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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
VA NA è chiamata la causa iscritta al n. 641 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Papa in sostituzione dell'Avv. PETINO ANTONIO
FEDERICO che insiste in atti, discute la causa riportandosi al ricorso e richiamando sentenza resa fra le stesse parti su medesima fattispecie e già passata in giudicato.
Per l' è presente l'Avv. Contarino in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la causa CP_1 riportandosi agli atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa VA
NA, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 641 2023 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. PETINO ANTONIO FEDERICO giusta Parte_1 procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto Magistrato il
21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 1.03.2023 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso di addebito n.598 2022 00025949 12 000 notificato in data 28.01.2023 con raccomandata a.r.
66480733089-4 con il quale si intimava il pagamento dell'importo di euro 3.196,25 a titolo di
“Gestione Commercianti” per il periodo “DAL 01/2021 AL 12/2021”
Il ricorrente assumeva di essere socio, unitamente ad altri 2 soci, della CO.MI.R. s.r.l., in liquidazione dal 18.12.2019, esercente attività di supermercato come risultava dalla visura camerale allegata;
di essere in pensione dall'1.3.2000 (come da allegato); liquidatore dal 18.12.2019, della CO.MI.R. s.r.l. in liquidazione, mentre prima di tale data era l'amministratore unico della società, come da visura camerale prodotta;
amministratore unico (e socio) della San Paolo s.r.l. come da visura camerale allegata;
amministratore unico (e socio) della società inattiva, come da visura camerale CP_3
prodotta; di non aver mai percepito compensi non avendo svolto attività nel 2021, periodo oggetto di avviso di addebito, nelle società di cui è socio;
di essersi sempre occupato solo di compiere gli atti propri dell'amministratore unico;
evidenziava, l'istante, che comunque la era inattiva CP_3
mentre nella San Paolo s.r.l. vi erano tre dipendenti a tempo indeterminato, come risultava dalla visura
CP_ camerale allegata e come poteva accertare l' dalla propria banca dati, in virtù del principio di vicinanza della prova. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso non sussistendo i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, che il era stato iscritto alla Gestione CP_3
Commercianti il 13/01/2020, con decorrenza 10/2014, nei limiti della prescrizione. Tale iscrizione si fondava sul flusso telematico proveniente dalla Camera di Commercio di Siracusa in relazione alla società CO.MI.R. srl, di cui il era socio;
che la Società risultava regolarmente Parte_1
iscritta nel Registro delle Imprese, ed attiva;
che altri soci della società e Parte_2 [...]
non erano iscritti alla gestione commercianti, talché l'unico soggetto iscrivibile era per Parte_3
l'appunto il ricorrente;
che il era stato amministratore, e poi liquidatore, quindi detentore di CP_3 tutti i poteri decisionali all'interno della società, colui che concretamente attua le scelte strategiche societarie, che non possono essere svolte dai dipendenti addetti perlopiù a mansioni esecutive e che esercita i poteri gerarchico-disciplinari propri dell'imprenditore; deduceva inoltre che l'obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi -commercianti permane anche per i soci liquidatori di società in liquidazione. Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Il procedimento, dapprima, assegnato per delega al Giudice Onorario dott. veniva poi Per_1
assegnato al Dott. . CP_4
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data a lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co.
1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
– l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
La S. C., dunque, evidenzia che l'assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa, abitualità
e prevalenza che deve essere provato dall' (cfr. Cass. n. 3835/16). CP_1
Infatti, secondo il S.C., per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare
l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Il Supremo Collegio con pronuncia n. 18331/20, (cfr. Ordinanza n. 18331/20), ha chiarito che non
è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono essere intesi in senso CP_1
relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
Secondo la S. C. “ …l'onere incombe sull' di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro CP_1
prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali
Ciò posto nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha dedotto l'illegittimità della iscrizione per carenza del presupposto impositivo atteso che l'opponente è amministratore di srl e non svolge altra attività all'interno della società. possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (cfr. Cass. nn. 1852 del 2000, 8611 del 2019, 19467 del 2018)” ( cfr Cassazione
n.25867/2023).
Anche la Corte di appello di Catania, ha affermato: “Il Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 comma 1, concernente i requisisti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n.
5210 del 2017); per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore o socio a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v. Cass. n. 4440 del 2017), tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art.
1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” ( cfr. C.A. Catania Sent. N. 264/23).
Ciò posto, nel caso che ci occupa dai documenti versati in atti è dato rilevare che la società è CP_3
inattiva, nella San Paolo vi sono occupati 3 dipendenti a tempo indeterminato e nella Comir s.r.l., vi sono stati occupati 9 dipendenti in media (cfr. visura camerale), e come è dato evincere dalla lista anagrafica-dipendenti in atti ed il ricorrente è stato amministratore e nel 2019 è stata posta in liquidazione, né vi è prova che il abbia percepito compensi. CP_3
Dunque, l'assunto attoreo ha trovato conferma.
Non vi è prova che l'istante abbia svolto modo abituale, ossia stabile, continuativa attività lavorativa all'interno dell'impresa assumendone anche i rischi.
D'altronde, né il solo fatto di aver rivestito il ruolo di socio amministratore e poi liquidatore può giustificare l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
“come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, condizione essenziale perché il socio amministratore di una società a responsabilità limitata venga iscritto alla gestione commercianti è che questi partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, ossia di gestione, di impulso e di rappresentanza della società in esecuzione di un contratto con la stessa che comporti un rapporto di immedesimazione organica, lo stesso deve essere iscritto alla gestione separata (v. Cass. 10426/2018)” (cfr. C.A di Catania sentenza n. 116/2023).
A norma del richiamato quadro normativo, l'obbligo di iscrizione scaturisce qualora il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Questa prova in atti non è stata fornita.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
CP_ intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato e per l'effetto nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, art. 4 co. 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nei valori minimi, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Federico Petino
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n.598 2022 00025949 12 000 e conseguentemente nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' ; CP_1
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €. 1.312,40 oltre €. 43,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Federico Petino
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA NA
Sezione Prima Civile Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
VA NA è chiamata la causa iscritta al n. 641 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Papa in sostituzione dell'Avv. PETINO ANTONIO
FEDERICO che insiste in atti, discute la causa riportandosi al ricorso e richiamando sentenza resa fra le stesse parti su medesima fattispecie e già passata in giudicato.
Per l' è presente l'Avv. Contarino in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la causa CP_1 riportandosi agli atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa VA
NA, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 641 2023 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. PETINO ANTONIO FEDERICO giusta Parte_1 procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto Magistrato il
21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 1.03.2023 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso di addebito n.598 2022 00025949 12 000 notificato in data 28.01.2023 con raccomandata a.r.
66480733089-4 con il quale si intimava il pagamento dell'importo di euro 3.196,25 a titolo di
“Gestione Commercianti” per il periodo “DAL 01/2021 AL 12/2021”
Il ricorrente assumeva di essere socio, unitamente ad altri 2 soci, della CO.MI.R. s.r.l., in liquidazione dal 18.12.2019, esercente attività di supermercato come risultava dalla visura camerale allegata;
di essere in pensione dall'1.3.2000 (come da allegato); liquidatore dal 18.12.2019, della CO.MI.R. s.r.l. in liquidazione, mentre prima di tale data era l'amministratore unico della società, come da visura camerale prodotta;
amministratore unico (e socio) della San Paolo s.r.l. come da visura camerale allegata;
amministratore unico (e socio) della società inattiva, come da visura camerale CP_3
prodotta; di non aver mai percepito compensi non avendo svolto attività nel 2021, periodo oggetto di avviso di addebito, nelle società di cui è socio;
di essersi sempre occupato solo di compiere gli atti propri dell'amministratore unico;
evidenziava, l'istante, che comunque la era inattiva CP_3
mentre nella San Paolo s.r.l. vi erano tre dipendenti a tempo indeterminato, come risultava dalla visura
CP_ camerale allegata e come poteva accertare l' dalla propria banca dati, in virtù del principio di vicinanza della prova. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso non sussistendo i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, che il era stato iscritto alla Gestione CP_3
Commercianti il 13/01/2020, con decorrenza 10/2014, nei limiti della prescrizione. Tale iscrizione si fondava sul flusso telematico proveniente dalla Camera di Commercio di Siracusa in relazione alla società CO.MI.R. srl, di cui il era socio;
che la Società risultava regolarmente Parte_1
iscritta nel Registro delle Imprese, ed attiva;
che altri soci della società e Parte_2 [...]
non erano iscritti alla gestione commercianti, talché l'unico soggetto iscrivibile era per Parte_3
l'appunto il ricorrente;
che il era stato amministratore, e poi liquidatore, quindi detentore di CP_3 tutti i poteri decisionali all'interno della società, colui che concretamente attua le scelte strategiche societarie, che non possono essere svolte dai dipendenti addetti perlopiù a mansioni esecutive e che esercita i poteri gerarchico-disciplinari propri dell'imprenditore; deduceva inoltre che l'obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi -commercianti permane anche per i soci liquidatori di società in liquidazione. Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Il procedimento, dapprima, assegnato per delega al Giudice Onorario dott. veniva poi Per_1
assegnato al Dott. . CP_4
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data a lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co.
1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
– l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
La S. C., dunque, evidenzia che l'assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa, abitualità
e prevalenza che deve essere provato dall' (cfr. Cass. n. 3835/16). CP_1
Infatti, secondo il S.C., per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare
l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Il Supremo Collegio con pronuncia n. 18331/20, (cfr. Ordinanza n. 18331/20), ha chiarito che non
è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono essere intesi in senso CP_1
relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
Secondo la S. C. “ …l'onere incombe sull' di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro CP_1
prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali
Ciò posto nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha dedotto l'illegittimità della iscrizione per carenza del presupposto impositivo atteso che l'opponente è amministratore di srl e non svolge altra attività all'interno della società. possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (cfr. Cass. nn. 1852 del 2000, 8611 del 2019, 19467 del 2018)” ( cfr Cassazione
n.25867/2023).
Anche la Corte di appello di Catania, ha affermato: “Il Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 comma 1, concernente i requisisti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n.
5210 del 2017); per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore o socio a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v. Cass. n. 4440 del 2017), tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art.
1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” ( cfr. C.A. Catania Sent. N. 264/23).
Ciò posto, nel caso che ci occupa dai documenti versati in atti è dato rilevare che la società è CP_3
inattiva, nella San Paolo vi sono occupati 3 dipendenti a tempo indeterminato e nella Comir s.r.l., vi sono stati occupati 9 dipendenti in media (cfr. visura camerale), e come è dato evincere dalla lista anagrafica-dipendenti in atti ed il ricorrente è stato amministratore e nel 2019 è stata posta in liquidazione, né vi è prova che il abbia percepito compensi. CP_3
Dunque, l'assunto attoreo ha trovato conferma.
Non vi è prova che l'istante abbia svolto modo abituale, ossia stabile, continuativa attività lavorativa all'interno dell'impresa assumendone anche i rischi.
D'altronde, né il solo fatto di aver rivestito il ruolo di socio amministratore e poi liquidatore può giustificare l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
“come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, condizione essenziale perché il socio amministratore di una società a responsabilità limitata venga iscritto alla gestione commercianti è che questi partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, ossia di gestione, di impulso e di rappresentanza della società in esecuzione di un contratto con la stessa che comporti un rapporto di immedesimazione organica, lo stesso deve essere iscritto alla gestione separata (v. Cass. 10426/2018)” (cfr. C.A di Catania sentenza n. 116/2023).
A norma del richiamato quadro normativo, l'obbligo di iscrizione scaturisce qualora il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Questa prova in atti non è stata fornita.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
CP_ intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato e per l'effetto nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, art. 4 co. 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nei valori minimi, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Federico Petino
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. n.598 2022 00025949 12 000 e conseguentemente nessun obbligo contributivo, connesso al richiamato atto, è dovuto all' ; CP_1
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €. 1.312,40 oltre €. 43,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Federico Petino
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA NA