Articolo 7 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 luglio 1984
Art. 7.

Dal 1 gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840 , e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 1, terzo e quarto comma , ed all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885 .
Dal 1 settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Con la medesima decorrenza del 1 settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha piu' titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885 , ferma restando la riduzione di lire 90.152 mensili della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale medesimo, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885 .
Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennita' integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885 , osservando le modalita' ivi contemplate.
In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresi' ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885 , spettante ai titolari di pensioni calcolate con le percentuali della base pensionabile fissate, per meno di trenta anni di servizio utile, dall'articolo 222 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni. Tale integrazione va attribuita nella misura annua di lire 21.461 per ventinove anni di servizio utile, ed aumentata di annue, lire 26.375 per ogni anno in meno fino a raggiungere l'importo annuo di L. 522.585 per le pensioni calcolate su dieci anni di servizio.
In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge con effetto dal 1 gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1 settembre 1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.
Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo nono comma.
Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio e' attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1 settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e dall'eventuale elemento distinto della retribuzione di cui all' articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426 .
Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi alla ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi e' pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servizio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell' articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni, tenendo conto dello stipendio che gli compete all'atto della riammissione in servizio ai sensi del medesimo articolo 161.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' articolo 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426 , limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per la concessione del beneficio entro il 1 settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.
La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalita' stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1 luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennita' di buonuscita.
Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.
Entrata in vigore il 29 luglio 1984
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