Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 0445 /0 1 REPUBBLICA ITALIA IN ME LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE Oggetto NEGATORI IK SEZIONE SECONDA CIVILE PERVITUMIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 4045/99 ConsigliereDott. Carlo CIOFFI 5861/99 - Rel. Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO Cron. 23063 Consigliere Rep. 3520 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 09/02/01 Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ ND, SO GI, MB AR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NO NA, IN, PESCIOLO VITTORIO, -- Richiesta copia-studio - elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 12, dal Sig. IL SOLE 24 ORE... per diritti L.3000 presso lo studio dell'avvocato MARVASI TOMMASO, che li it 01 AGO. 2001- IL CANCELLIERE difende unitamente all'avvocato ZOCCALI ANTONIO, giusta delega in atti;
ANCELLERIA ricorrenti -
contro
OR VINCENZO;
intimato e sul 2° ricorso n° 05861/99 proposto da:2001 253 OR VINCENZO, elettivamente domiciliato in -1- ROMA PZZA A MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato FLERES GIULIANO, che lo difende unitamente all'avvocato TIXI CARLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ZZ ND, SO GI, MB RI IN, PESCIOLO VITTORIO, NO NA;
- intimati avverso la sentenza n. 503/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MARVASI Tomasso, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato TIXI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per rigetto ricorso rigetto ricorso principale, incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'1/7/88 AR CO, SS ER, AR IA AT, SC RI e UN AN, proprietari di unità immobiliari nello stabile di via Monfenera n.30, in Genova, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di quella città EN RO, proprietario dell'antistante fabbricato posto al civico 32, per sentirlo condannare ad eliminare varie opere abusive da lui realizzate nel corso della ristrutturazione del proprio fabricato e che interessavano, sotto vari aspetti, un'area, denominata corte o passo comune, posta tra i due edifici. I l convenuto chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di essersi limitato ad effettuare opere di ristrutturazione consentite. Con sentenza 23/11/94 il Tribunale, ritenuta la corte di proprietà comune sia agli attori che al convenuto, considerava le opere legittime, fatta eccezione per lo scavo effettuato nel sottosuolo (dove il convenuto aveva comunicazione con realizzato un vano ponendolo in l'interno del suo fabbricato). Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, ordinava la rimessione in pristino, previo interramento dello scavo. Con sentenza 17/6/98 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione di primo grado. Secondo la corte territoriale lo spazio tra i due edifici, poiché appariva destinata a dare aria e luce ai fabbricati circostanti, era da ritenere di proprietà comune in forza della presunzione di cui all'art. 1117 (presunzione non superata dalle prove offerte dagli C.C. attori). Le opere realizzate dal convenuto dovevano, perciò, ritenersi consentite, con esclusione soltanto del vano realizzato nel sottosuolo, in quanto le trasformazioni effettuate da uno dei comproprietari sul bene di proprietà comune al fine di trarne un migliore godimento sono consentite con il solo limite del rispetto della destinazione, della stabilità e del decoro architettonico e di non pregiudicare il diritto degli altri comproprietari al pari uso. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. На resistito con controricorso 1' intimato RO, il quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale. Col primo motivo vengono denunciate plurime violazioni di legge (artt.34, 99, 112 codproc.civ; 949 cod. civ.), per avere la sentenza affermato che l'area oggetto di causa apparteneva in comproprietà al convenuto RO, non tenendo conto che tale pronunzia non era stata richiesta né dagli attori (i quali avevano agito in negatoria servitutis anche se, in appello, avevano chiesto affermarsi la loro proprietà esclusiva) né dal convenuto (il quale non solo non aveva mai dedotto di essere comproprietario del bene, ma nemmeno aveva offerto о richiesto di offrire una prova in tal senso). La sentenza, inoltre, non aveva considerato che in ordine alla comproprietà del bene l'accertamento non era necessario neppure in via incidentale non essendo richiesto né dal tipo di azione esercitata dagli attori (la negatoria servitutis può essere proposta anche soltanto dal detentore ○ possessore del bene), né dalle eccezioni del convenuto. La censura non merita accoglimento. Come ammette lo stesso ricorrente, gli attori avevano l'originaria domanda da negatoria servitutis inmutato domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'area e sul punto il convenuto aveva accettato il contraddittorio. Pertanto, il giudice di appello, accertando e dichiarando che questa era di proprietà comune sia degli attori che del convenuto, ha pronunziato entro i limiti di quello che, per effetto della mutatio libelli, ormai era entrato a far parte dell'oggetto della causa. La sentenza, infatti, preso atto che per effetto della mutatio si verteva ormai in tema di rivendicazione, proceduto all'accertamento rigoroso ha correttamente presupposto proprietà del bene, che costituiva della necessario per decidere sulla domanda attorea non in via incidentale, ma in via principale. - I restanti deldue motivi ricorso principale II sono connessi e possono perciò essere esaminati congiuntamente. Col secondo si denuncia ancora violazione di legge (artt.948, 949, 2908, 2697 cod.civ; artt.99 e 100 cod.proc.civ.) perché la sentenza, partendo dall'erroneo e falso presupposto che il convenuto, in forza della presunzione di comunione di cui all'art.1117 cod.civ, fosse comproprietario del bene, aveva erroneamente fatto gravare sugli attori l'onere di vincere la presunzione di comproprietà. Col terzo motivo si denunciano violazione di legge (artt.1350 nn.1 e 3 cod.civ; 880, 989, 899 stesso codice;
materia di trascrizione) nonché vizi di norme in motivazione per avere la sentenza riconosciuto al convenuto la comproprietà dell'area in base alla presunzione di comunione, non tenendo conto che, in materia immobiliare, le presunzioni di comunione sono limitate alle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt.880, 897, 898, 899). La sentenza, inoltre, erroneamente interpretando i titoli di provenienza, non aveva considerato che l'area coincideva con l'accessorio indicato nell'atto di trasferimento del 1927, per cui la sua mancata menzione negli atti successivi non era elemento sufficiente per escludere che essa, proprio in ragione del suo carattere accessorio, fosse pervenuta agli attori.in proprietà esclusiva. La sentenza, infine, non aveva considerato l'avvenuta usucapione per possesso ultraventennale dell'area da parte degli attori, sbrigativamente affermando che non era stata raggiunta la prova in tal senso mentre, al contrario, la prova del possesSO ad usucapionem non solo era stata fornita, ma risultava dalla CTU Entrambe le censure vanno disattese. Sulla base della conformazione e dell'ubicazione del mappale oggetto di causa (costituito da un'area а forma di L confinante con altri mappali e che consentiva l'accesso non soltanto agli edifici delle parti in causa, ma anche ad un altro edificio), la corte territoriale ha ritenuto che si trattava di uno spazio destinato a dare, oltre che il passo, anche aria e luce ai fabbricati circostanti. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la presunzione di proprietà comune ai sensi dell'art.1117 cod.civ. tra i proprietari degli edifici serviti (tra cui era anchel'edificio del convenuto), non senza avere rilevato che gli attori - quali, agendo in rivendicazione, avevano l'onere di fornire la prova -rigorosa della loro proprietà esclusiva tale prova non avevano dato né con i titoli di provenienza (dai quali, secondo la sentenza, non si traevano dati univoci) né con la prova testimoniale (definita dalla sentenza scarna e inidonea а suffragare la tesi subordinata dell'usucapione" perché portava a conclusioni contrarie). Nessuna inversione dell'onere probatorio, quindi, ma soltanto una ragionata valutazione delle risultanze probatorie, che, valutate nel loro complesso, hanno giudicante a ritenere applicabile la indotto il presunzione di comunione stabilita dall'art.1117 cod. civ., conformandosi, peraltro, all'indirizzo adottato da questa Corte in casi consimili (Cass.9982/96; 17630/91; 4625/84). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. III - Con l'unico motivo del ricorso incidentale si e vizi denunciano violazione di legge (art.1102 cod.civ.) motivazione per avere la sentenza omesso di di sull'appello incidentale che il convenuto pronunziarsi proposto contro il capo della sentenza di primo aveva grado concernente la condanna all'eliminazione del vano da lui realizzato nel sottosuolo. Anche tale censura va disattesa. La sentenza di primo grado aveva ritenuto, sulla base articolata motivazione, non consentitaun'ampia ed di l'occupazione del sottosuolo dell'area comune posta in essere dal convenuto, osservando che costui, mediante sbancamento e scavo in profondità, vi aveva ricavato un vano, rifinito con pareti in calcestruzzo ricoperto con una soletta di putrelle e tavelloni e superficie in la battuto di cemento, mettendolo in comunicazione con casa. Di conseguenza aveva ordinato al RO la rimessione in pristino mediante riempimento del vano con terra . Impugnando tale capo della sentenza il RO si era limitato а chiedere che il vano restasse com'era, essendo costoso provvedere al suo riempimento, senza censurare le considerazioni svolte in fatto e in diritto dal primo giudice (v. comparsa di risposta in appello). In relazione alla genericità del gravame, l'ampia e corretta motivazione fornita dal giudice d'appello in ordine ai limiti entro cui è consentito l'uso della cosa comune da parte del singolo comproprietario costituisce più che sufficiente giustificazione del rigetto implicito nella conferma in toto della sentenza di primo grado - dell'appello incidentale. Né ricorre la lamentata violazione di legge. Costituisce, infatti, consolidato principio quello secondo cui il maggior uso che il singolo comproprietario fa della cosa comune al fine di trarne un pit ampio godimento ed un'utilità aggiuntiva è consentito sempreché non impedisca il pari uso, anche solo potenziale, da parte degli altri comproprietari e non alteri la destinazione originaria del bene. (Cass.1554/97; 476/94). Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese. 109T 250.000 Roma, 9 febbraio 2001 456T 60000 Il presidente L'estensore лептитот. paumbel TOT.310000 IL CANCELLERE 01 Francesco C UFFICIO DELLE ENTRA DEPOSITATO CANCELLERIA AGO. 2001 Registrato in data III 2091 Roma ain. 16513 IL CANCELLIERE C1 vorcio S. 310.000 trecentor (lire ) P (Cons I Resper A Gladiati