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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 Srl A Socio Unico Nominativo_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 1 e pubblicata il 30/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T000604000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, le parti contribuenti, società Ricorrente_3 S.r.l., C.F. P.IVA_1, nonché del Sig. Ricorrente_2, nato a [...], Data nascita, residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_3, Sigg. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, questi ultimi sia in proprio che in qualità di eredi della Sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, impugnavano la sentenza n. 205/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva rigettato il loro ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20161T000604000.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, resistendo al gravame.
In pendenza del giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate depositava memoria con la quale comunicava l'avvenuta definizione della controversia mediante accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del
D. Lgs. n. 546/1992, sottoscritto da entrambe le parti. L'Ufficio, allegando copia dell'accordo, chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio come pattuito nell'accordo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto dell'accordo conciliativo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.
546/1992, ritualmente prodotto in giudizio. Dall'esame dell'atto, risulta che le parti hanno concordato di definire la controversia rideterminando il maggior valore di cessione dei cespiti oggetto dell'avviso di rettifica in Euro 421.000,00, a fronte del valore accertato di Euro 451.000,00.
La conciliazione, perfezionatasi con la sottoscrizione dell'accordo, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.
Per quanto concerne le spese di lite, le parti hanno espressamente concordato nell'atto di conciliazione la loro integrale compensazione. Tale pattuizione deve essere recepita da questa Corte.
Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 Srl A Socio Unico Nominativo_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 1 e pubblicata il 30/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T000604000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, le parti contribuenti, società Ricorrente_3 S.r.l., C.F. P.IVA_1, nonché del Sig. Ricorrente_2, nato a [...], Data nascita, residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_3, Sigg. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, questi ultimi sia in proprio che in qualità di eredi della Sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, impugnavano la sentenza n. 205/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva rigettato il loro ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20161T000604000.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, resistendo al gravame.
In pendenza del giudizio di appello, l'Agenzia delle Entrate depositava memoria con la quale comunicava l'avvenuta definizione della controversia mediante accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del
D. Lgs. n. 546/1992, sottoscritto da entrambe le parti. L'Ufficio, allegando copia dell'accordo, chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio come pattuito nell'accordo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto dell'accordo conciliativo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.
546/1992, ritualmente prodotto in giudizio. Dall'esame dell'atto, risulta che le parti hanno concordato di definire la controversia rideterminando il maggior valore di cessione dei cespiti oggetto dell'avviso di rettifica in Euro 421.000,00, a fronte del valore accertato di Euro 451.000,00.
La conciliazione, perfezionatasi con la sottoscrizione dell'accordo, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.
Per quanto concerne le spese di lite, le parti hanno espressamente concordato nell'atto di conciliazione la loro integrale compensazione. Tale pattuizione deve essere recepita da questa Corte.
Conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, spese compensate.