CA
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
n. 5031/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5031/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CONTARDO FRANCESCO e dell'avv. CONTARDO ROCCO LEONARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARESCALCO FRANCESCO APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con decreto ingiuntivo n. 44/2015 del 09.01.2015 il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda di regresso spiegata da , Parte_1
condannava , nella qualità di co-fideiussore della società Controparte_1
garantita al pagamento, in favore del primo, in quanto co- Parte_2
pagina 1 di 10 fideiussore solvente, della somma di € 5.100,00 (pari ad un quinto della somma da questi versata alla banca garantita, essendo cinque i fideiussori)
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione Controparte_1
eccependo in primis che il contratto da lui concluso con la banca di
Flumeri, così come quelli stipulati dagli altri quattro cofideiussori, andava qualificato come contratto autonomo di garanzia per cui non poteva essere azionata nei suoi confronti da altro garante l'azione di regresso di cui all'art. 1954 cc prevista solo per l'ipotesi di fideiussione ordinaria.
In subordine deduceva che, comunque, non avendo egli avuto, all'atto del rilascio della garanzia, la consapevolezza della esistenza di quelle altrui, nonché
l'intento e la coscienza di garantire il debito principale congiuntamente ad altri garanti, si tratterebbe di fideiussioni plurime e non di co-fideiussione di cui all'art. 1946 cc, per cui non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione dell'art. 1954 cc.
In terzo luogo eccepiva che, in ogni caso, i tre bonifici con cui Parte_1
asseriva di aver effettuato il pagamento congiuntamente all'altro garante
[...]
, per il complessivo importo di € 51.000,00, erano stati effettuati Persona_1
sul conto corrente intestato alla debitrice principale e non già Parte_2
direttamente in favore della banca, come imposto dal contratto di fideiussione, per cui tali versamenti andavano intesi come anticipazioni dei soci in favore della società che doveva quindi intendersi come unico legittimato Parte_2
passivo dell'azione intentata dal fideiussore solvente.
In ultimo deduceva il che la banca di Flumeri con le comunicazioni CP_1
inviate aveva richiesto il rientro dalla esposizione debitoria presente sul conto corrente ed il pagamento soltanto alla debitrice e non già ai garanti, Parte_2
ai quali tali note venivano trasmesse soltanto per conoscenza.
Per tale ultima circostanza il escludeva, altresì, che potesse ritenersi CP_1
esperibile da parte del fideiussore solvente l'azione di surrogazione ex art. 1949
pagina 2 di 10 e 1203 n. 3 cc, precisando ancora che il pagamento al creditore era stato eseguito dal debitore principale e non dal fideiussore.
Si costituiva con comparsa depositata il 16.06.2015 l'opposto Parte_1
contestando specificamente i motivi di opposizione innanzi riportati per le ragioni esposte in detta comparsa cui si rinvia in questa sede e chiedendone il rigetto.
In via subordinata, ex artt. 1949 e 1203 n. 3 cc, spiegava domanda di surrogazione nei diritti del creditore a seguito dell'eseguito pagamento, e per l'effetto chiedeva in ogni caso condannarsi il garante al pagamento in CP_1
suo favore della somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 247/2017, pubblicata in data 08.02.2017, il Tribunale di
Avellino, qualificando le fideiussioni di cui è causa prestate in favore della debitrice principale come contratti autonomi di garanzia, e Parte_2
condividendo sostanzialmente la prima eccezione formulata sul punto dall'opponente , escludeva la configurabilità dell'azione di regresso di CP_1
cui all'art. 1954 cc e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1
articolando le seguenti censure.
Con il primo motivo di appello questi criticava la qualificazione delle fideiussioni in oggetto come contratti autonomi di garanzia, come operata dal
Tribunale e deduceva pertanto la applicabilità degli artt. 1946 e 1954 cc e dunque la esperibilità e la fondatezza dell'azione di regresso da lui proposta.
Con un secondo motivo di gravame, deduceva in ogni caso la violazione da parte del primo giudice degli artt. 1298 e 1299 cc per non aver ritenuto applicabile al fideiussore solvente, pur in presenza di un debito solidale, l'istituto del regresso previsto in via generale da dette norme a vantaggio di colui che,
pagina 3 di 10 essendo tenuto in solido con altri al pagamento del debito garantito, aveva interesse a soddisfarlo e per tale ragione vi ha provveduto.
Con un terzo motivo di appello, eccepiva, in via ancora più subordinata, la omessa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1203 n. 3 e
1204 cc in tema di surrogazione legale prevista a vantaggio del condebitore che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e vi abbia provveduto.
Sottolineava a riguardo che tra l'azione di surroga e quella di regresso non sussisteva alcun rapporto di alternatività o incompatibilità in quanto chi agisce in regresso farebbe valere anche il suo diritto di surrogazione legale nelle ragioni del creditore (nei limiti di quella parte di obbligazione che non deve restare a suo carico).
Evidenziava altresì che detta domanda subordinata di surrogazione legale era stata legittimamente e tempestivamente da lui formulata all'atto della costituzione con comparsa di costituzione e risposta, trattandosi non già di domanda nuova ma di modificazione della domanda originaria (ovvero diversa qualificazione del medesimo diritto di rimborso) ammessa a norma dell'art. 183 cpc.
Con un quarto ed ultimo motivo di gravame, censurava per omessa, contraddittoria ed apparente motivazione la statuizione del primo giudice che riferendosi dapprima al come fideiussore che abbia pagato, avrebbe Pt_1
affermato poi apoditticamente che lo stesso non poteva esercitare azione di rivalsa ma soltanto la ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cc contro il debitore principale.
Concludeva dunque per la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto in accoglimento della domanda di regresso ex art. 1954 cc.
pagina 4 di 10 In subordine, per la condanna dell'appellante al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di surroga (ex art. 1203 n. 3 cc) ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cc.
Si costituiva l'appellato con comparsa di costituzione del Controparte_1
21.02.2018 il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo sostanzialmente le deduzioni ed eccezioni sollevate in primo grado con l'atto di opposizione, con le motivazioni esposte in detta comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Sottolineava, inoltre, la inammissibilità dell'azione surrogatoria proposta in via subordinata dall'appellante per carenza di interesse dello stesso, e perché domanda nuova relativa ad azione ontologicamente distinta da quella di regresso fatta valere col ricorso monitorio, avente causa petendi e petitum completamente diversi.
In via subordinata proponeva, comunque, appello incidentale condizionato chiedendo, per la ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, che fosse riformata la sentenza del primo giudice laddove aveva omesso di valutare la inammissibilità della domanda del in considerazione del CP_1
pagamento effettuato dal debitore principale e non dal garante che aveva agito in regresso. Chiedeva dunque, in tale subordinata ipotesi, dichiararsi inammissibile la domanda del per le ragioni di cui sopra. CP_1
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Stante la stretta connessione e conseguenzialità sul piano logico-giuridico delle questioni ad essi sottese, appare opportuno procedere ad una trattazione unitaria dei motivi di appello e di appello incidentale innanzi proposti, secondo l'ordine logico delle questioni.
pagina 5 di 10 1)Va innanzi tutto rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal , CP_1
in sede di appello incidentale subordinato, di inammissibilità della domanda di regresso e/o surrogazione proposta dal in considerazione del fatto che Pt_1
il pagamento sarebbe stato effettuato al creditore dal debitore principale attraverso il suo conto corrente e non direttamente dal garante che aveva agito in regresso senza neppure essere stato personalmente compulsato.
Appare documentalmente provato che la comunicazione di recesso dal contratto di apertura di credito e di richiesta della banca di rientro entro il termine dieci giorni dalla esposizione debitoria (di cui alla raccomandata a.r del
25.02.2013) sia stata inviata non solo al debitore principale ma anche a tutti e cinque i fideiussori/garanti compreso , e che la stessa banca Parte_1
in essa paventi anche, in caso di inottemperanza, la adozione di ogni forma di tutela “anche in danno dei vostri garanti che ci leggono in copia” (vedi penultimo rigo della missiva).
Inoltre, nei tre bonifici di pagamento eseguiti da Parte_1
congiuntamente a è espressamente indicato nella causale Persona_1
del versamento “Pagamento fideiussori e Parte_1 Per_1
” (vedi fotocopie ricevute dei bonifici in atti) per cui deve escludersi
[...]
che tali versamenti possano essere stati eseguiti a titolo di anticipazioni del socio alla società Parte_2
Del tutto pretestuoso ed infondato risulta poi il rilievo secondo cui tali pagamenti non sarebbero idonei a fondare l'azione del in quanto eseguiti sul Pt_1
conto di e dunque in favore di quest'ultima e non del creditore Parte_2
garantito.
Non si vede infatti in quale altro modo avrebbero dovuto provvedere i fideiussori al pagamento, ed appare evidente che il versamento delle somme garantite sul conto della debitrice principale era destinato per l'appunto a ripianare il saldo passivo del conto e dunque ad eliminare l'esposizione debitoria come richiesto pagina 6 di 10 dalla banca creditrice, effetto che si è puntualmente prodotto attraverso la compensazione delle poste passive con quelle attive secondo l'ordinario meccanismo caratterizzante il conto corrente bancario.
Ciò trova conferma, ancorché non ce ne sia bisogno, nell'attestato rilasciato dalla banca creditrice ( di Flumeri), datato 04.12. 2014, nel quale essa dà atto che la debitoria in essere presso la banca a nome della società Pt_2
è stata estinta dai sigg.ri e quali
[...] Parte_1 Persona_1
soci e fideiussori della in forza di fideiussioni rilasciate in data Parte_2
13.03 -16.03.2006 (vedi attestato e fideiussioni prodotte in copia in atti dal
[...]
) Pt_1
Superata detta questione preliminare ritiene questa Corte che, in base al principio della ragione più liquida, ed a prescindere quindi dalle ulteriori questioni relative alla qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia o fideiussioni in senso proprio e della configurabilità del vincolo di solidarietà tra co-fideiussori (costituente il presupposto per l' azione generale di regresso tra condebitori ex artt. 1298 e 1299 cc) in presenza di fideiussioni plurime come nel caso di specie, il co-fideiussore solvente Parte_1
aveva comunque diritto al pagamento nei confronti degli altri garanti inadempienti, compreso il convenuto , in virtù della sua Controparte_1
surrogazione legale nel diritto di credito della banca ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc.
Non vi è dubbio, infatti, che irrilevante rispetto a tale diritto di surrogazione legale è la natura di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione in senso proprio delle fideiussioni rilasciate dai garanti, così come inconferente è la sussistenza o meno di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra fideiussori
(costituente invece uno dei presupposti dell'azione di regresso).
pagina 7 di 10 L'art. 1203 n. 3 cc consente infatti tale surrogazione legale “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Nel caso di specie risulta evidente la sussistenza di detti presupposti di legge in quanto era pacificamente tenuto con gli altri quattro Parte_1
fideiussori, nei confronti del creditore al pagamento del debito CP_2
della società ed aveva un adeguato ed effettivo interesse a Parte_2
soddisfarlo per evitare, in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale e degli altri co-garanti, una eventuale azione diretta del creditore nei suoi confronti per il pagamento dell'intero debito.
Va infine rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal di CP_1
inammissibilità per tardività, in quanto non sollevata nel ricorso monitorio ma solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, della domanda subordinata di pagamento per surrogazione ex art. 1203 n. 3 cc proposta dal
[...]
. Pt_1
Non si tratta infatti di domanda nuova per la quale potrebbe configurarsi l'invocata decadenza ma di una semplice precisazione della domanda originaria, come tale effettuabile entro il primo termine di cui all'art. 183 comma
5 n. 1 cpc.
In capo al garante che ha pagato l'intero debito sorge, difatti, un diritto unico verso gli altri co-garanti suscettibile di integrare il carattere del regresso e/o della surroga e che può essere dunque fatto valere nelle forme dell'una o dell'altra azione (vedi sul punto Cass. n. 18782/2017).
In definitiva i fatti costitutivi del diritto azionato e l'oggetto della domanda di pagamento sono i medesimi nell'uno e nell'altro caso, e muta soltanto l'inquadramento e la qualificazione giuridica degli stessi, senza che si introduca nel processo alcun tema nuovo di indagine e decisione, per cui la surrogazione legale può essere richiesta per la prima volta anche in appello dal fideiussore pagina 8 di 10 che aveva agito in primo grado in regresso nei confronti di altro co-fideiussore sulla base di contratti di garanzia autonomi e plurimi (vedi Cass. civ. n.
4632/2002).
L'accoglimento del terzo motivo di gravame assorbe e rende superflua ogni statuizione in merito al quarto ed ultimo motivo di impugnativa innanzi illustrato.
L'appello va dunque accolto e con esso, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc, la domanda di pagamento proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Per le ragioni innanzi esposte cui si rinvia, va, inoltre, rigettato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Le spese processuali della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio di
[...]
devono seguire la soccombenza di e si Parte_1 Controparte_1
liquidano a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello incidentale condizionato rigettato, ha l'obbligo di Controparte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 247/2017, pubblicata in data 08.02.2017, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da , e Parte_1
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.100,00, oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
3) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali che liquida per la fase monitoria in €
[...]
473,00 per compensi di avvocato oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., per il giudizio di primo grado in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., e per il presente grado di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., il tutto con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari avv.ti Francesco Contardo e Rocco Leonardo
Contardo;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5031/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CONTARDO FRANCESCO e dell'avv. CONTARDO ROCCO LEONARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARESCALCO FRANCESCO APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con decreto ingiuntivo n. 44/2015 del 09.01.2015 il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda di regresso spiegata da , Parte_1
condannava , nella qualità di co-fideiussore della società Controparte_1
garantita al pagamento, in favore del primo, in quanto co- Parte_2
pagina 1 di 10 fideiussore solvente, della somma di € 5.100,00 (pari ad un quinto della somma da questi versata alla banca garantita, essendo cinque i fideiussori)
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione Controparte_1
eccependo in primis che il contratto da lui concluso con la banca di
Flumeri, così come quelli stipulati dagli altri quattro cofideiussori, andava qualificato come contratto autonomo di garanzia per cui non poteva essere azionata nei suoi confronti da altro garante l'azione di regresso di cui all'art. 1954 cc prevista solo per l'ipotesi di fideiussione ordinaria.
In subordine deduceva che, comunque, non avendo egli avuto, all'atto del rilascio della garanzia, la consapevolezza della esistenza di quelle altrui, nonché
l'intento e la coscienza di garantire il debito principale congiuntamente ad altri garanti, si tratterebbe di fideiussioni plurime e non di co-fideiussione di cui all'art. 1946 cc, per cui non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione dell'art. 1954 cc.
In terzo luogo eccepiva che, in ogni caso, i tre bonifici con cui Parte_1
asseriva di aver effettuato il pagamento congiuntamente all'altro garante
[...]
, per il complessivo importo di € 51.000,00, erano stati effettuati Persona_1
sul conto corrente intestato alla debitrice principale e non già Parte_2
direttamente in favore della banca, come imposto dal contratto di fideiussione, per cui tali versamenti andavano intesi come anticipazioni dei soci in favore della società che doveva quindi intendersi come unico legittimato Parte_2
passivo dell'azione intentata dal fideiussore solvente.
In ultimo deduceva il che la banca di Flumeri con le comunicazioni CP_1
inviate aveva richiesto il rientro dalla esposizione debitoria presente sul conto corrente ed il pagamento soltanto alla debitrice e non già ai garanti, Parte_2
ai quali tali note venivano trasmesse soltanto per conoscenza.
Per tale ultima circostanza il escludeva, altresì, che potesse ritenersi CP_1
esperibile da parte del fideiussore solvente l'azione di surrogazione ex art. 1949
pagina 2 di 10 e 1203 n. 3 cc, precisando ancora che il pagamento al creditore era stato eseguito dal debitore principale e non dal fideiussore.
Si costituiva con comparsa depositata il 16.06.2015 l'opposto Parte_1
contestando specificamente i motivi di opposizione innanzi riportati per le ragioni esposte in detta comparsa cui si rinvia in questa sede e chiedendone il rigetto.
In via subordinata, ex artt. 1949 e 1203 n. 3 cc, spiegava domanda di surrogazione nei diritti del creditore a seguito dell'eseguito pagamento, e per l'effetto chiedeva in ogni caso condannarsi il garante al pagamento in CP_1
suo favore della somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 247/2017, pubblicata in data 08.02.2017, il Tribunale di
Avellino, qualificando le fideiussioni di cui è causa prestate in favore della debitrice principale come contratti autonomi di garanzia, e Parte_2
condividendo sostanzialmente la prima eccezione formulata sul punto dall'opponente , escludeva la configurabilità dell'azione di regresso di CP_1
cui all'art. 1954 cc e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1
articolando le seguenti censure.
Con il primo motivo di appello questi criticava la qualificazione delle fideiussioni in oggetto come contratti autonomi di garanzia, come operata dal
Tribunale e deduceva pertanto la applicabilità degli artt. 1946 e 1954 cc e dunque la esperibilità e la fondatezza dell'azione di regresso da lui proposta.
Con un secondo motivo di gravame, deduceva in ogni caso la violazione da parte del primo giudice degli artt. 1298 e 1299 cc per non aver ritenuto applicabile al fideiussore solvente, pur in presenza di un debito solidale, l'istituto del regresso previsto in via generale da dette norme a vantaggio di colui che,
pagina 3 di 10 essendo tenuto in solido con altri al pagamento del debito garantito, aveva interesse a soddisfarlo e per tale ragione vi ha provveduto.
Con un terzo motivo di appello, eccepiva, in via ancora più subordinata, la omessa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1203 n. 3 e
1204 cc in tema di surrogazione legale prevista a vantaggio del condebitore che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e vi abbia provveduto.
Sottolineava a riguardo che tra l'azione di surroga e quella di regresso non sussisteva alcun rapporto di alternatività o incompatibilità in quanto chi agisce in regresso farebbe valere anche il suo diritto di surrogazione legale nelle ragioni del creditore (nei limiti di quella parte di obbligazione che non deve restare a suo carico).
Evidenziava altresì che detta domanda subordinata di surrogazione legale era stata legittimamente e tempestivamente da lui formulata all'atto della costituzione con comparsa di costituzione e risposta, trattandosi non già di domanda nuova ma di modificazione della domanda originaria (ovvero diversa qualificazione del medesimo diritto di rimborso) ammessa a norma dell'art. 183 cpc.
Con un quarto ed ultimo motivo di gravame, censurava per omessa, contraddittoria ed apparente motivazione la statuizione del primo giudice che riferendosi dapprima al come fideiussore che abbia pagato, avrebbe Pt_1
affermato poi apoditticamente che lo stesso non poteva esercitare azione di rivalsa ma soltanto la ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cc contro il debitore principale.
Concludeva dunque per la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto in accoglimento della domanda di regresso ex art. 1954 cc.
pagina 4 di 10 In subordine, per la condanna dell'appellante al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di surroga (ex art. 1203 n. 3 cc) ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cc.
Si costituiva l'appellato con comparsa di costituzione del Controparte_1
21.02.2018 il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo sostanzialmente le deduzioni ed eccezioni sollevate in primo grado con l'atto di opposizione, con le motivazioni esposte in detta comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Sottolineava, inoltre, la inammissibilità dell'azione surrogatoria proposta in via subordinata dall'appellante per carenza di interesse dello stesso, e perché domanda nuova relativa ad azione ontologicamente distinta da quella di regresso fatta valere col ricorso monitorio, avente causa petendi e petitum completamente diversi.
In via subordinata proponeva, comunque, appello incidentale condizionato chiedendo, per la ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, che fosse riformata la sentenza del primo giudice laddove aveva omesso di valutare la inammissibilità della domanda del in considerazione del CP_1
pagamento effettuato dal debitore principale e non dal garante che aveva agito in regresso. Chiedeva dunque, in tale subordinata ipotesi, dichiararsi inammissibile la domanda del per le ragioni di cui sopra. CP_1
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Stante la stretta connessione e conseguenzialità sul piano logico-giuridico delle questioni ad essi sottese, appare opportuno procedere ad una trattazione unitaria dei motivi di appello e di appello incidentale innanzi proposti, secondo l'ordine logico delle questioni.
pagina 5 di 10 1)Va innanzi tutto rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal , CP_1
in sede di appello incidentale subordinato, di inammissibilità della domanda di regresso e/o surrogazione proposta dal in considerazione del fatto che Pt_1
il pagamento sarebbe stato effettuato al creditore dal debitore principale attraverso il suo conto corrente e non direttamente dal garante che aveva agito in regresso senza neppure essere stato personalmente compulsato.
Appare documentalmente provato che la comunicazione di recesso dal contratto di apertura di credito e di richiesta della banca di rientro entro il termine dieci giorni dalla esposizione debitoria (di cui alla raccomandata a.r del
25.02.2013) sia stata inviata non solo al debitore principale ma anche a tutti e cinque i fideiussori/garanti compreso , e che la stessa banca Parte_1
in essa paventi anche, in caso di inottemperanza, la adozione di ogni forma di tutela “anche in danno dei vostri garanti che ci leggono in copia” (vedi penultimo rigo della missiva).
Inoltre, nei tre bonifici di pagamento eseguiti da Parte_1
congiuntamente a è espressamente indicato nella causale Persona_1
del versamento “Pagamento fideiussori e Parte_1 Per_1
” (vedi fotocopie ricevute dei bonifici in atti) per cui deve escludersi
[...]
che tali versamenti possano essere stati eseguiti a titolo di anticipazioni del socio alla società Parte_2
Del tutto pretestuoso ed infondato risulta poi il rilievo secondo cui tali pagamenti non sarebbero idonei a fondare l'azione del in quanto eseguiti sul Pt_1
conto di e dunque in favore di quest'ultima e non del creditore Parte_2
garantito.
Non si vede infatti in quale altro modo avrebbero dovuto provvedere i fideiussori al pagamento, ed appare evidente che il versamento delle somme garantite sul conto della debitrice principale era destinato per l'appunto a ripianare il saldo passivo del conto e dunque ad eliminare l'esposizione debitoria come richiesto pagina 6 di 10 dalla banca creditrice, effetto che si è puntualmente prodotto attraverso la compensazione delle poste passive con quelle attive secondo l'ordinario meccanismo caratterizzante il conto corrente bancario.
Ciò trova conferma, ancorché non ce ne sia bisogno, nell'attestato rilasciato dalla banca creditrice ( di Flumeri), datato 04.12. 2014, nel quale essa dà atto che la debitoria in essere presso la banca a nome della società Pt_2
è stata estinta dai sigg.ri e quali
[...] Parte_1 Persona_1
soci e fideiussori della in forza di fideiussioni rilasciate in data Parte_2
13.03 -16.03.2006 (vedi attestato e fideiussioni prodotte in copia in atti dal
[...]
) Pt_1
Superata detta questione preliminare ritiene questa Corte che, in base al principio della ragione più liquida, ed a prescindere quindi dalle ulteriori questioni relative alla qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia o fideiussioni in senso proprio e della configurabilità del vincolo di solidarietà tra co-fideiussori (costituente il presupposto per l' azione generale di regresso tra condebitori ex artt. 1298 e 1299 cc) in presenza di fideiussioni plurime come nel caso di specie, il co-fideiussore solvente Parte_1
aveva comunque diritto al pagamento nei confronti degli altri garanti inadempienti, compreso il convenuto , in virtù della sua Controparte_1
surrogazione legale nel diritto di credito della banca ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc.
Non vi è dubbio, infatti, che irrilevante rispetto a tale diritto di surrogazione legale è la natura di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione in senso proprio delle fideiussioni rilasciate dai garanti, così come inconferente è la sussistenza o meno di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra fideiussori
(costituente invece uno dei presupposti dell'azione di regresso).
pagina 7 di 10 L'art. 1203 n. 3 cc consente infatti tale surrogazione legale “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.
Nel caso di specie risulta evidente la sussistenza di detti presupposti di legge in quanto era pacificamente tenuto con gli altri quattro Parte_1
fideiussori, nei confronti del creditore al pagamento del debito CP_2
della società ed aveva un adeguato ed effettivo interesse a Parte_2
soddisfarlo per evitare, in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale e degli altri co-garanti, una eventuale azione diretta del creditore nei suoi confronti per il pagamento dell'intero debito.
Va infine rilevata l'infondatezza della eccezione sollevata dal di CP_1
inammissibilità per tardività, in quanto non sollevata nel ricorso monitorio ma solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, della domanda subordinata di pagamento per surrogazione ex art. 1203 n. 3 cc proposta dal
[...]
. Pt_1
Non si tratta infatti di domanda nuova per la quale potrebbe configurarsi l'invocata decadenza ma di una semplice precisazione della domanda originaria, come tale effettuabile entro il primo termine di cui all'art. 183 comma
5 n. 1 cpc.
In capo al garante che ha pagato l'intero debito sorge, difatti, un diritto unico verso gli altri co-garanti suscettibile di integrare il carattere del regresso e/o della surroga e che può essere dunque fatto valere nelle forme dell'una o dell'altra azione (vedi sul punto Cass. n. 18782/2017).
In definitiva i fatti costitutivi del diritto azionato e l'oggetto della domanda di pagamento sono i medesimi nell'uno e nell'altro caso, e muta soltanto l'inquadramento e la qualificazione giuridica degli stessi, senza che si introduca nel processo alcun tema nuovo di indagine e decisione, per cui la surrogazione legale può essere richiesta per la prima volta anche in appello dal fideiussore pagina 8 di 10 che aveva agito in primo grado in regresso nei confronti di altro co-fideiussore sulla base di contratti di garanzia autonomi e plurimi (vedi Cass. civ. n.
4632/2002).
L'accoglimento del terzo motivo di gravame assorbe e rende superflua ogni statuizione in merito al quarto ed ultimo motivo di impugnativa innanzi illustrato.
L'appello va dunque accolto e con esso, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc, la domanda di pagamento proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Per le ragioni innanzi esposte cui si rinvia, va, inoltre, rigettato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Le spese processuali della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio di
[...]
devono seguire la soccombenza di e si Parte_1 Controparte_1
liquidano a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello incidentale condizionato rigettato, ha l'obbligo di Controparte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 247/2017, pubblicata in data 08.02.2017, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da , e Parte_1
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.100,00, oltre interessi legali codicistici dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_1
3) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali che liquida per la fase monitoria in €
[...]
473,00 per compensi di avvocato oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., per il giudizio di primo grado in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., e per il presente grado di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., il tutto con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari avv.ti Francesco Contardo e Rocco Leonardo
Contardo;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10