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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9171 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 24753/2024 R.G.L. vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
AI e VI AI con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla P.tta G. Rodinò
n. 18, come da procura in atti
Ricorrente
E
residente in [...] CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che era assunto dal convenuto con contratto di imbarco a tempo determinato sottoscritto in
Napoli in data 22/04/2024, scadenza in data 30/10/2024, per lo svolgimento delle mansioni di comandante dell'imbarcazione da diporto XL Marine denominata Utopia tg. IJ3453; che il contratto prevedeva il pagamento della somma netta mensile di euro 3.000,00 (complessivi euro 18.000,00); che in virtù del suddetto contratto egli lavorava come comandante sulla indicata imbarcazione per tutto il periodo indicato, con orario di 8 ore al giorno;
che riceveva la retribuzione mensile di € 3.000,00 netti fino al mese di settembre 2024; che, invero, alla fine del mese di agosto 2024 il convenuto gli manifestava la volontà di effettuare uno sbarco “fittizio” nel mese di settembre, pur proseguendo “di fatto” il
1 rapporto di lavoro fino al giorno 31 ottobre 2024, come concordato;
che, nonostante la prosecuzione del rapporto di lavoro con le medesime modalità fino alla naturale scadenza del contratto, egli non riceveva alcun compenso per il lavoro svolto nel mese di ottobre del
2024, il convenuto avendo manifestato la sua intenzione di corrispondere la somma ridotta di € 1.500,00, offerta non accettata;
che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, l'indennità per le ferie non godute, l'indennità di navigazione giornaliera.
Tanto premesso, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiarare e ritenere che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per la durata dal 22/04/2024 al 31/10/2024;
2) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2024 per complessivi € 3.000,00, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
3) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dei ratei della 13ª e della 14ª mensilità per complessivi € 3.000,00, di cui € 1.500,00 per la 13ª mensilità ed € 1.500,00 per la 14ª mensilità, e per l'effetto condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione;
4) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto per complessivi € 1.119,35, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
5) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dell'indennità di navigazione per complessivi € 960,00 (€ 5,00 al giorno x 192 giorni di imbarco), e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre CP_1 interessi e rivalutazione;
6) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dell'indennità per le ferie non godute per complessivi € 1.900,00 (€ 100,00 di paga giornaliera x 19 giorni di ferie maturati), e per l'effetto condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese ed attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva il convenuto che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito la causa decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è fondata, nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. .
2 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, il ricorrente ha dimostrato di avere stipulato contratto di imbarco con il convenuto , proprietario e armatore (insieme ad CP_1 altri) della imbarcazione da diporto “XL Marine 45”, per lo svolgimento delle mansioni di
Comandante della predetta per il periodo dal 22.04.2024 fino al 31.10.2024: tanto emerge, in particolare, dal contratto di imbarco del 22.04.2024 e dalle buste paga versate in atti.
Ciò posto, ha affermato che il convenuto, solo fittiziamente, comunicava lo “sbarco” in data 6.09.2024, mentre di fatto il rapporto di lavoro proseguiva fino al 31.10.2024, come concordato;
che nonostante ciò, egli non percepiva la retribuzione pattuita per il mese di ottobre, non riceveva l'indennità giornaliera di navigazione, la tredicesima e quattordicesima mensilità e neppure gli era versato il TFR.
Ebbene, l'istruttoria orale ha fornito riscontro solo parziale alle affermazioni del ricorrente.
Sentito dal giudice in sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha dichiarato di essere rimasto sull'imbarcazione, in qualità di comandante, fino a tutto il mese di ottobre 2024, mentre l'imbarcazione era ferma a Baia presso il cantiere “Postiglione” perché aveva un guasto alla centralina del motore ed era in manutenzione.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste , fidanzata e Testimone_1 convivente a Bacoli con il ricorrente all'epoca dei fatti.
Si riportano di seguito le dichiarazioni della stessa: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho avuto una relazione sentimentale con il ricorrente, abbiamo convissuto dal 12.10.2020 sino al principio dell'anno 2025; adesso ci siamo lasciati;
ricordo che il ricorrente, nell'estate del 2024, lavorava come capitano di una imbarcazione che era ormeggiata presso l'ARTI Nautica a Baia,
3 ricordo questa circostanza perchè io lavoravo a Bacoli, presso il Loft Paradise;
all'epoca convivevamo presso la sua abitazione in via Monterusso 69 ad Arco Felice ed andavamo spesso a lavoro insieme;
io iniziavo alle otto e lui alle nove circa, lavoravamo anche negli stessi giorni e cioè anche nel fine settimana con il lunedì molto spesso libero;
il rapporto di lavoro del ebbe inizio ad aprile Pt_1 dopo la stipula del contratto, inizialmente ci furono degli incontri con il sig. ho CP_1 accompagnato il ad alcuni di questi incontri e ricordo che andavamo presso il supermercato Pt_1
MD che si trova a Varcaturo, mi risulta che il sia il proprietario del supermercato, in una CP_1 occasione c'era anche sua madre;
mi risulta che l'accordo prevedeva che il lavoro continuasse fino a tutto ottobre , so che il avanzò una richiesta per interrompere formalmente il rapporto di CP_1 lavoro allo scopo di pagare meno tasse, ciò avveniva se ricordo bene a fine agosto - inizio settembre, con il ne parlammo in casa, era una richiesta strana, lui non sapeva cosa rispondere;
di Pt_1 fatto, lui ha continuato a lavorare fino alla fine di ottobre 2024 con le stesse modalità ed orari già osservati nei mesi precedenti, la barca infatti era ancora ormeggiata in acqua e richiedeva manutenzione giornaliera ADR Come da accordi, il ricorrente percepiva tremila euro mensili, mi abbia sempre percepito questa somma, sono certa però che non ottenne l'ultima mensilità”.
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità delle predette dichiarazioni, in quanto coerenti e dettagliate, provenienti da persona avente conoscenza dei fatti per averli osservati direttamente. La teste ha quindi confermato che il , nel mese di ottobre Pt_1
2024 si recava al cantiere nautico tutti i giorni per seguire la manutenzione giornaliera della imbarcazione ormeggiata in acqua. Del resto, la contumacia della convenuta impedisce di vagliare qualunque altro elemento circostanziale di segno diverso.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, competeva al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è accaduto, nel caso in esame, stante la contumacia del convenuto.
Quanto all'ammontare del credito, sono dovute le differenze richieste a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2024, nonché quelle relative ai ratei maturati per 13^ e 14^ mensilità, da parametrare sulla retribuzione spettante, secondo la fonte contrattuale indicata in ricorso (art. 18 CCNL Marittimi Diporto privato, in allegato al ricorso) e richiamata nel contratto di imbarco.
E' altresì dovuto il TFR.
Diversamente, non appare dovuta l'indennità di navigazione giornaliera.
Ai sensi dell'art. 19 CCNL l'emolumento spetta “in corso di navigazione e stazionamenti ad essa legati”. Nella fattispecie, per quanto emerge dalla lettura del contratto di imbarco
(ove si legge “la barca non arriverà prima del 15.06.2024”) e per quanto dedotto (il ricorrente stesso ha affermato che l'imbarcazione era ferma al porto di Baia per manutenzione durante il mese di ottobre) non tutto il periodo di lavoro era trascorso “in navigazione”:
4 pertanto, , in mancanza di ogni allegazione, prima che di prova, circa i giorni effettivi di navigazione, l'indennità in questione non può essere riconosciuta.
Parimenti, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Ciò posto, appaiono condivisibili i conteggi di cui al ricorso introduttivo, correttamente sviluppati sulla scorta dei documenti di provenienza datoriale (contratto , buste paga) e dei criteri economici e normativi del CCNL di settore. Possono, pertanto, porsi a base della decisione, escluse le voci non dovute, per come già osservato.
Rimane pertanto accertato un credito a vantaggio del ricorrente per complessivi € 7.119,35 netti, a titolo di differenze retributive per le voci sopra indicate, di cui € 1119,35 a titolo di
TFR.
Per quanto sopra, il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 7.119,35 netti, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. Parte_1
429 c.p.c., dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/2022, come da dispositivo, compensate nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 7.119,35 netti a titolo di differenze retributive, di cui € Parte_1
1119,35 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese nella misura di un terzo e condanna il convenuto al CP_1 pagamento dei residui due terzi, 2/3 che liquida in € 1800,00, a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
5 Si comunichi
Napoli, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 24753/2024 R.G.L. vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
AI e VI AI con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla P.tta G. Rodinò
n. 18, come da procura in atti
Ricorrente
E
residente in [...] CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che era assunto dal convenuto con contratto di imbarco a tempo determinato sottoscritto in
Napoli in data 22/04/2024, scadenza in data 30/10/2024, per lo svolgimento delle mansioni di comandante dell'imbarcazione da diporto XL Marine denominata Utopia tg. IJ3453; che il contratto prevedeva il pagamento della somma netta mensile di euro 3.000,00 (complessivi euro 18.000,00); che in virtù del suddetto contratto egli lavorava come comandante sulla indicata imbarcazione per tutto il periodo indicato, con orario di 8 ore al giorno;
che riceveva la retribuzione mensile di € 3.000,00 netti fino al mese di settembre 2024; che, invero, alla fine del mese di agosto 2024 il convenuto gli manifestava la volontà di effettuare uno sbarco “fittizio” nel mese di settembre, pur proseguendo “di fatto” il
1 rapporto di lavoro fino al giorno 31 ottobre 2024, come concordato;
che, nonostante la prosecuzione del rapporto di lavoro con le medesime modalità fino alla naturale scadenza del contratto, egli non riceveva alcun compenso per il lavoro svolto nel mese di ottobre del
2024, il convenuto avendo manifestato la sua intenzione di corrispondere la somma ridotta di € 1.500,00, offerta non accettata;
che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, l'indennità per le ferie non godute, l'indennità di navigazione giornaliera.
Tanto premesso, ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiarare e ritenere che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per la durata dal 22/04/2024 al 31/10/2024;
2) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2024 per complessivi € 3.000,00, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
3) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dei ratei della 13ª e della 14ª mensilità per complessivi € 3.000,00, di cui € 1.500,00 per la 13ª mensilità ed € 1.500,00 per la 14ª mensilità, e per l'effetto condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione;
4) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto per complessivi € 1.119,35, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
5) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dell'indennità di navigazione per complessivi € 960,00 (€ 5,00 al giorno x 192 giorni di imbarco), e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma suindicata oltre CP_1 interessi e rivalutazione;
6) dichiarare e ritenere il sig. inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato CP_1 pagamento dell'indennità per le ferie non godute per complessivi € 1.900,00 (€ 100,00 di paga giornaliera x 19 giorni di ferie maturati), e per l'effetto condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma suindicata oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese ed attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva il convenuto che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito la causa decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è fondata, nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. .
2 Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento – essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata – nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa – ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa – la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, il ricorrente ha dimostrato di avere stipulato contratto di imbarco con il convenuto , proprietario e armatore (insieme ad CP_1 altri) della imbarcazione da diporto “XL Marine 45”, per lo svolgimento delle mansioni di
Comandante della predetta per il periodo dal 22.04.2024 fino al 31.10.2024: tanto emerge, in particolare, dal contratto di imbarco del 22.04.2024 e dalle buste paga versate in atti.
Ciò posto, ha affermato che il convenuto, solo fittiziamente, comunicava lo “sbarco” in data 6.09.2024, mentre di fatto il rapporto di lavoro proseguiva fino al 31.10.2024, come concordato;
che nonostante ciò, egli non percepiva la retribuzione pattuita per il mese di ottobre, non riceveva l'indennità giornaliera di navigazione, la tredicesima e quattordicesima mensilità e neppure gli era versato il TFR.
Ebbene, l'istruttoria orale ha fornito riscontro solo parziale alle affermazioni del ricorrente.
Sentito dal giudice in sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha dichiarato di essere rimasto sull'imbarcazione, in qualità di comandante, fino a tutto il mese di ottobre 2024, mentre l'imbarcazione era ferma a Baia presso il cantiere “Postiglione” perché aveva un guasto alla centralina del motore ed era in manutenzione.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste , fidanzata e Testimone_1 convivente a Bacoli con il ricorrente all'epoca dei fatti.
Si riportano di seguito le dichiarazioni della stessa: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho avuto una relazione sentimentale con il ricorrente, abbiamo convissuto dal 12.10.2020 sino al principio dell'anno 2025; adesso ci siamo lasciati;
ricordo che il ricorrente, nell'estate del 2024, lavorava come capitano di una imbarcazione che era ormeggiata presso l'ARTI Nautica a Baia,
3 ricordo questa circostanza perchè io lavoravo a Bacoli, presso il Loft Paradise;
all'epoca convivevamo presso la sua abitazione in via Monterusso 69 ad Arco Felice ed andavamo spesso a lavoro insieme;
io iniziavo alle otto e lui alle nove circa, lavoravamo anche negli stessi giorni e cioè anche nel fine settimana con il lunedì molto spesso libero;
il rapporto di lavoro del ebbe inizio ad aprile Pt_1 dopo la stipula del contratto, inizialmente ci furono degli incontri con il sig. ho CP_1 accompagnato il ad alcuni di questi incontri e ricordo che andavamo presso il supermercato Pt_1
MD che si trova a Varcaturo, mi risulta che il sia il proprietario del supermercato, in una CP_1 occasione c'era anche sua madre;
mi risulta che l'accordo prevedeva che il lavoro continuasse fino a tutto ottobre , so che il avanzò una richiesta per interrompere formalmente il rapporto di CP_1 lavoro allo scopo di pagare meno tasse, ciò avveniva se ricordo bene a fine agosto - inizio settembre, con il ne parlammo in casa, era una richiesta strana, lui non sapeva cosa rispondere;
di Pt_1 fatto, lui ha continuato a lavorare fino alla fine di ottobre 2024 con le stesse modalità ed orari già osservati nei mesi precedenti, la barca infatti era ancora ormeggiata in acqua e richiedeva manutenzione giornaliera ADR Come da accordi, il ricorrente percepiva tremila euro mensili, mi abbia sempre percepito questa somma, sono certa però che non ottenne l'ultima mensilità”.
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità delle predette dichiarazioni, in quanto coerenti e dettagliate, provenienti da persona avente conoscenza dei fatti per averli osservati direttamente. La teste ha quindi confermato che il , nel mese di ottobre Pt_1
2024 si recava al cantiere nautico tutti i giorni per seguire la manutenzione giornaliera della imbarcazione ormeggiata in acqua. Del resto, la contumacia della convenuta impedisce di vagliare qualunque altro elemento circostanziale di segno diverso.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, competeva al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è accaduto, nel caso in esame, stante la contumacia del convenuto.
Quanto all'ammontare del credito, sono dovute le differenze richieste a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di ottobre 2024, nonché quelle relative ai ratei maturati per 13^ e 14^ mensilità, da parametrare sulla retribuzione spettante, secondo la fonte contrattuale indicata in ricorso (art. 18 CCNL Marittimi Diporto privato, in allegato al ricorso) e richiamata nel contratto di imbarco.
E' altresì dovuto il TFR.
Diversamente, non appare dovuta l'indennità di navigazione giornaliera.
Ai sensi dell'art. 19 CCNL l'emolumento spetta “in corso di navigazione e stazionamenti ad essa legati”. Nella fattispecie, per quanto emerge dalla lettura del contratto di imbarco
(ove si legge “la barca non arriverà prima del 15.06.2024”) e per quanto dedotto (il ricorrente stesso ha affermato che l'imbarcazione era ferma al porto di Baia per manutenzione durante il mese di ottobre) non tutto il periodo di lavoro era trascorso “in navigazione”:
4 pertanto, , in mancanza di ogni allegazione, prima che di prova, circa i giorni effettivi di navigazione, l'indennità in questione non può essere riconosciuta.
Parimenti, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Ciò posto, appaiono condivisibili i conteggi di cui al ricorso introduttivo, correttamente sviluppati sulla scorta dei documenti di provenienza datoriale (contratto , buste paga) e dei criteri economici e normativi del CCNL di settore. Possono, pertanto, porsi a base della decisione, escluse le voci non dovute, per come già osservato.
Rimane pertanto accertato un credito a vantaggio del ricorrente per complessivi € 7.119,35 netti, a titolo di differenze retributive per le voci sopra indicate, di cui € 1119,35 a titolo di
TFR.
Per quanto sopra, il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 7.119,35 netti, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. Parte_1
429 c.p.c., dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/2022, come da dispositivo, compensate nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 7.119,35 netti a titolo di differenze retributive, di cui € Parte_1
1119,35 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese nella misura di un terzo e condanna il convenuto al CP_1 pagamento dei residui due terzi, 2/3 che liquida in € 1800,00, a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
5 Si comunichi
Napoli, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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