Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
Il consulente tecnico nominato dalla parte civile in occasione del deposito della lista testimoniale, e quindi solo per il dibattimento, può essere esaminato per riferire sugli accertamenti e valutazioni compiuti, e la relazione di consulenza dallo stesso redatta può essere legittimamente acquisita, a nulla rilevando che sia stata formata anni prima della nomina come consulente e che la documentazione presa in considerazione per la consulenza non sia stata inserita negli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 23439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23439 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 506
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 032735/2003
ha pronunciato la seguente: N. 032738/2003
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AN, N. IL 14/06/1955;
avverso SENTENZA del 11/03/2003 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
2) LE TO, n. il 30/06/1959;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Maruzzi Claudio, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.2.2002 il Tribunale di Ferrara condannava AL FR alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita Banca di Credito Cooperativo di Cento e Crevalcore, avendolo ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata continuata con frode informatica, in concorso con il fratello AL RT, impiegato presso il detto Istituto di credito, e con altri. Con la predetta sentenza del 12.2.2002 il Tribunale di Ferrara condannava altresì AL RT alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della suddetta parte civile Banca di Credito Cooperativo di Cento e Crevalcore, avendolo ritenuto parimenti responsabile, nella sua qualità di impiegato presso il detto Istituto di credito, del reato di truffa aggravata continuata con frode informatica, in concorso con terzi. Avverso tale pronuncia proponevano appello i due imputati. A seguito di stralcio, nel giudizio di appello, della posizione di AL FR, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 24.10.2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 640 ter c.p., comma 2, rideterminava la pena applicata a AL RT in anni tre mesi tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
Con successiva sentenza dell'11.3.2003 la Corte di Appello di Bologna, giudicando sull'appello proposto da AL FR, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, assolveva il detto imputato dai fatti diversi da quelli relativi al capo H) dell'imputazione per non avere commesso il fatto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 640 ter c.p., comma 2, rideterminava la pena nei confronti del predetto in anni due mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.
Avverso tali pronunce propongono ricorso per Cassazione, con separati atti, gl'imputati AL FR e AL RT, quest'ultimo per mezzo del difensore, lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare col primo motivo di gravame del ricorso dallo stesso proposto, AL FR lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al punto concernente la ritenuta legittimità dell'ordinanza del primo giudice con riferimento alla chiarezza e precisione dell'imputazione. Rileva il ricorrente che non vi è traccia nel detto capo di imputazione della descrizione della condotta di esso esponente, il quale risulta essere mero destinatario delle operazioni poste in essere dal fratello AL RT, senza alcuna indicazione del benché minimo contributo agevolatore che sarebbe stato posto in essere da esso ricorrente.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, nullità della sentenza anche per violazione di legge, abnormità, in relazione al punto dell'impugnata sentenza concernente la confermata ammissibilità della consulenza tecnica redatta dal rag. AS nel giudizio di primo grado. In particolare rileva che l'ordinanza ammissiva di detta consulenza era illegittima non potendosi consentire l'ingresso nel processo di elementi probatori a carico di un imputato, provenienti da un soggetto, nominato per la prima volta consulente tecnico dalla parte civile solo in occasione del deposito della lista testimoniale (25.2.2001), che dovrebbe riferire su proprie valutazioni ricavate da documenti e dati dallo stesso acquisiti oltre cinque anni addietro, nell'ambito di una consulenza svolta su incarico diretto ed esclusivo della parte lesa, mai reso noto all'autorità giudiziaria, e quindi al di fuori di qualsivoglia controllo da parte della stessa e del benché minimo contraddittorio.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta assoluta mancanza e manifesta illogicità di motivazione, travisamento del fatto, nullità della sentenza, in relazione al punto concernente la ritenuta responsabilità di esso imputato. In particolare rileva il ricorrente che nell'atto di appello la difesa aveva eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal rag. AS al dibattimento, delle risultanze della relazione redatta dallo stesso ed acquisita all'udienza del 31.1.2001, della documentazione cui il predetto aveva fatto riferimento, delle dichiarazioni accusatorie rese dal fratello AL RT al P.M.; ed aveva rilevato altresì la insufficienza delle residue fonti di prova, la mancanza di correlazione fra gli importi indicati nella propria consulenza nonché al dibattimento dal rag. AS e le operazioni di storno da conti di clienti della banca o da conti correnti di corrispondenza con altri istituti di credito, la non corrispondenza fra il totale della somma degli assegni asseritamente emessi da esso esponente (peraltro non acquisiti al processo) e l'importo allo stesso contestato, la inconferenza dell'assunto del Tribunale secondo cui la prova del concorso di esso ricorrente nella complessa attività truffaldina materialmente organizzata dal fratello sarebbe dimostrata dal profitto ragguardevole transitato sul suo conto ed interamente monetizzato.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto, in relazione al punto concernente la relazione di consulenza tecnico - informatica acquisita in sede di appello, a firma dell'ing. OR. In particolare lamenta la genericità dell'assunto della Corte territoriale secondo cui la relazione suddetta, contenendo riferimenti del tutto generici, non avrebbe fornito alcun contributo tale da incidere sulla fondatezza di quanto affermato in sentenza, mentre al contrario il detto consulente aveva correttamente evidenziato che in assenza dei files di log (e cioè del diario informatico delle operazioni poste in essere dall'imputato) non era in alcun modo possibile verificare la fondatezza delle accuse e della dinamica stessa dei fatti.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza in relazione alla omessa statuizione sulle richieste di rinnovazione dibattimentale, e segnatamente sulla richiesta di perizia informatica e di acquisizione dell'intera documentazione bancaria, trattandosi di elementi decisivi ai fini del riscontro della fondatezza delle valutazioni del rag. AS.
Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., comma 1, per diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, avendo appreso solo dalla sentenza della Corte di Appello che la condotta accertata sarebbe consistita nell'avere ricevuto sui suoi conti correnti, assegni per l'importo di L. 2.720.156.513, poi cambiati presso il Casinò di Nuova Goritza. Col settimo motivo di gravame il ricorrente lamenta assoluta mancanza ed illogicità della motivazione, nullità della sentenza anche ai sensi degli artt. 516 e 522 c.p.p., sul punto relativo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa. In particolare rileva il ricorrente che solo con la sentenza della Corte d'appello era stato individuato nell'addetto al controllo del sistema informatico il soggetto indotto in errore dall'attività posta in essere dal fratello AL RT. Sul punto rileva il ricorrente che, essendo la truffa un tipico reato "con cooperazione artificiosa della vittima", per la integrazione della fattispecie criminosa è necessario un atto di disposizione patrimoniale del decipiens. E pertanto non si comprende come un soggetto - la banca - che non si pone, rispetto all'agente, in un contesto di interlocuzione diretta e personale, possa essere indotto in errore, dovendosi ritenere una novità assoluta l'assunto del giudice di primo grado secondo cui il decipiens sarebbe la persona addetta al controllo del sistema informatico.
Con l'ottavo motivo di gravame il ricorrente lamenta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al punto dell'impugnata sentenza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la totale incensuratezza di esso imputato, il lunghissimo tempo trascorso dai fatti e la regolare condotta tenuta nel periodo suddetto, la non attribuibilità allo stesso delle malizie asseritamente poste in essere dal fratello, la colpevole omissione della effettuazione dei doverosi controlli da parte della banca. E rileva che i giudici di merito, incorrendo in palese violazione di legge, avevano incentrato la loro attenzione sulla gravità dei fatti, ossia su un elemento che, già valutato per applicare una pena di gran lunga superiore al minimo edittale, non poteva essere valutato una seconda volta per escludere la concessione delle attenuanti generiche. Col nono motivo di gravame il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione al punto concernente la mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990 ai fatti anteriori al 24.10.1989. In particolare rileva la difesa la illogicità della motivazione sul punto, avendo i giudici di merito rimesso la questione al giudice dell'esecuzione.
Col decimo motivo di gravame il ricorrente lamenta la erroneità dell'impugnata sentenza in relazione al punto concernente la sopravvenuta estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione. In particolare rileva la difesa che, con l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 ter c.p., comma 2, operata dalla Corte di Appello, e con la ulteriore esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 (essendo il danno valutabile non nel suo complesso ma in relazione ai singoli fatti contestati), ovvero con la concessione delle attenuanti generiche, almeno equivalenti alla contestata aggravante, il termine di prescrizione si era maturato alla data del 9.2.2003. Per quel che riguarda il ricorso per Cassazione proposto, per mezzo del proprio difensore, da AL RT, rileva il Collegio che col primo motivo di gravame (sostanzialmente analogo al secondo motivo di gravame proposto dal coimputato AL FR) il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, nullità della sentenza anche per violazione di legge, abnormità, in relazione al punto dell'impugnata sentenza concernente la confermata ammissibilità della consulenza tecnica redatta dal rag. AS nel giudizio di primo grado. Rileva in particolare la difesa che l'ordinanza ammissiva di detta consulenza era illegittima non potendosi consentire l'ingresso nel processo di elementi probatori a carico di un imputato, provenienti da un soggetto, nominato per la prima volta consulente tecnico dalla parte civile solo in occasione del deposito della lista testimoniale (25.2.2001), che dovrebbe riferire su proprie valutazioni ricavate da documenti e dati dallo stesso acquisiti oltre cinque anni addietro, nell'ambito di una consulenza svolta su incarico diretto ed esclusivo della parte lesa, mai reso noto all'autorità giudiziaria, e quindi al di fuori di qualsivoglia controllo da parte della stessa e del benché minimo contraddittorio.
Col secondo motivo di gravame (sostanzialmente analogo al settimo motivo di gravame proposto dal coimputato AL FR) il ricorrente lamenta assoluta mancanza ed illogicità della motivazione, nullità della sentenza, in relazione al punto concernente la ritenuta sussistenza del reato di truffa. In particolare rileva la difesa che, essendo la truffa un tipico reato "con cooperazione artificiosa della vittima", per la integrazione della fattispecie criminosa è necessario un atto di disposizione patrimoniale del decipiens. E pertanto non si comprende come un soggetto - la banca - che non si pone, rispetto all'agente, in un contesto di interlocuzione diretta e personale, possa essere indotto in errore, dovendosi ritenere una novità assoluta l'assunto del giudice di primo grado secondo cui il decipiens sarebbe la persona addetta al controllo del sistema informatico.
Col terzo motivo di gravame (sostanzialmente analogo all'ottavo motivo di gravame proposto dal coimputato AL FR) il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione al punto dell'impugnata sentenza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la totale incensuratezza dell'imputato e la mancanza di altri procedimenti pendenti, oltre al lunghissimo tempo trascorso dai fatti, mentre aveva incentrato la propria attenzione sulla gravità dei detti fatti, ossia su un elemento che, già valutato per applicare una pena di gran lunga superiore al minimo edittale, non poteva essere valutato una seconda volta per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
Col quarto motivo di gravame (sostanzialmente analogo al nono motivo di gravame proposto dal coimputato AL FR) il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione al punto concernente la mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n.394 del 1990 ai fatti anteriori al 24.10.1989 e la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati commessi sino all'agosto del 1994. In particolare rileva la difesa la illogicità della motivazione sul punto, avendo i giudici di merito rigettato le richieste dell'imputato assumendo la sostanziale unicità della condotta truffaldina, tale da determinarne la inscindibilità ai fini reclamati.
Col quinto motivo di gravame (sostanzialmente analogo al decimo motivo di gravame proposto dal coimputato AL FR) il ricorrente lamenta la erroneità dell'impugnata sentenza in relazione al punto concernente la sopravvenuta estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione. In particolare rileva la difesa che, con l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 ter c.p.p., comma 2, operata dalla Corte di Appello, reati si prescrivevano nel termine massimo di sette anni e mezzo, decorrenti dalla commissione dell'ultimo fatto contestato risalente al 9.8.1995, e pertanto la prescrizione si era maturata alla data del 9.2.2003. Con motivi nuovi in data 28.3.2007, analoghi per entrambi i ricorrenti, gli stessi hanno ribadito, in relazione alla rilevata inutilizzabilità della consulenza tecnica AS, la carenza di contraddittorio e di possibilità di verifica rilevando che la documentazione bancaria esaminata dal predetto consulente non era allegata alla relazione dallo stesso effettuata e quindi non era inserita materialmente fra gli atti processuali, mentre, trattandosi di corpo di reato, avrebbe dovuto essere acquisita ed inserita nel fascicolo del dibattimento e messa nella disponibilità delle parti quanto meno prima dell'udienza preliminare. Di conseguenza hanno ribadito l'eccezione di inutilizzabilità di tale documentazione, mai acquisita, ne' sequestrata, ne' trasmessa ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 2, ma custodita altrove, ossia nel caveau della banca,
nonché delle dichiarazioni rese dal AS con riferimento agli esiti della consulenza effettuata, rilevando pertanto la violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1, per essere la decisione basata su prove illegittimamente acquisite.
All'odierna udienza, su istanza della difesa e su conforme parere del P.G., la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione sia oggettiva che soggettiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto ciò, procedendo all'esame dei due ricorsi proposti da AL FR e AL RT ed alla trattazione unitaria degli stessi laddove prospettano le medesime questioni e censure, il Collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo del ricorso proposto da AL FR è manifestamente infondato.
Ed invero il prospetto allegato al capo di imputazione è assolutamente preciso e puntuale nell'indicare, con riferimento a ciascun episodio contestato, le modalità di appropriazione e la destinazione data agli importi distratti, di talché non può dubitarsi della chiarezza e precisione dell'imputazione non essendo sotto tale profilo pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto del difesa, la quale è stata compiutamente posta nelle condizioni di svolgere le proprie argomentazioni e deduzioni in ordine ai diversi episodi contestati. Mentre, per quel che riguarda l'assunto di parte ricorrente circa la "incongruenza tra le operazioni che risultano dal prospetto e dagli allegati e la documentazione in atti", osserva il Collegio che il rilievo si appalesa assolutamente generico e quindi inammissibile.
Del pari manifestamente infondati devono ritenersi il secondo motivo di ricorso svolto da AL FR e l'analogo primo motivo di ricorso svolto da AL RT nel gravame dallo stesso proposto, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione di legge.
Giova in proposito evidenziare che assolutamente rituale si appalesa la ammissione del consulente tecnico nominato dalla parte civile, sia pur solo per il dibattimento;
e parimenti rituale si appalesa l'acquisizione, all'esito dell'esame del detto consulente, della relazione di consulenza tecnica dallo stesso effettuata, essendo del tutto irrilevante che la stessa fosse stata redatta cinque anni prima della nomina a consulente avvenuta all'udienza del 25.2.2001. Sul punto rileva il Collegio che questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in tema di istruzione dibattimentale, che l'art. 501 c.p.p., comma 1, riconosce al consulente tecnico, di cui la parte abbia chiesto l'ammissione, sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata al giudice, che abbia disposto tale ammissione, la possibilità di desumere elementi di prova dalle dichiarazioni e dai chiarimenti del detto consulente, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dal consulente tecnico privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Cass. sez. 1^, 13.10.1993 /13.6.1994 n. 6792). Così come assolutamente rituale si appalesa l'acquisizione da parte del giudice della relazione scritta redatta dal detto consulente, non sussistendo alcuna norma che ne faccia espresso divieto e rispondendo per contro tale acquisizione alla necessità per l'organo giudicante di avere piena conoscenza del materiale su cui dovrà poi fondare la propria decisione. D'altronde l'art. 501 c.p.p., comma 2, consente l'acquisizione d'ufficio della relazione redatta dal consulente tecnico, all'esito dell'esame del detto consulente, anche se effettuata precedentemente e non in presenza del difensore. Nè alcun elemento in ordine alla inutilizzabilità della consulenza AS può trarsi dalla circostanza che la documentazione esaminata dal consulente non era stata inserita materialmente negli atti processuali, atteso che in realtà non era quella documentazione a costituire "prova" nel giudizio, bensì la relazione redatta dallo stesso sulla base di tale documentazione, relazione per come detto ritualmente acquisita ed indubbiamente utilizzabile. Anche il terzo motivo del ricorso proposto da AL FR è manifestamente infondato.
In proposito rileva il Collegio, premesso che la questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal rag. AS e della relazione di consulenza dallo stesso redatta ha già formato oggetto di trattazione nel precedente motivo di ricorso, che il presente motivo, sotto il profilo del travisamento del fatto e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Quindi, anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare il sindacato di legittimità, non muta la natura del medesimo ed il controllo sulla tenuta della motivazione, atteso che il sollecitato sindacato di legittimità non può mai comportare una "rivisitazione" dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito, trattandosi di operazione attinente al "fatto" e non consentita in questa sede di giudizio di legittimità. Orbene, nel caso di specie non può dubitarsi che la ricostruzione dei fatti è stata operata in sede di merito nel rispetto delle risultanze processuali e di una ricostruzione logica e coerente;
di modo che nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, è finalizzato a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dell'episodio operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti. Ed invero la Corte di appello ha sostanzialmente fondato la propria decisione in ordine alla responsabilità di AL FR soprattutto sul dato obiettivo costituito dai movimenti bancari e dalla negoziazione di assegni da parte del predetto, evidenziando tra l'altro come tutti gli assegni indicati nel prospetto redatto dal AS - prospetto regolarmente acquisito - erano stati individuati e, in definitiva, non smentiti dalla difesa, che si era limitata a rilevare, peraltro genericamente e senza alcuna indicazione, l'asserita falsità di parte delle sottoscrizioni di AL FR su detti assegni.
Le stesse considerazioni ritiene il Collegio di dover svolgere con riferimento al quarto e quinto motivo di gravame, ove si osservi che la questione circa la rilevanza del contenuto di una consulenza (nel caso di specie la relazione di consulenza tecnico informatica a firma dell'ing. OR acquisita in sede di appello) costituisce una questione di mero fatto demandata esclusivamente ai giudici di merito e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
Analogamente le questioni concernenti la richiesta di rinnovazione dibattimentale e di effettuazione di accertamento peritale si sottraggono al sindacato di questa Corte, trattandosi del pari di questioni puramente in fatto.
Anche il sesto motivo è manifestamente infondato non potendosi ravvisare, nell'affermazione che si legge nella sentenza della Corte d'Appello secondo cui la condotta accertata sarebbe consistita nell'avere il ricorrente ricevuto sui suoi conti correnti assegni per l'importo di L. 2.720.156.513, poi cambiati presso il Casinò di Nuova Goritza, nessuna diversità rispetto al fatto contestato (atteso che nella contestazione si faceva appunto riferimento alla appropriazione del suddetto importo di L. 2.720.156.513), ma solo una precisazione ed una specificazione del fatto stesso, che rimane sostanzialmente identico a quello oggetto della contestazione e sul quale l'imputato ha potuto svolgere le sue difese. Giova in proposito evidenziare che per costante orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da porsi in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità con l'ipotesi accusatoria che subisce un vero e proprio stravolgimento con conseguente pregiudizio dei diritti di difesa.
Nulla di tutto ciò si è verificato nella fattispecie in esame, di talché il gravame sul punto va ritenuto chiaramente inammissibile. Ed inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono anche il settimo motivo di ricorso svolto da AL FR e l'analogo secondo motivo di ricorso svolto da AL RT nel gravame dallo stesso proposto. Ed invero, se pur esatto è il rilievo che la truffa è un tipico reato "con cooperazione artificiosa della vittima", devesi evidenziare che la struttura del delitto in questione non postula l'identità fra il soggetto offeso dal reato ed il soggetto indotto in errore, e quindi il reato sussiste pur in assenza di tale identità, purché gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato. E tale conclusione appare di tutta evidenza laddove si tratti di truffa in danno di istituti o enti, essendo evidente che il soggetto danneggiato non può porsi, rispetto all'agente, in un contesto di interlocuzione diretta e personale;
e pertanto in tal caso il soggetto ingannato non può essere direttamente l'istituto o l'ente, che è invece il soggetto danneggiato, bensì la persona fisica tratta in errore dall'attività posta in essere dal soggetto agente. Ciò che occorre, ai fini della configurabilità della truffa, è che fra l'induzione in errore della persona fisica ed il profitto conseguito dall'agente ai danni dell'istituto o ente sussista un rapporto di causalità.
E tale rapporto esiste nel caso di specie ove si osservi che l'errore determinato nel soggetto addetto al controllo del sistema informatico attraverso la manipolazione dei dati informatici operata dal AL RT, concorrente nel reato con AL FR, ha consentito l'illecita distrazione di fondi da una posizione bancaria ad altra, con conseguente danno per il suddetto istituto di credito. Con l'ottavo motivo di gravame il ricorrente AL FR ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche;
ed analogo rilievo è stato mosso da AL RT con il terzo motivo del ricorso dallo stesso presentato.
I motivi sono pur essi manifestamente infondati.
Ed invero, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, che il Collegio condivide, "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (Cass. Sez. 1^, sent. n. 3772 del 11/01/1994 dep. 31/3/1994 rv 196880).
E nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato, dando piena ed esauriente contezza delle loro determinazioni, che le circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della estrema gravità delle condotte poste in essere, protrattesi per un cospicuo lasso di tempo a conferma delle determinazione con cui l'attività truffaldina veniva portata a compimento. In proposito è da rimarcare che la concessione delle suddette attenuanti non costituisce una sorta di diritto per l'imputato di talché il giudice, qualora ritenga di doverla escludere, sarebbe tenuto a giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ed il giudice, in tal caso, deve indicare le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
In ordine alla asserita violazione di legge in considerazione della valutazione degli stessi elementi sia ai fini della determinazione della pena che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in concreto, pur richiamandosi astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 c.p., si fondano su presupposti diversi. Nel primo caso occorre l'accertamento di particolari circostanze che siano tali da rendere il colpevole meritevole o meno di particolare clemenza;
nel secondo caso il giudice, in virtù del suo potere discrezionale, irroga una pena adeguata alla gravità della violazione commessa, quale è desunta dagli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano. E pertanto la valutazione sotto due profili della medesima situazione di fatto non comporta alcuna violazione di legge, stante le diverse finalità cui la valutazione suddetta è rivolta. Col nono motivo del gravame il ricorrente AL FR ha lamentato la mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n.394 del 1990 per i fatti anteriori al 24.10.1989; ed analogo rilievo
è stato mosso da AL RT con il quarto motivo del ricorso dallo stesso presentato, il quale ha lamentato altresì la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione in relazione ai fatti anteriori all'agosto 1994.
Anche tale rilievo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente evidenziato che, stante la non definitività della sentenza, appariva corretto che la incidenza della riduzione di pena in considerazione del condono di cui al predetto decreto presidenziale sul complesso della sanzione inflitta fosse determinata in sede di esecuzione. L'assunto è corretto, non potendo tra l'altro questa Corte operare, siccome richiesto, una "proporzionale riduzione di pena alla luce dell'incidenza delle asserite appropriazioni verificatesi prima del 24.10.89", trattandosi di operazione che può involgere valutazioni di merito non consentite in questa sede di giudizio di legittimità.
Nè può condividersi il rilievo concernente la mancata declaratoria di prescrizione per i fatti anteriori all'agosto 1994 atteso che, versandosi in tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cassata la continuazione. Infine chiaramente inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso proposto da AL FR ove si osservi che parte ricorrente ha ancorato la ritenuta prescrizione alla data del 9.2.2003 previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, ovvero concessione delle attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza, di talché correttamente i giudici di merito, ritenuta la sussistenza dell'aggravante in parola e la non applicabilità delle attenuanti generiche, hanno ritenuto il reato non prescritto. E parimenti inammissibile è l'ultimo motivo del ricorso proposto da AL RT ove si osservi che lo stesso ha ancorato la ritenuta prescrizione alla data del 9.2.2003 stante l'esclusione operata dalla Corte di appello dell'aggravante di cui all'art. 640 ter c.p., comma 2, atteso che alla data del 24.10.2002 in cui venne pronunciata l'impugnata sentenza la ritenuta prescrizione non si era comunque maturata.
In proposito il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11/11/1994 dep. 11/2/1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22/11/ 2000 dep. 21/12/2000 rv 217266; in senso conforme v. altresì Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22/3/2005 dep. 22/06/2005 rv 231164 secondo cui "l'inammissibilità del ricorso per Cassazione - nella specie, per assoluta genericità delle doglianze - preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice". Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Entrambi i ricorsi devono di conseguenza essere dichiarati inammissibili, e tale declaratoria comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna di ciascuno di essi al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, 23 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2007