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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12585/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12585/2020 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO GIOVANNI, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
( Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada), rappresentato e difeso dall'avv. SAPORITO SIMONA, come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale – appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesione cagionati da un incidente stradale verificatosi il giorno 2 giugno 2015 e stimati nella misura di euro 3.767,49, oltre danno morale ed interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Si è costituita resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace, con sentenza n.
43878/2019, ha rigettato la domanda attorea.
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione deducendo , con svariate argomentazioni, l'erroneità dell'appellata pronuncia.
tempestivamente costituitasi, ha chiesto, con Controparte_1 argomentazioni variamente articolate, il rigetto del gravame con condanna alle spese.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di altro giudicante è stato posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato all'udienza del 11.05.2022.
All'udienza dell'11 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Lette le memorie depositate il giudizio è deciso con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione di merito, in omaggio al principio della ragione più liquida, assorbe le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Giova ricordare che, in forza del dettato di cui all'art. 116, comma 1, c.p.c. il giudice, fatte salve le specifiche ipotesi di prova legale, valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo altro limite che quello di indicare in motivazione gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento. Invero, “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (ex multiis,
Cass., Sez. IV, ord. n. 5560/21).
Ebbene, Questo Giudice ritiene che la sentenza appellata abbia operato una corretta, seppur sintetica, valutazione del materiale istruttorio ed una ragionevole considerazione della attendibilità di ogni fonte probatoria, della sua credibilità e concludenza.
In proposito la sentenza di primo grado, sulla base della prova testimoniale espletata, ha ritenuto sussistere svariate incongruenze nel materiale probatorio.
Si tratta di statuizione che, nel giudizio di merito e pur rilevando l'estrema sintesi della decisione appellata, questo giudice di appello ritiene del tutto condivisibile.
Va notato che il teste riferiva che l'appellante aveva dolore alla Testimone_1 gamba sinistra e alla schiena;
circostanza sostanzialmente confermata dall'altro testimone che ha precisato che l'impatto avvenne Testimone_2 tra la parte anteriore del motociclo e la “parte posteriore e laterale sinistra della signora”.
Orbene lo stesso certificato medico di “accesso al pronto soccorso” ad opera di parte appellante di Ospedale dei Pellegrini – struttura asl regione Campania - del 03.06.2015 con dimissioni alle ore 21:09 evidenzia un mero “trauma
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 contusivo e distorsivo del collo piede sinistro e del piede sinistro” ( cfr. allegato in atti ) precisando l'assenza di la “rx ha dato esiti negativi per lesioni” in contrasto, in verità, con ulteriore documentazione della medesima data in cui si manifesta riferimento ad una “frattura”.
La dinamica del fatto come narrato dai testimoni;
le risultanze delle documentazione sanitaria di “pronto soccorso” e quella successiva consegna un
“quadro di merito” oggettivamente contraddittorio non solo in relazione – come evidenziato dal Giudice di pace – all'an della dinamica dell'accaduto, ma anche in relazione alle presunte conseguenze dannose in relazione all'effettività del presunto pregiudizio patito.
Tale ultima riflessione appare quanto mai rilavante ad avviso di Questo
Giudicante atteso che la pretesa risarcitoria non può considerarsi mai in re ipsa nel mero evento, ma deve avere ad oggetto il ristoro delle conseguenze dannose dell'illecito “cd. danno conseguenza” che la parte attrice, su cui grava il relativo onere, deve puntualmente provare ed, in verità, ancora prima specificamente allegare.
Nell'odierna vicenda processuale le deposizioni testimoniali appaiono del tutto generiche e lacunose circa l'impatto presunto patito dall'appellante, nonché riportano la circostanza che l'appellante lamentasse dolori alla schiena ed alla gamba, a fronte di una certificazione sanitaria del giorno successivo all'accaduto che riferisce di un trauma contusivo al piede.
Ancora, sempre nel vaglio di merito, la detta documentazione sanitaria ospedaliera testualmente indicante come “negativa per lesione ossee” appare, poi scarsamente armonica con l'ulteriore documentazione depositata dalla stessa parte attrice.
Tali lacune non possono che riverberarsi a carico della parte appellante su cui grava l'onere probatorio.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Il detto onere probatorio, poi, diviene tanto più specifico in relazione ai sinistri in cui l'imputabilità degli stessi alla condotta colposa o dolosa di un conducente rimasto sconosciuto in relazione ai quali la parte convenuta ha “scarsi” strumenti per un'effettiva interlocuzione rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore e, dunque, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e (tra le varie riflessioni in Cass. Sent. n. 5892/2016 e Cass. 10/06/2005, n. 12304).
Al riguardo occorre ricordare, in relazione alle doglianze di parte appellante, che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (ex multiis, Cass. Civ. n. 21239/2019). In altre parole, il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.). Tanto più quando, come nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali, in verità particolarmente generiche, come evidenziato dalla sentenza appellata non appaiono corroborate dalle certificazioni mediche, finanche, contraddittorie.
Non sfugge affatto - giova sottolinearlo - a Questo Giudicante l'insegnamento della Suprema Corte che, più volte nella propria giurisprudenza ha richiamato lo stesso, secondo il quale “in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale
l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo
l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione…” ,(tra le numerose si veda Cass. Civ.
n. 17981/2020), ma, allo stesso tempo, tale consapevolezza non può condurre all'affermazione di merito del risarcimento del danno in assenza di una puntuale allegazione delle conseguenze dannose in relazione alla vicenda fattuale come effettivamente emersa dall'attività istruttoria anche in relazione allo specifico “danno lamentato”.
In altri termini il presunto danneggiato non solo deve provare il fatto,
l'accadimento naturale ( cd. danno evento) da cui presuntamente scaturisce il danno, ma anche le effettive conseguenze dannose dello stesso ( cd. danno conseguenza ), non potendo le stesse considerarsi in re ipsa o ritenere la parte attrice esonerata dal fornirne prova puntuale sulla base del mero fatto.
Diversamente opinando la parte attrice sarebbe, in estrema sostanza, esentata dall'allegare e provare le effettive conseguenze dannose come eziologicamente ed effettivamente riconducibili a quel determinato accadimento storico, fondandosi la pretesa risarcitoria sulla mera narrazione del danno evento e costruendo, in tal modo, la dommatica del danno in re ipsa sulla base di un mero accadimento storico.
La mancata prova puntuale circa l'effettività delle conseguenze dannose non può essere sopperita attraverso il mero richiamo alla richiesta di CTU in materia medico legale. Come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero chieda di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (fra le tante cfr. Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Nell'odierna vicenda a fronte delle citate lacune probatorie in relazione in particolare alle effettive conseguenze dannose del sinistro la consulenza richiesta presenta un indubbio carattere cd. esplorativo.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicando, però, il valore cd. “minimo” in ragione della natura delle questioni affrontate.
Risultando l'appellante integralmente soccombente per i motivi espressi, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in favore dell'appellata che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, ed accessori de dovuti come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Il provvedimento è stata redatto con la collaborazione e lo studio della CP_2
Dott.ssa Francesca Bellisario
Il magistrato affidatario
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12585/2020 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO GIOVANNI, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
( Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada), rappresentato e difeso dall'avv. SAPORITO SIMONA, come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale – appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesione cagionati da un incidente stradale verificatosi il giorno 2 giugno 2015 e stimati nella misura di euro 3.767,49, oltre danno morale ed interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Si è costituita resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace, con sentenza n.
43878/2019, ha rigettato la domanda attorea.
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione deducendo , con svariate argomentazioni, l'erroneità dell'appellata pronuncia.
tempestivamente costituitasi, ha chiesto, con Controparte_1 argomentazioni variamente articolate, il rigetto del gravame con condanna alle spese.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di altro giudicante è stato posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato all'udienza del 11.05.2022.
All'udienza dell'11 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Lette le memorie depositate il giudizio è deciso con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione di merito, in omaggio al principio della ragione più liquida, assorbe le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Giova ricordare che, in forza del dettato di cui all'art. 116, comma 1, c.p.c. il giudice, fatte salve le specifiche ipotesi di prova legale, valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo altro limite che quello di indicare in motivazione gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento. Invero, “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (ex multiis,
Cass., Sez. IV, ord. n. 5560/21).
Ebbene, Questo Giudice ritiene che la sentenza appellata abbia operato una corretta, seppur sintetica, valutazione del materiale istruttorio ed una ragionevole considerazione della attendibilità di ogni fonte probatoria, della sua credibilità e concludenza.
In proposito la sentenza di primo grado, sulla base della prova testimoniale espletata, ha ritenuto sussistere svariate incongruenze nel materiale probatorio.
Si tratta di statuizione che, nel giudizio di merito e pur rilevando l'estrema sintesi della decisione appellata, questo giudice di appello ritiene del tutto condivisibile.
Va notato che il teste riferiva che l'appellante aveva dolore alla Testimone_1 gamba sinistra e alla schiena;
circostanza sostanzialmente confermata dall'altro testimone che ha precisato che l'impatto avvenne Testimone_2 tra la parte anteriore del motociclo e la “parte posteriore e laterale sinistra della signora”.
Orbene lo stesso certificato medico di “accesso al pronto soccorso” ad opera di parte appellante di Ospedale dei Pellegrini – struttura asl regione Campania - del 03.06.2015 con dimissioni alle ore 21:09 evidenzia un mero “trauma
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 contusivo e distorsivo del collo piede sinistro e del piede sinistro” ( cfr. allegato in atti ) precisando l'assenza di la “rx ha dato esiti negativi per lesioni” in contrasto, in verità, con ulteriore documentazione della medesima data in cui si manifesta riferimento ad una “frattura”.
La dinamica del fatto come narrato dai testimoni;
le risultanze delle documentazione sanitaria di “pronto soccorso” e quella successiva consegna un
“quadro di merito” oggettivamente contraddittorio non solo in relazione – come evidenziato dal Giudice di pace – all'an della dinamica dell'accaduto, ma anche in relazione alle presunte conseguenze dannose in relazione all'effettività del presunto pregiudizio patito.
Tale ultima riflessione appare quanto mai rilavante ad avviso di Questo
Giudicante atteso che la pretesa risarcitoria non può considerarsi mai in re ipsa nel mero evento, ma deve avere ad oggetto il ristoro delle conseguenze dannose dell'illecito “cd. danno conseguenza” che la parte attrice, su cui grava il relativo onere, deve puntualmente provare ed, in verità, ancora prima specificamente allegare.
Nell'odierna vicenda processuale le deposizioni testimoniali appaiono del tutto generiche e lacunose circa l'impatto presunto patito dall'appellante, nonché riportano la circostanza che l'appellante lamentasse dolori alla schiena ed alla gamba, a fronte di una certificazione sanitaria del giorno successivo all'accaduto che riferisce di un trauma contusivo al piede.
Ancora, sempre nel vaglio di merito, la detta documentazione sanitaria ospedaliera testualmente indicante come “negativa per lesione ossee” appare, poi scarsamente armonica con l'ulteriore documentazione depositata dalla stessa parte attrice.
Tali lacune non possono che riverberarsi a carico della parte appellante su cui grava l'onere probatorio.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Il detto onere probatorio, poi, diviene tanto più specifico in relazione ai sinistri in cui l'imputabilità degli stessi alla condotta colposa o dolosa di un conducente rimasto sconosciuto in relazione ai quali la parte convenuta ha “scarsi” strumenti per un'effettiva interlocuzione rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore e, dunque, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e (tra le varie riflessioni in Cass. Sent. n. 5892/2016 e Cass. 10/06/2005, n. 12304).
Al riguardo occorre ricordare, in relazione alle doglianze di parte appellante, che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (ex multiis, Cass. Civ. n. 21239/2019). In altre parole, il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.). Tanto più quando, come nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali, in verità particolarmente generiche, come evidenziato dalla sentenza appellata non appaiono corroborate dalle certificazioni mediche, finanche, contraddittorie.
Non sfugge affatto - giova sottolinearlo - a Questo Giudicante l'insegnamento della Suprema Corte che, più volte nella propria giurisprudenza ha richiamato lo stesso, secondo il quale “in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale
l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo
l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione…” ,(tra le numerose si veda Cass. Civ.
n. 17981/2020), ma, allo stesso tempo, tale consapevolezza non può condurre all'affermazione di merito del risarcimento del danno in assenza di una puntuale allegazione delle conseguenze dannose in relazione alla vicenda fattuale come effettivamente emersa dall'attività istruttoria anche in relazione allo specifico “danno lamentato”.
In altri termini il presunto danneggiato non solo deve provare il fatto,
l'accadimento naturale ( cd. danno evento) da cui presuntamente scaturisce il danno, ma anche le effettive conseguenze dannose dello stesso ( cd. danno conseguenza ), non potendo le stesse considerarsi in re ipsa o ritenere la parte attrice esonerata dal fornirne prova puntuale sulla base del mero fatto.
Diversamente opinando la parte attrice sarebbe, in estrema sostanza, esentata dall'allegare e provare le effettive conseguenze dannose come eziologicamente ed effettivamente riconducibili a quel determinato accadimento storico, fondandosi la pretesa risarcitoria sulla mera narrazione del danno evento e costruendo, in tal modo, la dommatica del danno in re ipsa sulla base di un mero accadimento storico.
La mancata prova puntuale circa l'effettività delle conseguenze dannose non può essere sopperita attraverso il mero richiamo alla richiesta di CTU in materia medico legale. Come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero chieda di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (fra le tante cfr. Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Nell'odierna vicenda a fronte delle citate lacune probatorie in relazione in particolare alle effettive conseguenze dannose del sinistro la consulenza richiesta presenta un indubbio carattere cd. esplorativo.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicando, però, il valore cd. “minimo” in ragione della natura delle questioni affrontate.
Risultando l'appellante integralmente soccombente per i motivi espressi, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in favore dell'appellata che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, ed accessori de dovuti come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Il provvedimento è stata redatto con la collaborazione e lo studio della CP_2
Dott.ssa Francesca Bellisario
Il magistrato affidatario
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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