Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01764/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2017, proposto da
OL SE PA e LU OM PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Caracuta in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Martano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/A;
nei confronti
EM Tamborrino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto prot. n. 15216 del 2.11.2016 (notificato in pari data) con cui il Responsabile del 3° Settore - Affari Tecnici del Comune di Martano ha rigettato la domanda di sanatoria presentata per l’abitazione dei ricorrenti in data 8.10.2009;
- della nota prot. n. 13990 dell’11.10.2016 recante preavviso di rigetto della predetta domanda di sanatoria;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi compresi: a ) l’ordinanza di demolizione n. 15/09 del 19.11.2009; b ) il diniego prot. n. 17005 dell’11.11.2009 con cui il predetto Responsabile ha rigettato una prima volta la domanda di sanatoria di cui è causa nonché il relativo preavviso di diniego prot. n. 15956 del 22.10.2009; c ) l’ordinanza di demolizione n. 8/2009 dell’8.7.2009; d ) il verbale di sopralluogo del 18.6.2009 a firma del medesimo Responsabile e del Comandante della Polizia Municipale di Martano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Martano ha rigettato la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti in relazione ad alcune opere abusive presenti nella loro abitazione, consistenti nella realizzazione di un interpiano non abitabile e di una scaletta interna, nonché nella sostituzione del relativo solaio.
1.1. A sostegno del ricorso, i sig.ri PA hanno dedotto le seguenti censure: I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 12, 22, 27, 31, 36 e 37, d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della l. n. 1150/ ’ 42. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17, L.R. Puglia n. 56/ ’ 80. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. unico l. n. 1902/ ’ 52 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/ ’ 90. Violazione dell ’ art. 35 N.T.A. del P.R.G. comunale. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 3 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto istruttorio, manifesta ingiustizia, macroscopica irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento)” ; II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 61. n. 241/ ’ 90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27, 31, 36, 37 d.P.R. n. 380/ ’ 01. Violazione dell ’ art. 35 N.T.A. del P.R.G. comunale. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 3 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione, per difetto istruttorio, per contraddittorietà e perplessità dell ’ azione amministrativa” .
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Martano, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il comproprietario dell’immobile, Sig. EM Tamborrino, evocato con il ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio.
1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 20.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, avuto riguardo ai profili di censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni normative in tema di distanze legali tra edifici, nonché il travisamento di fatto ed il difetto di istruttoria.
3. Si deve premettere che - secondo quanto risulta dal tenore letterale dell’atto qui gravato - l’Amministrazione resistente ha addotto, a fondamento del diniego di sanatoria, la mancata dimostrazione della doppia conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 “ ... in relazione al mancato rispetto delle distanze per il vano intercapedine: - dal confine pari a mt 2,48 a fronte di m. 3,00 previsto dall ’ art. 35 delle NTA del PRG vigente; - dai fabbricati pari a mt 5,13 a fronte di mt. 6,00 previsti dall ’ art. 35 NTA del PRG vigente”.
3.1. La richiamata disposizione regolamentare, in relazione alle “Zone B1 - Zone residenziali di interesse ambientale”, così statuisce: « Comprende le aree adiacenti il Centro Storico, in cui sono presenti costruzioni in pietra leccese con copertura a volta, realizzate fino agli anni ‘ 60 con tecniche costruttive tradizionali . […] È prescritto il rispetto degli allineamenti esistenti all ’ interno degli isolati ad eccezione di quelli che comporterebbero una copertura tale da compromettere le condizioni minime di salubrità legate al soleggiamento e all ’ aerazione naturale degli edifici: vanno quindi, in ogni caso, rispettate le distanze minime di 6 metri tra edifici e di 3 metri dai confini » (art. 35 N.T.A. del P.R.G. comunale).
3.2. A sua volta, il d.P.R. n. 380 del 2001, all’art. 3, lett. d ), dopo aver definito come “interventi di ristrutturazione edilizia” “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” , ricomprende nell’ambito di tale categoria di interventi “quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente” .
3.3. Alla lettera e ) vengono, invece, definiti come “interventi di nuova costruzione” quelli non rientranti nelle categorie precedenti e, in particolare, “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ’ ampliamento di quelli esistenti all ’ esterno della sagoma esistente ... ” (con la precisazione che la distinzione tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione è rimasta ferma anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 301 del 2002, che all’art. 1 ha sostituito le parole “ s uccessiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente” con le parole “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” , esigendo, comunque, ai fini della qualificazione dell’intervento come di ristrutturazione, che la ricostruzione rispetti la volumetria e la sagoma del fabbricato preesistente).
4. Sul versante giurisprudenziale, come statuito dalla Corte di Cassazione, nell’ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui al sopra citato art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 - è ravvisabile una “nuova costruzione” , quando l’opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione dell’edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all’ipotesi di “nuova costruzione” è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell’art. 873 cod. civ. (v. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 15/12/2020, n. 28612).
4.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, la semplice “ristrutturazione” si verifica ove l’intervento edilizio interessi un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri perimetrali, strutture, copertura), nel mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse, operato senza variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti di volumetria; solo in presenza di aumenti di volumetria si verte, invece, nell’ipotesi di “nuova costruzione” , come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15041 del 2018 e Cass. SS.UU., Ord. n. 21578 del 2011).
4.2. La Suprema Corte ha, quindi, affermato che, ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per “ nuova costruzione ” si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
4.3. Inoltre, è stato precisato che, ove lo strumento urbanistico locale non contenga una norma espressa che estenda alle “ricostruzioni” le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le “nuove costruzioni”, la disciplina dettata per queste ultime trova applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede i limiti di quello preesistente (Cass. Civ., Sez. II, n. 472 del 2016) e che la ristrutturazione edilizia, qualora non comporti aumenti di superficie o di volume non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 cod. civ. (Cass. Civ, Sez. II, n. 10873 del 2016).
5. Orbene, ciò posto, osserva il Collegio che - secondo quanto risulta dagli atti di causa - l’intervento edilizio in questione riguarda variazioni apportate all’interno dell’edificio esistente, il quale non è stato ampliato, né ha subito alcuna modifica nella sua consistenza e configurazione plano-volumetrica; infatti, nella relazione tecnica annessa all’istanza di sanatoria (cfr. all. n. 4 produzione attorea del 12.7.2022) i ricorrenti hanno espressamente indicato che il « volume da sanare » è pari a « 0,00 mc », mentre la superficie da sanare (interpiano e scaletta) viene indicata nella consistenza di « 44,00 mq », con la precisazione che « la superficie da sanare non provoca né aumento di superficie coperta né aumento di volume in quanto le opere per le quali si chiede il permesso di costruire in sanatoria rappresentano un intercalare non abitabile ».
5.1. Siffatte circostanze non sono poste in dubbio dalla P.A. e trovano (implicita) conferma nel verbale di sopralluogo del 18.6.2009 e nella conseguente ordinanza n. 8/2009, recante ordine di demolizione delle opere de quibus (cfr. all. n. 2 e n. 3 prod. attorea), ove i funzionari procedenti non fanno cenno di una variazione dell’immobile in argomento né in termini di maggior volume o di sopraelevazione, né in termini di mutamento della sagoma dello stesso.
5.2. Dunque, illegittimamente il Comune di Martano ha denegato la sanatoria richiesta dai ricorrenti, facendo leva sull’asserito mancato rispetto della strumentazione urbanistico-edilizia vigente in materia di distanze tra edifici, in quanto le opere de quibus – non alterando la configurazione plano-volumetrica dell’edificio e non incidendo sui distacchi che quest’ultimo presenta dai fabbricati insistenti sui lotti adiacenti fin dall’anno di sua realizzazione – non possono essere ricomprese nel concetto di “nuova costruzione” , per come delineato dalle fonti normative e dal formante giurisprudenziale, sopra richiamati.
5.3. In altre parole, nella specie le opere realizzate dai ricorrenti non hanno comportato alcun aumento di volumetria, né la modifica della sagoma del fabbricato; il che – alla stregua del tratteggiato reticolo normativo e giurisprudenziale – ne consente la sussunzione nell’ambito degli interventi di mera ristrutturazione, come tali sottratti alla (rinnovata) valutazione del rispetto delle distanze.
6. Per le ragioni suesposte, assorbita ogni altra censura per l’evidente pregiudizialità logico-giuridica di quella accolta (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015), il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con cui è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del Comune resistente, mentre non vi è luogo a provvedere quanto al Sig. Tamborrino, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Martano alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti dell’altra parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO