Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 maggio 1962 |
Commentari • 15
- 1. Riflessioni sulla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281/2022 in tema di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento: un arretramento sul…Rossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Premessa Con la recente sentenza a Sezioni Unite del 14 luglio 2022, n. 22281, la Corte di Cassazione ha risolto la nota querelle giurisprudenziale relativa al rapporto tra l'obbligo motivazionale della cartella di pagamento ed il calcolo degli interessi richiesti per il ritardato versamento dei tributi. Chi scrive, nel commentare la precedente ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite, n. 31960 del 5 novembre 2021, sollevata dalla quinta sezione civile della Suprema Corte, aveva auspicato una soluzione della vicenda improntata a garantire la massima trasparenza e chiarezza dell'agire amministrativo, quali irrinunciabili canoni di civiltà giuridica, non sacrificabili …
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Giurisprudenza • 72
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2022, n. 22281Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9753-2016 proposto da: OR ER, OR NA, OR MA CARMELA, OR SALVATORE, OR ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso Civile Sent. Sez. U Num. 22281 Anno 2022 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2022 Ric. 2016 n. 09753 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANNA FOGGETTI e DANIELE CHIBBARO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - contro …Leggi di più...
- cartella di pagamento·
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- fondamento·
- limiti e condizioni·
- obbligo di motivazione·
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- interessi per ritardato pagamento.·
- pretesa di interessi contestuale al debito d'imposta·
- necessità·
- esclusione·
- invalidità parziale
Versioni del testo
- Articolo unico.
Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale.
Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sui tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione.