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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/7367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7367/2023
Promossa da:
nato a [...] il [...], c. f. , res. Parte_1 C.F._1 in via Botinaccio 13
nata a [...] F.no il 21.9.1941, c.f. , Parte_2 C.F._2
F.no in via Botinaccio, 15, entrambi iure proprio quali figli di nato a [...] F.no il 17.5.1904 e deceduto Persona_1 a AU il 21.4.1945, nonch quali figli e coeredi di quest'ultimo nonché di nata a [...], il [...], deceduta a Montelupo F.no il 13.5.1990 già coniuge Persona_2 e madre dei ricorrenti Persona_1 ra difesi nel presente giudizio dall'Avv. Diego Cremona (c.f.
), del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso il suo C.F._3 ' Tornabuoni, n. 10, e domicilio digitale PEC
come da procure alle liti in calce al presente atto, Email_1
RICORRENTI
contro
, in persona del suo legale Controparte_1
tedesca in Italia, 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 4, c.f. ; P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE e nei confronti di
, rappresentata dalla p.t. e dal Controparte_2 Controparte_3
, in p ifesi Controparte_4 86 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. , e, in forza dell'art. 11, parte Email_2 II, R.D. 286 del 30.10.1 50129 Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, p.e.c. Email_3
CONVENUTI I
OGGETTO: indennizzo crimini terzo Reich - art. 43 d.l. 36/2022
CONCLUSIONI
Pagina 1 nell'interesse dei ricorrenti: accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto del signor iure proprio quale figlio Parte_1 di nonché iure hereditatis q gli di quest'ultimo e di Persona_1 Per_2 i e madre del ricorrente, al risarcimento dei danni
[...] Persona_1 do il dettaglio diversa liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia: iure hereditatis dal padre euro 32.150,00; iure proprio diretto per la perdita del padre euro 356.690,00; iure hereditatis dalla madre euro 16.075,00+ 171.615,00 = 187.690,00 (comprensivo pro quota ereditaria della componente di danno iure hereditatis per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso iure proprio e iure hereditatis dalla madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della signora iure proprio quale figlia Parte_2 di nonché iure hereditatis qual igli di quest'ultimo e di Persona_1 iuge di e madre della ricorrente, al risarcimento dei Persona_2 Persona_1 i secondo il de e, salva diversa liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia: iure hereditatis dal padre euro 32.150,00; iure proprio diretto per la perdita del padre euro 346.595,00; iure hereditatis dalla madre euro 16.075,00+ 171.615,00 = 187.690,00 (comprensivo pro quota ereditaria della componente di danno iure hereditatis per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso iure proprio e iure hereditatis dalla madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal egli Controparte_3 Controparte_4
liqu e devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate.
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Nell'interesse della Presidenza del Consiglio e : Controparte_4
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
[...] b) in o ichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito per avere i danni iure proprio e iure hereditario, relativamente alla deportazione e morte del loro genitore che venne prelevato nella notte tra il 7 e l'8 Persona_1 marzo 1944 dai militari nazisti presso zione e trasferito a AU prima e ad dopo, ove, dopo aver subito quotidiani soprusi e trattamenti disumani e patito la fame e il CP_5 on 15 ore di lavoro giornaliero, troverà la morte il 21 aprile 1945 proprio due settimane prima della liberazione del campo.
Pagina 2 Entrambi i ricorrenti hanno chiesto i danni iure hereditatis ossia i danni che spettavano al genitore per la deportazione, che è certamente un fatto illecito e produttivo di un danno Persona_1
giurisprudenza costante. Per la determinazione di questo danno hanno proposto il criterio di calcolo che si rinviene nel precedente della sentenza di Treviso. Tale precedente utilizza, per analogia, i più obiettivi criteri di calcolo relativi all'ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.). Il Giudice ha ivi ancorato il risarcimento a quanto compete ai carcerati ingiustamente detenuti, euro 235,82 al giorno, oltre accessori di legge per l'attualizzazione del valore della moneta. Applicandosi intanto tale criterio alla vicenda di cui è causa, il danno subìto da
[...] per il periodo di prigionia sopportato prima della morte può essere co Per_1 to: periodo di detenzione 8.3.1944 – 21.4.1945, complessivi 409 giorni, moltiplicati per 235,82 euro al giorno à euro 96.450,00 da suddividere tra i suoi eredi. I ricorrenti hanno anche chiesto i danni iure proprio per la morte del loro padre, trattandosi di figli di tenera età e con esso conviventi. In particolare, che aveva 3 anni ha chiesto € 346.595,00 quale danno iure Parte_2 proprio per la ase alle tabelle milanesi per il calcolo del danno parentale chiedendo importi massimi per la tenera età della figlia al momento in cui le fu sottratto il genitore e per la particolare modalità in cui venne sottratto. he aveva 13 anni ha chiesto in base alle stesse tabelle € 356.690,00 quale Parte_1
perdita del padre. Entrambi hanno poi chiesto i danni iure hereditatis per successione da ossia la loro Persona_2 madre, per la perdita del coniuge, e calcolano tale credito in euro 343.2 ividere per i due ricorrenti. Tutti i crediti sono stati chiesti con devalutazione dei crediti al 1° gennaio 1947, data della prima rilevazione Istat, e rivalutati con applicazione degli interessi di legge. I ricorrenti hanno dedotto che la documentazione dello stato civile prodotta in causa dimostra che essi sono i figli di e di Persona_1 Persona_2 La Suprema Cort a a e la prova della qualità di erede può essere data anche con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Cass. 15026/2019).. Hanno poi insistito sulla legittimazione passiva della sempre sistematicamente e CP_1 affermata da numerosi tribunali, per i crimini contro l'u messi dal governo del terzo Reich e hanno rilevato anche che l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva della CP_1 proviene dalla parte non interessata, ossia la Presidenza consiglio ministri italiana, repubblica federale tedesca è rimasta contumace. Hanno dedotto che l'oggetto della presente procedura concerne il risarcimento di danni non patrimoniali rispetto ai quali la Repubblica non ha conseguito Controparte_1 liberatorie di sorta, né col Trattato del 1947, né con la Convenzione di Bonn del 1961.
Sull'eccezione di prescrizione i ricorrenti hanno osservato che i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili in base a norma consuetudinaria del diritto internazionale;
hanno citato precedenti pronunce recenti del tribunale di Firenze e la sent. Trib. Lecce n.1751/2024 nonché sent. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - ( e altri)
contro
Repubblica fed. Germania Per_3 Persona_4 (Petrillo) (Cassa con rinvio, App. Firen che superano l'eccezione dei convenuti secondo cui la norma consuetudinaria si sarebbe formata nel 1990 e dunque dopo i fatti di causa e dunque non potrebbe essere retroattivamente applicata. Con tali pronunce è stata sempre applicata la norma della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Hanno poi richiamato la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ciò che dunque non consente alla di avvantaggiarsi CP_1 del principio di immunità dalla giurisdizione dello stato italiano. DIFESA DEI CONVENUTI
Pagina 3 LA Repubblica Italiana ha chiesto di rigettare la domanda proposta nei confronti dello stato tedesco in quanto in base al trattato di Bonn era stata versata la somma di 40 milioni di marchi dalla all'Italia, per definire i rapporti patrimoniali pendenti al momento del trattato e CP_1 dunq ecreto legge n. 36/2022 era in continuità e attuativo dell'accordo di Bonn. Ha poi eccepito oltre al difetto di legittimazione passiva della la prescrizione del credito. CP_1
Sul merito della domanda La domanda dovrà essere rigettata anche nel merito laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta nel presente giudizio.
Sulla quantificazione dei risarcimenti: duplicazione delle voci di danno Nella determinazione dei risarcimenti richiesti, si ravvisa una duplicazione della voce “punti aggiuntivi per intensità di relazione “.
Eccezione di compensazione Dagli eventuali danni direttamente riferibili alla persona del de cuius andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa. Ha chiesto ordinarsi ai ricorrenti di esibire la documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., e richieda all'INPS, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione. La causa è stata trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies cpc post Cartabia in data 28.11.2024 e viene ora in decisione, dopo trattazione scritta e orale alla detta udienza.
MOTIVAZIONE La domanda dei ricorrenti appare fondata come di seguito esposto. Sulla prescrizione: effettivamente trova applicazione la norma consuetudinaria di diritto internazionale secondo cui i crimini contro l'umanità non si prescrivono mai. Anche prescindendo da ciò l'imprescrittibilità si verificherebbe anche su un profilo dello stesso diritto interno trattandosi di reati ai quali si applicherebbe la pena dell'ergastolo e dunque insensibili alla prescrizione. Sul difetto di legittimazione passiva della si rileva che l'abrogazione della norma statale CP_1 italiana che consentiva di recepire il pr immunità della dalla giurisdizione CP_1 straniera, nella specie , principio sancito con la convenzione rk, non consente di CP_2 ritenere applicabile in le principio di immunità essendo venuta meno la norma di adesione e di adeguamento interno del citato trattato internazionale. D'altra parte il trattato di Bonn non regola affatto i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dai nazisti in danno dei cittadini italiani, ma le questioni di carattere esclusivamente patrimoniale (beni danneggiati, saldi dei conti correnti ecc.), per cui non pare corretto affermare che il decreto legge istitutivo del Fondo si collochi in continuità col trattato di Bonn. A riprova di tale interpretazione si muove la Giurisprudenza dominante formatasi su questi risarcimenti anche prima dell'istituzione del Fondo e successivamente. Sul merito: gli attori hanno dato prova sufficiente del loro diritto all'ammissione al Fondo istituito con dl 32/2022. avendo prodotto la documentazione dello stato civile da cui emerge che essi erano i figli di e convivevano con lui al momento in cui venne deportato. Persona_1 È inoltr provato attraverso la documentazione prodotta dai ricorrenti, che
[...] venne effettivamente deportato nei tempi e circostanze indicate in ricorso e trasferi Per_1 lavoro tedeschi indicati in ricorso, dove fece una vita di totale deprivazione della sua dignità come essere umano, costretto a lavorare 14/15 ore al giorno, patendo la fame e il freddo, per poi, infatti, morire di stenti neanche un anno dopo la deportazione e due settimane prima della liberazione del campo. Il trattamento riservato ai deportati italiani era quello degli “internati” come emerge dalla documentazione prodotta e la ricostruzione storica di questo trattamento è orami fatto notorio acquisito alla conoscenza comune, oltre che appunto riportato nei libri di storia anche immediatamente successivi a quelle deportazioni (vd. Ampia bibliografia richiamata in ricorso).
Pagina 4 In particolare, si segnalano i seguenti documenti allegati al ricorso e utili a dimostrare la veridicità dei fatti allegati in ricorso:
11) Ordine Comando nazista in Firenze - Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier, nella persona del Tenente Colonnello 2 marzo 1944; Per_5
12) foto lapide collocata alla testa del binario 6 presso l e Santa Maria Novella di Firenze
13) recto (Carta Personale del Prigioniero) di n. di Controparte_6 Persona_1 ma
14) verso, che conferma la destinazione “Zement” (in Controparte_6 CP_5 dal
15) estratto da Registro “Arrivi” (Zugansbuch, redatto a AU l'11 marzo 1944) – f.1-; da Registro “Stazione di Posta” di AU (Standbuch der Postselle, che aggiungeva rispetto al primo registro informazioni sul mestiere del deportato) –f.2- ; da Registro Trasferimenti 25.3.1944 –f.3-, liste tutte recanti identificazione e CP_5 generalità con attribuzi tricolare, il 56906; legenda Registri –ff.4 e 5- tratta da
, Il libro dei deportati, Milano 2010 pp.643-645; Persona_6 Persona_7 Per_8 usen” che conferma l zione a del n. di Persona_1 matricola 56906;
17) targhe commemorative in Montelupo e in AU;
18) cippo posto presso il cimitero di Montelupo F.no;
19) monumento ai caduti in Piazza Matteotti in Montelupo F.no;
20) monumento di fronte alla scuola “Baccio da Montelupo” realizzato nel 2008 con pietra proveniente dalla cava di uno dei luoghi delle deportazioni;
CP_5
21) foto “pietra inciampo” dedic apposta davanti all'ingresso della Persona_1 sua casa di Montelupo Fiorentino. Sul quantum: Quanto al credito iure hereditatis per la deportazione appare accoglibile il criterio proposto di rapportarlo all'indennizzo da ingiusta detenzione e dunque per il periodo di detenzione 8.3.1944
– 21.4.1945, complessivi 409 giorni, si moltiplica per 235,82 euro al giorno e si giunge ad euro 96.439,38 da suddividere tra i suoi eredi. Da osservare che in realtà un giorno di vita da deportato-internato in un campo nazista, crea un danno alla persona ben più grave di un giorno passato in una prigione italiana, con la tutela della dignità e dei diritti del detenuto per cui questo importo giornaliero pecca persino per difetto. Viene poi liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto la deportazione e la morte anticipata causata dalla deportazione, hanno avuto l'effetto di privare per sempre i figli in tenera età, odierni ricorrenti, del loro padre di cui avevano estremo bisogno per crescere, vista la loro età di 3 e 13 anni, sottoponendo i ricorrenti alle sofferenze morali e difficoltà presumibili che dovettero affrontare non solo per crescere senza babbo, ma anche per non avere più i mezzi di sussistenza che il loro genitore gli aveva fino ad allora garantito con la sua attività lavorativa di ceramista per giunta in tempi difficilissimi di guerra e dopo guerra. Dunque, in una valutazione complessiva e indennitaria si liquidano le seguenti somme, calcolate in base alle tabelle di Milano 2023: per : Pt_2 Il congiunto ha 3 anni, è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 40 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 5
Pagina 5 Punti in base all'età della vittima 3,5 Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4 Punti totali riconosciuti 30,5 IMPORTO del RISARCIMENTO € 346.362,58
per FRANCO: Il congiunto ha 13 anni, è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 40 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento Milano 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.684,50
Non si riconosce il credito iure hereditatis della madre deceduta in quanto la stessa non ha esercitato il suo diritto prima di morire, come era possibile fare dopo ad es. la sent. Corte cost. 238/2004, e dunque il credito non azionato e non accertato alla sua morte, non fa parte delle poste attive trasmesse ai ricorrenti. Quanto agli accessori: poiché si tratta di un credito fatto valere per richiesta di ammissione al Fondo indennizzi recentemente istituito, e poiché anche i ricorrenti ben potevano esercitare il diritto dal 2004 in poi, si ritiene che gli accessori si applichino esclusivamente dalla domanda giudiziale e senza devalutazione e rivalutazione per le stesse ragioni legate all'inerzia dei ricorrenti.
Per questi motivi
in conclusione si riconosce la somma di euro € 346.362,58+ 48.725,00 a Parte_2 48.725,00 a Parte_1 con rivalutazione e interessi al tasso di legge dal deposito del ricorso.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e anche per esse sussiste diritto all'ammissione al fondo ex art. art. 43 d.l. 36/2022 e successive proroghe.
P.Q.M.
1- Accerta la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per la deportazione e morte di padre dei ricorrenti;
Persona_1 condanna la e, in solido con essa Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell' v. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal elle Controparte_3 CP_4 Controparte_4
euro € 346.362,58+ 48.725,00 quanto a Parte_2
Pagina 6 euro € 340.684,50+48.725,00 quanto a Parte_1 euro 15 mila per onorari del difensore ( ia).
3 - dichiara che sussistono le condizioni per l'ammissione dei ricorrenti al Fondo istituito presso il ministero Economia e Finanze ex art. 43 d.l. 36/2022 e successive proroghe.
4 - Rigetta ogni altra domanda.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7367/2023
Promossa da:
nato a [...] il [...], c. f. , res. Parte_1 C.F._1 in via Botinaccio 13
nata a [...] F.no il 21.9.1941, c.f. , Parte_2 C.F._2
F.no in via Botinaccio, 15, entrambi iure proprio quali figli di nato a [...] F.no il 17.5.1904 e deceduto Persona_1 a AU il 21.4.1945, nonch quali figli e coeredi di quest'ultimo nonché di nata a [...], il [...], deceduta a Montelupo F.no il 13.5.1990 già coniuge Persona_2 e madre dei ricorrenti Persona_1 ra difesi nel presente giudizio dall'Avv. Diego Cremona (c.f.
), del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso il suo C.F._3 ' Tornabuoni, n. 10, e domicilio digitale PEC
come da procure alle liti in calce al presente atto, Email_1
RICORRENTI
contro
, in persona del suo legale Controparte_1
tedesca in Italia, 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 4, c.f. ; P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE e nei confronti di
, rappresentata dalla p.t. e dal Controparte_2 Controparte_3
, in p ifesi Controparte_4 86 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. , e, in forza dell'art. 11, parte Email_2 II, R.D. 286 del 30.10.1 50129 Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4, p.e.c. Email_3
CONVENUTI I
OGGETTO: indennizzo crimini terzo Reich - art. 43 d.l. 36/2022
CONCLUSIONI
Pagina 1 nell'interesse dei ricorrenti: accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto del signor iure proprio quale figlio Parte_1 di nonché iure hereditatis q gli di quest'ultimo e di Persona_1 Per_2 i e madre del ricorrente, al risarcimento dei danni
[...] Persona_1 do il dettaglio diversa liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia: iure hereditatis dal padre euro 32.150,00; iure proprio diretto per la perdita del padre euro 356.690,00; iure hereditatis dalla madre euro 16.075,00+ 171.615,00 = 187.690,00 (comprensivo pro quota ereditaria della componente di danno iure hereditatis per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso iure proprio e iure hereditatis dalla madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della signora iure proprio quale figlia Parte_2 di nonché iure hereditatis qual igli di quest'ultimo e di Persona_1 iuge di e madre della ricorrente, al risarcimento dei Persona_2 Persona_1 i secondo il de e, salva diversa liquidazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia: iure hereditatis dal padre euro 32.150,00; iure proprio diretto per la perdita del padre euro 346.595,00; iure hereditatis dalla madre euro 16.075,00+ 171.615,00 = 187.690,00 (comprensivo pro quota ereditaria della componente di danno iure hereditatis per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso iure proprio e iure hereditatis dalla madre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal egli Controparte_3 Controparte_4
liqu e devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate.
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Nell'interesse della Presidenza del Consiglio e : Controparte_4
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
[...] b) in o ichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito per avere i danni iure proprio e iure hereditario, relativamente alla deportazione e morte del loro genitore che venne prelevato nella notte tra il 7 e l'8 Persona_1 marzo 1944 dai militari nazisti presso zione e trasferito a AU prima e ad dopo, ove, dopo aver subito quotidiani soprusi e trattamenti disumani e patito la fame e il CP_5 on 15 ore di lavoro giornaliero, troverà la morte il 21 aprile 1945 proprio due settimane prima della liberazione del campo.
Pagina 2 Entrambi i ricorrenti hanno chiesto i danni iure hereditatis ossia i danni che spettavano al genitore per la deportazione, che è certamente un fatto illecito e produttivo di un danno Persona_1
giurisprudenza costante. Per la determinazione di questo danno hanno proposto il criterio di calcolo che si rinviene nel precedente della sentenza di Treviso. Tale precedente utilizza, per analogia, i più obiettivi criteri di calcolo relativi all'ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.). Il Giudice ha ivi ancorato il risarcimento a quanto compete ai carcerati ingiustamente detenuti, euro 235,82 al giorno, oltre accessori di legge per l'attualizzazione del valore della moneta. Applicandosi intanto tale criterio alla vicenda di cui è causa, il danno subìto da
[...] per il periodo di prigionia sopportato prima della morte può essere co Per_1 to: periodo di detenzione 8.3.1944 – 21.4.1945, complessivi 409 giorni, moltiplicati per 235,82 euro al giorno à euro 96.450,00 da suddividere tra i suoi eredi. I ricorrenti hanno anche chiesto i danni iure proprio per la morte del loro padre, trattandosi di figli di tenera età e con esso conviventi. In particolare, che aveva 3 anni ha chiesto € 346.595,00 quale danno iure Parte_2 proprio per la ase alle tabelle milanesi per il calcolo del danno parentale chiedendo importi massimi per la tenera età della figlia al momento in cui le fu sottratto il genitore e per la particolare modalità in cui venne sottratto. he aveva 13 anni ha chiesto in base alle stesse tabelle € 356.690,00 quale Parte_1
perdita del padre. Entrambi hanno poi chiesto i danni iure hereditatis per successione da ossia la loro Persona_2 madre, per la perdita del coniuge, e calcolano tale credito in euro 343.2 ividere per i due ricorrenti. Tutti i crediti sono stati chiesti con devalutazione dei crediti al 1° gennaio 1947, data della prima rilevazione Istat, e rivalutati con applicazione degli interessi di legge. I ricorrenti hanno dedotto che la documentazione dello stato civile prodotta in causa dimostra che essi sono i figli di e di Persona_1 Persona_2 La Suprema Cort a a e la prova della qualità di erede può essere data anche con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Cass. 15026/2019).. Hanno poi insistito sulla legittimazione passiva della sempre sistematicamente e CP_1 affermata da numerosi tribunali, per i crimini contro l'u messi dal governo del terzo Reich e hanno rilevato anche che l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva della CP_1 proviene dalla parte non interessata, ossia la Presidenza consiglio ministri italiana, repubblica federale tedesca è rimasta contumace. Hanno dedotto che l'oggetto della presente procedura concerne il risarcimento di danni non patrimoniali rispetto ai quali la Repubblica non ha conseguito Controparte_1 liberatorie di sorta, né col Trattato del 1947, né con la Convenzione di Bonn del 1961.
Sull'eccezione di prescrizione i ricorrenti hanno osservato che i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili in base a norma consuetudinaria del diritto internazionale;
hanno citato precedenti pronunce recenti del tribunale di Firenze e la sent. Trib. Lecce n.1751/2024 nonché sent. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - ( e altri)
contro
Repubblica fed. Germania Per_3 Persona_4 (Petrillo) (Cassa con rinvio, App. Firen che superano l'eccezione dei convenuti secondo cui la norma consuetudinaria si sarebbe formata nel 1990 e dunque dopo i fatti di causa e dunque non potrebbe essere retroattivamente applicata. Con tali pronunce è stata sempre applicata la norma della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Hanno poi richiamato la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ciò che dunque non consente alla di avvantaggiarsi CP_1 del principio di immunità dalla giurisdizione dello stato italiano. DIFESA DEI CONVENUTI
Pagina 3 LA Repubblica Italiana ha chiesto di rigettare la domanda proposta nei confronti dello stato tedesco in quanto in base al trattato di Bonn era stata versata la somma di 40 milioni di marchi dalla all'Italia, per definire i rapporti patrimoniali pendenti al momento del trattato e CP_1 dunq ecreto legge n. 36/2022 era in continuità e attuativo dell'accordo di Bonn. Ha poi eccepito oltre al difetto di legittimazione passiva della la prescrizione del credito. CP_1
Sul merito della domanda La domanda dovrà essere rigettata anche nel merito laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta nel presente giudizio.
Sulla quantificazione dei risarcimenti: duplicazione delle voci di danno Nella determinazione dei risarcimenti richiesti, si ravvisa una duplicazione della voce “punti aggiuntivi per intensità di relazione “.
Eccezione di compensazione Dagli eventuali danni direttamente riferibili alla persona del de cuius andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa. Ha chiesto ordinarsi ai ricorrenti di esibire la documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., e richieda all'INPS, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione. La causa è stata trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies cpc post Cartabia in data 28.11.2024 e viene ora in decisione, dopo trattazione scritta e orale alla detta udienza.
MOTIVAZIONE La domanda dei ricorrenti appare fondata come di seguito esposto. Sulla prescrizione: effettivamente trova applicazione la norma consuetudinaria di diritto internazionale secondo cui i crimini contro l'umanità non si prescrivono mai. Anche prescindendo da ciò l'imprescrittibilità si verificherebbe anche su un profilo dello stesso diritto interno trattandosi di reati ai quali si applicherebbe la pena dell'ergastolo e dunque insensibili alla prescrizione. Sul difetto di legittimazione passiva della si rileva che l'abrogazione della norma statale CP_1 italiana che consentiva di recepire il pr immunità della dalla giurisdizione CP_1 straniera, nella specie , principio sancito con la convenzione rk, non consente di CP_2 ritenere applicabile in le principio di immunità essendo venuta meno la norma di adesione e di adeguamento interno del citato trattato internazionale. D'altra parte il trattato di Bonn non regola affatto i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dai nazisti in danno dei cittadini italiani, ma le questioni di carattere esclusivamente patrimoniale (beni danneggiati, saldi dei conti correnti ecc.), per cui non pare corretto affermare che il decreto legge istitutivo del Fondo si collochi in continuità col trattato di Bonn. A riprova di tale interpretazione si muove la Giurisprudenza dominante formatasi su questi risarcimenti anche prima dell'istituzione del Fondo e successivamente. Sul merito: gli attori hanno dato prova sufficiente del loro diritto all'ammissione al Fondo istituito con dl 32/2022. avendo prodotto la documentazione dello stato civile da cui emerge che essi erano i figli di e convivevano con lui al momento in cui venne deportato. Persona_1 È inoltr provato attraverso la documentazione prodotta dai ricorrenti, che
[...] venne effettivamente deportato nei tempi e circostanze indicate in ricorso e trasferi Per_1 lavoro tedeschi indicati in ricorso, dove fece una vita di totale deprivazione della sua dignità come essere umano, costretto a lavorare 14/15 ore al giorno, patendo la fame e il freddo, per poi, infatti, morire di stenti neanche un anno dopo la deportazione e due settimane prima della liberazione del campo. Il trattamento riservato ai deportati italiani era quello degli “internati” come emerge dalla documentazione prodotta e la ricostruzione storica di questo trattamento è orami fatto notorio acquisito alla conoscenza comune, oltre che appunto riportato nei libri di storia anche immediatamente successivi a quelle deportazioni (vd. Ampia bibliografia richiamata in ricorso).
Pagina 4 In particolare, si segnalano i seguenti documenti allegati al ricorso e utili a dimostrare la veridicità dei fatti allegati in ricorso:
11) Ordine Comando nazista in Firenze - Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier, nella persona del Tenente Colonnello 2 marzo 1944; Per_5
12) foto lapide collocata alla testa del binario 6 presso l e Santa Maria Novella di Firenze
13) recto (Carta Personale del Prigioniero) di n. di Controparte_6 Persona_1 ma
14) verso, che conferma la destinazione “Zement” (in Controparte_6 CP_5 dal
15) estratto da Registro “Arrivi” (Zugansbuch, redatto a AU l'11 marzo 1944) – f.1-; da Registro “Stazione di Posta” di AU (Standbuch der Postselle, che aggiungeva rispetto al primo registro informazioni sul mestiere del deportato) –f.2- ; da Registro Trasferimenti 25.3.1944 –f.3-, liste tutte recanti identificazione e CP_5 generalità con attribuzi tricolare, il 56906; legenda Registri –ff.4 e 5- tratta da
, Il libro dei deportati, Milano 2010 pp.643-645; Persona_6 Persona_7 Per_8 usen” che conferma l zione a del n. di Persona_1 matricola 56906;
17) targhe commemorative in Montelupo e in AU;
18) cippo posto presso il cimitero di Montelupo F.no;
19) monumento ai caduti in Piazza Matteotti in Montelupo F.no;
20) monumento di fronte alla scuola “Baccio da Montelupo” realizzato nel 2008 con pietra proveniente dalla cava di uno dei luoghi delle deportazioni;
CP_5
21) foto “pietra inciampo” dedic apposta davanti all'ingresso della Persona_1 sua casa di Montelupo Fiorentino. Sul quantum: Quanto al credito iure hereditatis per la deportazione appare accoglibile il criterio proposto di rapportarlo all'indennizzo da ingiusta detenzione e dunque per il periodo di detenzione 8.3.1944
– 21.4.1945, complessivi 409 giorni, si moltiplica per 235,82 euro al giorno e si giunge ad euro 96.439,38 da suddividere tra i suoi eredi. Da osservare che in realtà un giorno di vita da deportato-internato in un campo nazista, crea un danno alla persona ben più grave di un giorno passato in una prigione italiana, con la tutela della dignità e dei diritti del detenuto per cui questo importo giornaliero pecca persino per difetto. Viene poi liquidato il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto la deportazione e la morte anticipata causata dalla deportazione, hanno avuto l'effetto di privare per sempre i figli in tenera età, odierni ricorrenti, del loro padre di cui avevano estremo bisogno per crescere, vista la loro età di 3 e 13 anni, sottoponendo i ricorrenti alle sofferenze morali e difficoltà presumibili che dovettero affrontare non solo per crescere senza babbo, ma anche per non avere più i mezzi di sussistenza che il loro genitore gli aveva fino ad allora garantito con la sua attività lavorativa di ceramista per giunta in tempi difficilissimi di guerra e dopo guerra. Dunque, in una valutazione complessiva e indennitaria si liquidano le seguenti somme, calcolate in base alle tabelle di Milano 2023: per : Pt_2 Il congiunto ha 3 anni, è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 40 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 5
Pagina 5 Punti in base all'età della vittima 3,5 Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4 Punti totali riconosciuti 30,5 IMPORTO del RISARCIMENTO € 346.362,58
per FRANCO: Il congiunto ha 13 anni, è figlio della vittima ed era convivente. La vittima aveva 40 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento Milano 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.684,50
Non si riconosce il credito iure hereditatis della madre deceduta in quanto la stessa non ha esercitato il suo diritto prima di morire, come era possibile fare dopo ad es. la sent. Corte cost. 238/2004, e dunque il credito non azionato e non accertato alla sua morte, non fa parte delle poste attive trasmesse ai ricorrenti. Quanto agli accessori: poiché si tratta di un credito fatto valere per richiesta di ammissione al Fondo indennizzi recentemente istituito, e poiché anche i ricorrenti ben potevano esercitare il diritto dal 2004 in poi, si ritiene che gli accessori si applichino esclusivamente dalla domanda giudiziale e senza devalutazione e rivalutazione per le stesse ragioni legate all'inerzia dei ricorrenti.
Per questi motivi
in conclusione si riconosce la somma di euro € 346.362,58+ 48.725,00 a Parte_2 48.725,00 a Parte_1 con rivalutazione e interessi al tasso di legge dal deposito del ricorso.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e anche per esse sussiste diritto all'ammissione al fondo ex art. art. 43 d.l. 36/2022 e successive proroghe.
P.Q.M.
1- Accerta la responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per la deportazione e morte di padre dei ricorrenti;
Persona_1 condanna la e, in solido con essa Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell' v. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal elle Controparte_3 CP_4 Controparte_4
euro € 346.362,58+ 48.725,00 quanto a Parte_2
Pagina 6 euro € 340.684,50+48.725,00 quanto a Parte_1 euro 15 mila per onorari del difensore ( ia).
3 - dichiara che sussistono le condizioni per l'ammissione dei ricorrenti al Fondo istituito presso il ministero Economia e Finanze ex art. 43 d.l. 36/2022 e successive proroghe.
4 - Rigetta ogni altra domanda.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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