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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/09/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DI SUMMA MARCELLO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. IERO LUCA e LEONE FABIOLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2022, parte ricorrente - in epigrafe emarginata - proponeva opposizione, con contestuale istanza di sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 324 2021
00006343 66 000, notificato il 06/12/2021, con il quale l' chiedeva il pagamento della CP_1 complessiva somma di Euro 10.367,43 - a titolo di contributi Gestione Artigiani dal 10/2017 al
12/2019, a seguito di iscrizione d'ufficio operata dallo stesso Ente del nella Parte_1
Gestione Artigiani - e rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, PRINCIPALE
E D ' URGENZA: sospendere con decreto inaudita altera parte la provvisoria esecutività dell'Avviso di addebito oggetto di impugnazione.
NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la illegittimità e comunque anche la infondatezza sia in fatto che in diritto degli esiti dell'accertamento ispettivo oggetto di causa, ed in ogni caso la mancanza di ogni e qualsivoglia prova in ordine a ciascuna contestazione di cui ai Verbale Unico di accertamento e notificazione oggetto di causa;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia presupposto soggettivo ed oggettivo perché il ricorrente possa ritenersi aver svolto lavoro autonomo;
3) accertare e dichiarare che l'iscrizione d'ufficio nella Gestione Artigiani I.V.S. effettuata dall' ai danni del ricorrente è illegittima, avvenuta in assenza/mancanza di ogni e CP_1 qualsivoglia presupposto soggettivo ed oggettivo;
Per l ' effetto, in accoglimento dei motivi di ricorso: 4) annullare il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019007795 del
06/06/20219, quale atto presupposto dall'Avviso di addebito n. 324 2021 00006343 66 000 del
09/11/2021 oggetto di causa;
5) annullare l'Avviso di addebito n. 324 2021 00006343 66 000 del
09/11/2021 oggetto di causa;
6) confermare la anzianità contributiva del Parte_1 quale appunto dipendente della Nuova Orizzonti Soc. Coop. a r.l., sulla base delle denunce mensili eseguite dalla stessa e predetta datrice di lavoro;
7) ordinare all' che sia confermata la CP_1 anzianità contributiva del quale appunto dipedente della Nuova Orizzonti Parte_1
Soc. Coop. a r.l., sulla base delle denunce mensili eseguite dalla stessa e predetta datrice di lavoro;
8) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da determinare e liquidare in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod..”
Esponeva, l'odierno istante, che il predetto AVA seguiva ad altro verbale n. 2019007795 del
06/06/2019, parimenti notificato al ricorrente in data 28/06/2019 ed emesso all'esito di accertamento ispettivo condotto nei confronti della – già opposto – con Controparte_2 cui gli si contestava la validità del rapporto di lavoro dipendente con detta , sorto Controparte_2 in forza di assunzione del 28/10/2017 con contratto a T.I. Part-Time per 20 ore settimanali e si procedeva alla sua conseguente iscrizione come titolare dell'azienda, con inizio attività dal
28/10/2017 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 28/10/2017, anche questa impugnata con ricorso del 02/08/2019.
A sostegno della spiegata opposizione, il ricorrente adduceva, in particolare, l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del lavoro autonomo, essendo la natura di rapporto subordinato comprovata dai documenti versati in atti (contratto di assunzione e buste paga); l'illegittimità e l'infondatezza degli accertamenti eseguiti e delle conclusioni tutte raggiunte dagli ispettori e versate nei verbali tutti impugnati.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui innanzi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti. CP_1
In particolare, precisava l'ente convenuto che “In sede di accesso ispettivo, in effetti, era emersa, senza il benché minimo dubbio, la natura autonoma dell'attività svolta dal Sig. . Ciò, Pt_1 anzitutto, sulla base delle dichiarazioni aventi manifesto valore confessorio rese dal ricorrente.” e trasfuse in memoria.
Opponeva quindi la correttezza dell'accertamento condotto e la legittimità delle contestazioni sollevate e, per l'effetto, dell'avviso di addebito ex adverso impugnato;
censurava, di contro, le doglianze tutte di parte ricorrente dacché assolutamente inidonee ad inficiare le deduzioni degli
Ispettori e concludeva per il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione inaudita altera parte avanzata dal ricorrente, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
Nella specie la questione controversa non è la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società cooperativa, bensì la natura giuridica dello stesso.
Preliminarmente, in punto di diritto, giova ribadire che la natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro va accertata dal giudice in concreto, sulla scorta delle accertate modalità di espletamento del rapporto di lavoro, non potendo escludersi, come sembrano avere fatto gli Ispettori dell' , che il rapporto di lavoro instaurato fra i soci e la cooperativa abbia natura subordinata, CP_1 sulla scorta della tipologia di cooperativa – di servizi invece che di produzione – ricavabile dalla mancata titolarità da parte della Cooperativa delle auto e delle licenze di taxi, intestate ai soci cooperatori, tra cui i ricorrenti.
In particolare, anche da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324).
In particolare, la Corte, nell'ordinanza citata, ha affermato: "Al riguardo, è da premettere che il caso all'esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari. Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni "primordiali" e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del "tipo legale" e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi. Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata. E' noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003;
5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca risalente – Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984); ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto,
l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999). Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. n. 812/1993); al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Più di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale.".
In relazione all'onere probatorio della natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti, la
Suprema Corte ha anche di recente affermato che "6.2. E' infondato nella parte in cui deduce che la CP_ Corte sia incorsa nella violazione dell'art. 2697 c.c., per avere gravato il lavoratore, invece che l' dell'onere di dimostrare la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Va rammentato che in CP_ forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonchè ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass. 08/02/2000. n. 1399)." ordinanza sez. VI n.
809/2021.
Ebbene, in applicazione dei principi generali esposti, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza del vincolo della subordinazione nei suoi elementi essenziali, al contrario deponendo a favore dell'autonomia gli indici sintomatici globalmente considerati quali elementi indiziari necessari ai fini della valutazione della subordinazione.
Il in sede ispettiva infatti dichiarava agli ispettori di non osservare alcun orario di lavoro Pt_1
“se devo stare in officina 3 ore sto 3 ore e se ci vogliono 10 ore lavoro 10 ore”; aggiungeva di aver acquistato in proprio tutte le attrezzature di lavoro dell'officina e di pagare un affitto per i locali con i soldi che gli dava il Rag. ; precisava, inoltre, di non percepire un compenso fisso in Per_1 relazione al lavoro svolto, "se non ci sono ci sono clienti non guadagno niente", "non percepisco stipendio fisso" "lavoro a percentuale in base alle auto che riparo".
Quanto emerso dall'attività ispettiva non ha ricevuto smentite dall'attività istruttoria espletata nel corso del presente procedimento (circa il valore probatorio dei verbali ispettivi che -con specifico riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini- per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria, cfr. tra le tante Cass. n. 20019/2018, n. 14971/2020).
Ed invero, esaminando la dichiarazioni dei testi ascoltati emerge come le stesse appaiano come mere affermazioni di principio che non evocano le modalità concrete di esercizio del potere datoriale né tracciano, in concreto, i confini di un rapporto di lavoro tipicamente subordinato.
Né la circostanza che l'affitto del locale fosse pagato dalla appare idonea ex se ad CP_2 escludere la svolgimento di attività lavorativa autonoma. Inoltre su questo punto si osserva come le stesse dichiarazioni dei lavoratori ascoltati fossero contrastanti avendo il ricorrente dichiarato di versare una cifra per conto della cooperativa diversa (e ulteriore) rispetto a quella versata dall'altro lavoratore ascoltato.
In considerazione di tanto deve ritenersi che gli esiti dell'attività istruttoria non consentano di ritenere dimostrata la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorrente tra la società cooperativa e il ricorrente nel novero della subordinazione, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per contro, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti -consistenti nell'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente a prescindere dalla sua formale assunzione (per come emerso all'esito della indagine degli ispettori dell' )- che inducono a ricondurre l'attività lavorativa nella CP_1 fattispecie del rapporto di lavoro autonomo, con l'effetto che appare legittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione artigiani e sussistente l'obbligo di versamento dei contributi corrispondenti.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Rigetta il ricorso
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.670,00 oltre CP_ accessori come per legge in favore di
Brindisi 16.9.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Brindisi, 10/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio