Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 23439
CASS
Sentenza 23 aprile 2007

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Il consulente tecnico nominato dalla parte civile in occasione del deposito della lista testimoniale, e quindi solo per il dibattimento, può essere esaminato per riferire sugli accertamenti e valutazioni compiuti, e la relazione di consulenza dallo stesso redatta può essere legittimamente acquisita, a nulla rilevando che sia stata formata anni prima della nomina come consulente e che la documentazione presa in considerazione per la consulenza non sia stata inserita negli atti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 23439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23439
    Data del deposito : 23 aprile 2007

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