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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1889/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11 settembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Panebianco n. Parte_1
177, presso e nello studio dell'Avv. Paolino Rizzuto (pec , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica n. 311, presso e nello studio dell'Avv.
Vincenzo Annibale Larocca (pec , che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1
e respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza nella persona del Dott. Palma, N° 933/2021, resa nella causa 5488/2013 rgac, pubblicata in data 25/04/2021, non notificata e, per l'effetto: ritenuta sussistente, da un lato, la responsabilità dei sanitari della e, per essi, della CP_2
stessa, per i fatti dedotti e, dall'altro, provato il nesso di causa tra condotta e danno CP_1
1 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 466.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'occorso ad oggi, a titolo di danno comprensivo dell'invalidità totale e parziale e dell'invalidità permanente da danno biologico totale comprensiva della personalizzazione del danno o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
porre le spese della seconda CTU a carico dello Stato o, quantomeno, a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1
rejectis,
1) Nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante, siccome inammissibili ed esplorative, con particolare riferimento alla richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, avendo quest'ultima un evidente tenore esplorativo e suppletivo delle carenze probatorie di controparte.
In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione del 28 ottobre 2013, ha convenuto al giudizio del Parte_1
Tribunale di Cosenza l' per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice Unico, - accertare e dichiarare che l'aggravarsi delle condizioni relative alla funzione visiva della sig.ra sono conseguenza del comportamento imprudente, imperito e negligente Pt_1 dei sanitari del reparto Oculistica presso l'Ospedale Civile di Cosenza;
- Accertare e dichiarare che la terapia adottata dai sanitari dell' non era adatta e Controparte_3 comunque non consona allo stato patologico dell'odierna istante;
- Accertare e dichiarare, per
l'effetto, che la perdita del visus subita dalla sig.ra è addebitabile all'imprudente, Pt_1 negligente e, comunque, colposo comportamento posto in essere dai sanitari dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza;
- Accertare e dichiarare che i sanitari dell'Unità Operativa di Oculistica dell' non Controparte_4 hanno provveduto ad informare la paziente dei rischi conseguenti alla malattia e dell'opportunità di poter intervenire a mezzo di un intervento chirurgico o in altro modo;
- Condannare, per l'effetto
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di Controparte_1
2 tutti i danni subiti dalla Sig.ra come meglio specificati in premessa nella Parte_1 misura di € 233.333,00 o nella somma maggiore che emergerà in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo;
- Condannare la convenuta, al pagamento, pure in solido, delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 C.P.C., a favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della domanda, deduceva:
- di essersi ricoverata in data 11 febbraio 2007 presso l'Ospedale Civile di Crotone con diagnosi di ingresso “cherato-uveite ipertensiva”, e successivamente dimessa in data 20 febbraio 2007, con i bulbi oculari “in completa quiete”, con la pressione intraoculare nella norma, con la prescrizione di terapia medica di controlli oculistici ambulatoriali, quindi con una diagnosi di dimissioni di “cherato-uveite bilaterale”;
- successivamente, in data 27 febbraio 2007, si ricoverava presso l'Ospedale Civile
di Cosenza in data 27 febbraio 2007 con diagnosi di ingresso “glaucoma Controparte_3 acuto in esiti di uveite ipertensiva”;
- durante tale ricovero furono evidenziati e trascritti in cartella i segni obiettivi e strumentali di infiammazione dei bulbi oculari associati alla particolare conformazione dell'angolo irido corneale dell'occhio in os- od causata dalla formazione di sinechie posteriori, l'importante compromissione del visus unitamente a quella molto importante del campo visivo in os – od;
- nel corso del ricovero alla paziente venne applicata solo terapia topica associata a quella generale, ipotonizzante ed antinfiammatoria;
- in data 7 marzo 2007 era stata dimessa, con la pressione intraoculare nella norma, con la prescrizione di terapia topica, ipotonizzante ed antinfiammatoria;
- di essersi sottoposta a partire dal 13 marzo 2007 e fino al 29 maggio 2007 a ben sei visite specialistiche da parte del dott. , Direttore dell'U.O. di Oculistica del medesimo Persona_1
nosocomio;
- tuttavia, all'atto delle visite, il dott. e gli altri sanitari del reparto di Oculistica non Per_1
evidenziavano alla paziente i pericoli sottesi alla patologia riscontrata omettendo di riferire ed illustrare alla stessa i possibili futuri sviluppi della patologia ed il possibile aggravarsi della stessa;
- che, nonostante i ripetuti e svariati controlli eseguiti nel corso dei mesi presso il reparto di
Oculistica dell' e dal Dott. , la malattia, Controparte_4 Per_1
non correttamente affrontata e curata, subiva un inesorabile peggioramento che rese
3 necessario il consulto di altro specialista e un intervento di trabulectomia ab esterno eseguito prima in os il 14 novembre 2007 e successivamente in od l'8 febbraio 2008, presso l'Unità
Operativa dell' di Bologna;
Controparte_5
- che la malattia dalla quale era affetta non è stata correttamente affrontata e curata, non avendo i sanitari approntato una terapia locale e generale parachirurgica (laser) e chirurgica che l'evoluzione clinica e morfologica del caso imponeva e che ciò ha comportato una irreversibile compromissione del visus in os unitamente a quella del campo visivo in os e od;
- che è altresì mancata una adeguata informazione, posto che i medici del reparto di oculistica dell' non hanno consentito alla paziente di conoscere realmente le Controparte_4
condizioni cliniche in cui versava la sua malattia impedendole una cosciente e consapevole scelta, anche in ordine alle cure da affrontare. In particolare, il responsabile del reparto, Dott.
, ha omesso di informare la paziente circa gli sviluppi negativi della malattia, non Per_1
palesando alla stessa la necessità di intervenire chirurgicamente attesa la gravità del quadro clinico;
- che la totale imperizia, negligenza e la violazione dell'obbligo di informazione posta in essere dai sanitari del nosocomio cosentino, hanno di fatto reso impossibile un intervento tempestivo finalizzato ad una adeguata cura della malattia, compromettendo la salute della paziente che, perdendo di fatto la propria autosufficienza, ha dovuto rinunciare a tutte quelle attività fonte di benessere che prima dell'aggravarsi della malattia svolgeva regolarmente e senza difficoltà.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2014, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto. Esponeva che l'attrice, a causa di una uveite cronica con glaucoma secondario, era stata invitata (all'esito delle dimissioni dopo breve periodo di ricovero) a sottoporsi nel periodo febbraio-maggio 2007, a tassativi controlli programmati di circa 10 giorni presso il Dott. il quale ha potuto riscontrare in tutte le occasioni un buon Per_1
controllo del tono oculare;
che, in ogni caso, pur considerando che la degenerazione di tale patologia rappresenta una delle complicanze non certamente prevenibili, non può trascurarsi che all'atto della dimissione il quadro clinico era in remissione, evidenziando con ciò sicuramente un corretto inquadramento diagnostico ed un adeguato trattamento terapeutico somministrato dai sanitari dell' . Concludeva nel senso che, pertanto, non si ravvisano profili di Controparte_4 censura nella condotta professionale del personale sanitario dell' che, invero, Controparte_4
4 ha operato correttamente sotto tutti i profili diagnostici e terapeutici, con esercizio di ogni opportuna attività nel rispetto delle linee guida e della migliore scienza medica, ponendo in atto tutti i presidi disponibili per l'adeguato trattamento del caso secondo una condotta diligente e/o prudente peraltro priva di alcun legame causale con i presunti danni lamentati dei quali si contesta l'esistenza.
Ha dunque concluso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità medica dei sanitari in forza presso l'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell' Controparte_4
; 2) dichiarare inammissibile la domanda attorea in ordine ai danni lamentati;
ovvero
[...] dichiarare non risarcibili i danni eccepiti dall'attrice perché non riconducibili alla responsabilità dei sanitari in forza presso l' e, comunque, non dimostrati;
3) per Controparte_4
l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice; 4) condannare l'attrice alla refusione delle spese di lite”.
1.3. La causa – istruita mediante prova testimoniale e la disposizione di due consulenze d'ufficio medico-legali sulla persona dell'attrice - è stata decisa con sentenza n. 933/2021, resa il 24 aprile
2021 e pubblicata il 25 aprile 2021, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda e compensato le spese processuali.
Il giudice di prime cure, valorizzando gli esiti delle due consulenze d'ufficio medico-legali espletate in corso di causa, aventi carattere “percipiente”, ha escluso la responsabilità dei sanitari dell' convenuta. Muovendo dalla relazione peritale a firma del dott. Controparte_1
Per_
peraltro in linea con quanto ritenuto del primo C.t.u., dott. , il Tribunale ha rilevato Per_2
che:
il dott. ha escluso qualsiasi responsabilità dei sanitari, evidenziando che la Per_2
paziente è stata sottoposta ad una terapia farmacologica idonea a contrastare la ipertensione oculare e i danni ad essa correlati, come dimostrato dal fatto che i valori pressori rilevati in occasione delle visite periodiche eseguite fino al 28 agosto 2007 rientravano nei limiti di normalità, fatta eccezione per le misurazioni del 27 marzo 2007 e del 31 luglio 2007;
a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice il dott. ha Per_2 precisato che sono ravvisabili profili di colpa nell'operato dei sanitari dell' CP_1
convenuta con riferimento alla prestazione resa il 31 luglio 2007, atteso che in tale occasione, in ragione della rilevazione di un valore elevato di pressione endooculare, sarebbe stato indicato, sulla base delle linee-guida per il trattamento del glaucoma elaborate dalla European Glaucoma Society, un approfondimento diagnostico (non necessario invece
5 nel corso delle altre visite di controllo), mediante misurazione dell'acuità visiva e valutazione della papilla ottica e del campo visivo;
ad avviso del C.t.u. non è tuttavia certo, e neanche probabile, che la condotta alternativa corretta avrebbe documentato un aggravamento del quadro patologico, considerato che il
28 agosto 2007 il tono oculare è rientrato nuovamente nella norma e che non risultano dichiarati deficit visivi;
il dott. ha dunque concluso nel senso che la detta omissione ha privato la Per_2
paziente unicamente della teorica possibilità di conseguire un risultato utile accedendo ad una più tempestiva diagnosi di aggravamento e ad una più tempestiva terapia interventistica;
quanto alla visita del 27 marzo 2007, deve rilevarsi che l'elevato valore di pressione endooculare era associato, come evidenziato dal consulente di parte, ad un “notevole miglioramento” dell'acuità visiva (il visus, nell'occasione misurato, era infatti pari a 10/10), sicché, richiamando quanto affermato dal dott. nella relazione iniziale, non vi Per_2
erano i presupposti per una variazione della terapia in atto e per il ricorso a trattamenti differenti rispetto a quello farmacologico;
dunque, tenuto anche conto della pure sottolineata dal C.t.u. assenza di notizie relative alla storia clinica della paziente per un arco temporale di due mesi, ossia dal 28 agosto 2007
(data dell'ultima visita presso l' ) al 31 ottobre 2007 (data Controparte_1 della visita presso altro specialista, che ha richiesto il ricovero “per lo studio del caso e per iridotomia YAG-laser urgente”), va esclusa la responsabilità dell'Azienda convenuta, dovendosi rilevare che il danno da perdita di chance, l'unico eventualmente ipotizzabile sulla base delle risultanze della c.t.u. medico-legale da ultimo espletata, non rientra nell'oggetto della domanda come formulata nei termini di rito e peraltro non modificata neanche a seguito del deposito della relazione del dott. Per_2
non potendosi ritenere che nel periodo nel corso del quale l'attrice è stata in cura presso l' vi fosse l'indicazione al trattamento laser o chirurgico, neanche può ravvisarsi la CP_2 violazione dell'obbligo informativo gravante sui sanitari, nei termini dedotti dall'attrice.
§ 2. L'appello
2.1. Avverso suddetta sentenza, non notificata, è insorta che, con atto di Parte_1
citazione notificato il 23 novembre 2021, ha interposto appello, per i motivi che si esamineranno.
6 2.2. Si è costituita l in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
2.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27 marzo 2024; indi, all'udienza del giorno 11 settembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 16 settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione della ridetta ordinanza, avvenuta il 18 settembre 2024.
Parte appellante ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
Parte appellata ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo articolato motivo di gravame, censura la sentenza di primo Parte_1
grado in relazione alla dichiarata mancanza di responsabilità in capo alla Controparte_1
per mancanza di prova di esistenza di nesso causale tra condotta inadempiente dei sanitari
[...] ed i danno lamentato dall'odierna appellante.
Lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. a firma del dott. che sebbene fossero ravvisabili profili di colpa nell'operato dei Per_2 sanitari dell' con riferimento, segnatamente, alla prestazione resa Controparte_1
in data 31 luglio 2007, non fosse certo e nemmeno probabile che la condotta alternativa corretta avrebbe documentato un aggravamento del quadro patologico, considerato che il giorno successivo il tono oculare era tornato nella norma e che, allo stato, non risultavano dichiarati deficit visivi. Il
Tribunale prosegue ritenendo che l'omissione della valutazione diagnostica dell'aumento del tono oculare alla visita del 31 luglio 2007 ha privato la paziente unicamente della teorica possibilità di conseguire un risultato utile accedendo ad una più tempestiva diagnosi di aggravamento e ad una più tempestiva terapia interventistica. Conclude ritenendo che l'unico danno ipotizzabile, ossia quello da perdita di chance, non rientrava nell'oggetto della domanda risarcitoria formulata. Sulla scorta di ciò perviene al rigetto della domanda. Orbene, prosegue l'appellante, la motivazione,
“oltre che del tutto erronea è, pure, contraddittoria” (cfr. citazione in appello, pag. 5). È erronea nella parte in cui il Tribunale, ignorando del tutto le puntuali osservazioni mosse alla CTU, ritiene in maniera del tutto acritica, di far proprie le risultanze della stessa senza considerare che quella che il Dott. ritiene semplice perdita di chance è, invece, proprio il fondamento stesso della Per_2
domanda risarcitoria. Lo stesso Tribunale appare ignorare, poi, come la condotta dei sanitari della
7 costituisca l'antecedente logico-giuridico a cui riconnettere il successivo Controparte_1
prodursi del danno lamentato dalla Sig.ra . È contraddittoria nella parte in cui il Giudice di Pt_1
prime cure, dopo aver rilevato che nella condotta dei sanitari vi siano profili colpa per aver omesso di seguire le linee guida dettate dalla European Glaucoma Society – massima autorità in materia –, ritiene di pervenire, ugualmente, al rigetto della domanda sempre sulla scorta della erronea valutazione della mancanza di nesso causale condotta/danno.
3.2. Con il secondo motivo di appello, si duole di sua condanna al pagamento della seconda c.t.u. ovverosia quella svolta dal Dott. sebbene ella fosse ammessa al beneficio del patrocinio Per_2
a spese dello Stato. In subordine, attesa anche la avvenuta compensazione delle spese di lite, le spese di consulenza andavano poste a carico delle parti processuali in solido tra loro e nella misura del 50% cadauna.
3.3. Il primo motivo è complessivamente infondato.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. civ., 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. civ., 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).
Con specifico riferimento al nesso di causalità, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400).
8 L'onere di provare il nesso causale grava sul danneggiato1 che può assolverlo dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del medico e/o della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
“ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo)” (cfr. Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29315), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dall'attore, paziente o danneggiato, rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 18392 del 2017; Cass. civ., n. 4792 del 2013; Cass. civ., n. 17143 del 2012; Cass. civ., n. 975 del 2009). Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, “spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. civ., 21 marzo
2018, n. 7044).
Ora, come detto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato dalla parte attrice il nesso eziologico tra la patologia da cui era affetta la sig.ra (uveite cronica con glaucoma Pt_1 secondario), l'aggravamento della patologia medesima (perdita di visus) e la condotta tenuta dal personale della struttura sanitaria, avendo i sanitari dell' Controparte_1 correttamente operato, eccezion fatta per l'episodio verificatosi il 31 luglio 2007, rispetto al quale il Tribunale ha, tuttavia, escluso la possibilità di accogliere la domanda non avendo costituito la perdita di chance oggetto della domanda medesima.
Si tratta di conclusione corretta che non merita censure.
Secondo quanto è dato evincere dalla seconda consulenza tecnica espletata in primo grado, con il termine uveite viene indicato un processo infiammatorio della tunica media dell'occhio, la cui classificazione effettuata in base alla sede permette di distinguere le uveiti in anteriori (Iriti), intermedie (Cicliti) e posteriori (Corioiditi). In ragione della evolutività, si distinguono uveiti acute, recidivanti e croniche. Le uveiti anteriori interessano principalmente l'iride con eziologia virale – batterica – parassitaria – immunopatologia – tossinica. Clinicamente l'uveite anteriore acuta è connotata da dolore orbitario, fotofobia e lacrimazione, riduzione del visus. “Sintomi tutti presenti nel caso oggetto di valutazione” (cfr. relazione peritale a firma del dott. . Persona_4
Per formulare una diagnosi di uveite è necessario seguire un percorso diagnostico che, dopo la valutazione della massima acuità visiva, si avvale dell'esame obiettivo, alla lampada a fessura, delle strutture oculari esterne ed interne con ricerca di iperemia congiuntivale, segni di infezione della cornea e/o deposito di prodotti dell'infiammazione intraoculare, precipitati cheratici, segni di infiammazione della sclera, esiti di infezioni o infiammazioni e/o sinechie post-infiammatorie con il cristallino dell'iride.
Rilevante è la valutazione della pressione intraoculare per formulare una diagnosi di uveite ipertensiva, normotonica o ipotonica. La diagnostica prevede l'esame delle strutture interne oculari, vitreo, pars plana, coroide e retina, vasi retinici, macula e papilla ottica.
Il percorso diagnostico deve consentire di discriminare tra uveite infettiva e non infettiva.
Tra le complicanze dell'uveite rientra il glaucoma secondario.
Con il termine glaucoma si identifica un gruppo di patologie oculari a carattere multifattoriale che si manifestano con la caratteristica triade: innalzamento della pressione intraoculare, fenomeni degenerativi a carico della testa del nervo ottico ed un progressivo deterioramento del campo visivo, sebbene esistano delle forme di neuropatia glaucomatosa senza evidenza clinica di ipertono oculare
(glaucoma a pressione normale). In condizioni normali, i valori della pressione intraoculare (IOP) oscillano tra 12 e 20 mmHg, e dipendono essenzialmente dall'equilibrio tra la quantità di umore acqueo prodotta in maniera continua dalla pars plicata del corpo ciliale e quella smaltita attraverso il trabecolato a livello dell'angolo camerulare. Essenzialmente tale condizione oculare consegue a turbe della circolazione dell'umor acqueo, riconducibili nella maggior parte dei casi ad un rallentamento/impedimento del deflusso dell'umor acqueo, meno frequentemente ad un incremento della produzione dello stesso, entrambe esitanti in ipertono oculare.
Il glaucoma è fondamentalmente distinto in glaucoma ad angolo aperto, glaucoma ad angolo chiuso e glaucoma congenito. Il glaucoma primario ad angolo aperto (POAG), o glaucoma semplice è attualmente considerato la seconda causa di cecità nei paesi industrializzati dopo la degenerazione maculare senile, rappresentando circa il 5-25% dei casi;
inoltre è la forma di glaucoma più comune, costituendo circa il 60-70% del totale.
Il fattore di rischio considerato più importante è l'ipertono oculare, che rappresenta anche l'unico su cui è possibile intervenire per modificare l'evoluzione naturale della malattia.
La diagnosi di glaucoma è semplice quando la malattia si manifesta nella sua classica triade
(ipertono, deficit perimetrici, atrofia con escavazione della papilla) in occhio con angolo camerulare
10 normalmente ampio. Nella maggior parte dei casi tuttavia l'unico segno obiettivo rilevabile nelle fasi iniziali è un valore del tono oculare superiore ai 21 mmHg, pertanto, la tonometria riveste un ruolo di peculiare importanza per porre diagnosi di glaucoma. Peraltro, siccome evidenziato dal
C.t.u., i pazienti con POAG presentano fluttuazioni circadiane della IOP più ampie rispetto alla popolazione normale. Per questo motivo una singola lettura di 21 mmHg o meno non esclude la diagnosi di glaucoma e può essere necessario effettuare diverse letture nel corso della giornata
(curva tonometrica).
In altri casi, invece, il glaucoma viene diagnosticato in fase già conclamata, in seguito all'osservazione di alterazioni a carico della papilla del nervo ottico e del campo visivo. L'esame oftalmoscopico permette, infatti, di visualizzare la morfologia della papilla;
in particolare nella fase conclamata la principale alterazione è rappresentata da un'accentuazione dell'escavazione della papilla ottica, che assume un caratteristico aspetto “a scodella”.
Un altro esame indispensabile ai fini diagnostici è la gonioscopia, che permette di visualizzare la morfologia dell'angolo della camera anteriore, non visibile all'ispezione diretta con lampada a fessura.
Fondamentale per la diagnosi è anche l'esame del campo visivo, che può essere effettuato con la perimetria manuale, usando il perimetro di o con la perimetria computerizzata. Pt_2
Quanto alla terapia medica, il glaucoma acuto conseguente ad una uveite prevede l'attuazione di una iniziale terapia farmacologica che si avvale di colliri ipotonizzanti e farmaci per via sistemica che agiscono riducendo la produzione dei fluidi oppure favorendone il deflusso. Solo quando la terapia medica non abbia effetto o risulti insufficiente a risolvere il quadro patologico e contrastarne l'evoluzione dannosa (nel 10-15% dei casi la patologia progredisce nonostante le terapie prestate), si procede a quella chirurgica, eseguendo un intervento di laser-trabeculoplastica.
La tecnica classica più utilizzata nella opzione chirurgica è la trabeculectomia, intervento fistolizzante che ha lo scopo di creare una via artificiale di deflusso grazie al quale l'umor acqueo fuoriesce dalla camera anteriore, riempie lo spazio sottocongiuntivale, formando la cosiddetta bozza filtrante, e viene riassorbito dal tessuto e dai vasi congiuntivali. Nell'85% dei casi si ottiene una pressione minore di 21 mmHg per 2 anni, e nei 2/3 dei casi si riesce a sospendere anche la terapia medica. Per aumentare l'efficacia dell'intervento possono essere usati farmaci antimitotici, che riducono la tendenza alla cicatrizzazione, e quindi alla chiusura spontanea del tunnel che è stato creato chirurgicamente.
In ogni caso, la chirurgia come primo approccio non è indicata data l'efficacia della terapia farmacologica e perché essa non è priva di complicanze.
11 Con specifico riferimento alla forma acuta – nota anche come attacco acuto di glaucoma – il dott. ha puntualizzato che esso è caratterizzato dall'elevato tono oculare. Per tale ragione è Per_2
necessario instaurare una terapia adeguata, poiché potranno comparire alterazioni a carico del nervo ottico esitanti in una drammatica compromissione dell'acuità visiva. Con l'inizio di una terapia intensiva, basata sulla somministrazione di farmaci inibitori dell'anidrasi carbonica, diuretici osmotici, quale ad es. il mannitolo, farmaci ad azione miotica, quali la pilocarpina, e beta-bloccanti si assiste solitamente ad un crollo della IOP, che scende al di sotto di quella dell'occhio controlaterale, apparentemente sano.
Nel caso in esame, il dott. pose diagnosi di glaucoma acuto, il che impone di Persona_5
accertare se venne seguito il percorso diagnostico e terapeutico corretto, nei termini sopraindicati.
Occorre allora rammentare che, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione in atti:
la sig.ra , in data 11 febbraio 2007 si recava presso il Pronto Parte_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore perché da circa una settimana aveva apprezzato un progressivo deficit della funzione visiva. Al deficit visivo si associavano fotofobia e dolore gravativo ed urente;
dopo il primo inquadramento clinico la paziente venne trasportata, a mezzo ambulanza del
SUEM 118, presso il Presidio Ospedaliero di Crotone dove venne espletata la consulenza oculistica. Lo Specialista al termine della propria valutazione pose diagnosi di “cherato uveite ipertensiva” e pose indicazione di ricovero;
espletato il ricovero la paziente venne sottoposta alla terapia farmacologica locale antibiotica (Exocin coli), antidolorifica (Volatren), antiglaucomatosa (Cosopt coli), corticosteroidea (Bentelan) e antibiotica sistemica (Rocefin), antivirale (Zovirax), antiglaucomatosa (Diamox), corticosteroidea (Medrol). La paziente trasse beneficio dal trattamento ottenendo la riduzione dell'ipertensione oculare, dell'edema corneale e del
Tyndall. Gli oculisti ospedaliere accertarono la presenza di una soffusione edematosa della retina peripapillare e al polo posteriore. L'esame FAG, eseguito il 13 febbraio 2007, documentò i segni di un edema in regione maculare e in regione papillare, più evidenti n
OS con conferma all'esame OCT eseguito il 15 febbraio 2007. Successivamente, il 19 febbraio 2007 all'esame FAG venne apprezzata la persistenza di sinechie iridolenticolari che non si erano risolte con la somministrazione di midriatico;
all'atto della dimissione venne consigliato alla paziente di sottoporsi ad altri esami diagnostici strumentali e di laboratorio e nello specifico ad una ecografia addominale ed
12 esami per la connettivite. Venne altresì prescritta la terapia domiciliare ed un controllo da effettuare in ambulatorio;
il 27 febbraio 2007, a distanza di sette giorni dopo la dimissione dall'Ospedale di Crotone, la paziente venne sottoposta a visita dal dott. . L'oculista riscontrò la Persona_5 presenza di un ipertono a carico dell'occhio sinistro (50 mmHg) e pose diagnosi di
“glaucoma acuto”. In ragione della diagnosi di glaucoma acuto il dott. pose Per_1 indicazione al ricovero da effettuare con carattere d'urgenza;
la paziente rimase degente presso il reparto di oculistica dell'ospedale di Cosenza dal 28 febbraio 2007 al 7 marzo 2007. All'esame obiettivo oculare venne rilevata la presenza di una lieve iperemia della congiuntiva palpebrale, Tyndall lievemente positivo, subatrofia iridea. La paziente venne sottoposta ad accertamenti diagnostici (esame del fondo, gonioscopia), nonché a terapia farmacologica locale con RT collirio, PT
(Dorzolamide Cloridrato – antiglaucoma per la ipertensione intra-oculare in pazienti con: ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, glaucoma pseudo esfoliativo),
Betabioptal collirio antibiotico e cortisonico, Indocollirio, IT terapia antiedemigena sistemica, Deltacortene e, dal 2 marzo 2007, RP Cloridrato – farmaco indicato nella terapia dell'ipertensione endoculare e del glaucoma cronico semplice. Associato ad altri medicinali è anche indicato in altre forme di glaucoma. Oltre alla terapia venne effettuato il monitoraggio giornaliero dei valori della pressione endoculare che si normalizzò il 5 marzo 2007;
il 5 marzo 2007 la paziente venne sottoposta all'esame del campo visivo che nell'occhio sinistro documentò la riduzione generalizzata della sensibilità con scotomi assoluti nella periferia dei quadranti nasali. Aumento della macchia cieca. Residua ridotta sensibilità centrale;
al momento della dimissione venne prescritta la terapia farmacologica con Comfort coli 1 die, Voltaren coli x3, Deltacortene forte 25, Ranidil 150 cp 1 die;
inoltre venne prescritta una visita di controllo da effettuare a distanza di 5 giorni;
dopo la dimissione la paziente venne sottoposta a visita oculistica dal dott. Per_5
. Le visite vennero effettuate sino al 29 maggio 2007. Nel corso delle visite venne
[...]
rilevata una buona funzionalità visiva con visus corretto in OO 10/10. La pressione oculare si mantenne nei valori della norma. Venne rilevato un solo episodio di ipertono in OD in data 27 marzo 2007 al valore 38 mmHg;
13 dal 12 giugno 2007 al 28 agosto 2007 la paziente si recò presso l'ambulatorio della Unità
Operativa di Oculistica per essere sottoposta a controlli mensili. Nel corso dei controlli vennero apprezzati normali valori di pressione endoculare, eccezion fatta per il 31 luglio
2007, giorno in cui il tono oculare OD risultò essere pari a 36 mmHg;
il 31 ottobre 2007 la paziente venne sottoposta a visita oculistica dal dott. Per_6
che rilevò un rilevante deficit del visus VOD 4/10 corretto, VOS 5/10 corretto ed
[...] all'esame obiettivo la presenza di iride subatrofica in toto con iniziale atrofia settoriale della zona dell'orletto, sinechie irido lenticolari a tratti sui 360°. Pupilla in media midiriasi fissa, angolo iridido-corneale non esplorabile per iniziale contatto irido-corneale post-flogistico.
Il tono oculare in OD era pari a 44 mmHg. L'esame del fondo evidenziava papilla in sub atrofia attica (OD>OS) con nasalizzazione del peduncolo vascolare;
macula con ispessimento della limitante interna. La condizione di sindrome glaucomo-ciclitica con associata sindrome vitreo-retinica da retrazione della membrana limitante interna fece porre indicazione di ricovero urgente;
dal 13 novembre 2007 al 16 novembre 207 la paziente venne ricoverata presso la Unità
Operativa di Oculistica dell'Ospedale Maggiore- Bellaria di Bologna, dove, in data 14 novembre 2007, venne sottoposta ad intervento di Trabeculectomia ab esterno + MMC in occhio sinistro;
alla visita di controllo eseguita in data 19 novembre 2007, venne rilevato un tono oculare nella norma in OS (12 mmHg) ed elevato in OD (40 mmHg);
successivamente in data 26 novembre 2007 il tono oculare risultò nei limiti della norma in entrambi gli occhi;
in data 8 febbraio 2008, presso la Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale Maggiore-
Bellaria di Bologna, la paziente veniva sottoposta ad intervento di Trabeculectomia ab esterno + MMC in occhio destro. Non è documentato il successivo decorso post-operatorio;
non si hanno notizie sino all'anno 2015;
l'esame OTC eseguito in data 20 maggio 2015 consentiva di apprezzare la presenza di un distacco parziale della ialoide in OD, normale spessore retinico, parziale conservazione della morfologia foveale, riduzione dello spessore retinico in OS. Riduzione dello spessore delle fibre nervose peripapillari nel quadrante inferiore e nel settore ST in OS. Riduzione dello spessore del complesso ganglionare OS>OD;
14 l'ultimo controllo oculistico noto documentava un visus OD 2/10 naturale, 4/10 con correzione;
OS 2/10 naturale, 4/10 con correzione. – Papilla ottica pallida ed escavata
OS>OD. Alla campimetria i punti non visti risultano essere 59/100.
Così ricostruito l'iter sanitario della paziente , ritiene la Corte di poter affermare che Pt_1
l'approccio diagnostico e terapeutico effettuato dai sanitari dell'Ospedale di Cosenza fu senz'altro congruo e corretto, avendo correttamente sottoposto la sig.ra – ricoverata con diagnosi di Pt_1 ingresso “glaucoma acuto” – agli accertamenti anche strumentali prescritti: la valutazione della massima acuità visiva, l'esame obiettivo, la valutazione della pressione intraoculare (IOP), la gonioscopia, l'esame del campo visivo.
Adeguata fu altresì la terapia farmacologica locale, con la somministrazione di collirio (RT collirio), di farmaci antiglaucoma per la ipertensione intraoculare (PT), di farmaci antibiotici e cortisonici (Betapioptal e Deltacortene), antinfiammatori (Indocollirio). La terapia farmacologica venne integrata con la Pilocarbina Cloridrato, farmaco indicato nella terapia dell'ipertensione endoculare e del glaucoma cronico semplice, nonché, se associato ad altri medicinali, anche per la cura di altre forme di glaucoma.
Il percorso terapeutico è proseguito anche dopo la dimissione della paziente che venne sottoposta a visita dal Dott. nei giorni 13 marzo 2007, 27 marzo 2007, 10 aprile 2007, 24 aprile Persona_5
2007, 8 maggio 2007, 29 maggio 2007, 12 giugno 2007, 10 luglio 2007, 31 luglio 2007, 28 agosto
2007. Il dott. , nel corso delle visite ebbe a rilevare una buona funzionalità visiva con un Per_1
visus corretto in OO 10/10. La pressione oculare si mantenne nei valori della norma in quasi tutti i controlli eccetto in data 27 marzo 2007 quando era rilevato un visus OD corretto 10/10 OS corretto
10/10 e un ipertono oculare in OD TOC 38 mmHg;
OS TOC 14 mmHg.
Dal 12 giugno 2007 al 28 agosto 2007 la paziente si recò presso l'ambulatorio della Unità Operativa di Oculistica per essere sottoposta a controlli periodici mensili. Nel corso dei controlli vennero apprezzati normali valori di pressione endooculare, con un'unica eccezione: il giorno 31 luglio
2007, infatti, il tono oculare in OD risultò essere pari a 36 mmHg .
Relativamente a questo episodio di pressione endooculare alterata (31 luglio 2007), per valutare se il controllo periodico sia stato correttamente eseguito, occorre considerare che secondo le Linee
Guida per il glaucoma prodotte dall'European Glaucoma Society (EGS), il follow-up (controllo periodico) del paziente glaucomatoso si effettua con:
misurazione dell'acuità visiva;
biomicroscopia alla lampada a fessura;
misurazione della pressione intraoculare;
15 valutazione della papilla ottica;
valutazione del campo visivo.
Tuttavia viene detto: nel corso del follow-up non è necessario ripetere la valutazione del nervo ottico ed il campo visivo ad ogni visita;
la frequenza di tali controlli è determinata dai valori pressori e dalla progressione del danno glaucomatoso.
Orbene, i valori pressori rilevati nel corso delle visite erano tali da non imporre né consigliare la valutazione del visus e del campo visivo, eccezion fatta per la valutazione del 31 luglio 2007, dacché, avendo l'oculista riscontrato un valore elevato (TOD 36 mmHg), lo specialista avrebbe dovuto procedere [ma non lo ha fatto] ad una rivalutazione del visus e del campo visivo.
Tuttavia, siccome evidenziato anche dal Dott. in primo luogo, in un contesto di stabilità Per_2 clinica, non si ritiene che l'Oculista avesse l'obbligo di ampliare la diagnostica mediante la valutazione del visus e la campimetria. In condizioni di stabilità clinica la valutazione della papilla ottica è prevista a 12 mesi e la campimetria a distanza di 12-18 mesi dalla ultima esecuzione.
In secondo luogo, come pure sottolineato dal C.t.u., “non è certo o probabile che l'esecuzione dell'approfondimento diagnostico avrebbe documentato in tale fase un aggravamento del quadro patologico dal momento che il 28 agosto 2007 il tono oculare era normale”, e che non risultano dichiarati deficit visivi
In altri termini, non appare più probabile anziché no ritenere che, ove lo specialista avesse proceduto all'approfondimento diagnostico in occasione della presenza di valori fuori range rilevati in occasione del follow-up in data 31 luglio 2007, avrebbe potuto porre in essere, più tempestivamente, le azioni terapeutiche che vennero attuate a distanza di circa due mesi presso l'Unità Operativa di
Oculistica dell' “Ospedale Maggiore-Bellaria” di Bologna.
In ogni caso, deve convenirsi con il C.t.u. e con il Giudice di prime cure laddove affermano che, al più, “il solo controllo tonometrico con l'omesso controllo perimetrico e del visus, ha privato la paziente della teorica possibilità (chance) di conseguire un risultato accedendo ad una più tempestiva diagnosi di aggravamento e ad una più tempestiva terapia interventistica”.
Nella relazione integrativa presentata, telematicamente, il 13 dicembre 2020, il Dott. ha Per_2 ulteriormente precisato che “Il danno attiene non già alla perdita del risultato diagnostico di una evoluzione peggiorativa che avrebbe anticipato l'intervento così come proposto dal Dott. Per_7
ma alla perdita della mera possibilità di conseguire o meno una tale informazione che non è né certa né probabile, dato il risultato successivo. In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, vi è un danno risarcibile alla persona anche quando l'omissione della diagnosi di un processo morboso, abbia determinato la perdita della “teorica possibilità” di
16 accedere ad una diagnosi idonea ad indurre ad un più tempestivo intervento chirurgico stabilizzatore del quadro clinico. La valutazione di tale danno non è percentualizzabile ma lascia spazio ad un risarcimento per via equitativa”.
Orbene, la chance è una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio e caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza.
La Suprema Corte ha affermato che la “chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” ex pluribus Cass. n.
2261/2022; Cass. 6485/2021; Cass. 26694/2017; Cass. n. 29829/2018 Cass. n. 1752/2005; Cass.,
10 novembre 1998, n. 11340; 15 marzo 1996, n. 2167; 19 dicembre 1985, n. 6506” (cfr. Cass. civ.,
7 agosto 2023, n. 24050).
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale: S.U. n. 26792 dell'11 novembre 2008), dovrà peraltro attingere ai parametri dell'apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto (Cass. civ., 19 settembre 2023, n-
26851).
La perdita di chance – i.e. la perdita di una concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica – è voce di danno ontologicamente diversa dal danno biologico e dal danno morale. Essa, invero, “non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psico-fisica e -dunque- che sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute;
in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che
17 esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute. Il riconoscimento congiunto del danno da perdita di chance e di quello biologico comporterebbe dunque la necessità di affermare che, accertato un concreto nocumento alla salute conseguente alla condotta del sanitario, il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra "contenente" e "contenuto"; il che non può essere consentito, se non a pena di un'inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie”
(cfr. Cass. civ., 15 febbraio 2018, n. 3691).
È dunque evidente che l'accertamento e la liquidazione del danno da perdita di chance presuppongano una autonoma domanda, peraltro non proponibile per la prima volta in appello
(Cass. civ.,2 settembre 2022, n.25886).
Ebbene, nel caso in esame deve convenirsi con il Tribunale che, di vero, una domanda in tal senso non sia stata formulata dall'attrice, come agevolmente evincibile dal mero esame dell'atto di citazione, nel quale si fa esplicita richiesta di riconoscimento del danno alla salute, cd. danno biologico, del danno non patrimoniale, del danno esistenziale e/o alla vita di relazione (cfr. pag. 9), complessivamente quantificati in euro 233.333,00.
In difetto di domanda in tal senso, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha escluso di potersi pronunciare sul danno da perdita di chance effettivamente riconosciuto dal C.t.u. dott.
Per_2
3.4. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come sopradetto, con il secondo motivo di appello, si duole di sua condanna Parte_1
al pagamento della seconda c.t.u. ovverosia quella svolta dal dott. Persona_4
sebbene ella fosse ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In subordine, attesa anche la avvenuta compensazione delle spese di lite, le spese di consulenza andavano poste a carico delle parti processuali in solido tra loro e nella misura del 50% cadauna.
Il Giudice di prime cure ha così motivato la disciplina delle spese della consulenza tecnica d'ufficio:
“Le spese della prima ctu espletata in costanza di ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato devono essere poste definitivamente a carico dell'erario, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/02 nelle more intervenuta (Corte Cost.
217/19). Le spese della seconda ctu devono essere invece poste definitivamente a carico dell'attrice, essendo venuti meno con la nomina di un ulteriore difensore in aggiunta al primo gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. 1736/20)” (cfr. sentenza, pag. 5).
18 Il Tribunale, dunque, preso atto che, in data 20 settembre 2019, la sig.ra – parte ammessa Pt_1 al beneficio del patrocinio a spese dell'erario – aveva conferito procura alla lite ad altro difensore –
l'avvocato Davide Lopetrone – in aggiunta all'avvocato Paolino Rizzuti, difensore originariamente designato – ha applicato i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 1736 del 27 gennaio 2020, esplicitamente richiamata dal primo giudice in motivazione, in ordine alle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile.
Ebbene, lungi dal contrapporre proprie argomentazioni in grado di incrinare il fondamento logico- giuridico delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, l'appellante si è limitato, inammissibilmente, a chiedere alla Corte di porre a carico dell'erario le spese della seconda c.t.u., di fatto senza censurare la motivata statuizione del Tribunale.
In parte qua il motivo è senz'altro inammissibile.
Il motivo è invece infondato nella parte in cui sollecita questa Corte a rivedere la statuizione di condanna ed a porre le spese della seconda c.t.u. a carico delle parti processuali in solido tra loro e nella misura del 50% cadauna, attesa anche la avvenuta compensazione delle spese di lite.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. civ., 17 gennaio 2013 n. 1023; Cass. civ., 7 settembre 2016 n. 17739).
Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.).
Si tratta di una facoltà demandata al Giudice che, tuttavia, nel caso di specie, ha ritenuto di porre le spese della seconda consulenza totalmente a carico dell'attrice. Si tratta di statuizione che la Corte reputa di dover condividere stante la sostanzialmente superfluità della seconda c.t.u. – disposta su insistenza dell'attrice (cfr. verbale di udienza del 24 ottobre 2017) - che, siccome convincentemente evidenziato dal primo Giudice, ha riscontrato profili di colpa nell'operato dei sanitari di fatto irrilevanti per le ragioni che si è cercato di illustrare.
Da tanto discende il rigetto dell'appello.
§ 4. Le spese di lite
19 4.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (valore della controversia € 466.000,00), e per tutte le fasi.
4.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L.
228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 23 novembre 2021, e avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Cosenza n. 933/2021, resa il 24 aprile 2021 e pubblicata il 25 aprile 2021, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in Euro 10.060,00 per compensi professionali oltre Controparte_1
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 12 settembre 2013, n. 20904: “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per inadempimento del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione
o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
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