Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 190/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 190/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. (avv. Cristina Magnani) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Rubicone n 75, c.f. (avv.ti Debora Randi e Viola Ferretti) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 21.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio nato a [...] il Persona_1
29.04.1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]_1
(RA) il 19.11.1959, c.f. , e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(MT) il 05.05.1967, c.f. , celebrato con rito concordatario in Cervia (RA) il C.F._2
31.05.1998, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1998, n. 29, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“• Revocare qualsivoglia concorso del marito al mantenimento della moglie, a fare data dal maggio
2024 compreso, per rinuncia della stessa.
• dare atto del complessivo e separato accordo raggiunto dai signori e CP_1 Pt_1
comprensivo della cessione a titolo gratuito dell'usufrutto, dal sig alla sig.ra Pt_1 CP_1
dell'immobile sito in Ravenna via Rubicone n 75, già costituente il domicilio coniugale.
• Il Sig nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e Pt_1
patrimoniali discendenti dallo scioglimento del matrimonio, si impegna ed obbliga ad attribuire, con separato e successivo atto notarile, alla sig.ra a spese e cura della stessa, alla sig.ra CP_1
che dichiara di accettare, il diritto di usufrutto dell'immobile predetto. Contrariamente CP_1
agli accordi transattivi sopra richiamati, con la sottoscrizione del presente atto le parti convengono che il rogito di cessione dell'usufrutto intervenga alla definizione del presente giudizio.
• La sig.ra di contro si obbliga, come già da accordo sopra menzionato ed a fare data dallo CP_1
stesso, a farsi carico per l'intero, di qualsivoglia rimborso, onere e spesa afferente l'usufrutto, come pure dell'integrale pagamento del rateo mensile di rimborso del mutuo fondiario, acceso per l'acquisto della ex casa coniugale e garantito da ipoteca iscritta sulla stessa.
• Per la futura attribuzione del diritto di usufrutto in oggetto, che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definitiva regolamentazione degli assetti economici, patrimoniali e finanziari dei rapporti tra i ricorrenti a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art 19 della legge 06 marzo 1987 n.74 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), confermate dalla Circolare n 2/E del
21.02.2014 dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalla circolare del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Entrate 16 marzo 2000 n. 49/E, per cui il relativo atto deve ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'Imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastale.
• Tutte le spese inerenti al presente atto, eventuali formalità ulteriori relative al successivo trasferimento predetto, ivi comprese la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate Servizi Territoriali
e di Pubblicità Immobiliari della Provincia di Ravenna, saranno sostenute dalla sig.ra CP_1
• Spese legali compensate.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi