Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALERIO Parte_1 C.F._1
SPINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in NU di NA
(LU), via N. Fabrizi n. 43, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati LUIGI GINO Parte_2 C.F._2
VELANI e PAOLO GHILARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca
(LU), viale Carlo Del Prete n. 657, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove meglio credono, fermo restando l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. La casa coniugale, sita in NU di NA (Lu), Loc. Piano Pieve, Via Giovanni XXIII,
n. 7, di proprietà esclusiva del Sig. viene allo stesso assegnata, il quale continuerà a Parte_1 risiedervi assieme al figlio con i beni e gli arredi allo stato ivi presenti. La Sig.ra Persona_1
, assieme al figlio si è già trasferita in altra abitazione sita in Parte_2 Persona_2
NU di NA, Via Giovanni XXIII, n. 15;
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3. I ricorrenti rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa di carattere economico, a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti, come già dichiarato in sede di separazione;
4. I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori. Le parti sempre di reciproco accordo convengono che il figlio avrà Persona_1 residenza, domicilio e stabile collocamento con il padre;
mentre il figlio avrà Persona_2 residenza, domicilio e stabile collocamento con la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità, assumendo anche separatamente le decisioni relative alla ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle relative alla straordinaria amministrazione, sempre e comunque nell'interesse di figli e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
5. I genitori, impegnandosi reciprocamente a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, a dargli cura, educazione e istruzione, nonché a fare in modo che conservino significativi rapporti con entrambi gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, concordano che, in considerazione delle rispettive attività lavorative svolte, soggette a cambiamenti di orari e di giorni lavorativi, e della conseguente difficoltà a stabilire precisamente i giorni della settimana in cui ambedue i figli minori staranno con l'uno o con l'altro genitore, concordano che il padre e la madre terranno rispettivamente con loro i figli, anche con facoltà di pernottamento presso di loro, almeno due giorni alla settimana che verranno concordati di volta in volta, mentre nel fine settimana secondo il principio dell'alternanza. In ogni caso, nella determinazione dei giorni della settimana, dei week end e dei relativi orari in cui i due figli staranno con l'uno o l'altro genitore questi ultimi si impegnano a tenere sempre conto dei loro reciproci impegni e di quelli dei figli e a rispettare i desideri e le volontà di e Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo e altri giorni festivi, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori che si dichiarano comunque sin d'ora pronti a derogarlo in considerazione delle necessità e del primario volere di entrambi i figli. Con riferimento alle vacanze estive ed invernali i genitori concorderanno, di volta in volta, preventivamente i periodi continuativi (per le vacanze estive 15 giorni continuativi) che trascorreranno con entrambi i figli, tenendo sempre conto delle necessità e delle volontà dei figli stessi e dei loro impegni scolastici. In ogni caso il genitore che intenderà allontanarsi anche per un solo giorno con uno dei figli dal luogo di residenza abituale dovrà informare l'altro con qualsiasi mezzo, dandogli indicazioni sul posto in cui si recherà e sui modi per contattarlo, indicando opportuno recapito telefonico e curandone la reperibilità;
6. In forza di quanto sopra convenuto, i coniugi, quale contributo perequativo per il mantenimento relativo al solo vitto e alloggio dei figli e si corrisponderanno reciprocamente la Per_1 Per_2 somma mensile di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il solo figlio avente residenza anagrafica diversa dall'altro genitore, con adeguamento ISTAT annuale a partire dall'anno successivo. Per quanto invece concerne il figlio con residenza anagrafica analoga al padre o la madre, i genitori provvederanno personalmente a sostenere le spese di vita quotidiana sempre relative al solo vitto e alloggio;
7. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, riportandosi per l'individuazione delle stesse al protocollo adottato dal Tribunale di
Lucca in data 7.10.2020, già consegnato in copia ai coniugi al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
8. I genitori detrarranno le spese relative ai figli nella misura del 50% ciascuno;
2 9. I ricorrenti dichiarano di avere definito, in separata sede, ogni altro rapporto patrimoniale fra loro e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
10. I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e l'eventuale rinnovo di qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessaria il consenso del coniuge ivi compreso il rilascio e l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti. In ogni caso l'espatrio di un coniuge con un figlio minore necessita l'autorizzazione dell'altro coniuge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NU di NA (LU) il 26/5/2007, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n NU di NA (LU) in data 26/5/2007, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NU di NA (LU) all'Atto
Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2007;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NU di NA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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