Sentenza 17 gennaio 2008
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Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo, e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 54
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 035953/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GA AU, N. IL 29/05/1950;
GA RE, N. IL 14/02/1955;
CC LA, N. IL 17/09/1959;
avverso SENTENZA del 27/4/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del DR. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. RINALDI Massimo Giovanni di Pesaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
I difensori dei fratelli IN RI e IN DO e della convivente di quest'ultimo, CI EL ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto di concorso in circonvenzione di incapace in danno di CI AN limitatamente alla induzione alla sottoscrizione da parte del CI di tre fideiussioni presso tre diversi istituti di credito per l'importo complessivo di circa L. 500.000.000 a favore della ditta "A.G. Linea Moda Casa s.n.c." di CI EL, ditta in situazione di difficoltà, successivamente fallita (artt. 110, 643 cod. pen.). La stessa sentenza ha assolto IN RI da precedenti episodi di circonvenzione in danni della medesima parte lesa perché il fatto non sussiste.
Il difensore di IN RI deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione deducendo, contrariamente al dispositivo della decisione, che la formula di assoluzione era per non avere commesso il fatto, anziché perché il fatto non sussiste, come effettivamente disposto. Deduce inoltre l'insussistenza del delitto in quanto lo stato di infermità psichica del CI non era riconoscibile da soggetti non professionalmente qualificati, come deposto dal medico psichiatra consulente tecnico di ufficio.
I difensori di IN DO e CI EL insistono in questo motivo di gravame deducendo avere incontrato poche volte il CI senza avere contezza di eventuali situazioni di deficit intellettivo di quella persona, mentre i funzionari di banca redigenti le fideiussioni hanno reso edotto lo stesso CI del tenore degli atti che ebbe a sottoscrivere. Rilevano inoltre mancare l'induzione a porre in essere l'atto pregiudizievole ed il dolo specifico da parte dei prevenuti di procurarsi un profitto, non avendo il IN DO ricevuto un qualche personale tornaconto. Con altro motivo deduce l'erroneità del trattamento sanzionatorio che la corte di appello ha determinato con una riduzione minima rispetto a quella irrogata dal tribunale. Il primo motivo di gravame proposto da BE RI, indipendentemente dalla sua teorica ammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, è in fatto manifestamente infondato in quanto il prevenuto per gli episodi antecedenti alla fideiussione è stato assolto perché il fatto non sussiste.
Il motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti concernente la riconoscibilità dello stato di infermità della parte offesa si sostanzia nell'escludere l'elemento soggettivo del delitto sulla base di una valutazione di merito differente da quella non illogicamente adottata dalla corte territoriale. In proposito si ricorda che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione , in cui si sostanziano le doglianze proposte con riferimento alla valutazione probatoria, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie il giudice del merito ha non illogicamente in fatto accertato il concorso dei tre ricorrenti i quali per i pregressi accertati rapporti di prestiti ricevuti, erano a conoscenza della necessità del IN di restituire il denaro loro in precedenza mutuato, denaro che il CI a sua volta aveva ricevuto da un amico che lo aveva richiesto in restituzione e lo hanno indotto in errore convincendolo a recarsi in banca ove ha firmato gli atti di fideiussione senza leggerli, convinto con l'inganno di contrarre un mutuo che gli avrebbe consentito di restituire il prestito ricevuto dall'amico colono. In definitiva l'accertato raggiro, provato anche dalla assoluta mancanza di interesse da parte del CI a firmare fideiussioni, non esclude la punibilità per il delitto di circonvenzione di incapaci (Cass. 5 17.2.70 n. 299, depositata 27.7.70, rv. 115028; Cass. 3 23.10.69 n. 1863, depositata 29.11.69, rv. 113308) Le doglianze concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi della circonvenzione sono genericamente ed assertivamente prospettate in mera negativa degli accertamenti del giudice di merito che ha fondato il deficit mentale della parte offesa sugli accertamenti peritali evidenziando l'iter logico dell'agire del CI convinto a sottoscrivere le fideiussioni credendo di contrarre un mutuo per restituire il denaro avuto in prestito dall'amico. Quanto alla effettiva percezione di personale profitto da parte del IN DO si ricorda che ai sensi dell'art. 643 c.p. il delitto di circonvenzione di persona incapace viene commesso da colui il quale "per procurare a se o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso". Trattasi di reato di pericolo che si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un "qualsiasi effetto giuridico dannoso" per la persona offesa o per altri. Attraverso la previsione di detta figura criminosa il legislatore ha inteso tutelare non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che l'agente possa compiere in loro danno, ma anche quei soggetti che, resi facilmente assoggettabili, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o deficienza psichica, alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi esercitati su di loro, siano agevolmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti pregiudizievoli. Per la sussistenza del delitto non occorre quindi che l'effetto dannoso consegua allo atto indotto come conseguenza giuridica immediata di esso e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri (v. conf. Cass. sez. 2 pen., 13/4/00, Russo, Cass. 3 n. 48537/2004). L'ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto la pena è stata quantificata nel minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, pronunciata a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 segue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008