Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2025, proposto da AV OS e CO LI, rappresentate e difese dall'avvocato SC Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di IC SC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dell’U.S.R. SICILIA, REGISTRO-UFFICIALE U.0038852 del 11/8/2025 — di integrazione della Graduatoria di merito della classe A028 “Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575/2023 con gli idonei al concorso nel numero di 12 e della relativa graduatoria nella parte in cui individua ed inserisce le docenti CO LI e AV OS tra i candidati idonei e non tra i candidati vincitori;
- nonché, quale atto presupposto, del decreto dell’USR Sicilia, registro ufficiale U. 0013437 del 17/3/2025 con cui, ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 , veniva approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A028 “matematica e scienze” per la Regione Sicilia e della graduatoria medesima allegata nella parte in cui non individua ed inserisce le docenti CO LI e AV OS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visto il decreto cautelare n. 618 del 5.11.2025 con il quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2599 del 21.11.2025 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente la quale ha adempiuto con il deposito del 4.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa EL RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato il 29.10.2025 e depositato il 4.11.2025, le ricorrenti – docenti partecipanti alla procedura concorsuale per la classe di concorso “A028 – Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia - hanno impugnato i decreti prot. n. 13437 del 17.3.2025, di approvazione della graduatoria di merito, e prot. n. 38852 dell’11.8.2025 relativo al secondo scorrimento della stessa graduatoria di merito.
In particolare, le ricorrenti contestano il mancato riconoscimento della riserva prevista ai sensi dell’art. 13, cc. 9 e 10, D.M. n. 205/2023 che prevede una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna Regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (cd. triennalisti). Secondo le ricorrenti il riconoscimento della citata riserva avrebbe permesso loro di essere inserite nella graduatoria di merito dei vincitori, anziché nell’elenco degli idonei nel quale sono attualmente collocate.
2. L’impugnazione è affidata ad un unico motivo di doglianza: “ Violazione dell’art. 5 del DPR n. 487/1994 ”. La graduatoria di merito del 17.3.2025, aggiornata da quella del 11.8.2025, violerebbe l’art. 5 del DPR n. 487/1994, atteso il preteso superamento della quota di riserva del 50% dei posti a concorso, prevista da tale disposizione. Per sostenere la fondatezza della censura in merito alla modalità di calcolo della quota di riserva, nel ricorso si richiama alla sentenza del T.a.r. Calabria, n. 1464 del 16.9.2025, la quale afferma che nel calcolo dei posti di riserva vadano inclusi anche i partecipanti che sarebbero stati inseriti tra i vincitori, anche solo per merito.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale con la memoria del 18.11.2025 ha eccepito la tardività dell’impugnazione con riferimento alla prima graduatoria del 17.3.2025, oltre ad essersi difesa nel merito.
4. La controinteressata intimata non si è costituita in giudizio.
5. All’udienza camerale del 21 novembre 2025 il Collegio ha reso avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sui possibili profili di inammissibilità del ricorso avverso gli atti successivi alla graduatoria del 17 marzo 2025 in ragione della tardiva impugnazione della stessa. Nel corso della discussione il difensore di parte ricorrente ha eccepito che alla data del 17 marzo 2025 le ricorrenti non avrebbero potuto conoscere il proprio punteggio conseguito e quindi non avrebbero avuto ancora interesse alla proposizione del ricorso. All’esito della discussione il Collegio ha adottato l’ordinanza collegiale n. 2599/2025 disponendo incombenti istruttori ai quali la p.a. ha adempiuto depositando in data 4.12.2025 i chiarimenti richiesti “ in ordine alla modalità e alla data in cui le ricorrenti hanno potuto conoscere il punteggio a loro attribuito all’esito della procedura concorsuale ”.
6. All’udienza camerale del 19 dicembre 2025, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione, il ricorso deve dichiararsi in parte irricevibile, in accoglimento dell’eccezione di parte resistente, e in parte inammissibile, per le seguenti ragioni.
1.1. Il ricorso è irricevibile con riferimento alla tardiva impugnazione della prima graduatoria del 17.3.2025 in quanto già in quella data le ricorrenti hanno potuto avere immediata contezza della lesività prospettata dall’asserito scorretto calcolo della quota di riserva e dal mancato riconoscimento della stessa.
La ricorrente CO ha conseguito il punteggio di 216 e AV quello di 210,5. Avendo riguardo dei punteggi di merito conseguiti dai soggetti inseriti nella graduatoria dei vincitori del 17.3.2025, le ricorrenti si sarebbero potute assestare tra la posizione del vincitore n. 22 (209,5) e quella del n. 21 (219,25), se si fossero viste riconosciute il titolo di riserva asseritamente spettante.
Pertanto, di tutta evidenza, le ricorrenti alla data del 17.3.2025 avevano perfetta contezza sia dell’esclusione dalla graduatoria dei vincitori sia del numero di riservisti presenti nella stessa.
Dai chiarimenti prodotti dalla p.a. a seguito della disposizione del Collegio, risulta, altresì, che il loro punteggio – per come previsto dalla lex specialis della procedura che richiama l’art. 35 ter d.lgs. n. 165/2001 - fosse visionabile dal “Portale Unico del Reclutamento” fin dal 13.2.2025, per la AV, e dal 6.3.2025, per la CO, date in cui è stato elaborato e pubblicato sul loro profilo personale il punteggio di valutazione dei titoli. Ne consegue che, anche se queste non avessero eseguito l’accesso al proprio profilo personale attraverso il portale in data precedente, certamente con la pubblicazione della graduatoria di merito del 17.3.2025 le ricorrenti non potevano non avere piena conoscenza dei profili lesivi censurati nelle doglianze presentate nel ricorso.
Parte ricorrente, in relazione all’individuazione del dies a quo di conoscenza della lesività dell’atto impugnato, si è spesa argomentando sotto un duplice profilo.
In primo luogo, le ricorrenti affermano di non aver avuto la possibilità di conoscere il proprio punteggio, essendo la AV e la CO collocate nell’elenco non graduato e, pertanto, estranee alla graduatoria dei vincitori. Tuttavia, tale affermazione è inconducente alla luce della regolamentazione delle modalità (telematiche) previste per la conoscenza del punteggio conseguito per i titoli.
La p.a., attraverso gli allegati ai chiarimenti forniti il 4.12.2025, ha fornito compiuta prova degli adempimenti posti in essere per la valutazione dei titoli delle ricorrenti di talché con dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del 17.3.2025 è iniziato a decorrere il dies a quo per l’impugnazione della stessa sotto i profili denunciati.
In secondo luogo, con la memoria del 12.12.2025, parte ricorrente ha sostenuto di non aver comunque avuto interesse a impugnare la graduatoria del 17.3.2025 in quanto “ tra la docente Bertolino con punti 219,00 (l’ultima dei vincitori per merito) e la docente Miluzzo con punti 209,50 vincitrice in quanto riservista IN ECCESSO [n.d.r.], avrebbe potuto esservi un numero di vincitori tali da rendere privo di interesse il ricorso delle odierne ricorrenti ”. Tuttavia, la ricostruzione resa conferma il contrario, ossia la conoscenza della lesione della propria sfera giuridica soggettiva proprio in ragione della pubblicazione della prima graduatoria di merito. Infatti, alla luce delle doglianze esposte nel ricorso, il conteggio della quota in eccesso del numero dei riservisti era già evidente nella graduatoria del 17.3.2025, e l’esclusione dal possibile novero dei vincitori in ragione del mancato riconoscimento della riserva era chiara dal confronto tra i punteggi di merito, per stessa ammissione di parte ricorrente. Pertanto, i successivi scorrimenti a seguito di rinunce che avrebbero potuto, eventualmente, migliorare il loro posizionamento e accorciare la prospettiva di un inserimento nella graduatoria dei vincitori, non sono atti che possono postergare il dies a quo della conoscenza della lesione alla propria posizione soggettiva.
Si sottolinea, infine, che del tutto arbitrariamente le ricorrenti hanno impugnato il secondo scorrimento dell’11.8.2025, imputando a quella data il perfezionamento del proprio interesse ad agire, senza impugnare il primo scorrimento avvenuto con il decreto n. 36898 del 29.7.2025.
1.2. In ragione della tardività dell’impugnazione della graduatoria di merito del 17.3.2025, il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la successiva graduatoria del 11.8.2025, atto strettamente consequenziale al primo.
2. Ad abundantiam, il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche se il ricorso fosse stato ricevibile e ammissibile, è comunque infondato nel merito attesa la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale che depone in senso contrario alle argomentazioni ricorrenti sulle modalità di calcolo della quota di riserva ed è compendiato nella sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. 3 bis, n. 21450 del 27.11.2025 secondo la quale: “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10-bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10, nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione), concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati. ”.
3. Pertanto, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile, con riferimento alla graduatoria n. 13437 del 17.3.2025, e in parte inammissibile, con riferimento alla graduatoria n. 38852 dell’11.8.2025, e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per la controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a favore dell’Amministrazione resistente nel complessivo importo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla spese per la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AB, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EL RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RH | CA AB |
IL SEGRETARIO