Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri “Sicilia”, notificata il 15.01.2025, di rigetto del ricorso gerarchico;
- della nota prot. -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Sicilia” notificata il 17.09.2024; della nota prot. -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Sicilia” notificata il 26.01.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente, in qualità di Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato in uno il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e la sanzione disciplinare di due giorni di consegna irrogatagli dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- per il seguente addebito “ Maresciallo Addetto a Stazione distaccata, nel trattare una pratica di polizia giudiziaria in materia di c.d. “codice rosso", ometteva di dare corso alle attività secondo le modalità e le tempistiche discendenti dalle direttive emanate dalla competente Procura della Repubblica. Tale condotta evidenziava negligenza, scarsa esemplarità e minor senso di responsabilità nell'assolvimento dei doveri d'istituto arrecando nocumento al prestigio suo personale e dell'istituzione in violazione degli artt. 1346 c.o.m. (d. lgs. n. 66/2010); 713 co. 3; 717; 732 co. 6 lett. a) del t.u.r.o.m. (d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90) ”.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 1346 (disciplina militare) d.lgs. 66/2010, 713 co. 3 (doveri attinenti al grado), 717 (senso di responsabilità), 732 co. 6 lett. 2) (contegno del militare) dpr 90//2010; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, carenza dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti.
Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione della sanzione disciplinare gravata, dal momento che, a discapito di quanto sostenuto dall’Autorità disciplinare, avrebbe comunque posto in essere gli adempimenti delegatigli nei termini stabiliti dalla Procura.
II) Violazione degli artt. 1397 e 1398 d. lgs 66/2010; Eccesso di potere per mancato rispetto dei termini, violazione delle regole procedimentali, violazione del principio del giusto procedimento.
Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1397 c.o.m., in quanto non sarebbe stato redato alcun rapporto disciplinare al momento della rilevazione della mancanza, venendo in rilievo una formalità che non potrebbe essere elusa in nessun caso.
III) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere sotto altro profilo per difetto di motivazione.
Con la terza doglianza il ricorrente contesta il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, dal momento che questa si sarebbe appuntata sull’apodittica affermazione della sufficienza della motivazione della sanzione disciplinare irrogata.
IV) Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.
Anche il provvedimento disciplinare sarebbe affetto da difetto di motivazione, come denunciato col precedente ricorso amministrativo, posto che si sarebbe limitato a richiamare una serie di disposizioni regolamentari asseritamente violate senza, tuttavia, precisare quali specifici comportanti del dipendente sarebbero stati idonei ad arrecare i pregiudizi lamentati.
V) Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di adeguata motivazione sotto altro profilo e per violazione del principio di proporzionalità.
Ulteriore profilo di difetto di motivazione della sanzione gravata sarebbe quello della mancata presa in considerazione delle giustificazioni rese dal ricorrente durante il procedimento disciplinare, delle quali non vi sarebbe traccia nel provvedimento sanzionatorio gravato.
VI) Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; Eccesso di potere per carenza di adeguata motivazione (sotto altro profilo).
Ancora, il provvedimento disciplinare sarebbe del tutto immotivato anche avuto riguardo alla parte con cui si è sostenuto che il ricorrente non avrebbe dato corso alle attività delegate “ secondo le modalità discendenti dalle direttive ” indicate dal P.M., che non sarebbero state comunque rese note in alcun modo.
VII) Violazione degli artt. 1346 d.lgs. 66/2010, 713 co. 3, 717, 732 co. 6 lett. 2) dpr 90//2010; Eccesso di potere per difetto di carenza dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti (sotto altro profilo) .
Con la settima censura parte ricorrente deduce che il paventato ritardo lamentato dall’Amministrazione nello svolgere i compiti di indagine delegati al ricorrente sarebbe da imputarsi ad una serie di difficoltà oggettive riscontrate nell’adempimento per la presenza di molteplici e concomitanti impegni di servizio.
Ad ogni modo, l’asserito ritardo sarebbe stato sanzionato senza considerare che i termini di indagine di cui si discorre non hanno natura perentoria ma ordinatoria.
VIII) Violazione degli artt. 732 d.p.r. 90/2010 e 1370 c.o.m. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, mancato esame delle giustificazioni, violazione del principio del giusto procedimento (sotto altro profilo).
Con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso parte ricorrente insiste nel ritenere come nessun ritardo sarebbe riscontrabile nel caso in esame, senza considerare che la sanzione irrogata sarebbe comunque sproporzionata alla luce degli addebiti contestati.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria di replica del 13 febbraio 2026 parte ricorrente ha preso posizione rispetto agli scritti difensivi della parte pubblica insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
4. All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto, per la prima volta, in sede giurisdizionale, non trovando alcun referente nelle censure mosse in sede gerarchica.
Sulla inammissibilità dei motivi nuovi dedotti in sede giudiziale e non in quella amministrativa, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare come “ In sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale ” (Cons. Stato, sez. III, 18.9.2023, n. 8419; sez. VI, 19.11.2018, n. 6491; sez. III, 17.4.2018, n. 2286; sez. VI, 2.7.2015, n. 3299; sez. V, 15.3.2012, n. 1444; in termini cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 1603/2025; Sezione Prima n. 2151/2025).
In buona sostanza, la scelta di ricorrente di impugnare in sede amministrativa provvedimenti della p.a., mediante il rimedio del ricorso gerarchico, comporta che le censure di legittimità dedotte in quella sede debbano poi essere riproposte in sede giurisdizionale, non potendo il ricorso davanti al T.A.R. veicolare nuovi mezzi di impugnazione, atteso che assentire ad una condotta di tal fatta determinerebbe una evidente elusione dei termini decadenziali previsti in via generale dal c.p.a. per l’impugnazione degli atti amministrativi (art. 29).
Ad ogni modo, pur volendo soprassedere su tale aspetto in rito, dagli atti di causa emerge per tabulas l’infondatezza della deduzione nuova introdotta dalla parte ricorrente, che non trova appigli per l’avallo del Collegio, tenuto conto che il suo superiore gerarchico, al rientro dal periodo di licenza, è stato costretto ad avocare a sé la delega alle indagini di cui trattasi, dandogli compiuta esecuzione solo il 30 maggio 2024.
6. Il secondo motivo di gravame, corrispondente alla seconda censura del ricorso gerarchico, è infondato.
La circostanza che la mancanza contestata sia stata rilevata dal Comandante di Compagnia, ossia dall’Autorità disciplinare munita del potere di irrogare la sanzione della consegna, svuota di pregio la censura di parte ricorrente, dal momento che nessun rapporto disciplinare avrebbe dovuto essere redatto nel caso in esame.
La disposizione di cui all’art. 1397, c.o.m., in materia di rapporto disciplinare, invero, prevede espressamente che questo debba essere redatto da “ 1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione […] ”, con conseguente inconferenza di tale fattispecie astratta rispetto al caso concreto per cui è causa, dove la mancanza, si ripete, è stata rilevata direttamente dall’Autorità munita del potere disciplinare, con piena sua legittimazione di avviare e concludere il procedimento disciplinare nei confronti di un proprio subordinato, così come occorso nel caso in esame.
7. Il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il difetto di motivazione della decisione del ricorso gerarchico è inammissibile per carenza originaria di interesse.
Al riguardo, va precisato come nessun interesse potrebbe essere vantato dalla parte ricorrente all’annullamento per difetto di motivazione della decisione sul ricorso gerarchico, tenuto conto che tale atto è l’espressione di una funzione non propriamente amministrativa, ma giustiziale.
Dalla natura rimediale dell’atto in parola deve inferirsi come la lesione alla sfera giuridica soggettiva del dipendente derivi non da tale decisione, quanto piuttosto dalla sanzione disciplinare a monte.
Sebbene l’impugnativa in sede giurisdizionale sia stata (correttamente) estesa anche alla decisione del ricorso gerarchico, il provvedimento lesivo che il ricorrente mira ad eliminare dal mondo giuridico, facendo valere un interesse legittimo di tipo oppositivo, è quello della sanzione disciplinare.
Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare come “ non sussiste l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto questa non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria. Oggetto del ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è solamente il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, in quanto la decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto ad effetto confermativo dell'originario provvedimento impugnato con il ricorso gerarchico ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Prima, n. 2151/2025: in termini, cfr. T.R.G.A. Trento, sez. unica, 26 febbraio 2025, n. 48 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Ad ogni modo, in disparte il problema in rito de quo , la censura si palesa comunque destituita di fondamento, tenuto conto che dal contenuto della decisione del ricorso gerarchico, alla luce della sua funzione giustiziale, non si ravvisa, comunque, alcun vizio nella motivazione resa che, per converso, si ritiene compendi, in materia esaustiva, le ragioni per cui le doglianze di parte ricorrente non sono state ritenute meritevoli di accoglimento.
8. Neppure il quarto motivo di ricorso, corrispondente alla seconda censura del ricorsa gerarchico, coglie nel segno.
Ad onta di quanto dedotto dal ricorrente non si ravvisa alcun difetto di motivazione nel provvedimento disciplinare gravato, posto che esso, lungi dal limitarsi a richiamare le disposizioni regolamentari violate, come contestato col ricorso, esplicita quali siano, in concreto, i comportamenti del ricorrente posti a fondamento della contestazione degli addebiti e della successiva sanzione.
Dalla comunicazione di avvio del procedimento, in particolare, emerge come avuto riguardo alle rilevate irregolarità nella trattazione della c.n.r. n. 140/4-2024, in materia di “codice rosso”, delegata al ricorrente, sarebbe stato rilevato come le attività di indagine sarebbero state eseguite “ in modo incompleto, in parte errato e fuori dalle tempistiche imposte ”.
È questo il cuore della contestazione disciplinare che ha portato all’irrogazione della sanzione, come si evince, altresì, dal provvedimento finale, secondo cui il ricorrente, nella sua qualità di “ Maresciallo addetto a stazione distaccata, nel trattare una pratica di polizia giudiziaria in materia di c.d. “codice rosso", ometteva di dare corso alle attività secondo le modalità e le tempistiche discendenti dalle direttive emanate dalla competente Procura della Repubblica ”.
Nessun vulnus motivazionale si rileva, pertanto, nel provvedimento impugnato che, al contrario, enuncia in maniera chiara quale sia stata la condotta oggetto di contestazione e sanzione da parte della competente Autorità disciplinare.
9. Col quinto mezzo di impugnazione, corrispondente al terzo motivo di ricorso gerarchico, il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione delle sue giustificazioni rese durante il procedimento.
Anche tale censura risulta essere destituita di fondamento.
La sanzione gravata dà espressamente atto del fatto che l’Autorità disciplinare abbia vagliato “ le giustificazioni, ai sensi dell'art. 1029, comma 2 del citato d.P.R., addotte dalla S.V. ed esplicitate nelle memorie difensive datate 20.08.2024 e pervenute allo scrivente in pari data ”, precisando come queste “ non mutano il quadro delle responsabilità ipotizzate nelle contestazioni ” e tanto basterebbe per l’infondatezza della doglianza per come formulata.
Tuttavia, si ritiene di dover precisare come nella redazione del provvedimento disciplinare l’Amministrazione non sia tenuta a riportare, per intero o, comunque, per stralci, il contenuto delle memorie difensive acquisite durante il procedimento disciplinare, essendo sufficiente il riferimento alle stesse con indicazione della loro rilevanza, o meno, ai fini della decisione finale.
Dalla lettura delle giustificazioni fornite, del resto, non si evincono elementi tali da poter far ritenere non integrate le violazioni disciplinari contestate, dal momento che esse si limitano a rappresentare la compresenza di più impegni istituzionali in quel periodo, obliterando, tuttavia, l’estrema delicatezza e rilevanza delle attività di indagine di cui trattasi che, a seguito del rinnovato quadro normativo, necessitano di priorità nell’esecuzione di precipue attività in tempi celeri.
Al riguardo, la stessa determina di rigetto del ricorso gerarchico ha precisato come “ la “caotica ed emergenziale situazione lavorativa”, quand'anche accertata, non appare minimamente idonea a giustificare il ritardo nell'evasione della delega, e ciò in considerazione sia della delicatezza della materia, che imponeva un tempestivo adempimento, sia della semplicità degli accertamenti richiesti. Tutte le giustificazioni addotte dal militare, inoltre, risultano adeguatamente valutate in sede di determinazione del provvedimento sanzionatorio, sicché la sanzione disciplinare di giorni due di consegna risulta pienamente rispettare il richiamato principio di proporzionalità ”.
In sostanza, la quinta censura va disattesa in quanto infondata.
10. Col sesto motivo, introdotto per la prima volta in sede giurisdizionale, il ricorrente deduce un ulteriore vizio di difetto di motivazione che sarebbe rappresentato dalla circostanza che, a fronte di una contestazione di non aver dato corso alle attività delegate “ secondo le modalità discendenti dalle direttive ” indicate dal P.M., in nessun punto del provvedimento sarebbe stato precisato quali sarebbero state tali indicazioni dell’Autorità giudiziaria.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate al precedente punto 5 avuto riguardo al primo motivo di ricorso, ai cui contenuti è possibile fare espresso richiamo.
11. Col settimo motivo, corrispondente al primo motivo del ricorso gerarchico, parte ricorrente sostiene come nessuna sanzione avrebbe potuto essergli irrogata, posto che, pur nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che egli abbia adempiuto alle attività di indagine con ritardo non giustificato, andrebbe comunque considerato che i termini per il perfezionamento di tali attività non sono perentori, ma ordinatori.
La censura è infondata.
La distinzione tra termini perentori e non, nell’ordinamento giuridico, rileva ai soli fini di prevedere, o meno, delle ipotesi di decadenza di azioni da parte degli aventi diritto.
A venire in rilievo, pertanto, sono delle conseguenze legali correlate all’inutile decorso di un termine che, nei casi espressamente previsti dalla legge, comportano delle decadenze (termini perentori), mentre non refluiscono sulle facoltà degli aventi diritto in caso contrario (termini ordinatori o acceleratori).
Orbene, è di tutta evidenza che i termini per lo svolgimento delle indagini a fronte di una c.n.r. per fatti rientranti nel c.d. “codice rosso” non abbiano natura perentoria, ma ciò non rileva ai fini della valutazione, dal punto di vista disciplinare, delle condotte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che siano chiamati a svolgere delle attività entro un determinato lasso temporale all’uopo stabilito dalla legge.
La perentorietà del termine, quindi, rileva solo ai fini della eventuale decadenza di azioni da parte degli aventi diritto, ma nulla ha a che vedere con le omissioni e/o con i ritardi fatti registrare dagli operatori della polizia giudiziaria nel compiere atti delle proprie funzioni nei citati termini, trattandosi di una responsabilità disciplinare che sorge per effetto del non tempestivo e/o incompleto adempimento ai propri doveri d’ufficio e che rileva a prescindere della natura giuridica dei termini violati.
12. Con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’asserita sproporzione della sanzione di due giorni di consegna irrogatagli, posto che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, sarebbe stata più appropriata la diversa sanzione del richiamo.
Anche l’ultimo mezzo di impugnazione si palesa infondato.
Nella determinazione, in concreto, della sanzione disciplinare da irrogare nel pubblico impiego non privatizzato, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità che può essere oggetto di sindacato da parte del g.a. solo nel caso in cui la misura adottata risulti essere sproporzionata o, comunque, sovrabbondante rispetto agli addebiti formulati.
In questi casi, tuttavia, il ricorrente non può limitarsi, così come effettuato nel caso odierno, a sostituire il proprio apprezzamento sulla gravità della condotta rispetto a quello della p.a., ma deve dedurre in maniera compiuta sulle ragioni, fattuali e/o giuridiche, per le quali sarebbe possibile ritenere integrata un’ipotesi di eccesso di potere per sproporzione dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, non ravvisando il Collegio valide ragioni per discostarsi dall’operato della p.a. alla luce della mancanza commessa, del grado e dell’anzianità di servizio del dipendente, senza considerare che, per una fattispecie analoga a quella odierna (omissione nelle attività di indagine secondo modalità e tempistiche impartite dall’A.G.), lo stesso ricorrente risulta stato sanzionato di recente con un rimprovero (provvedimento impugnato davanti a questo T.A.R. con ricorso respinto con sentenza n. 2965/2025).
In materia, l’art. 1361, c.o.m., nel prevedere i casi in cui è possibile irrogare la sanzione della consegna, contempla proprio, tra le altre ipotesi, “ […] b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero ”.
Peraltro, l’art. 1355, c.o.m., in punto di “ Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari ”, al comma 3, segnatamente, stabilisce come “ Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: […]
d) ricorrenti con carattere di recidività ”, precisando ulteriormente, al precedente comma 2, che “ Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato ”.
Alla luce di ciò, nel caso in esame non si ravvisa alcun vizio di eccesso di potere per sproporzione della sanzione disciplinare irrogata, che risulta essere piuttosto conforme ai parametri normativi sopra citati.
13. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
14. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
EL RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RO | RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.