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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17449 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 37500/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c).
Il Giudice, dot t.ss a Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è st ato assegnato i l t ermi ne perentorio per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 t er c.p.c.; considerato che l'udienza sostituita era stata fissata per la discussione e decisione dell a causa ex art . 281 s exi es c.p.c.; visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, cont enent e il disposit ivo e l a conci sa esposi zi one dell e ragioni in fatto e in di ritto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione m onocrati ca nell a persona del Giudi ce dott.ssa Assunta
Canonaco, ha pronunci ato l a s eguent e
S E N T E N Z A nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 37500 dell'anno 2023 , cui sono state riunite l e caus e r.g.n. 57878/ 2023 e 58231/223 , vert ent e
TRA
Parte_1
el ettivam ent e domi ciliat o in Roma, vi a Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avv. Maurizio Poli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono dom icil iat e in Roma, vi a dei Portoghesi n. 12
OPPOSTE
OGGETTO: opposi zione a i ntim azione di pagam ento n. 05920239003111523000 sott esa all a cartel la es attori al e n. 05920190005904534001, per l a riscossione di un credito cont enut o in un tit olo giudizi al e.
CONCLUS IONI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da part e opponent e in dat a 11.11.2024 e da part e oppost a in dat a 07.11.2024, da intendersi interam ent e ri chi am ate e t rascri tte.
CONCIS A ESPOSI ZIONE DELLE RAGIO NI DI FATT O E DI DIRITTO
DELLA DE CISIO NE
Con ricorso ex artt . 281 decies e ss c.p.c., deposit at o in dat a 24.07.2023,
ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione indicato Parte_1 in epigrafe, convenendo in giudizio l' e l a Controparte_3
er chi edere che fosse di chi arata null a Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 05920239003111523000 sottesa alla cartella esattori al e n. 05920190005904534001 per euro 2.349.864,28, emessa sull a bas e del presunto mancato pagam ento di crediti derivanti da provvedi menti giurisdi zionali.
Parte ricorrente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto i seguenti motivi:
1.l a carenza di ruolo;
2. l a m ancata noti ficazione della cart ell a esattori ale impugnat a;
3. la prescrizione del presunto credito;
4. la decadenza per decorso del bienni o dall a consegna del ruol o (afferm ando, i n particolare, che dal 2008 gli Agenti dell a ris cossione non avrebbero potut o svolgere at tivit à fi nali zzat e al recupero di somm e di spett anza com unale per sanzi oni amm inist rat ive derivanti da infrazi oni al codi ce della s trada l addove l a cart ell a non fosse st at a notificat a entro due anni dalla consegna del ruolo);
5. l'inesistenza della notifica proveni ent e da mitt ente PEC non censito;
6. l'illegittimità delle maggiorazioni indi cat e nell a cart ell a es attori al e.
In conclusione, ha chiesto: “in via pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà del provvediment o impugnato, all a l uce dei moti vi sopra ampi ament e rassegnati, ed in considerazione del gr ave ed i rr eparabi le danno (anche in t ermini di diff icoltà dell'eventuale azione di ripetizione) che l'Istante patirebbe ove venisse messo in
pagina 2 di 7 esecuzione il provvedi mento i mpugnato ed in considerazi one, altresì, della circostanza per cui l'inti mant e può procedere i naudita al t era part e al f ermo amministrativo dei veicoli dell'istante e/o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili dello st es so, con ciò determinando un ult eri ore gravi ssi mo ed irreparabil e danno;
nel merit o, dichiarare con ogni migli or f ormula i nesist ent e, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico l'intimazione di pagamento n. 05920239003111523000 e l a sott esa cartella avent e n.
05920190005904534001 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credit o medesimo;
i n via subordinat a: qualora l e ragioni sopra ri chi amate dovessero ritenersi insuffi ci ent i e con espressa riserva di gravame, disporr e comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare i n ogni caso i convenuti i n solido o nel le ri spet tive mis ur e che saranno ri tenut e di ragione al pagamento dell e spese e compensi gi udizi o nell a mi sura sopra indi cata, maggiorat e per l a pluralità di controparti e per l'uso degli strumenti del processo telematico, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati in dat a 05/ 12/ 2023 e i n data 07/02/2024 si sono costi tuit e la P residenza del
Consiglio dei ministri e l' . Controparte_2
Le parti convenute hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, deducendo che l'accertamento della legittimità della cartella di pagam ent o de qua era copert o da gi udi cato est erno. A sostegno dell'eccezione, hanno afferm ato che già con att o di cit azi one del 26/ 07/2019 si Parte_1
era opposto all a st ess a cart ell a di pagam ent o (n. 05920190005904534001), sott esa al m edesim o credito, s caturit o dal la sent enza penale n. 3 del 2013 em ess a dall a Cort e di As sis e di Mil ano, la qual e aveva condannato il sig. (in Pt_1
solido con alt ri coi mput ati ) al pagam ento dell a provvisi onale per l a somm a di euro 2.000.000,00 i n favore dell a . Ha precisato che, Controparte_1
pagina 3 di 7 con l a sentenza n. 1549 del 2022 (passata in giudi cato), i l Tri bunal e di Roma aveva respinto l'opposizione proposta.
Con l a memoria deposit at a i n dat a 08/ 03/2024, part e opponente ha eccepit o l'estinzione del credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per essa, dall' In parti col are, ha conferm ato che i l Controparte_2
suddett o credit o trovava tit olo nell a sent enza dell a Corte di Assise di Mil ano n.
3 del 2013 (s uccess ivam ent e riform at a, in part e, dalla sent enza della Cort e di
Assiste di appel lo n. 47 del 2016), l a qual e aveva condannat o (odierno Pt_1
opponent e) in soli do con (est raneo al present e giudizi o). Ha Controparte_5
afferm at o che, gi à nel cors o del gi udi zi o di primo grado, era st at a dispost a la confisca, a s egui to di sequestro preventivo, di tutti i beni di Controparte_5
Ha dedotto, altresì, che la confisca era idonea a determinare l'estinzione del credito anche nei confronti dei coobli gato in solido . P art e Parte_1 opponente ha chiesto, dunque, che fosse ordinata l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione attestante l'elenco e la relativa quantificazione economica dei beni di proprio al fine di accert are la Controparte_5
parzial e/t ot ale estinzione del credito oggetto del provvediment o oppost o.
All'udienza del 2.10.2024 sono state riunite all'odierna causa quelle recanti i nn.
57878/2023 e 58231/2023 (quest'ultima introdotta dal sig. con ricorso Pt_1
non noti fi cat o all e controparti), aventi entrambe ad oggett o l a m edesim a intim azi one (l a n. 05920239003111523000 sott esa alla stessa cart ell a esattori ale n. 05920190005904534001). Nei giudizi ri uniti (rgn 57878/ 2023 e rgn
Cont 37500/2023), si a il s ig. , che l a Presidenza Consi glio dei Mi nist ri e Pt_1
l' , hanno svolto di fese anal oghe a quell e sopra Controparte_2
già descritt e. Al riguardo è neces sario precisare che, dal fasci colo t el em ati co è dat o evincere che l a comparsa di costit uzi one delle parti oppost e (nel giudizi o rgn 57878/23), analoga a quella depositata nell'odierna causa nrg 37500/2023, e la rel ati va docum entazione ris ult ano deposit at e il 01.10.2024 (anche se il deposito non è stato reso visibile all'udienza del 02.10.2024, per un disguido tecni co, document at o e non i mput abile alla part e), di t al ché nessuna pronuncia è necessari a sulla is tanza di remis sione in termini avanzata dall a Di fesa erari ale i n dat a 09.10.2024 .
pagina 4 di 7 Con ordinanza ri servat a del 07/10/2024 (da int endersi qui richiam at a e ribadi ta) il Tribunale ha disatteso l'istanza istruttoria di parte opponente e la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
E' fondata l'eccezione di giudicato formulata da parte opponente.
Sul punto, giova ri chiam are l a cos tant e gi urisprudenza dell a C ort e di Cassazi one secondo cui «i li miti oggetti vi del giudicato est erno, entro i quali esso fa stat o ad ogni eff etto t ra le par ti, i loro eredi o avent i causa, sono segnati dagli el ementi costit uti vi dell a domanda, ovvero il petitum mediat o (ci oè il bene della vita agognato dall'attore) e la causa petendi (la quale non consiste nelle singole richieste ed eccezi oni, né nella norma o nel pri nci pio di diritt o dedotti in giudi zio e appli cati dal gi udi ce in concreto, bensì nel fatt o e nella situazione giuri dica che del dir itto costit uis cono il f ondamento)» [(cfr. ex multis C ass. ci v.
Sez. 1, Ord. n.18232 del 03/ 07/ 2024; S ez. 2, Ord. n. 7555 del 2024)] e che
«l'ambito di oper ati vità del giudi cato, i n vi rtù del princi pi o secondo il qual e esso copre il dedot to e i l deducibil e, è correlato all'oggetto del processo e col pisce, per ci ò, t utt o quant o ri ent ri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vist a sost anz ial e, non solt anto sull 'esistenza del di ritto azionato, ma anche sull 'inesist enza di fatti i mpediti vi, estinti vi e modifi cati vi , ancorché non dedotti , senza est endersi a f atti ad esso successi vi e a quelli comportanti un mutamento del "pet itum" e dell a "causa pet endi", f ermo restando il requisit o dell'i dentit à dell e persone [S ez. 1 - , Ordinanza n. 33021 del 09/ 11/2022 (R v. 666229 - 01)].
Nel caso di specie, l a sent enza n. 1549 del 2022 del Tribunale di R om a, pubbl icat a i n dat a 01/02/ 2022 e prodott a da part e resist ente, è st at a em essa, sul crinale soggettivo, nei confronti dei medesimi soggetti dell'odierna opposizione
( qual e opponent e, Parte_1 Controparte_4
quali resist enti). Controparte_6
Quanto al petitum, il ricorrente, con l'odierna opposizione, chiede che sia dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
05920239003111523000 e del la sott esa cart ella avent e n.
05920190005904534001 e, in particolare, che sia dichiarata l'insussistenza del credito azionat o.
Il sig. si oppone all'intimazione di pagamento – che nel procedimento Pt_1 di riscossione mediante ruolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. 602
pagina 5 di 7 del 1973, svolge la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al cd. precetto “in rinnovazione” ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 3743 del 2020) – m a non soll eva vizi propri dell a st essa.
Piuttosto, contesta, il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, con le forme dell'opposizione ex art . 615 c.p.c. e ri propone la st essa domanda già scrutinata dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio recante n. R.G.
58836/2019, con il quale si era oppost o all a cart ella di pagam ento n. Pt_1
05920190005904534001, not ifi cat a in dat a 12/07/2019.
Peralt ro (quant o all a causa pet endi) l'odierna opposizione, oltre ad avere ad oggetto l a cont est azi one del m edesim o credit o gi à opposto nel gi udi zio n. R .G.
58836/2019, è fondata s u moti vi (tra gl i alt ri: carenza di ruol o;
mancat a noti fica del ti tolo;
la nulli tà per generici tà della cart ell a im pugnat a) che sono stati gi à eccepiti con l'atto introduttivo del giudizio recante n. R.G. 58836/2019, tutti attinenti al la l egitti mità e al la sussi st enza del credit o, gi à scrutinati con la richi am ata sent enza n. 1549 del 2022, passat a in giudi cato.
Si deve affermare, dunque, che è precluso a questo Giudice l'accertamento dell'esistenza e/o permanenza del credito. La preclusione deriva dal giudicato, il quale copre qualunque eccezi one fondata su fatti im peditivi , esti ntivi, modi ficati vi del credit o (es ist enti o i nesi st enti ), com presa – dunque – l a
(eventual e) estinzione del credit o per adempimento.
Difatti , il fatto est intivo del credito (eccepit o sol o con la memori a deposit at a in dat a 08/03/2024) non è un fatt o successivo all a form azione del giudi cat o, in quanto il sequestro preventi vo dei beni del coobli gat o i n solido ( CP_5
i n favore dell a – e l a relativa conversione in
[...] Controparte_1
confisca – era stato disposto gi à con l a sent enza della C ort e di Assi se di Milano
n. 3 del 2013. Dunque, l a ci rcost anza ben pot eva essere dedotta i n sede di opposizione all a cart ell a di pagam ent o.
In conclusione, deve essere accertato l'effetto vincolante del giudicato esterno, com e eccepito da parte opposta e l a dom anda deve essere di chi arat a inamm issi bile.
pagina 6 di 7 Le spese seguono i l pri ncipio dell a soccombenza e sono liquidat e com e i n dispositivo nei limi ti dei param et ri di cui al d.m. n. 55/ 2014, e successivi aggiornamenti, t enuto conto del val ore dell a dom anda (scagli one tra euro
2.000.000,00 a 4.000.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttori a non es plet at a).
P.Q.M.
Il Tri bunal e, defi niti vam ent e pronunciando, così provvede:
- di chiara l a dom anda i namm issi bil e;
- condanna part e at tri ce al pagam ent o dell e spese del gi udizi o li quidat e in com plessivi euro 13.232,00 i n favore della Controparte_2
dell a ol tre al rim borso di eventuali spes e Controparte_4
prenot at e a debito e access ori com e per l egge.
Roma,15.11.2024
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c).
Il Giudice, dot t.ss a Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è st ato assegnato i l t ermi ne perentorio per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 t er c.p.c.; considerato che l'udienza sostituita era stata fissata per la discussione e decisione dell a causa ex art . 281 s exi es c.p.c.; visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, cont enent e il disposit ivo e l a conci sa esposi zi one dell e ragioni in fatto e in di ritto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione m onocrati ca nell a persona del Giudi ce dott.ssa Assunta
Canonaco, ha pronunci ato l a s eguent e
S E N T E N Z A nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 37500 dell'anno 2023 , cui sono state riunite l e caus e r.g.n. 57878/ 2023 e 58231/223 , vert ent e
TRA
Parte_1
el ettivam ent e domi ciliat o in Roma, vi a Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avv. Maurizio Poli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono dom icil iat e in Roma, vi a dei Portoghesi n. 12
OPPOSTE
OGGETTO: opposi zione a i ntim azione di pagam ento n. 05920239003111523000 sott esa all a cartel la es attori al e n. 05920190005904534001, per l a riscossione di un credito cont enut o in un tit olo giudizi al e.
CONCLUS IONI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da part e opponent e in dat a 11.11.2024 e da part e oppost a in dat a 07.11.2024, da intendersi interam ent e ri chi am ate e t rascri tte.
CONCIS A ESPOSI ZIONE DELLE RAGIO NI DI FATT O E DI DIRITTO
DELLA DE CISIO NE
Con ricorso ex artt . 281 decies e ss c.p.c., deposit at o in dat a 24.07.2023,
ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione indicato Parte_1 in epigrafe, convenendo in giudizio l' e l a Controparte_3
er chi edere che fosse di chi arata null a Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 05920239003111523000 sottesa alla cartella esattori al e n. 05920190005904534001 per euro 2.349.864,28, emessa sull a bas e del presunto mancato pagam ento di crediti derivanti da provvedi menti giurisdi zionali.
Parte ricorrente, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto i seguenti motivi:
1.l a carenza di ruolo;
2. l a m ancata noti ficazione della cart ell a esattori ale impugnat a;
3. la prescrizione del presunto credito;
4. la decadenza per decorso del bienni o dall a consegna del ruol o (afferm ando, i n particolare, che dal 2008 gli Agenti dell a ris cossione non avrebbero potut o svolgere at tivit à fi nali zzat e al recupero di somm e di spett anza com unale per sanzi oni amm inist rat ive derivanti da infrazi oni al codi ce della s trada l addove l a cart ell a non fosse st at a notificat a entro due anni dalla consegna del ruolo);
5. l'inesistenza della notifica proveni ent e da mitt ente PEC non censito;
6. l'illegittimità delle maggiorazioni indi cat e nell a cart ell a es attori al e.
In conclusione, ha chiesto: “in via pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà del provvediment o impugnato, all a l uce dei moti vi sopra ampi ament e rassegnati, ed in considerazione del gr ave ed i rr eparabi le danno (anche in t ermini di diff icoltà dell'eventuale azione di ripetizione) che l'Istante patirebbe ove venisse messo in
pagina 2 di 7 esecuzione il provvedi mento i mpugnato ed in considerazi one, altresì, della circostanza per cui l'inti mant e può procedere i naudita al t era part e al f ermo amministrativo dei veicoli dell'istante e/o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili dello st es so, con ciò determinando un ult eri ore gravi ssi mo ed irreparabil e danno;
nel merit o, dichiarare con ogni migli or f ormula i nesist ent e, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico l'intimazione di pagamento n. 05920239003111523000 e l a sott esa cartella avent e n.
05920190005904534001 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credit o medesimo;
i n via subordinat a: qualora l e ragioni sopra ri chi amate dovessero ritenersi insuffi ci ent i e con espressa riserva di gravame, disporr e comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare i n ogni caso i convenuti i n solido o nel le ri spet tive mis ur e che saranno ri tenut e di ragione al pagamento dell e spese e compensi gi udizi o nell a mi sura sopra indi cata, maggiorat e per l a pluralità di controparti e per l'uso degli strumenti del processo telematico, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati in dat a 05/ 12/ 2023 e i n data 07/02/2024 si sono costi tuit e la P residenza del
Consiglio dei ministri e l' . Controparte_2
Le parti convenute hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, deducendo che l'accertamento della legittimità della cartella di pagam ent o de qua era copert o da gi udi cato est erno. A sostegno dell'eccezione, hanno afferm ato che già con att o di cit azi one del 26/ 07/2019 si Parte_1
era opposto all a st ess a cart ell a di pagam ent o (n. 05920190005904534001), sott esa al m edesim o credito, s caturit o dal la sent enza penale n. 3 del 2013 em ess a dall a Cort e di As sis e di Mil ano, la qual e aveva condannato il sig. (in Pt_1
solido con alt ri coi mput ati ) al pagam ento dell a provvisi onale per l a somm a di euro 2.000.000,00 i n favore dell a . Ha precisato che, Controparte_1
pagina 3 di 7 con l a sentenza n. 1549 del 2022 (passata in giudi cato), i l Tri bunal e di Roma aveva respinto l'opposizione proposta.
Con l a memoria deposit at a i n dat a 08/ 03/2024, part e opponente ha eccepit o l'estinzione del credito vantato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per essa, dall' In parti col are, ha conferm ato che i l Controparte_2
suddett o credit o trovava tit olo nell a sent enza dell a Corte di Assise di Mil ano n.
3 del 2013 (s uccess ivam ent e riform at a, in part e, dalla sent enza della Cort e di
Assiste di appel lo n. 47 del 2016), l a qual e aveva condannat o (odierno Pt_1
opponent e) in soli do con (est raneo al present e giudizi o). Ha Controparte_5
afferm at o che, gi à nel cors o del gi udi zi o di primo grado, era st at a dispost a la confisca, a s egui to di sequestro preventivo, di tutti i beni di Controparte_5
Ha dedotto, altresì, che la confisca era idonea a determinare l'estinzione del credito anche nei confronti dei coobli gato in solido . P art e Parte_1 opponente ha chiesto, dunque, che fosse ordinata l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione attestante l'elenco e la relativa quantificazione economica dei beni di proprio al fine di accert are la Controparte_5
parzial e/t ot ale estinzione del credito oggetto del provvediment o oppost o.
All'udienza del 2.10.2024 sono state riunite all'odierna causa quelle recanti i nn.
57878/2023 e 58231/2023 (quest'ultima introdotta dal sig. con ricorso Pt_1
non noti fi cat o all e controparti), aventi entrambe ad oggett o l a m edesim a intim azi one (l a n. 05920239003111523000 sott esa alla stessa cart ell a esattori ale n. 05920190005904534001). Nei giudizi ri uniti (rgn 57878/ 2023 e rgn
Cont 37500/2023), si a il s ig. , che l a Presidenza Consi glio dei Mi nist ri e Pt_1
l' , hanno svolto di fese anal oghe a quell e sopra Controparte_2
già descritt e. Al riguardo è neces sario precisare che, dal fasci colo t el em ati co è dat o evincere che l a comparsa di costit uzi one delle parti oppost e (nel giudizi o rgn 57878/23), analoga a quella depositata nell'odierna causa nrg 37500/2023, e la rel ati va docum entazione ris ult ano deposit at e il 01.10.2024 (anche se il deposito non è stato reso visibile all'udienza del 02.10.2024, per un disguido tecni co, document at o e non i mput abile alla part e), di t al ché nessuna pronuncia è necessari a sulla is tanza di remis sione in termini avanzata dall a Di fesa erari ale i n dat a 09.10.2024 .
pagina 4 di 7 Con ordinanza ri servat a del 07/10/2024 (da int endersi qui richiam at a e ribadi ta) il Tribunale ha disatteso l'istanza istruttoria di parte opponente e la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
E' fondata l'eccezione di giudicato formulata da parte opponente.
Sul punto, giova ri chiam are l a cos tant e gi urisprudenza dell a C ort e di Cassazi one secondo cui «i li miti oggetti vi del giudicato est erno, entro i quali esso fa stat o ad ogni eff etto t ra le par ti, i loro eredi o avent i causa, sono segnati dagli el ementi costit uti vi dell a domanda, ovvero il petitum mediat o (ci oè il bene della vita agognato dall'attore) e la causa petendi (la quale non consiste nelle singole richieste ed eccezi oni, né nella norma o nel pri nci pio di diritt o dedotti in giudi zio e appli cati dal gi udi ce in concreto, bensì nel fatt o e nella situazione giuri dica che del dir itto costit uis cono il f ondamento)» [(cfr. ex multis C ass. ci v.
Sez. 1, Ord. n.18232 del 03/ 07/ 2024; S ez. 2, Ord. n. 7555 del 2024)] e che
«l'ambito di oper ati vità del giudi cato, i n vi rtù del princi pi o secondo il qual e esso copre il dedot to e i l deducibil e, è correlato all'oggetto del processo e col pisce, per ci ò, t utt o quant o ri ent ri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vist a sost anz ial e, non solt anto sull 'esistenza del di ritto azionato, ma anche sull 'inesist enza di fatti i mpediti vi, estinti vi e modifi cati vi , ancorché non dedotti , senza est endersi a f atti ad esso successi vi e a quelli comportanti un mutamento del "pet itum" e dell a "causa pet endi", f ermo restando il requisit o dell'i dentit à dell e persone [S ez. 1 - , Ordinanza n. 33021 del 09/ 11/2022 (R v. 666229 - 01)].
Nel caso di specie, l a sent enza n. 1549 del 2022 del Tribunale di R om a, pubbl icat a i n dat a 01/02/ 2022 e prodott a da part e resist ente, è st at a em essa, sul crinale soggettivo, nei confronti dei medesimi soggetti dell'odierna opposizione
( qual e opponent e, Parte_1 Controparte_4
quali resist enti). Controparte_6
Quanto al petitum, il ricorrente, con l'odierna opposizione, chiede che sia dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
05920239003111523000 e del la sott esa cart ella avent e n.
05920190005904534001 e, in particolare, che sia dichiarata l'insussistenza del credito azionat o.
Il sig. si oppone all'intimazione di pagamento – che nel procedimento Pt_1 di riscossione mediante ruolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del d.P.R. 602
pagina 5 di 7 del 1973, svolge la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al cd. precetto “in rinnovazione” ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 3743 del 2020) – m a non soll eva vizi propri dell a st essa.
Piuttosto, contesta, il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, con le forme dell'opposizione ex art . 615 c.p.c. e ri propone la st essa domanda già scrutinata dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio recante n. R.G.
58836/2019, con il quale si era oppost o all a cart ella di pagam ento n. Pt_1
05920190005904534001, not ifi cat a in dat a 12/07/2019.
Peralt ro (quant o all a causa pet endi) l'odierna opposizione, oltre ad avere ad oggetto l a cont est azi one del m edesim o credit o gi à opposto nel gi udi zio n. R .G.
58836/2019, è fondata s u moti vi (tra gl i alt ri: carenza di ruol o;
mancat a noti fica del ti tolo;
la nulli tà per generici tà della cart ell a im pugnat a) che sono stati gi à eccepiti con l'atto introduttivo del giudizio recante n. R.G. 58836/2019, tutti attinenti al la l egitti mità e al la sussi st enza del credit o, gi à scrutinati con la richi am ata sent enza n. 1549 del 2022, passat a in giudi cato.
Si deve affermare, dunque, che è precluso a questo Giudice l'accertamento dell'esistenza e/o permanenza del credito. La preclusione deriva dal giudicato, il quale copre qualunque eccezi one fondata su fatti im peditivi , esti ntivi, modi ficati vi del credit o (es ist enti o i nesi st enti ), com presa – dunque – l a
(eventual e) estinzione del credit o per adempimento.
Difatti , il fatto est intivo del credito (eccepit o sol o con la memori a deposit at a in dat a 08/03/2024) non è un fatt o successivo all a form azione del giudi cat o, in quanto il sequestro preventi vo dei beni del coobli gat o i n solido ( CP_5
i n favore dell a – e l a relativa conversione in
[...] Controparte_1
confisca – era stato disposto gi à con l a sent enza della C ort e di Assi se di Milano
n. 3 del 2013. Dunque, l a ci rcost anza ben pot eva essere dedotta i n sede di opposizione all a cart ell a di pagam ent o.
In conclusione, deve essere accertato l'effetto vincolante del giudicato esterno, com e eccepito da parte opposta e l a dom anda deve essere di chi arat a inamm issi bile.
pagina 6 di 7 Le spese seguono i l pri ncipio dell a soccombenza e sono liquidat e com e i n dispositivo nei limi ti dei param et ri di cui al d.m. n. 55/ 2014, e successivi aggiornamenti, t enuto conto del val ore dell a dom anda (scagli one tra euro
2.000.000,00 a 4.000.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttori a non es plet at a).
P.Q.M.
Il Tri bunal e, defi niti vam ent e pronunciando, così provvede:
- di chiara l a dom anda i namm issi bil e;
- condanna part e at tri ce al pagam ent o dell e spese del gi udizi o li quidat e in com plessivi euro 13.232,00 i n favore della Controparte_2
dell a ol tre al rim borso di eventuali spes e Controparte_4
prenot at e a debito e access ori com e per l egge.
Roma,15.11.2024
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 7 di 7