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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1029 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione ex art. 350-bis cpc all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Laura Acanfora, presso il cui studio in Pompei (NA), traversa Pironti n. 2, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Gennaro Di Somma, presso il cui studio in Gragnano (NA), via Nuova San Leone n. 99, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 3083/2023, pubblicata in data 28.11.2023
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 13.11.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 11.1.2021, la sig.ra Pt_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre
[...]
Annunziata, il in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per tutti i danni riportati a seguito del sinistro verificatosi in , la CP_1
1 mattina del 22.1.2020, alle ore 8:00 circa, allorché, mentre si apprestava a scendere dall'autovettura, dopo averla parcheggiata in via Cangiani, in prossimità del supermercato “il punto Sigma”, inciampava in una disconnessione presente sul manto stradale, nascosta da alcuni volantini del vicino supermercato, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra con la parte sinistra del corpo. L'attrice evidenziava che, in seguito alla caduta, avvertendo forti dolori al braccio ed al ginocchio sinistro, veniva accompagnata al
Pronto Soccorso del P.O. di Sarno, ove i sanitari le diagnosticavano una “frattura scomposta distale del radio sinistro, distacco della stiloide ulnare, escoriazione ginocchio sinistro. Prognosi 10 gg.”, con richiesta di consulenza ortopedica, effettuata in pari data, nel corso della quale lo specialista riduceva in modo incruento la frattura confezionando un apparecchio gessato.
Precisava, inoltre, che nei giorni successivi al sinistro si recava presso lo stesso presidio ospedaliero e dal proprio medico di base per eseguire ulteriori visite, fino a che in data 20.11.2020 veniva dichiarata clinicamente guarita, come da perizia medica che allegava.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del CP_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, riportati in conseguenza dell'evento lesivo, quantificati in € 11.797,53, ovvero nella somma, eventualmente diversa, ritenuta dal Giudicante equa e satisfattiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della somma di € 26.000,00. Con vittoria delle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 26.3.2021, il concludendo per il rigetto dell'avversa Controparte_1 pretesa, infondata e non provata, negando ogni responsabilità nella causazione dell'evento lesivo, da ascriversi unicamente alla condotta negligente dell'attrice, che non aveva prestato la dovuta attenzione nell'atto di scendere dal veicolo, data peraltro la piena visibilità del manto stradale, essendosi il sinistro verificato alle ore 8:00 circa del mattino.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'istante nella causazione dell'evento dannoso, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento e alle spese.
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione di un teste addotto dall'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale), il Tribunale di Torre
Annunziata definiva la lite con sentenza n. 3083/2023, pubblicata in data 28/11/2023, così statuendo: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1
2 favore del in persona del Sindaco p.t., che liquida in Controparte_1
€ 3.300,05 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Di
Somma;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di Pt_1
.
[...]
In particolare, il primo giudice rigettava la domanda, rilevando che:
“l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dalla danneggiata nell'uscire dall'auto senza adottare le dovute cautele (aggirando e/o evitando il pericolo, in modo da non porre il piede ove erano presenti carte e volantini), per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 5.3.2024, proponeva appello
, lamentando, con un unico motivo di gravame, Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nonché erronea ricostruzione del fatto lesivo oggetto di causa, avendo il tribunale, a dire dell'appellante, erroneamente escluso la responsabilità del ex art. 2051 c.c., ritenendo che la condotta Controparte_1 della danneggiata integrasse il caso fortuito, benché non connotata da imprevedibilità ed inevitabilità.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di accogliere la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, quantificando il danno nella misura risultante dall'espletata CTU, pari ad € 9.382,74, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 7.5.2024, si costituiva in giudizio il concludendo per l'integrale Controparte_1 rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della pronuncia impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
In via subordinata, ove ritenuto fondato l'appello, chiedeva di accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro.
Acquisito (telematicamente) il fascicolo d'ufficio di primo grado e disattesa l'istanza di inibitoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 13.11.2025, veniva riservata in decisione ex art. 350-bis cpc.
3 ******
§. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nonché travisamento ed errata applicazione delle sentenze della Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante da cose in custodia, assumendo che la ricostruzione del fatto offerta nella sentenza di primo grado è stringata, gravemente incompleta, lacunosa ed inesatta
(in quanto si riportano in sintesi solo le deduzioni a favore del rigetto)
e denota una errata interpretazione del fatto oggetto di causa da parte del Giudice di prime cure.
Contesta, in particolare, al tribunale di essere incorso in errore per aver escluso la responsabilità del ex art. 2051 c.c., non CP_1 potendosi ritenere che nella specie la condotta colposa della vittima avesse integrato il caso fortuito, data la mancanza dei requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, precisando al riguardo che, per consolidata giurisprudenza, richiamata nell'atto di gravame, non basta ad escludere il nesso causale tra cosa e danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
Caratteristiche, a dire dell'appellante, non ricorrenti nel caso concreto, ove il nesso causale è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione tra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Deduce, infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la disconnessione della strada risultava di difficile percezione, poiché la stessa, oltre a non essere segnalata in alcun modo, era nascosta dalla presenza di cartacce e volantini del vicino supermercato. Circostanze che - precisa l'appellante - erano state confermate dal materiale probatorio offerto nel corso del giudizio, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste , anche richiamate dal Testimone_1 primo giudice, che, tuttavia, poi riteneva, contraddittoriamente, che la disconnessione del manto stradale potesse essere percepita dal pedone con la diligenza media.
§. L'esame delle doglianze impone alcune brevi considerazioni in diritto.
Questa Corte è ben a conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia, richiamati anche dall'appellante, con i quali la
Cassazione, premesso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017),
4 giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013), non ha tuttavia mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr.
Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021).
Ma, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dai giudici di legittimità, richiamata anche dal Tribunale, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo “conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 e, negli stessi termini, Cass. n. 9315/2019, Cass. n. 2345/2019, Cass. n.
24416/2020, Cass. n. 34866/2021, Cass. n. 7173/2022 e Cass. n.
14571/2023).
5 Più recentemente, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità da cose in custodia è di natura oggettiva (come affermato da Cass., Sez. Un., n. 20943/2022), e che, pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo ove provi il "caso fortuito" (che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima), ha ulteriormente chiarito che, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, “al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il
"generale dovere di ragionevole cautela"; d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d") considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr., in motivazione, Cass. n. 22242/2025).
Ebbene, rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la decisione impugnata si rivela corretta, perché coerente con detti principi, essendosi valutata l'imprudenza e la negligenza dell'attrice in relazione alla piena visibilità della disconnessione stradale, lunga oltre un metro e di non lieve spessore, come si evince dalle allegate fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, mostrate in visione ed espressamente riconosciute (e siglate) dal teste escusso, tanto più che il sinistro si verificava in pieno giorno, con la luce solare (alle ore 8:00 del mattino); in dette condizioni, quindi, è evidente che se la Pt_1 avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando - nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta della stessa vittima.
Profilo, peraltro, anch'esso analizzato dal giudice di prime cure, che, dopo aver diffusamente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in subiecta materia (cfr. pagg.
3-6 della sentenza impugnata), evidenziava: <la giurisprudenza della suprema corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed danno non va inteso termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica causalità adeguata rispetto alla l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa
6 del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, [omissis]). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023)>>.
Correttamente, pertanto, il tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, orali e documentali, pur ritenendo provato il verificarsi dell'evento lesivo secondo le modalità descritte dall'attrice nell'atto introduttivo, riteneva, tuttavia, senza incorrere in alcuna contraddizione, che:
tale profilo, in particolare, appare particolarmente significativo nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'attrice era intenta a scendere dalla propria autovettura in sosta e, quindi, doveva prima verificare le condizioni della strada che stava per impegnare e che poteva effettuare agevolmente, e della circostanza che abitava a poca distanza (per
7 come riferito dal teste) e che presuntivamente, quindi, aveva percorso in precedenza tale tratto stradale di cui conosceva le condizioni. Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attrice o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. […] per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata>>.
Motivazione che, all'esito del rinnovato esame dell'intero quadro probatorio acquisito, va confermata, vieppiù perché non efficacemente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, fondate su una parziale e non approfondita interpretazione della giurisprudenza formatasi in materia, dovendosi ribadire, alla luce dell'eloquente riproduzione fotografica in atti, che il lamentato dissesto del manto stradale era visibile e, dunque, sicuramente evitabile ove l'attrice/odierna appellante, nello scendere dall'autovettura lasciata in sosta davanti al supermercato, avesse adottato un comportamento più cauto e prudente, di tal che, escluso che il danno sia stato cagionato dalla res in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, la responsabilità dell'ente comunale ex art. 2051 c.c. non poteva (e non può) che essere esclusa, ricorrendo l'esimente del caso fortuito integrato dalla stessa condotta della danneggiata.
Ogni ulteriore considerazione appare superflua, restando all'evidenza esclusa anche la responsabilità del ex art. 2043 c.c., in CP_1 assenza, come si è detto, di una situazione di pericolo occulto.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto della natura della lite, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Di Somma, dichiaratosi antistatario. Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1029
R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3083/2023, pubblicata in data 28.11.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, delle spese del grado,
[...] che si liquidano in € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Di Somma, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 19.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giovanna Filippelli, Magistrato ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.
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