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4 dicembre 1984
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15 agosto 2015
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15 agosto 2020
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14 ottobre 2020
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16 giugno 2022
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Art. 4. 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. ((Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonche' l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.)) 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. ((Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonche' l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.)) 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 03/09/1999 n. 143 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IVMin. Finanze · 3 settembre 1999 · 4.1390595
[…] ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Il Ministero del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici - su proposta del Comitato istituito ai sensi dell\'articolo 4 della succitata legge n. 798 del 1984 - ha disposto la ripartizione degli stanziamenti indicando, tra l\'altro, le somme di competenza del Ministero dei lavori
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 18/11/2024, n. 2729Provvedimento: […] Comitato Istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione NE, Comune di Chioggia, Comune di Mira, Comune di Jesolo, Comune di Cavallino-Treporti, Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il NE, Trentino A. A. e Friuli V. G, Capitaneria di Porto di Venezia, Presidente della Giunta Regionale del NE, non costituiti in giudizio;Leggi di più...
- grandi navi Laguna di Venezia·
- carenza di interesse·
- art. 4 legge 798/1984·
- compensazione spese·
- d.l. n. 45/2021·
- concorso di idee·
- improcedibilità del ricorso·
- scelta localizzativa