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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1720/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022687778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato – in riassunzione, dopo una pronuncia di incompetenza della CGT di Enna – la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500001490, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820160022687778, asseritamente non notificata, conseguente all'iscrizione a ruolo della somma di euro 493,15, per tasse automobilistiche per l'anno 2012.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Come prova della notifica del ricorso all'AdER, la ricorrente ha depositato solo una copia pdf della pec, anziché il file eml contenente la ricevuta di consegna della pec contenente il ricorso, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il suddetto file eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto
(in questo caso del ricorso) nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
1.2) D'altra parte, l'assenza del suddetto documento comporta il difetto di prova dell'avvenuta intimazione dell'AdER.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato anche per vizi propri. E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altra parte, nel caso in esame la ricorrente fa valere vizi proprio del preavviso.
2.1) Cass. civ. III Sezione, 08.06.2023 n. 16189 ha chiarito quanto segue:
- “ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml"”;
- “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo
PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma
1-bis, L. n. 53/94, cit.)”;
- “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato”;
- “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”;
- “tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.
18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019,
n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
- “nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale”;
- “tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza”;
- “la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario”;
- “viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”;
- “in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC”.
2.2) Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta.
Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”, e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo “quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml.
E pertanto, il mancato deposito nel caso in esame del file eml non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.
3) Questo Giudice ritiene opportuno precisare che questa conclusione non viene inficiata dalla nuova normativa contenuta nell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/92, relativo a “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”, come modificato dal D.Lgs. 30.12.2023 n. 220.
Secondo tale articolo:
1. “le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 07.03.2005 n. 82…. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri”;
2. “nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16”;
3. “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”;
4. “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto”;
4-bis. “la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
Ora, se, astrattamente, potrebbe ritenersi che il comma 4-bis coinvolga la tematica in esame, in realtà la normativa ivi contenuta non è applicabile.
In sostanza, è da ritenere che il comma 4-bis non si occupi della tematica esaminata finora, perché esso, laddove dispone che “la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito”, si riferisce, nella prima parte, a tutti gli adempimenti previsti a carico di parti, consulenti e organi tecnici, mentre nella seconda parte, sebbene il riferimento alle “vigenti norme tecniche del processo tributario telematico” sia introdotto dalla congiunzione “nonché”, che di solito sta a indicare un elemento che viene aggiunto a quanto prima esposto, esso però non può che essere letto in modo combinato con la prima parte, e questo per diverse ragioni.
Innanzitutto per la sua genericità, che rende pressoché impossibile riempirlo di contenuto concreto.
Poi perché se il legislatore avesse voluto creare un precetto autonomo avrebbe potuto rendere palese tale intenzione inserendo tale specificazione in un autonomo comma.
Infine, in questo caso non si discute tanto del rispetto delle “vigenti norme tecniche del processo tributario telematico”, con riferimento, per esempio, al mancato uso delle procedure telematiche per gli adempimenti previsti dai commi precedenti al 4-bis, bensì, più specificamente, della mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso, che è tutt'altra cosa.
4) Questo Giudice ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Giudice condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.
p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'AdE, liquidate in € 556,80.
Così deciso il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1720/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022687778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato – in riassunzione, dopo una pronuncia di incompetenza della CGT di Enna – la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500001490, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820160022687778, asseritamente non notificata, conseguente all'iscrizione a ruolo della somma di euro 493,15, per tasse automobilistiche per l'anno 2012.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Come prova della notifica del ricorso all'AdER, la ricorrente ha depositato solo una copia pdf della pec, anziché il file eml contenente la ricevuta di consegna della pec contenente il ricorso, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il suddetto file eml serve, principalmente, a verificare non solo l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato pdf prodotta dalla parte, di un atto quale che sia, bensì, più precisamente, dell'atto
(in questo caso del ricorso) nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Infatti, quella eml è un'estensione di file che identifica un messaggio di posta elettronica salvato nel formato standard MIME RFC 822 da Microsoft Outlook Express o da altri programmi di posta elettronica. I file eml contengono testo ASCII che mantiene la formattazione dell'email originale per le intestazioni e il corpo del messaggio principale, nonché collegamenti ipertestuali e allegati. In questo modo, il messaggio di posta elettronica sarà esattamente corrispondente all'originale.
Ne consegue che è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata, e non invece un altro.
1.2) D'altra parte, l'assenza del suddetto documento comporta il difetto di prova dell'avvenuta intimazione dell'AdER.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato anche per vizi propri. E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altra parte, nel caso in esame la ricorrente fa valere vizi proprio del preavviso.
2.1) Cass. civ. III Sezione, 08.06.2023 n. 16189 ha chiarito quanto segue:
- “ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml"”;
- “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo
PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma
1-bis, L. n. 53/94, cit.)”;
- “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato”;
- “la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all'art. 11 della L. n. 53/94, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell'ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”;
- “tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.
18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019,
n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916)”;
- “nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale”;
- “tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza”;
- “la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell'ipotesi in cui il suo difensore, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell'atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario”;
- “viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova”;
- “in mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC”.
2.2) Oltretutto, non è sufficiente a supplire tale mancanza neppure una attestazione del difensore, nella qualità di pubblico ufficiale, attestante la conformità all'originale della copia del ricorso prodotta.
Infatti, è vero che la L. 21.01.94 n. 53, di disciplina della “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, nel disciplinare, all'art.
3-bis, la notificazione con modalità telematica, da eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, prevede, tra l'altro, che “…l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del d.l. 18.10.2012 n. 179”, “la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”, “l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”, e “la relazione deve contenere: g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”; ma questo è possibile solo “quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”; perché in questo caso, evidentemente, sarà sempre necessario il file eml.
E pertanto, il mancato deposito nel caso in esame del file eml non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.
3) Questo Giudice ritiene opportuno precisare che questa conclusione non viene inficiata dalla nuova normativa contenuta nell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/92, relativo a “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”, come modificato dal D.Lgs. 30.12.2023 n. 220.
Secondo tale articolo:
1. “le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 07.03.2005 n. 82…. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri”;
2. “nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16”;
3. “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”;
4. “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto”;
4-bis. “la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
Ora, se, astrattamente, potrebbe ritenersi che il comma 4-bis coinvolga la tematica in esame, in realtà la normativa ivi contenuta non è applicabile.
In sostanza, è da ritenere che il comma 4-bis non si occupi della tematica esaminata finora, perché esso, laddove dispone che “la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito”, si riferisce, nella prima parte, a tutti gli adempimenti previsti a carico di parti, consulenti e organi tecnici, mentre nella seconda parte, sebbene il riferimento alle “vigenti norme tecniche del processo tributario telematico” sia introdotto dalla congiunzione “nonché”, che di solito sta a indicare un elemento che viene aggiunto a quanto prima esposto, esso però non può che essere letto in modo combinato con la prima parte, e questo per diverse ragioni.
Innanzitutto per la sua genericità, che rende pressoché impossibile riempirlo di contenuto concreto.
Poi perché se il legislatore avesse voluto creare un precetto autonomo avrebbe potuto rendere palese tale intenzione inserendo tale specificazione in un autonomo comma.
Infine, in questo caso non si discute tanto del rispetto delle “vigenti norme tecniche del processo tributario telematico”, con riferimento, per esempio, al mancato uso delle procedure telematiche per gli adempimenti previsti dai commi precedenti al 4-bis, bensì, più specificamente, della mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso, che è tutt'altra cosa.
4) Questo Giudice ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Infatti, secondo la giurisprudenza che il Giudice condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.
p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'AdE, liquidate in € 556,80.
Così deciso il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni