Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile Consigliere all'esito dell'udienza del 13/05/2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2007/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale PELOSI con il quale elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE 108 AVELLINO
Appellante
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 05.05.2021, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 1647/2020 pubblicata in data 06.11.2020, con la quale il Tribunale di Avellino ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 24027/Area IIIbis//D.N.S. del 16.1.2019, notificata in data 11.2.2019, con la quale il dirigente delegato dal Prefetto di Avellino ha
L'appellante lamenta: “A. Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Legs. n.128/2006, nonché della sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 18 del D.Legs. n.128/2006. Travisamento dei fatti – Motivazione errata (rimarcando che “nella fattispecie, non si è verificato alcun trasferimento di proprietà delle bombole oggetto di accertamento, in quanto le stesse sono state allocate presso il deposito della a seguito di Parte_1 attività di sequestro disposta dall'autorità giudiziaria, come confermato dal verbale di dissequestro del 22.9.2016”); B) Violazione e errata applicazione dell'art. 8 del D.Legs. 78/2012 in relazione all'art. 37 decreto legislativo richiamato – Omessa e comunque errata motivazione Riproposizione del relativo motivo di opposizione (evidenziando come “l'ordinanza impugnata abbia contestato alla una violazione del tutto nuova e non accertata dai Parte_1 verbalizzanti” e cioè quella relativa all'art. 8 D.Lgs. n. 78/2012)”.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento dell'opposizione proposta con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, parte appellata non si è costituita.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
dopo la prima udienza di discussione (tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), nonostante il deposito tempestivo delle note delle parti, la causa veniva rinviata;
subiva, quindi, tre rinvii d'ufficio; successivamente, con provvedimento del
17.01.2025, la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate da parte appellante, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Entrambe le censure proposte, infatti, sono destituite di fondamento.
In punto di fatto, occorre premettere che, in data 17.04.2018, la Guardia di Finanza
– nucleo polizia economico – finanziaria di Avellino effettuava un accesso presso la sede della società accertando che, sulla banchina di Parte_1
imbottigliamento, erano presenti alcune bombole (8) “con etichetta del collaudo indicante l'annualità di scadenza antecedente al 2018”; procedeva, quindi, alla contestazione della violazione accertata (art. 12 D.Lgs. n. 128/2006) e alla individuazione della sanzione (art. 18 del medesimo D.Lgs.).
A seguito del ricorso in sede amministrativa e delle deduzioni presentate dalla parte, rigettato lo stesso, veniva emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta con irrogazione della sanzione di € 15.000,00.
Tanto premesso, si rileva che dalla lettura del provvedimento opposto, come ha evidenziato lo stesso Tribunale, emerge chiaramente che la violazione contestata è quella di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 128/2006 il quale espressamente prevede che “1.
È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto
1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente”; viene, quindi, individuata anche la sanzione applicabile con espresso riferimento all'art. 18 D.Lgs. n. 128/2006 (“
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro”).
Che il riferimento sia ai primi due commi dell'art. 12 in questione è indubitabile, posto che ciò che viene chiaramente contestato alla società è il non aver tempestivamente provveduto al collaudo di 8 bombole di sua proprietà.
Ed invero, e la circostanza non è neanche contestata dalla parte, le 8 bombole in questione recavano una data di scadenza antecedente all'anno 2018 (tra il 2014 ed il 2017) ed il collaudo non era stato ancora effettuato.
Né è dubitabile che si tratta di bombole di proprietà della società posto che – come reso evidente dalle fotografie allegate al verbale di accertamento – su ciascuna di esse è riportata la scritta “proprietà del tutto irrilevante essendo la Parte_1
circostanza (pur allegata, ma non provata) secondo cui la società era solo custode delle stesse a seguito di sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria. Ed invero, anche a voler aderire alla tesi di parte appellante, non si comprende per quale motivo abbia, poi, ritenuto di apporvi la targhetta indicante la dicitura di cui sopra.
Se ciò è vero, è evidente che la violazione contestata è quella prevista dal 2° comma dell'art. 12 cit. che appunto prevede che il proprietario (quale deve ritenersi - per quanto sopra detto - la società appellante) deve assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. E le revisioni non sono state effettuate.
Nessuna contestazione formale è stata fatta in merito all'art. 8 del D.Lgs. n. 78/2012
(il quale prevede che “
1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino
a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o
l'importatore o il distributore e l'autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive”).
In ogni caso, certamente non può ritenersi che sia stato applicato il disposto dell'art. 37 D.Lgs. n. 78/2012 (il quale, per altro, sanziona una condotta affatto differente:
“
1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, è soggetto”) a cui non viene fatto alcun accenno nell'ordinanza ingiunzione in questione: anzi è espresso il riferimento all'art. 12.
È quanto è stato ritenuto dal Tribunale sebbene con motivazione succinta.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese di lite. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 13.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Antonietta Savino