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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1987/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. PAOLO PALA in sostituzione dell'avv. RIDOLFI RENZO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Pala insiste per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, per l'eccezione di prescrizione;
rileva che la produzione documentale di Agenzia delle Entrate non ha dimostrato di aver validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, in quanto non ha rispettato gli adempimenti previsti dall'art.
7-quater DL 193/2016 conv. con L. 225/2016: infatti, risulta effettuato un unico tentativo di notifica al ricorrente a mezzo pec non andato a buon fine perché l'indirizzo non era valido;
inoltre, la documentazione depositata non prova di aver effettuato il secondo tentativo di notifica a mezzo pec, né di aver dato effettiva notizia della notificazione dell'atto al destinatario a mezzo raccomandata, mancando la cartolina di ricevimento, richiama 198/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Genova; quanto al rimanente avviso di addebito, asseritamente notificato il 6.9.2019, non ha CP_2 prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica dello stesso. L'avv. Imbriaci si riporta agli atti e alla documentazione depositata di anche in ordine alle CP_2 procedure seguite in caso di notifica negativa di pec;
richiama anche le notifiche degli AVA effettuate da e allegate in atti. CP_1
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,05, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI Parte_1 C.F._1
RENZO, elettivamente domiciliato in VIA DE' FALEGNAMI 5 BOLOGNA presso il difensore avv.
RIDOLFI RENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' domandando – previa relativa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva – di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti relativi agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000, n. 32020160004708348000 e CP_1
n. 32020190001675378000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 020 2024 9005017228/000 notificatagli il 17.5.2024.
In particolare, il ricorrente ha fatto valere:
a) quanto agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000 e n. 32020160004708348000, la prescrizione estintiva quinquennale maturata successivamente alle rispettive date di notifica (1.7.2016 e
19.12.2016), essendo il successivo atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra intervenuto oltre il quinquennio;
b) quanto all'avviso di addebito n. 32020190001675378000, l'omessa notifica dello stesso, asseritamente avvenuta in data 6.9.2019.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1 Acquisita ex art. 421 c.p.c. la documentazione allegata (docc. 1-6) alla memoria difensiva e CP_1
richieste ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte presso Agenzia delle Entrate Riscossione circa la notifica di atti esecutivi ed interruttivi relativamente ai tre avvisi di addebito sopra indicati, la causa – istruita allo stato degli atti – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Si osserva in diritto che “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma)” (Cass., ord.,
18256/2020 in motivazione)
La presente opposizione, quindi, ha natura di opposizione ex art. 615 c.p.c. per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
32020190001675378000 (in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 asseritamente non potuta esercitare) e per quanto riguarda la eccepita prescrizione quinquennale estintiva.
Ravvisati, pertanto, l'interesse ad agire (non ricorrendo una fattispecie di mera opposizione ad estratto di ruolo) e la legittimazione passiva in capo ad (quale ente impositore legittimato passivamente CP_1
quanto alla pretesa estinzione dei crediti per prescrizione) e rilevata la tempestività del ricorso sotto la veste recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. (il ricorso, depositato il 6.6.2024, è stato proposto nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione in data 17.5.2024), ha CP_1 documentato l'avvenuta notifica al ricorrente non solo degli avvisi di addebito n.
32020160002064724000 e n. 32020160004708348000 (rispettivamente, in data 1.7.2016 e 19.12.2016: docc.
1-4 fasc. ), ma anche dell'avviso di addebito n. 32020190001675378000 in data 6.9.2019 CP_1
(docc.
5-6 fasc. ). CP_1
Inoltre, dalle informazioni acquisite da è documentato che l'agente di riscossione – prima della CP_2 notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa – abbia notificato al ricorrente
1) avviso di intimazione n. 02020199007383460000 notificato il 13.7.2019, relativo agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000 e 32020160004708348000 (docc. 1a, 1b e 1c allegati alla nota di deposito del 9.1.2025);
2) avviso di intimazione n. 02020229002301460000 notificato il 2.5.2022, relativo agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000, n. 32020160004708348000 e n. 32020190001675378000 (docc.
2a, 2b e 2c allegati alla medesima nota);
3) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 notificata il 15.6.2018, relativa all'avviso di addebito n. 3202016000470834800 (docc. 3a, 3b e 3c allegati alla medesima memoria).
Infondate sono le doglianze esposte da parte ricorrente all'odierna udienza in punto di violazione dell'art. 7-quater DL 193/2016 (conv. con L. 225/2016), in quanto non è stato dedotto né provato che un secondo tentativo di notifica a mezzo pec avrebbe consentito l'esito positivo dello stesso e risultano raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito telematico.
E' quindi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale (cfr., Cass., SU 23397/2016) relativa al periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, anche considerati i periodi di sospensione della prescrizione dovuti alla legislazione emergenziale COVID 19:
• l'art. 11 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla L. 21/2021, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (181 giorni); • l'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla L. 27/2020, ha previsto due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per complessivi 311 giorni.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente il ricorso in opposizione;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1987/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. PAOLO PALA in sostituzione dell'avv. RIDOLFI RENZO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Pala insiste per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, per l'eccezione di prescrizione;
rileva che la produzione documentale di Agenzia delle Entrate non ha dimostrato di aver validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, in quanto non ha rispettato gli adempimenti previsti dall'art.
7-quater DL 193/2016 conv. con L. 225/2016: infatti, risulta effettuato un unico tentativo di notifica al ricorrente a mezzo pec non andato a buon fine perché l'indirizzo non era valido;
inoltre, la documentazione depositata non prova di aver effettuato il secondo tentativo di notifica a mezzo pec, né di aver dato effettiva notizia della notificazione dell'atto al destinatario a mezzo raccomandata, mancando la cartolina di ricevimento, richiama 198/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di
Genova; quanto al rimanente avviso di addebito, asseritamente notificato il 6.9.2019, non ha CP_2 prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica dello stesso. L'avv. Imbriaci si riporta agli atti e alla documentazione depositata di anche in ordine alle CP_2 procedure seguite in caso di notifica negativa di pec;
richiama anche le notifiche degli AVA effettuate da e allegate in atti. CP_1
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,05, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI Parte_1 C.F._1
RENZO, elettivamente domiciliato in VIA DE' FALEGNAMI 5 BOLOGNA presso il difensore avv.
RIDOLFI RENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' domandando – previa relativa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva – di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti relativi agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000, n. 32020160004708348000 e CP_1
n. 32020190001675378000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 020 2024 9005017228/000 notificatagli il 17.5.2024.
In particolare, il ricorrente ha fatto valere:
a) quanto agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000 e n. 32020160004708348000, la prescrizione estintiva quinquennale maturata successivamente alle rispettive date di notifica (1.7.2016 e
19.12.2016), essendo il successivo atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell'intimazione di pagamento di cui sopra intervenuto oltre il quinquennio;
b) quanto all'avviso di addebito n. 32020190001675378000, l'omessa notifica dello stesso, asseritamente avvenuta in data 6.9.2019.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1 Acquisita ex art. 421 c.p.c. la documentazione allegata (docc. 1-6) alla memoria difensiva e CP_1
richieste ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte presso Agenzia delle Entrate Riscossione circa la notifica di atti esecutivi ed interruttivi relativamente ai tre avvisi di addebito sopra indicati, la causa – istruita allo stato degli atti – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Si osserva in diritto che “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma)” (Cass., ord.,
18256/2020 in motivazione)
La presente opposizione, quindi, ha natura di opposizione ex art. 615 c.p.c. per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
32020190001675378000 (in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 asseritamente non potuta esercitare) e per quanto riguarda la eccepita prescrizione quinquennale estintiva.
Ravvisati, pertanto, l'interesse ad agire (non ricorrendo una fattispecie di mera opposizione ad estratto di ruolo) e la legittimazione passiva in capo ad (quale ente impositore legittimato passivamente CP_1
quanto alla pretesa estinzione dei crediti per prescrizione) e rilevata la tempestività del ricorso sotto la veste recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. (il ricorso, depositato il 6.6.2024, è stato proposto nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione in data 17.5.2024), ha CP_1 documentato l'avvenuta notifica al ricorrente non solo degli avvisi di addebito n.
32020160002064724000 e n. 32020160004708348000 (rispettivamente, in data 1.7.2016 e 19.12.2016: docc.
1-4 fasc. ), ma anche dell'avviso di addebito n. 32020190001675378000 in data 6.9.2019 CP_1
(docc.
5-6 fasc. ). CP_1
Inoltre, dalle informazioni acquisite da è documentato che l'agente di riscossione – prima della CP_2 notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa – abbia notificato al ricorrente
1) avviso di intimazione n. 02020199007383460000 notificato il 13.7.2019, relativo agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000 e 32020160004708348000 (docc. 1a, 1b e 1c allegati alla nota di deposito del 9.1.2025);
2) avviso di intimazione n. 02020229002301460000 notificato il 2.5.2022, relativo agli avvisi di addebito n. 32020160002064724000, n. 32020160004708348000 e n. 32020190001675378000 (docc.
2a, 2b e 2c allegati alla medesima nota);
3) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201800001361000 notificata il 15.6.2018, relativa all'avviso di addebito n. 3202016000470834800 (docc. 3a, 3b e 3c allegati alla medesima memoria).
Infondate sono le doglianze esposte da parte ricorrente all'odierna udienza in punto di violazione dell'art. 7-quater DL 193/2016 (conv. con L. 225/2016), in quanto non è stato dedotto né provato che un secondo tentativo di notifica a mezzo pec avrebbe consentito l'esito positivo dello stesso e risultano raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito telematico.
E' quindi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale (cfr., Cass., SU 23397/2016) relativa al periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, anche considerati i periodi di sospensione della prescrizione dovuti alla legislazione emergenziale COVID 19:
• l'art. 11 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla L. 21/2021, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (181 giorni); • l'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla L. 27/2020, ha previsto due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per complessivi 311 giorni.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente il ricorso in opposizione;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.