Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1888/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1888/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 3.10.2024 TRA
, p. Iva PAte_1
, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vincenzo Gemito n.80, presso lo studio degli avvocati Giuliano Stracci, c.f. , e Fabio Gatto, c.f. C.F._1
, che congiuntamente e disgiuntamente la C.F._2 rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione
-opponente E
p. Iva , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al viale Villa Santa Maria n.14, presso lo studio dell'avvocato Francesco Manna, c.f.
come da procura rilasciata su foglio C.F._3 separato da considerare in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-opposta
Conclusioni: all'udienza del 5.9.2024, la parte opponente insisteva affinché venisse disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e si riportava a quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione;
la parte opposta, si opponeva e si riportava a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda. Le conclusioni delle parti sono
[...]
specializzata nella produzione di prodotti Controparte_1 chimici, tessuti impregnati adesivizzati, nonché ausiliari per calzature e film in poliuretano termoplastico, aveva fornito materiali poliesteri di tipo Kali alla società in virtù di PAte_1 tale fornitura aveva emesso le seguenti fatture: n.1/1125 del 17.5.2019 di €2.639,30; n.1/1210 del 27.5.2019 di €4560,31; n.1/1283 del 31.5.2019 di €4.529,32, per un totale complessivo di €11.124,93 al netto dell'importo di €604,00, stornato dalla con nota di credito Controparte_1
n.4/62 del 31.7.2019. La resistente, società pur avendo ricevuto PAte_1 regolarmente la merce, non aveva onorato i pagamenti alle scadenze pattuite, restando, quindi, debitrice dell'intera somma. I ripetuti solleciti di pagamento, da ultimo comunicazione del 15.10.2019, non avevano sortito alcun effetto. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla suddetta società il pagamento della somma suindicata. In data 9.12.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.8996/2019, come richiesto dalla ricorrente per la somma di €11.124,93 oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo. Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione PAte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo vizi del materiale consegnato. In particolare, il contratto tra le parti prevedeva la fornitura di pellicola, ossia di rotoli di carta trasparente con base di carta comune, da serigrafare, tranciare, collocare in stampi in cui doveva iniettarsi poliuretano, col risultato di una suola in poliuretano con rifiniture disegnate impresse su tale pellicola. Tuttavia, i rotoli di pellicola per l'effettuazione delle serigrafie erano rotti sui lati, la pellicola non era stata tirata
- 2 - uniformemente e ciò impediva alla stampa digitale di essere trasferita correttamente sulla suola in poliuretano, rendendo il risultato inutilizzabile. PA La aveva immediatamente contestato i rotoli di pellicola difettosa, come risultava anche dai messaggi della società Label System che aveva eseguito la stampa digitale sulla pellicola. Inoltre, nei primi giorni del mese di giugno 2019 si era svolto l'incontro presso la luogo in cui venivano PAte_2 stampate le suole con la pellicola difettosa, riunione alla quale erano presenti , e PAte_3 PAte_4 PAte_5 per la nonché la legale rappresentante della
[...] PAte_1
, il figlio Controparte_2 della , nonché l'agente di commercio della CP_2
. Controparte_3
In occasione di tale incontro la Controparte_1
visionava la merce difettosa e confermava il
[...] riconoscimento dei vizi e difetti denunciati, chiedendo un conteggio dei danni che si dichiarava disposta a risarcire. Con e-mail del 22.7.2019 la specificava le somme di cui Pt_1 chiedeva il rimborso a seguito dei vizi e difetti riconosciuti anche dalla opposta. L'opponente, altresì, lamentava che i vizi e i difetti suddetti, avevano comportato oneri per essere eliminati, dovevano essere necessariamente risarciti con una riduzione del prezzo della merce fornita, risarcimento danni e compensazione delle partite di dare ed avere, con condanna della parte opposta al pagamento dell'eccedenza. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare che la CP_1
aveva fornito merce affetta da vizi e difetti tali da
[...] renderla inidonea all'uso per cui era destinata e che i relativi pagamenti erano stati legittimamente sospesi. In via riconvenzionale, chiedeva di “condannare la
[...] in persona del legale rappr Controparte_1 pro tempore al risarcimento dei danni causati a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere nella misura già indicata di € 17.055,48 oltre Iva o in quella che risulterà provata e dovuta in corso di causa oltre gli interessi e maggior danno come per legge, - disporre la compensazione tra le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della
[...] con quelle che risulteranno Controparte_1 rcimento danni, con condanna della in persona del suo legale Controparte_1 ento in favore della CP_4
[...] [...]
dell'importo che dovesse risultare in eccedenza;
Il tutto con
[...] ia di spese e compensi di lite”. Si costituiva nel giudizio la , Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti di causa operata dalla opponente. In particolare, disconosceva la corrispondenza telematica rappresentata, in quanto riguardante altre circostanze accadute nel corso dell'intero e duraturo rapporto di lavoro intercorso tra le società e in alcun modo riconducibile alla fornitura di merce discussa. L'opposta riferiva che, già in epoca precedente alla contestata fornitura di merci, la intratteneva regolari rapporti Pt_1 commerciali con la per la fornitura della medesima CP_5 pellicola. La infatti, leader del settore di produzione di CP_5 tali materiali, nel corso dell'intero rapporto commerciale, sottoponeva alla la diversità della qualità dei prodotti Pt_1 offerti nonché la complessità della loro lavorazione soprattutto a mezzo stampa digitale il cui buon esito del risultato era strettamente connesso alla corretta taratura dei macchinari stampanti soggetti quindi a preventivi ed innumerevoli accorgimenti. Inoltre, tra le due società era sempre intercorso un costante rapporto di collaborazione anche con diversi incontri dall'agente Con della , Sig. presso i locali dell'azienda Controparte_3 opponente proprio al fine di individuare il tipo di prodotto necessario per le finalità produttive della nonché Pt_1 verificare e raccomandare con puntualità le modalità di lavorazione adatta al tipo di prodotto. Tuttavia, sebbene tale consulenza venisse costantemente PA Con PA richiesta dalla e regolarmente offerta dalla , la non Con aveva mai consentito alla di potersi recare all'interno dei locali della Label System per constatare la correttezza dei processi di lavorazione di tali delicate lavorazioni. Sennonché, in data 22.7.2019, senza aver mai contestato alla Con
la benché minima problematica su eventuali difetti dei prodotti, notificava a mezzo e-mail una contestazione in cui richiedeva il risarcimento di presunti danni per un importo di
€17.005,48 contabilizzato su altrettante presunte e indimostrate contestazioni ricevute a sua volta da terzi soggetti Con del tutto estranei al rapporto contrattuale con la . All'udienza del 30.11.2020, celebrata mediante trattazione scritta, non veniva concessa la provvisoria esecuzione chiesta da parte opposta, attese le contestazioni sollevate da parte
- 4 - opponente in merito a vizi interessanti la merce fornita;
altresì, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c.. Con il secondo termine ex art. 183 c.6 c.p.c., la parte opponente chiedeva di essere ammessa alla prova per testi nonché disporsi consulenza tecnica d'ufficio; anche parte opposta chiedeva prova per testi. Con ordinanza del 29.9.2021, venivano ammesse le prove per testi, a seguito delle quali il Tribunale si riservava di decidere in ordine all'ammissione della CTU. All'esito dell'escussione delle prove testimoniali, tenutesi alle udienze del 25.1.2022 e del 23.5.2022, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.9.2024, la parte opponente insisteva per la rinnovazione della CTU;
il Giudice si riservava e all'esito, in data 3.10.2024, assegnava la causa in decisione. Tanto premesso si osserva quanto segue. Giova premettere come il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. sia un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore- opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare
- 5 - gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Orbene, nel caso di specie, l'azienda Controparte_1
ha chiesto il pagamento della fornitura di cui alle
[...] fatture: n. 1/1125 del 17.5. 2019 di € 2.639,30; - n. 1/1210 del 27.5.2019 di € 4560,31; - n. 1/1283 del 31.5. 2019 di
€4.529,32, per un totale complessivo di €11.124,93 al netto dell'importo di €604,00 stornato con nota di credito n. 4/62 del 31.7. 2019. L'opponente ha formulato eccezione di inadempimento, atteso che la pellicola consegnata era affetta da vizi tali da rendere i prodotti lavorati inidonei all'uso cui erano destinati. Per cui non viene contestata la quantità ma la qualità della fornitura effettuata, ne deriva che la parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio con riferimento al titolo negoziale, per quanto attiene alla fornitura realmente effettuata. Per quanto concerne i vizi della merce, per i quali l'opponente ha spiegato anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni, con richiesta di compensazione dei crediti, è utile procedere facendo riferimento innanzitutto alla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale ampiamente ci si riporta e si condivide. L'ausiliario del Giudice, infatti, ha chiarito più volte nel proprio elaborato peritale che l'inutilizzabilità del prodotto, in ultima analisi, è dipesa da una serie di concause, riconoscendo, quindi, in parte un difetto della pellicola fornita e in parte una non corretta processazione del materiale da parte dell'azienda terza Label System, il quale è stato sottoposto ad una pressione non adeguata rispetto alle specifiche del prodotto. Con riferimento alle contestazioni in ordine alla perizia, provenienti dalla parte opponente, con riferimento al materiale utilizzato dal consulente per operare le verifiche, si osserva che le operazioni peritali potevano essere svolte unicamente sullo stato attuale della merce presente sul luogo;
infatti, al fine di ottenere una indagine sull'intera merce che si assumeva difettata, l'opponente avrebbe dovuto promuovere un accertamento tecnico preventivo al momento dell'insorgenza della problematica denunciata. Tuttavia, la merce presente nei magazzini al momento degli accessi del consulente e non lavorata è risultata di molto inferiore rispetto a quella contrattualmente fornita.
- 6 - Ciò posto, alla pagina sei dell'elaborato, si legge che in occasione di uno degli accessi “ci si trovava innanzi ad una piccola parte della merce oggetto di contestazione (per una stima eseguita sul rapporto del peso, anche con l'ausilio del CTP sig.
e senza contestazioni delle parti, si arrivava ad Persona_1
di MQ. 540,00) Con un valore desumibile dalle fatture agli atti ed acquisite di EURO 2,45 al MQ. Quindi il valore della giacenza di merce contestata si stimava pari ad EURO 1.323 oltre I.V.A. al 22%”. Altresì, alla pagina sette, si legge “In presenza di minimi riscontri, e vicendevoli disconoscimenti si ipotizza il denunciato vizio come causato da una serie di possibili concause, considerato anche che sul foglio di TPU vergine fornito tale difetto sarebbe stato facilmente riscontrabile dall'operatore prima di iniziare le operazioni di lavorazione e scartarlo, cosa che evidentemente non è stata fatta.” Altro elemento importante è che “il materiale esibito era stato tutto lavorato, e non si è trovato un solo rotolo di TPU non processato, come da verbale redatto durante l'accesso peritale a
circa il costo di stampa da sommare alle giacenze PAte_1 inutilizzabili rinvenute, e quantificato a pag. 8 dal CTP in Euro 540 a ML (metro lineare) anziché a MQ (Metri quadri) , certamente potrebbe mutare e aumentare il valore dell'incidenza del vizio, quantificato al punto C della perizia, ma non si è in grado di replicare non essendo stata esibita in sede di accesso alcuna fattura per costo di lavorazione , né indicazioni su una perdita di utile per la mancata vendita dei manufatti”. Oltretutto, in sede di prova testimoniale, Testimone_1
Direttore commerciale dell'azienda opposta, in risposta al capo 9 della memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., ha fatto presente che nell'incontro tenutosi dalle parti a giugno 2019 la Con
aveva proposto una modifica del prodotto che non era stata accolta dall'opponente. Sicché, alla luce delle risultanze istruttorie condotte, i vizi sono stati accertati in parte della merce, in particolare striature e marcature;
questi ultimi si ritiene siano stati causati per più cause in concausa tra le due parti per fornitura di materiale da parte di e per la lavorazione eseguita da parte di CP_5 [...] per Pt_2 Pt_1
La quantità del materiale TPU che la ha acquistato dalla CP_5
è di totali 3.923,93 mq, per cui la giacenza riscontrata Pt_1 presso la di 540,00mq è pari al 13,78% della fornitura CP_5 con un valore di €1.614,00 Iva inclusa. Sulla base delle motivazioni suesposte, in accoglimento parziale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di
- 7 - risarcimento danni con richiesta di compensazione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente
[...]
va condannata al pagamento di PAte_1
€9.510,93, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza, a favore della opposta l'
[...]
somma derivante dalla compensazione tra Controparte_1 il credito della fornitura di € 11.124,93 e quello del risarcimento danni accertato dal CTU di €1.614,00. Le spese del presente procedimento, vanno interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti e in solido tra loro nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1888/2020 R.G.A.C., pendente tra
[...]
PAte_6
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita,
[...] così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8996/2019 emesso in data 9.12.2019 dal Tribunale di Napoli;
2)Condanna , PAte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 9.510,93, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza, a favore di Controparte_1
3)Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico di entrambe le parti e in solido tra loro nei confronti del CTU.
Così deciso in Napoli, il 20.1.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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