitamente uscite dalle casse sociali.
pagina 19 di 31 Vanno poi considerati euro 21.250,00 complessivi, registrati in contabilità come fatture emesse dal
(doc. 56) che tuttavia vennero così giustificati dal al curatore del (la CP_3 CP_3 Parte_1
cifra era indicata in misura lievemente minore) “quelle ottenute (per euro 21.140,00) come collaboratore occasionale (di cui alle ricevute presenti nella contabilità) sono relativi a prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro che mi veniva chiesto dal sig. di svolgere a soggetti che non mi CP risulta fossero clienti della società (montaggio di archivi e lavori anche casalinghi)”. Si tratta di pagamenti sostenuti da fatture del 2015 e del 2016 emesse dal per prestazioni occasionali CP_3
in assenza di titolarità di partita iva;
le prestazioni non sono specificate nei documenti.
È evidente che si tratta di distrazioni, che non vanno però imputate al non avendo egli CP_3 all'epoca rivestito carica gestoria, ma possono essere imputate agli amministratori pro tempore in carica.
Quanto infine all'ammanco di cassa, ve ne è uno (5.221,29) registrato il 30.7.2018,(
“RILEVAZIONE SALDO CASSA DA AMM.RE Agnoli”) al passaggio fra amministrazione
Bonvicini/Deganutti e amministrazione e altro (11.006,84) registrato il Persona_7
26.4.2019, alla cessazione dell'ultimo CdA. Va da sé che la diligente amministrazione include la custodia diligente della cassa, e gli ammanchi, se non giustificati, vanno ascritti a carico degli amministratori pro tempore.
Riguardo alle singole responsabilità per le distrazioni.
Il si ingeriva indebitamente nella gestione, e si giovava largamente delle uscite indebite, CP
laddove ingerendosi nella gestione doveva invece non riceverle, e impedire quelle indebite fatte ad altri. Già l'ingerenza del è circostanza che doveva imporre agli amministratori pro tempore CP
di sorvegliare. e avevano già avuto rapporti con lo stesso in CP_4 CP_2 CP_6 CP_3
altre iniziative e ne conoscevano verosimilmente la intraprendenza.
Dovendo valutare la responsabilità dei singoli amministratori quanto alle uscite indebite, sia in generale che a favore del si osserva quanto segue. CP
Sia che composero il CdA per un tempo rilevante (rispettivamente da giugno 2015 CP_4 CP_2
a luglio 2018 e d settembre 2015 a luglio 2018) entro il quale esse erano tenute, in ogni caso, a verificare i fatti sociali e contabili in funzione della sorveglianza dell'andamento e poi della redazione
Contr di bilanci;
in tale periodo, per loro stessa ammissione, il dall' esercitava indebitamente attività amministrative, ciò che ad esse (ed anche poi a , e imponeva, se non di CP_6 CP_3 CP
pagina 20 di 31 impedire, certo di sorvegliare, tale ingerenza costituendo già da sola “campanello di allarme”. Nel corso di tale tempo ad esse, quali amministratori, competeva la predisposizione dei bilanci e dunque la periodica revisione annuale dei fatti sociali. A e va ascritto anche l'ammanco di CP_4 CP_2
cassa risultante al 30/7/2018, alla fine del loro periodo gestorio.
e , ambedue amministratori delegati (quest'ultima in carica da giugno a novembre CP_2 CP_6
2015, la prima da giugno 2015 a luglio 2018) erano state anzi specificamente delegate (verbale CdA del 30/6/2025) a svolgere disgiuntamente tutte le attività di ordinaria amministrazione, incassi e pagamenti, e ad operare sui conti della società nei limiti degli affidamenti che sarebbero stati concessi alla società stessa. Tale delega era generale e non comportava alcuna ripartizione fra le due consigliere della competenza riguardo ai vari conti, onde, se ci fu, fu una mera scelta personale, e non giustificata, quella di ripartirsi la gestione dei conti sociali, in particolare, per quanto indicato nelle difese , CP_6
e rispettivamente, quello sulla Cassa di Risparmio di Cesena (di cui concretamente si occupò la
) e altre banche, fra cui segnatamente la Banca della Marca di Treviso, di cui in concreto si CP_6
occupò la e da cui fuoriuscì la massima parte dei pagamenti censurati dal . Tale CP_2 Parte_1
delega fu poi confermata dal CdA del 4/9/2015. Pertanto non giustifica ciascuna l'avere ignorato i movimenti del conto allegatamente seguito dall'altra, difesa svolta dalla convenuta , la quale, CP_6
come già osservato dal Collegio del reclamo, non poteva trarre giustificazione dal fatto che il conto da lei seguito non mostrava irregolarità, ed anzi era assai poco movimentato, dal momento che, nella operatività della società, doveva essere a lei evidente che invece l'altro conto allegatamente “seguito” dalla aperto a Treviso e dunque sul territorio ove la società in concreto operava, doveva CP_2
essere utilizzato in modo più intenso. Del resto la stessa si difende allegando che la CP_6 CP_2
le negava informazioni relative a tale conto, ma tale condotta della collega, lungi dal giustificarla, avrebbe dovuto indurla a fare uso dei suoi poteri per chiedere alla banca trevigiana estratti e informazioni, a nulla rilevando il fatto che ella non avesse avuto firma sul conto Banca della Marca;
e poi coerentemente agire. Diversamente, nonostante l'allegata opacità della collega, ella accettò a settembre 2015 la conferma della delega, senza obiezioni. Anche per questo aspetto, come già per i pagamenti di beni asseritamente acquistati da ella afferma di avere ricevuto rassicurazioni CP
tranquillizzanti dal commercialista della società dr. ma queste giustificazioni non hanno pregio Per_4
alcuno, già in quanto delle movimentazioni di conto ella avrebbe comunque dovuto verificare direttamente e puntualmente la giustificazione, non potendo certo riposare sulle rassicurazioni del commercialista né riguardo alla effettività del conferimento di beni da parte del né, per CP
esempio, sulla rispondenza al vero e al giusto di quelle uscite a favore di giustificate come CP_2
rimborso spese, tanto più trattandosi di svariate migliaia di euro.
pagina 21 di 31 dunque risponde degli indebiti pagamenti a , e eseguiti CP_6 CP CP_2 CP_3
durante la sua carica. poi per parte sua non può certo stornare la responsabilità su una allegata succubanza rispetto CP_2
Contr al dall' che la avrebbe sia indotta a destinare a lui denari sociali sia a spendere proprio denaro a favore della società, ciò di cui le uscite a proprio favore costituirebbero, secondo una tesi non provata, rimborso: ella era tenuta a svolgere diligentemente l'attività di amministratrice – delegata – nell'interesse sociale, e dunque non avrebbe dovuto eseguire versamenti indebiti a soggetti non aventi diritto – a spese della società. Pertanto i pagamenti disposti , peraltro largamente per mano di lei stessa, Contr a favore di dell' d altri durante la sua consiliatura le vanno addebitati. si difende con altri argomenti: con la propria malattia, che si sarebbe aggravata nel 2017 – CP_4
circostanza che non la giustifica, specie considerato che nonostante la malattia ella non ritenne di lasciare la carica;
con la propria mancanza di competenze – che costituisce una ammissione di colpa per imperizia;
con il fatto, irrilevante, di avere ella stessa profuso denaro in società, e dato garanzie;
con il fatto che l'amministrazione era detenuta esclusivamente da e dalla persona CP CP_2
di fiducia di questi. Anche qui, va ricordato che amministrare diligentemente è un obbligo dell'amministratore; e che già solo avere tollerato che l'amministrazione non gli sia in concreto permessa, tra l'altro per l'ingerenza di terzi non legittimati, costituisce ragione di addebito. Pertanto non trova alcuna giustificazione la sua tolleranza, o voluta ignoranza, dei fatti gestori dannosi per la società, perdurata per anni. Ella assume di essere stata diligente avendo reagito ad allarmi, che ella però individua solo le richieste di rientro da parte degli istituti di credito, da lei datate agli ultimi mesi del
2017: appare evidente che tali allarmi attengono al rischio del suo proprio patrimonio, e non già alla vita sociale, nel corso della quale ella ignorò lungamente uscite ingiustificate a favore di vari soggetti.
Quanto a vanno a lui addebitate le uscite indebite a favore di e CP_5 CP CP_3
avvenute durante la sua carica, che egli difende come lecite (invocando per la avvenuta CP_3
emissione di fatture); mentre non si vede possibilità di addebitare al Presidente le uscite CP_5
avvenute durante la sua carica a favore della amministratore delegato, dato che non CP_2 CP_5
era munito di delega specifica alla operatività bancaria, e durò in carica un tempo assai breve, non sufficiente dunque a maturare sospetti di cattivo uso delle deleghe da parte delle due amministratrici delegate.
Quanto a ed durante l'ultima consiliatura, da essi condotta, vennero eseguiti CP_3 CP
Contr pagamenti indebiti: euro 24.150,00 a favore di dall' e 4.600,00 a favore di Inoltre CP_2 all'esito della loro gestione risultò mancante la cassa iscritta in contabilità a quel momento. Va considerato che il 9/8/2018 il CdA composto dai medesimi confermava alla cessata da CP_2
pagina 22 di 31 amministratrice, la delega ad operare sui conti della società per qualsiasi operazione. Tale amplissima delega non aveva alcuna giustificazione, stante la cessazione dalla carica gestoria della e il CP_2
riscontro dell'ammanco di cassa alla sua uscita di carica (euro 5.221,29). Di più, il era CP_3
certamente conscio, stante la sua personale esperienza di percezioni ingiustificate passate per le mani della della totale inaffidabilità della persona rispetto all'interesse della società. Quanto ad CP_2
a lui si riconduce la verifica della cassa, grazie alla quale alla cessazione della consiliatura CP
precedente era stato rilevato l'ammanco della cassa in quel momento iscritta in contabilità. Ambedue lasciarono nelle mani della di cui avevano saggiato la inaffidabilità, la gestione del denaro CP_2
della società; pertanto rispondono delle distrazioni commesse nel periodo, e anche dell'ammanco di cassa rilevato a fine del loro periodo consiliare (11.006,84).
Pertanto rispondono per distrazioni e ammanchi di cassa:
1) in concorso pro parte con gli altri convenuti, per euro 598.912,47; CP
2) in concorso con e pro parte con , per euro CP_2 CP CP_5 CP_6 CP_4
(553.934,34 per distrazioni, oltre 5221,29 per ammanco di cassa) totali 559.155,63;
3) , in concorso con e e pro parte con e per euro CP_6 CP_2 CP CP_5 CP_4
31.075,00;
4) in concorso con e e pro parte con , per euro (522,859,34 CP_4 CP_2 CP CP_6
per distrazioni e 5.221,29 per ammanco di cassa) 528.080,63;
5) in concorso con e , per euro 21.720; CP_5 CP CP_2 CP_6
6) e in concorso fra loro con per euro (28.750 per distrazioni, e CP_3 CP CP
11.006,84 per ammanco di cassa) 39.756,84
Si passa ad esaminare le eccezioni di compensazione proposte dai convenuti e CP_5 CP_4
Il convenuto fa valere, e qui la richiesta può esaminarsi in via di eccezione, un suo danno non CP_5
patrimoniale (reputazionale, biologico ) allegatamente conseguente all'inadempimento della società al pagamento di rate di un contratto di leasing per il quale il convenuto aveva prestato fideiussione. Il contratto, portante il n. 3011627960, era stato stipulato il 27/72015 da quale rappresentante CP_5
Pa di con GE CAPITAL Interbanca, poi Banca IFIS s.p.a. e riguardava un veicolo Land Rover R.R.
Sport 3.0 TDV6 HSE AUTO, che, per quanto dichiarato dallo stesso convenuto CP_8 CP_5 venne destinato all'uso di Il convenuto lamenta che a causa dei ritardi della società nei CP
pagamenti, egli stesso ebbe a subire pressanti richieste da parte della creditrice, fino a dovere pagare in pagina 23 di 31 proprio, e subendo, a causa della segnalazione alla centrale CRIF, difficoltà nell'accesso al credito della propria società compromissione della propria reputazione e danno alla salute. Parte_3
Si tratta di prospettazione infondata, in quanto l'eventualità che il garante sia chiamato al pagamento per il garantito inadempiente è l'in sé della garanzia fideiussoria;
la pretesa di ottenere dal garantito un risarcimento richiede dunque che sia allegato, a carico del garantito, un illecito per violazione contrattuale – o extracontrattuale – allegazione che non si rinviene certamente nella narrativa del convenuto, la quale semplicemente prospetta la intervenuta attivazione della garanzia da parte del creditore e la inadempienza del debitore principale. Il fatto che la posizione sia stata segnalata al CRIF, circostanza allegata dal convenuto senza indicazione di erroneità del contenuto della medesima, e che avrebbe cagionato il danno reputazionale e i patemi d'animo lamentati, non è di per sé idonea a rappresentare condotte indebite del debitore principale, posto che la indicazione della sussistenza di un rapporto fideiussorio come tale potrebbe essere comunque dovuta e il debitore non è il soggetto
Contr segnalante. Può aggiungersi che il contratto di leasing dimostra ulteriormente la capacità del dall' di guidare le scelte sociali, visto che fu contratto per dotare di un veicolo, a spese della società, questa persona, priva di rapporti ufficiali con la società stessa.
La convenuta chiede che in caso di condanna sia “tenuto conto anche degli importi versati CP_4
dalla Sig.ra a titolo di finanziamento soci e di rientro delle esposizioni debitorie di Controparte_4 [...] presso gli istituti di credito e l'INPS” Pt_1
Con tale eccezione si introduce il tema degli apporti della convenuta alla società, oggetto di CP_4
discussione anche in sede di TU. richiese di insinuarsi al passivo del per l'importo capitale di euro Controparte_4 Parte_1
343.185,21, importo indicato, nell'istanza nella somma di euro 110.823,21 e 245.229,41 (è evidente che uno dei fattori o la somma sono errati) derivanti dall'avere fronteggiato con garanzie il debito sociale verso la Banca di Cividale e la Banca della Marca. La produce documenti di CP_4
costituzione delle fideiussioni, richieste di pagamento nella veste o diffide delle due Banche, una quietanza Banca della Marca datata 5/2/2018 per euro 108.659,66, in cui la banca dà atto che ella ha pagato come fideiussore della fallita;
e una diffida del proprio legale, datata al 21/9/2018, in cui si afferma che ella aveva definito quale garante i rapporti con le due banche versando rispettivamente euro 232.362,00 ed euro 110.823,21, si faceva valere il diritto di surroga. Tali ultimi importi corrispondono esattamente, nella loro somma, al totale di euro 343.184,21 di cui alla istanza di insinuazione, portante anche richiesta di interessi per euro 1.485,30, che è stata successivamente pressoché in toto accolta. Tale domanda, infatti iscritta a cronologico a n. 0034, è stata ammessa al pagina 24 di 31 passivo per euro 330.122,66 in chirografo, con espresso riferimento alla qualità dei pagamenti come eseguiti in veste di garante, quali crediti postergati . Il credito è infatti postergato, dal momento che il pagamento, sia pure come garante della società, e dunque fatto in forza di uno specifico titolo contrattuale, si risolve comunque in un apporto del socio alla società, volto a sostenere la sua indisponibilità finanziaria: pertanto la stipula del contratto di garanzia si risolve in un impegno a finanziare la società al bisogno, quando, richieste di pagare il debito principale, essa non avesse avuto risorse sufficienti. E ciò era quanto accadeva nel 2018 quando la garante dovette pagare in vece della società, la quale, come mostrano i solleciti bancari prodotti dalla stessa difesa era in stato di CP_4
tensione finanziaria, sì che sarebbe stato certamente opportuno, piuttosto, un conferimento dei soci
(2467 c.c.) . Ciò comporta che quanto pagato a titolo fideiussorio non può essere portato a compensazione del suo debito risarcitorio, restando non esigibile (Cass. 12994/2019). La regola dell'art. 56 l.fall., che come detto opera in via di eccezione, riguarda i rapporti di debito/credito in generale, e ammette la compensazione anche con crediti non ancora scaduti del creditore fallimentare.
I crediti che ricadono nel disposto dell'art. ex art. 2467 c.c. però non sono semplicemente non scaduti, ma, se insinuati, sfuggono addirittura al concorso, nel senso di venire solo dopo la soddisfazione di ogni altro creditore;
pertanto non può essere ammesso che essi vengano portati in compensazione. Se così fosse, basterebbe al creditore che teme la postergazione ma è debitore del fallimento evitare l'insinuazione e semplicemente eccepire la compensazione, per ottenere già da subito beneficio dal suo credito, con paralizzazione delle pretese immediate e legittime della massa, e danno al concorso. La postergazione infatti lascia nel dubbio la effettiva soddisfazione del credito, che viene soddisfatto solo se e in quanto la massa sia capiente;
ammettendone la compensazione, la soddisfazione sarebbe immediata e certa.
Con atto datato 27/3/2021 (formato dopo la maturazione dei termini di cui all'artr. 183 comma VI
c.p.c., e prodotto dal ) la ha poi rinunciato alla insinuazione, affermando che Parte_1 CP_4
l'insinuazione era stata richiesta per errore e che dette somme erano in realtà crediti iscritti ai bilancio
2017 e 2018 come riserve in conto futuro aumento di capitale. Quale che sia la motivazione, la rinuncia alla insinuazione come tale non preclude la eccezione di compensazione;
essa appare funzionale, piuttosto, alla ricostruzione del debito risarcitorio ex art. 2486 c.c., come si vedrà più oltre. Può osservarsi fin d'ora che stando al titolo posto a fondamento della insinuazione, fatto valere anche in questa sede, che vede il sorgere del credito nell'anno 2018, è chiaramente fuorviante la allegazione, contenuta nella rinuncia alla insinuazione, che tali crediti fossero in realtà iscritti a bilancio 2017.
Quanto ai pagamenti eseguiti per la somma indicata di 8.873,16 a favore di INPS, NON si tratta di pagamenti eseguiti per debiti sociali, bensì di una sanzione amministrativa comminata alla persona ai pagina 25 di 31 sensi dell'art. 2 comma 1bis d.l. 463/1983, conv. in l. 683/1983 (1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.)) La natura di debito personale chiarisce anche come mai la sanzione venne contestata alla nell'ottobre 2019, ed ella pagò il dovuto nel novembre 2019, il tutto dopo che la società era CP_4
stata dichiarata fallita.
Pertanto non vi è materia di compensazione.
Si pronuncia dunque sentenza di accertamento dei crediti del rispetto ai singoli convenuti, Parte_1
per quanto derivanti da illeciti distrattivi.
Le somme, costituendo debito di valore, vanno aggiornate mediante applicazione di interessi, sulle somme via via rivalutate dal fatto al saldo, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo
La causa va poi rimessa sul ruolo per supplemento di TU, non senza qui prima affrontare alcune questioni che hanno occupato l'istruzione peritale e che vanno decise preliminarmente.
I convenuti e sono infatti destinatari di ulteriore addebito, quello di CP CP_4 CP_2
avere proseguito nella attività caratteristica nonostante la perdita di capitale, collocata dal fallimento a fine 2015. E' fra gli altri obblighi degli amministratori infatti, quando tale evenienza di verifichi, condurre la attività sociale a fini meramente conservativi, come prescritto dall'art. 2486 c.c.. L'articolo recepisce un criterio di quantificazione del danno già adottato dalla giurisprudenza per stimare il danno derivante dalla violazione del precetto, quando non sia possibile individuare singoli atti lesivi e il danno derivi dall'ordinariamente assai articolato insieme dei numerosissimi atti volti a proseguire l'attività.
Tale criterio, quello della c.d. differenza dei netti patrimoniali (differenza fra il patrimonio netto del momento di perdita di capitale, e patrimonio netto del momento in cui l'illecito è cessato) temperata dal defalco dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto anche ove fosse stata posta tempestivamente in attività conservativa, si applica al presente caso tenendo conto della sostanziale irrilevanza del tempo di liquidazione e curando di addebitare a ciascun amministratore solo il danno che, in ragione della durata della sua attività, è stato prodotto nel tempo.
pagina 26 di 31 Riguardo alla attività del consulente, essa si è sviluppata in due fasi, donde una prima relazione dep.
25/3/2022 e una seconda dep. 4/3/2024.
Va innanzitutto osservato che l'unico fattore allegato da parte attrice quale ragione di rettifica del bilancio al 31/12/2015, apparentemente attivo, era la necessità di considerare come elementi passivi Contr dei pagamenti fatti a favore di dall' ritenuti indebiti, per euro 36.500,00.
Poiché si tratta della posta di bilancio caduta la quale si originerebbe la perdita di capitale, la natura indebita di questa posta, e dunque dei pagamenti, costituisce fatto principale. Secondo la distribuzione dell'onere probatorio, avendo parte attrice allegato la non debenza di tali pagamenti e anche le circostanze di fatto che rendevano le relative uscite indebite, spetta agli amministratori provare la loro diligenza, e cioè che i pagamenti sono stati eseguiti per utilità della società.
Gli amministratori, dove lo hanno fatto (in particolare per le minori somme pagate al CP_5 durante la sua presidenza) hanno giustificato i pagamenti con la esecuzione da parte di CP
Contr Pa dall' di prestazioni connesse con il “progetto Blauer” condiviso fra e Essi erano CP_7
dunque onerati di fornire la prova di tale giustificazione, nei termini assegnati per le deduzioni istruttorie. Tale prova, come detto sopra, è fallita. In corso di TU poi altre difese, a mezzo dei CTP dr.
( ) e soprattutto dr. ( hanno versato copiosa documentazione a Per_8 CP_6 Per_6 CP_4
sostegno della debenza di tali somme. Tali allegazioni, attinenti fatti principali, sono del tutto nuove e tardive e, ove anche il consenso della parte attrice avesse legittimato la loro introduzione in giudizio e la relativa prova in sede peritale, sta di fatto che tale consenso è mancato.
Pertanto è corretta la ricostruzione fatta dal TU nella seconda relazione, dove, muovendo dalla natura indebita di queste uscite, e conseguentemente rettificando il bilancio 2015, ha ravvisato la perdita di capitale – che, come lo stesso TU ha osservato, nelle loro difese i convenuti non avevano neppure contestato essere intervenuta ben presto.
Il TU, abilitato dal GI ad ottenere dalle parti i documenti che il medesimo aveva richiesto all'inizio delle operazioni peritali il 15/7/2021, non ha poi ritenuto necessario avvalersi della documentazione contabile ulteriore là richiesta;
quanto poi alla documentazione giustificativa della “operazione Blauer” pure in allora richiesta dal TU, e di cui il GI aveva autorizzato l'acquisizione, si tratta, a ben vedere, e come detto, di documentazione la cui acquisizione in ogni caso non è possibile stante il dissenso del
, onde per questo aspetto l'autorizzazione del GI non può essere condivisa. Parte_1
Più in generale, riguardo alle doglianze di quelle parti convenute che lamentano (peraltro genericamente) la incompletezza della documentazione versata dal in causa, va osservato Parte_1
che il TU non ha trovato ostacolo a dare le risposte necessarie sulla base dei documenti in atti;
in ogni pagina 27 di 31 caso l'ampiezza dei poteri del TU contabile, assicurata dall'art. 198 c.p.c., ma condizionata per i fatti principali al consenso, e sempre che si tratti di fatti rientranti nel perimetro di lite, non esclude l'onere degli interessati di attivare gli strumenti processuali atti ad acquisire alla causa i documenti occorrenti alla decisione, in primis quello di cui all'art. 210 c.p.c.. Nella causa, una istanza siffatta è stata proposta solamente in corso di consulenza, e dunque tardivamente, e correttamente essa è stata respinta .
Il TU dunque ha proceduto alla valutazione di legge, individuando per ciascuno dei convenuti interessati la perdita incrementale avvenuta nel rispettivo periodo di carica, e calcolando i costi insopprimibili pertinenti.
Ha inoltre proceduto, come richiesto, ad una verifica della eventuale sovrapposizione fra il danno da distrazioni, quale a ciascuno imputato, e il danno da perdita incrementale ex art. 2486 c.c., depurando tale perdita dell'effetto delle distrazioni.
Le conclusioni del TU sono contestate dalle parti solo per alcuni aspetti.
La difesa invoca l'ampliamento del sostrato documentale da sottoporre al TU e sulla scorta CP_4
di questo invoca il rifacimento delle operazioni. Tuttavia i documenti di cui ella tratta sono i medesimi che il TU aveva richiesto alle parti di produrre all'inizio delle operazioni (15/7/2021) incontrando il dissenso del , e dapprima, il divieto del giudice istruttore;
quindi, da un lato, di ulteriori Parte_1 documenti contabili;
dall'altro di documenti giustificativi della “operazione Blauer”. In sede di supplemento il TU è stato abilitato dal GI – sempre nel dissenso del – ad acquisire tali Parte_1
documenti. Per la parte relativa ai documenti contabili, tuttavia, il TU ha ritenuto di rivedere la propria necessità di disporre di tali documenti;
laddove le parti che insistono per tale apertura la appoggiano con motivazione assolutamente generica. Pertanto non si vede per questo aspetto ragione per imporre revisione o integrazione dell'operato del TU. Gli altri documenti, che il TU aveva richiesto, e relativi alla giustificazione dei pagamenti fatti a nel 2015, e versati (114 pagine) CP
su autorizzazione del GI, sono in realtà, per quanto già detto, documenti non ammissibili, in quanto relativi a fatti principali, tardivi e non consentiti da controparte.
Altre osservazioni riguardo alla TU ( o ) si imperniano sul fatto che TU ha CP_4 CP_6
provveduto, nel rettificare i bilanci al fine di verificare la perdita di esercizio 2015 e i valori di bilancio
2016, a rivedere il carico fiscale in correlazione correlato a quelle uscite a favore di CP qualificate come “prestazioni occasionali”. Da tale circostanza trae la prova che le prestazioni CP_6
Contr siano vere – cosa che certamente non può concludersi solo sulla base delle valutazioni CP
meramente contabili del TU. Deganutti invece su questo fonda una censura alla consulenza per pagina 28 di 31 eccesso dal quesito. Per quanto sopra detto sulle condotte distrattive, invece, le prestazioni risultanti a favore del devono ritenersi del tutto indebite, e di ciò si dovrà tenere conto in ulteriore CP
supplemento di TU.
Un tema che ha largamente occupato sia la consulenza che le successive difese, in particolare nel rapporto fra e è quella della valutazione riguardo a due valori, riconducibili a Parte_1 CP_4 apporti della e risultanti da “bilancio 2018” CP_4
Va ricordato che la società non ha depositato il bilancio 2018, e che al fine di ricostruire la situazione patrimoniale a fine periodo (messa in liquidazione febbraio 2019 – fallimento giugno 2019) per determinare il danno ex art. 2486 c.c., il TU ha dovuto prendere le mosse dalla documentazione disponibile, contabilità, bilancini ecc.
Nella sua analisi, il TU ha trovato iscritta, per l'anno 2018, la somma di euro 239.861,32 iscritta quale “socio c/prestiti infruttiferi” e relativa a più erogazioni eseguite dal 2/1/2018 al CP_4
30/6/2018 e derivanti per lo più da pagamenti eseguiti quale garante;
si tratta di crediti possibilmente sovrapponibili almeno in parte con i crediti poi oggetto di insinuazione.
Il CTP della difesa ha depositato, in sede peritale, un documento dal quale si dovrebbe CP_4
ricavare la rinuncia della ad un credito di 235.864,22, al fine da fare qualificare questa voce CP_4
come riserva di patrimonio netto.
Parte attrice ha opposto diniego alla produzione. Si tratta tuttavia non già di un documento funzionale alla prova di fatti principali, quali sarebbero rettifiche o censure al bilancio ai fini della costruzione di un addebito, o difese rispetto a tale addebito, ma solo funzionale alla prova di fatti secondari, quali sono i fattori di calcolo necessari alla determinazione del Patrimonio Netto di fine periodo. Il documento, trattandosi di consulenza contabile, è dunque ammissibilmente prodotto ex art. 198 c.p.c. alla luce della interpretazione data a questo dalle Sezioni Unite della Cassazione delle note pronunce
(fra cui 3086/2022).
Il TU ha anche trovata appostata in scritture 2018 anche la somma di euro 137.312,95 quale
“versamento in conto futuro aumento di capitale”. Tale qualificazione corrisponde a quella data dall'unico documento che ne tratta, proveniente dalla documentazione sociale. Infatti a verbale assembleare del 17/12/2017 la presidente del consesso, rappresentava la “opportunità di CP_4
rinunciare ai conferimenti da parte della socia al fine di non aggravare la situazione finanziaria della società” e la assemblea deliberava di “autorizzare la Signora a rinunciare al rimborso Controparte_4 dei conferimenti infruttiferi eseguiti nelle casse sociali pari ad euro 137.312,95” Il senso del testo va inteso al di là della imprecisione delle formule: i cosiddetti “conferimenti infruttiferi” proprio perché
pagina 29 di 31 “infruttiferi” e qui “rinunciati” si palesano come dazioni originariamente fatte a titolo di finanziamento;
la “rinuncia” al conferimento è in realtà una rinuncia alla restituzione del finanziamento;
e inoltre non vi è alcuna necessità che l'assemblea “autorizzi” la rinuncia al finanziamento, mentre la accettazione della dazione nella nuova veste di “versamento in conto aumento di capitale” che è poi il risultato della
“rinuncia” a quello che viene impropriamente già chiamato “conferimento”, avviene mediante un patto che coinvolge solo il socio ( e il legale rappresentante della società (ancora . La CP_4 CP_4
qualificazione della posta è avvalorata dalla iscrizione nella contabilità, redatta quando la CP_4
era ancora legale rappresentante.
Il versamento in conto aumento di capitale (Cass. 2758/2012) è “ destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant".” Similmente Cass.
33957/2022 “I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo
l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
Alla luce del documento dimesso dal CTP della convenuta la stessa qualificazione di CP_4
conferimento in conto capitale, da porsi a riserva, va data alla posta di euro 235.864,22, inferiore ma ricollegabile a quella di 239mila oggetto delle indagini del TU.
Lo scritto, datato 14/2/2018, è formato da e ricevuto, peraltro, da l'altra CP_4 CP_2 amministratrice (peraltro delegata) dell'epoca. In esso rinuncia “all'intero finanziamento CP_4
soci, versato a più riprese nelle casse sociali nel corso del mese di gennaio 2018” destinando la cifra ad “apposita riserva di patrimonio netto”
Pertanto si dispone rimessione sul ruolo per supplemento di TU, che procederà a integrare la sua relazione sul danno ex art. 2486 c.c. alla luce delle questioni come qui risolte
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P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per materia;
2) Rigetta l'eccezione di compensazione dei convenuti e CP_5 CP_4
3) Accerta la responsabilità dei convenuti per distrazioni e ammanchi di cassa, costituenti debito di valore da attualizzare come in motivazione, come segue:
• in concorso pro parte con gli altri convenuti, per euro 598.912,47; CP
• in concorso con e pro parte con , per euro CP_2 CP CP_5 CP_6 CP_4
(553.934,34 per distrazioni, oltre 5221,29 per ammanco di cassa) totali 559.155,63;
• , in concorso con e e pro parte con e per euro CP_6 CP_2 CP CP_5 CP_4
31.075,00;
• in concorso con e e pro parte con , per euro (522,859,34 CP_4 CP_2 CP CP_6
per distrazioni e 5.221,29 per ammanco di cassa) 528.080,63;
• in concorso con e , per euro 21.720; CP_5 CP CP_2 CP_6
• e in concorso fra loro con per euro (28.750 per distrazioni, e CP_3 CP CP
11.006,84 per ammanco di cassa) 39.756,84
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Venezia, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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