Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
0 7 969/ 02 1 R OME EL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: R.G.N.3502/01 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Cron. 21986 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud. 10.4.02 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'DI RI, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Fausto Cerulli;
- ricorrente -
contro
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA s.p.a. in persona del legale rappresentante dott. Riccardo Bonasso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Po, 25/b presso l'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
1553
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.841 del 3.12.1999, reg. gen. 1292/99, olep. 20/12/1999 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giovanni Gentile per delega avv. Pessi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendoCon sentenza del 20.12.1999 il Tribunale di Civitavecchia, sull'appello proposto da D'VI AV nei confronti della Società Italiana Condotte d'Acqua, quale giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, rigettava l'appello. In ordine alla censura di mancato esercizio da parte del primo giudice dei poteri istruttori ex art.421 c.p.c. osservava in motivazione che detto potere ha funzione unicamente integrativa delle prove nell'ambito del tema probatorio fissato dalle parti, non potendosi sostituire ad esse nell'adempimento di oneri d'allegazione e non potendo supplire alle decadenze nelle quali le parti siano incorse. Riteneva, poi, infondato il motivo di appello avente ad oggetto la misura del lavoro straordinario prestato in Portogallo perché la valutazione del Pretore era stata sostanzialmente aderente alle risultanze della prova. Del pari riteneva infondate le -2- domande di nuovo computo del trattamento estero, aderendo il Tribunale all'indirizzo giurisprudenziale che ne escludeva la corresponsione, quando nel rapporto di lavoro, con il ritorno in Italia del lavoratore, sia stato ripristinato il Aggiungeva che lo stesso principio dovesse normale trattamento retributivo. applicarsi in tema di indennità di mancato preavviso e supplementare. Quanto infine alla pretesa risarcitoria, conseguente ad una forzata imposizione di inattività, confermava la valutazione del primo giudice che aveva escluso che vi fosse prova del danno. Propone ricorso per cassazione affidato affidato a tre motivi il D'VI; resiste con controricorso la società Condotte, che ha anche depositato memoria ex art.378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta dal n.3 dell'art.366 c.p.c. Tale non può ritenersi la premessa del ricorso del seguente tenore. "L'odierno ricorrente ebbe a rivolgersi al Giudice del lavoro di Roma per veder tutelati i propri diritti nei confronti della SPA Condotte, per la quale aveva prestato servizio in qualità di dirigente, lamentando l'avvenuto licenziamento senza motivazione nonché ampie inadempienze di carattere retributivo. Il Pretore di Roma, con sentenza del 3.12.1993, riconosceva solo parzialmente la fondatezza delle -3- doglianze del ricorrente: il quale pertanto proponeva appello avverso la sentenza dinanzi al Tribunale di Roma Il Tribunale di Roma, sez, lavoro, dichiarava inammissibile l'appello, per cui il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione. La Suprema Corte, con sentenza n.5589/99 accoglieva il ricorso e rinviava per la decisione nel merito al Tribunale di Civitavecchia: il D'VI riassumeva regolarmente la causa dinanzi alla suddetta istanza.“ Della assai sommaria esposizione non è possibile desumere con precisione i fatti, che hanno originato la controversia, le specifiche domande proposte dall'attore, la vicenda processuale in primo grado, l'oggetto dell'appello. E' giurisprudenza costante che il requisito di cui all'art.366 n.3 c.p.c. si considera assolto quando il ricorso fornisca una descrizione chiara e completa (anche se non contenuta in una premessa autonoma rispetto alla esposizione dei motivi) dei fatti che hanno originato la controversia, delle vicende del processo, della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tutti questi elementi siano direttamente desumibili dal ricorso senza dovere attingere da altre fonti, cfr. Cass. n. 1974 del 1988, n.9588 del 1991, n.4998 del 1998, n.822 del 2000, nn. 4753 e 8476 del 2001. Neppure dal esame dei motivi è possibile desumere detti elementi. -4- Con il primo motivo si afferma la possibilità di ammettere di ufficio prove anche se da esse la parte sia decaduta. Non si precisa però il punto decisivo dell'oggetto della prova che si sarebbe dovuta ammettere. Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione la sentenza sulla "questione del trattamento estero", senza indicare neppure sommariamente i termini di essa, per avere seguito un imprecisato orientamento giurisprudenziale piuttosto che altro, ugualmente imprecisato. Non sono in ogni caso indicati i parametri di fatto, accertati nella fase di merito sulla natura retributiva o risarcitoria del trattamento estero e sulla data di cessazione di esso, necessari per fissare i principi che regolano la questione del computo nel t.f.r., tenuto conto della modificazione della disciplina di cui alla legge n.297 del 1982. Infine nel terzo motivo si lamenta il mancato accoglimento di una domanda risarcitoria conseguente all'ingiustificato licenziamento la cui prova sarebbe in re ipsa, mentre il Tribunale ha giudicato su altra domanda di risarcimento avente per oggetto il danno conseguente alla inattività nell'ultimo periodo del rapporto e dà atto dell'accoglimento, seppure parziale, della domanda di indennità supplementare, che risarcisce il dirigente per il licenziamento ingiustificato. Manca nel ricorso ogni indicazione sulla domanda originariamente proposta, sull'esito di essa in primo grado e sul motivo dell'appello proposto. Si deve concludere per l'inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. -5-
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8,00XXX, oltre € 2.000,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 10 aprile 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Ga zmo Cicizell Толи Queue erselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1 61U.2002 IL CANCELLIERE I A D S 0 . S 1 O A . T L , T L R A O A S H ' E I L P N D L S E I 3 A 3 D N 7 T 3 - I G S 5 8 S O O - N 1 P A E 1 M S D I I E E A , A G O D O G R E T T E T T S L I I N R G E I E A S D R L E L O E D -6-