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Accoglimento
Sentenza 22 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/08/2025, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06838/2025REG.PROV.COLL.
N. 06756/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6756 del 2024, proposto dal signor AN LU ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Martano, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Piera Messina, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura centrale INPS, sita in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10002, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Francesco Guarracino e uditi per le parti l'avvocato Giuseppe Pecorilla, su delega dell'avv. Simonetta Martano, e l'avvocato Piera Messina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa sezione n. 10002 del 22 novembre 2023 recante:
a) la condanna dell’I.N.P.S. – Istituto nazionale della previdenza sociale – a includere nella base di calcolo del T.F.S. da liquidarsi in favore del signor LU AN ZO, già militare della Guardia di finanza, i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987;
b) la condanna dell’ente al pagamento della sorte capitale maggiorata dei soli interessi legali.
2. L’interessato – elasso il termine di grazia di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 – ha diffidato più volte l’amministrazione ad eseguire il giudicato e rimborsare il contributo unificato (note del 31 maggio e 12 luglio 2024), ma l’amministrazione non ha dato seguito a tali richieste, limitandosi a comunicare di non aver ricevuto la documentazione relativa alla pratica da parte dell’amministrazione militare (note I.N.P.S. del 4 giugno e 15 luglio 2024).
3. Con ricorso notificato in data 26 agosto 2024 e depositato il successivo 9 settembre, l’interessato ha proposto ricorso per ottenere:
a) l’ottemperanza alla su menzionata decisione n. 10002 del 2024;
b) il rimborso del contributo unificato relativo ad entrambi i gradi in cui si è sviluppato il giudizio di cognizione;
c) la eventuale nomina del commissario ad acta.
4. Si è costituito per resistere con comparsa di stile l’I.N.P.S.
5. Il 23 giugno 2025 l’I.N.P.S. ha depositato un documento.
6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 24 giugno 2025.
7. In via preliminare, dev’essere respinta la richiesta di differimento della trattazione del ricorso proposta oralmente dal difensore nel corso della camera di consiglio.
7.1 Ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis , c.p.a., la domanda di rinvio della trattazione della causa deve fondarsi su “situazioni eccezionali”, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione sul rinvio spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ( ex aliis , Cons. Stato, sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605; sez. V, 2 gennaio 2024, n. 59; sez. IV, 26 ottobre 2023, n. 9271).
7.2 Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile alcuna ragione che possa giustificare il rinvio.
8. Ancora in via preliminare, occorre rilevare la tardività – per violazione del temine dimidiato sancito dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. - del deposito effettuato dall’I.N.P.S. il giorno precedente la camera di consiglio, con conseguente inutilizzabilità del documento prodotto.
8.1 Peraltro il documento tardivamente prodotto – la riproduzione di una schermata, presumibilmente del sistema informatico dell’Istituto stesso, intesa a dimostrare, come da relativo foliario, l’adozione della determinazione, n. 37745 del 23 giugno 2025, di avvenuta riliquidazione del TFS a favore del ricorrente –non dimostra che il pagamento sia effettivamente avvenuto e non è stato accettato senza riserve dalla difesa di controparte (come risulta dal verbale di udienza).
9. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. L’inerzia ingiustificata dell’amministrazione risulta per tabulas.
10.1. A tanto consegue l’obbligo dell’I.N.P.S., nel temine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza:
a) di rideterminare il trattamento di fine servizio e corrispondere all’interessato il relativo importo, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda (23 novembre 2020 data della seconda diffida inoltrata all’ente rimasta senza risposta, in base ai principi elaborati dalla Adunanza plenaria n. 18 del 2012) e fino all’effettivo soddisfo;
b) di rimborsare il contributo unificato per un importo complessivo di euro 650,00.
10.2. In relazione all’eventuale ulteriore inottemperanza, deve nominarsi sin da ora quale commissario ad acta il capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative, e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con facoltà di delega ad un dirigente munito di adeguata professionalità - che provvederà:
a) in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrenti dalla scadenza del termine come dianzi assegnato, alla completa esecuzione del giudicato per cui è causa;
b) in sede di esercizio dei poteri sostitutivi, a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, gli specifici comportamenti (anche omissivi) di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese collegate alla mancata esecuzione del giudicato ed all’intervento commissariale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 2645 del 2017, sez. V, nn. 2710 del 2015, 2547 del 2012, 1733 del 2012).
10.3. Il commissario provvederà a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato – anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati dall’amministrazioni medio tempore – accedendo agli atti dell’amministrazione medesima, avvalendosi dei relativi apparati, variando il bilancio ed approvando i relativi titoli di spesa (secondo i principi elaborati dalla Adunanza plenaria n. 8 del 2021).
10.4. Le spese per l’eventuale intervento del commissario sono poste sin da ora a carico dell’I.N.P.S. e saranno liquidate nel rispetto dei termini e nei limiti di cui agli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ”).
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e dei criteri di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a.
11.1. Il collegio rileva, inoltre, che l’accoglimento della domanda di ottemperanza si fonda su ragioni manifeste – che evidenziano come l’amministrazione abbia resistito temerariamente in giudizio - in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, n. 3621 del 2025; sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 1.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie con le modalità e i termini di cui in motivazione.
Condanna l’I.N.P.S. alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi al difensore antistatario.
Condanna l’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Dispone, a cura della segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Vito Poli |
IL SEGRETARIO