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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1426/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250009009722 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250009009722 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250009009722, notificato in data 03.10.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 365,88, relativa alla Tari anni 2020 e 2021.
Con ricorso in data 19.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 19.11.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Soget spa, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente Comune di Vibo
Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 19.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinunzia.
Invero, l'odierna parte ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 02.12.2026: tale rinunzia risulta accettata dalla società resistente costituita Soget spa, con dichiarazione in data 13.01.2026.
Quindi, va pronunciata l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, non essendo il
Comune costituito in giudizio.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto le parti hanno concordato la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 19.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 19.11.2025 e depositato in data 19.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1426/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250009009722 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250009009722 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250009009722, notificato in data 03.10.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 365,88, relativa alla Tari anni 2020 e 2021.
Con ricorso in data 19.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 19.11.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Soget spa, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente Comune di Vibo
Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 19.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinunzia.
Invero, l'odierna parte ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 02.12.2026: tale rinunzia risulta accettata dalla società resistente costituita Soget spa, con dichiarazione in data 13.01.2026.
Quindi, va pronunciata l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, non essendo il
Comune costituito in giudizio.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto le parti hanno concordato la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 19.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 19.11.2025 e depositato in data 19.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella