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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 495
/ 2024; - viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127- ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/01/2024 ed iscritto al n 495 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 nonché
[...] della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 Persona_1 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404
Serie 1Ta-, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF ) e dall'Avv. C.F._3
Valeria Grandizio (CF ), in virtù di procura generale C.F._4 alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_2
37875 – raccolta 7313). resistente disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.01.2024 la ricorrente impugna l'avviso di addebito n 39420230002774444000, notificato in data 11.01.24, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 9.660,02 per la riscossione dei contributi gestione commercianti in relazione alla carica sociale ricoperta nella ditta “Ristorante di De Angelis Rosaria snc”. Eccepisce preliminarmente l'inesistenza del presupposto contributivo in quanto la ditta Ristorante di De Angelis Rosaria snc, in relazione alla quale sono richiesti i pagamenti dei contributi oggi impugnati è una ditta costituita in data 03.08.10 ma inattiva dal 15.03.13. Eccepisce, inoltre, la prescrizione estintiva del carico contributivo portato dall'avviso di addebito.
§ 2. Si è costituita la convenuta come in epigrafe indicato. La difesa dell' eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1 passiva della società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 che quindi deve essere estromessa dal giudizio, con spese compensate tra la stessa e la ricorrente.
§ 2.1. Nella memora di costituzione l' rappresenta che l'avviso di CP_2 addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio come documentazione versata in atti.
Precisa che lo sgravio dell'avviso di addebito è la conseguenza della cancellazione della posizione contributiva presso la gestione commercianti effettuata con decorrenza 01.01.2017 a seguito di domanda presentata in data
09.12.2024 e che di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di determinazione delle spese di lite.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 3. La ricorrente ha preso atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n. 39420230002774444000, annullamento che determina il venir meno dell'interesse ad agire e resistere e consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della circostanza allegata e documentata dall' in ordine alla presentazione della domanda CP_2 di cancellazione dell'impresa presentata all' solo in data 9.12.2024. CP_2
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- compensa interamente le spese legali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/01/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 495
/ 2024; - viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127- ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/01/2024 ed iscritto al n 495 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 nonché
[...] della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 Persona_1 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404
Serie 1Ta-, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF ) e dall'Avv. C.F._3
Valeria Grandizio (CF ), in virtù di procura generale C.F._4 alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_2
37875 – raccolta 7313). resistente disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.01.2024 la ricorrente impugna l'avviso di addebito n 39420230002774444000, notificato in data 11.01.24, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 9.660,02 per la riscossione dei contributi gestione commercianti in relazione alla carica sociale ricoperta nella ditta “Ristorante di De Angelis Rosaria snc”. Eccepisce preliminarmente l'inesistenza del presupposto contributivo in quanto la ditta Ristorante di De Angelis Rosaria snc, in relazione alla quale sono richiesti i pagamenti dei contributi oggi impugnati è una ditta costituita in data 03.08.10 ma inattiva dal 15.03.13. Eccepisce, inoltre, la prescrizione estintiva del carico contributivo portato dall'avviso di addebito.
§ 2. Si è costituita la convenuta come in epigrafe indicato. La difesa dell' eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1 passiva della società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 che quindi deve essere estromessa dal giudizio, con spese compensate tra la stessa e la ricorrente.
§ 2.1. Nella memora di costituzione l' rappresenta che l'avviso di CP_2 addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio come documentazione versata in atti.
Precisa che lo sgravio dell'avviso di addebito è la conseguenza della cancellazione della posizione contributiva presso la gestione commercianti effettuata con decorrenza 01.01.2017 a seguito di domanda presentata in data
09.12.2024 e che di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di determinazione delle spese di lite.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 3. La ricorrente ha preso atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n. 39420230002774444000, annullamento che determina il venir meno dell'interesse ad agire e resistere e consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della circostanza allegata e documentata dall' in ordine alla presentazione della domanda CP_2 di cancellazione dell'impresa presentata all' solo in data 9.12.2024. CP_2
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- compensa interamente le spese legali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/01/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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