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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 169/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio D'Auria (c.f.:
) e (c.f.: ), con studio in Scafati (SA) C.F._2 Parte_2 C.F._3 alla Via Luigi Sturzo n. 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Paola Parente, (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, la parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1 perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume Sarno, in due occasioni, segnatamente il 13 ed il 24 novembre 2019, ed il 6 e 7 dicembre 2020, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura, rispettivamente, per ognuno dei due eventi, di €
14.512,50 e di € 20.750,00, oltre ai danni morali con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Fabio e , siccome anticipatari. Parte_2
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, conduceva in affitto e coltivava direttamente i fondi agricoli di sua proprietà, estesi mq 4.341, siti nel Comune di Angri (SA) in Via Orta Longa, identificati in catasto al foglio 1 del suddetto Comune, particelle 569, 1236, 1238 e 631;
--a causa delle due esondazioni del Fiume Sarno, il fondo fu sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
--a seguito dell'evento del 2019 andò distrutta tutta la produzione di finocchi e vi furono danni all'impianto di irrigazione a goccia ed al terreno per perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
nel dicembre 2020 divenne inutilizzabile tutta la produzione di cipolle e lattuga e vi furono analoghi danni al terreno;
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò almeno due mesi, in quanto la ricorrente fu costretta ad effettuare diverse operazioni agronomiche straordinarie e cioè: pulizia del fondo dalla melma e detriti, asportazione delle colture danneggiate, sistemazione delle pendenze, concimazione e sterilizzazione del fondo […]” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--Il fiume Sarno si presenta all'epoca dei fatti in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti,
“il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi
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negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limita sensibilmente la sezione” (cf l'atto introduttivo, pagina 3);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento Controparte_1 strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la CP_1 al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella CTP redatta dal dottor
[...] agronomo , depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con Per_1 vittoria di spese ed onorari.
1.1. Con comparsa in data 11.10.2023 si è costituita la la quale ha eccepito ha Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva, attesa la responsabilità esclusiva per la manutenzione del
, l'eccezionalità dell'evento come affermato con Delibera del Consiglio Controparte_2 dei Ministri del 2.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019 , che ha dichiarato "gli effetti dello stato di emergenza, sancito con delibera del CDM del 14.11.2019, al territorio della
, con la conseguenza che la sua responsabilità ex art. 2051 sarebbe esclusa;
in ogni Controparte_1 caso ha dedotto il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni ai sensi dell'art. 1227 c.c.. ha dedotto, poi, l'intenzionale intempestività del ricorso, in quanto presentato a quasi tre anni di distanza dai fatti;
gradatamente, nel merito ha posto in rilievo la mancata prova dell'entità dei danni, che avrebbe richiesto l'esibizione delle fatture di acquisto dei semi, le bolle di trasporto a discarica, le fatture dei lavori di bonifica eseguiti, inoltre delle scritture contabili e fiscali e del cd. quaderno di campagna;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2 ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1 per essere competenti altri enti;
[...]
3 Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'eccezionalità delle piogge per l'evento del novembre 2019 nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque
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prova; accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.2. All'esito di trattazione scritta del 7.2.2023 (sostitutiva della prima comparizione), il giudice delegato, rilevata la mancata comparizione della ha disposto la rinotifica ex art. 176 r.d. CP_1
1755/1933, con ordinanza in data 7.11.2023 ha assegnato alle parti, su loro istanza, i termini per le definitive articolazioni istruttorie rinviando alla successiva trattazione scritta del 5.11.2024, all'esito della quale è stata ammessa – con ordinanza - la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della stessa;
alla successiva trattazione scritta del 16.9.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.9.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta di entrambe le parti, il Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1. Legittimazione attiva della ricorrente
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dai contratti di compravendita allegati al ricorso, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà delle particelle oggetto di causa.
§§§
3. Prova dell'allagamento
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo ivi presente, nonché dei danni morali derivanti dalle esondazioni del fiume avvenute a CP_2 novembre 2019 e a dicembre 2020.
Ciò premesso, la fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre
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l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n.
84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Nel caso di specie, la prova dell'allagamento delle coltivazioni in atto e del danneggiamento dell'impianto di irrigazione si evince non solo dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte, ma anche dalle deposizioni rese, all'udienza del 23.1.2025 dal teste e dal CTP dottor Testimone_1
, che oltre ad essere sentito come testimone ha redatto la perizia tecnica di parte. I detti testi Per_1 hanno dichiarato di aver constatato direttamente l'allagamento per aver visto i luoghi di causa (cf verbale di prova delegata svolta all'udienza del 23.1.2025).
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla che per l'evento del 2020 non ha nemmeno CP_1 dedotto l'eccezionalità e la cui deduzione della natura eccezionale dell'evento del 2019 è generica e infondata, in quanto argomentata esclusivamente sulla base della Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 e del decreto dirigenziale n. 7 del 7.10.2020 del commissario delegato OCDPC
622/2019.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di
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danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n.
15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
Né la ha provato il concorso di colpa della ricorrente. CP_1
§§§
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 4-5 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 6 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si denuncia la perdita delle colture di finocchi nell'anno 2019 su 4.000 mq coltivati e di cipolle e lattuga nel 2020 sul 4.500 mq coltivati.
Il perito, partendo dall'estensione dei fondi, ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita dei prodotti andati persi, nel 2019 pari ad € 7.000,00 per i finocchi, per l'anno 2020 pari a complessivi € 12.637,50, di cui € 10.500,00 per le cipolle ed € 2.137,50 per la lattuga.
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione dei prezzi di mercato, difetta la prova concreta dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
I testi hanno dichiarato che, a seguito delle esondazioni, le coltivazioni di finocchi, cipolla e lattuga furono completamente sommerse dalle acque ed andarono distrutte, senza, tuttavia, fornire indicazioni, neppure generiche o indiziarie, circa l'estensione dei terreni coltivati e la quantità di raccolto effettivamente preparato quell'anno e dunque andato perso.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. , la cui valutazione dei danni si fonda esclusivamente sui Persona_2 prezzi delle colture, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare in modo riscontrabile la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante ortive interessate dall'allagamento.
A ciò va aggiunta un'assoluta e generale carenza documentale quanto all'attività di coltivazione svolta da , anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè l'effettiva Parte_1 quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione pagina 7 di 14 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Si rimarca che la carenza di documenti siffatti è tanto più ingiustificata se sol si consideri la somma richiesta a titolo di risarcimento per danno alle colture per l'annata 2020, pari a circa 12.000,00 euro, che fa supporre un reddito correlativamente alto, non acquisibile senza che ne rimanga riscontro in ricevute di pagamento ed, in generale, nei documenti contabili dell'azienda attrice.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 8 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Dunque, tenuto conto:
--della carenza di prova della quantità effettivamente coltivata in quel momento,
--della assoluta carenza di prova documentale dei costi ordinari per le coltivazioni (lavoratori dipendenti, acquisto prodotti e fertilizzanti),
--della circostanza che il mancato accertamento - nell'immediatezza dei fatti ed in contraddittorio - dei pregiudizi subiti è frutto di una scelta difensiva della ricorrente, che ha agito a distanza di circa 3 anni dall'esondazione, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 2.800,00, per la perdita dei finocchi nel 2019, e di € 5.055,00 per la perdita del raccolto di cipolle e lattuga nell'anno 2020.
4.1.1. Nulla può riconoscersi per i danni da mancata redditività a causa della mancata coltura successiva, atteso che manca persino l'indicazione precisa dei cicli colturali.
Inoltre, è del tutto assente la prova del presupposto imprescindibile della domanda risarcitoria per mancato reddito, ovvero l'ammontare dei redditi degli anni precedenti e la correlativa prova da darsi con i già citati documenti aziendali.
4.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività da farsi: di pulizia, di ripristino di fossi necessari alla regimentazione delle acque, di concimazione, di amminutamento e frangizollatura, di sistemazione delle quote superficiali del terreno.
Tuttavia, la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro), pur trattandosi per lo più di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalla ricorrente, ma il teste si è limitato a riferire genericamente: “Ho verificato che dopo un po' di Tes_1 tempo, per entrambi gli eventi, il terreno è stato ripulito, bonificato e preparato per la nuova piantumazione” (cf la deposizione del teste verbale di udienza 23.01.2025). Tes_1
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In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia e sistemazione, non aderente alla fattispecie concreta.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero nemmeno il teste (CTP) ha detto nulla sui lavori agronomici necessari Per_1 effettivamente svolti per ripulire il terreno, limitandosi esclusivamente a confermare, genericamente, la perizia.
Ciò premesso, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, si rende verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere delle attività di ripristino dei luoghi quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo coltivato, la somma complessiva di € 1.500,00, di cui 750,00 euro per la prima esondazione e 750,00 euro per la seconda esondazione.
4.3. Il CTP ha, inoltre, calcolato la somma di € 1.400,00 per i danni all'impianto irriguo esistente, per ognuna delle due esondazioni.
Questa voce di danno è indicata in modo piuttosto generico ed è del tutto sprovvista di supporto documentale. Nulla riferisce sul punto il teste mentre il CTP afferma soltanto che Tes_1 Per_1
l'impianto venne danneggiato.
Orbene, l'unica dichiarazione è quella del teste , il quale non ha nemmeno chiarito se il danno Per_1 dell'impianto si riferisce a entrambe le esondazioni o ad una di esse.
Inoltre, non vi è affatto prova che dopo l'allagamento del 2019 l'impianto sia stato effettivamente riparato.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 10 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Pertanto, si reputa di riconoscere in via equitativa soltanto la somma di € 600,00 per la sua riparazione, calcolando una sola volta il danno, in assenza di prova della sistemazione intermedia.
4.4. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.5. Pertanto, il risarcimento è in conclusione il seguente:
€ 2.800,00, per la perdita dei finocchi nel 2019,
€ 5.055,00 per la perdita del raccolto di cipolle e lattuga nell'anno 2020,
€ 1.500,00 per le sistemazioni del fondo, di cui 750,00 euro per la prima esondazione del 2019 e 750,00 euro per la seconda esondazione del 2020,
€ 600,00 per la riparazione dopo l'evento di 2020 dell'impianto irriguo, per un ammontare complessivo di € 9.955,00.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
§§§
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso CP_1 difetto di legittimazione passiva, onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, oltre che dalle ordinanze in atti, deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del Fiume Sarno.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 11 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la mancata manutenzione del Controparte_1 fiume Sarno, e del suo controfosso sinistro, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. TSAP sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento Controparte_2 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce
l'apposito stanziamento di bilancio tra i di Bonifica”) e art. 8 (“i CP_2 Controparte_3
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di
[...] bonifica integrale”) della n 23/1985. CP_4
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003 (cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del da considerarsi responsabile dei danni connessi alla Controparte_2 omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza pagina 12 di 14 Parte_1 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del , permane anche Controparte_2 quella concorrente della , non dovendo peraltro essere necessariamente litisconsorte il CP_1
, nel presente giudizio nemmeno citato. CP_2
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_2
L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera CP_1 della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli
Enti), va rilevato che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_2 opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
§§§
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte è posto a carico della e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore CP_1 della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella Parte_2 misura di metà per ognuno.
7. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del
18.09.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 169/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei confronti della Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 CP_1 complessivo di € 9.955,00 oltre rivalutazione monetaria, dalla data degli eventi a cui i singoli crediti risarcitori fanno capo (2.11.2019 e 7.12.2020) come indicato in parte motiva, fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla ricorrente la residua Controparte_1 parte, che liquida in euro 272,50 per esborsi documentati ed euro 1.850,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per Parte_2 ognuno.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 169/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio D'Auria (c.f.:
) e (c.f.: ), con studio in Scafati (SA) C.F._2 Parte_2 C.F._3 alla Via Luigi Sturzo n. 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Paola Parente, (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla via S. Lucia n. 81.
Resistente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, la parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1 perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del fiume Sarno, in due occasioni, segnatamente il 13 ed il 24 novembre 2019, ed il 6 e 7 dicembre 2020, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura, rispettivamente, per ognuno dei due eventi, di €
14.512,50 e di € 20.750,00, oltre ai danni morali con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avv.ti Fabio e , siccome anticipatari. Parte_2
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, conduceva in affitto e coltivava direttamente i fondi agricoli di sua proprietà, estesi mq 4.341, siti nel Comune di Angri (SA) in Via Orta Longa, identificati in catasto al foglio 1 del suddetto Comune, particelle 569, 1236, 1238 e 631;
--a causa delle due esondazioni del Fiume Sarno, il fondo fu sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
--a seguito dell'evento del 2019 andò distrutta tutta la produzione di finocchi e vi furono danni all'impianto di irrigazione a goccia ed al terreno per perdita di fertilità e alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
nel dicembre 2020 divenne inutilizzabile tutta la produzione di cipolle e lattuga e vi furono analoghi danni al terreno;
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò almeno due mesi, in quanto la ricorrente fu costretta ad effettuare diverse operazioni agronomiche straordinarie e cioè: pulizia del fondo dalla melma e detriti, asportazione delle colture danneggiate, sistemazione delle pendenze, concimazione e sterilizzazione del fondo […]” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--Il fiume Sarno si presenta all'epoca dei fatti in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti,
“il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi
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negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limita sensibilmente la sezione” (cf l'atto introduttivo, pagina 3);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento Controparte_1 strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la CP_1 al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella CTP redatta dal dottor
[...] agronomo , depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con Per_1 vittoria di spese ed onorari.
1.1. Con comparsa in data 11.10.2023 si è costituita la la quale ha eccepito ha Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva, attesa la responsabilità esclusiva per la manutenzione del
, l'eccezionalità dell'evento come affermato con Delibera del Consiglio Controparte_2 dei Ministri del 2.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019 , che ha dichiarato "gli effetti dello stato di emergenza, sancito con delibera del CDM del 14.11.2019, al territorio della
, con la conseguenza che la sua responsabilità ex art. 2051 sarebbe esclusa;
in ogni Controparte_1 caso ha dedotto il concorso dell'attrice nella determinazione dei danni ai sensi dell'art. 1227 c.c.. ha dedotto, poi, l'intenzionale intempestività del ricorso, in quanto presentato a quasi tre anni di distanza dai fatti;
gradatamente, nel merito ha posto in rilievo la mancata prova dell'entità dei danni, che avrebbe richiesto l'esibizione delle fatture di acquisto dei semi, le bolle di trasporto a discarica, le fatture dei lavori di bonifica eseguiti, inoltre delle scritture contabili e fiscali e del cd. quaderno di campagna;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2 ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1 per essere competenti altri enti;
[...]
3 Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'eccezionalità delle piogge per l'evento del novembre 2019 nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque
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prova; accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.2. All'esito di trattazione scritta del 7.2.2023 (sostitutiva della prima comparizione), il giudice delegato, rilevata la mancata comparizione della ha disposto la rinotifica ex art. 176 r.d. CP_1
1755/1933, con ordinanza in data 7.11.2023 ha assegnato alle parti, su loro istanza, i termini per le definitive articolazioni istruttorie rinviando alla successiva trattazione scritta del 5.11.2024, all'esito della quale è stata ammessa – con ordinanza - la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della stessa;
alla successiva trattazione scritta del 16.9.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.9.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta di entrambe le parti, il Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1. Legittimazione attiva della ricorrente
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, si ricava in via documentale dai contratti di compravendita allegati al ricorso, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà delle particelle oggetto di causa.
§§§
3. Prova dell'allagamento
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo ivi presente, nonché dei danni morali derivanti dalle esondazioni del fiume avvenute a CP_2 novembre 2019 e a dicembre 2020.
Ciò premesso, la fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. secondo cui grava sull'attore la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre
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l'ente tenuto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n.
84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Nel caso di specie, la prova dell'allagamento delle coltivazioni in atto e del danneggiamento dell'impianto di irrigazione si evince non solo dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte, ma anche dalle deposizioni rese, all'udienza del 23.1.2025 dal teste e dal CTP dottor Testimone_1
, che oltre ad essere sentito come testimone ha redatto la perizia tecnica di parte. I detti testi Per_1 hanno dichiarato di aver constatato direttamente l'allagamento per aver visto i luoghi di causa (cf verbale di prova delegata svolta all'udienza del 23.1.2025).
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla che per l'evento del 2020 non ha nemmeno CP_1 dedotto l'eccezionalità e la cui deduzione della natura eccezionale dell'evento del 2019 è generica e infondata, in quanto argomentata esclusivamente sulla base della Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 e del decreto dirigenziale n. 7 del 7.10.2020 del commissario delegato OCDPC
622/2019.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di
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danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n.
15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
Né la ha provato il concorso di colpa della ricorrente. CP_1
§§§
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 4-5 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
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4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si denuncia la perdita delle colture di finocchi nell'anno 2019 su 4.000 mq coltivati e di cipolle e lattuga nel 2020 sul 4.500 mq coltivati.
Il perito, partendo dall'estensione dei fondi, ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita dei prodotti andati persi, nel 2019 pari ad € 7.000,00 per i finocchi, per l'anno 2020 pari a complessivi € 12.637,50, di cui € 10.500,00 per le cipolle ed € 2.137,50 per la lattuga.
Ebbene, tale quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione dei prezzi di mercato, difetta la prova concreta dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
I testi hanno dichiarato che, a seguito delle esondazioni, le coltivazioni di finocchi, cipolla e lattuga furono completamente sommerse dalle acque ed andarono distrutte, senza, tuttavia, fornire indicazioni, neppure generiche o indiziarie, circa l'estensione dei terreni coltivati e la quantità di raccolto effettivamente preparato quell'anno e dunque andato perso.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. , la cui valutazione dei danni si fonda esclusivamente sui Persona_2 prezzi delle colture, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare in modo riscontrabile la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante ortive interessate dall'allagamento.
A ciò va aggiunta un'assoluta e generale carenza documentale quanto all'attività di coltivazione svolta da , anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè l'effettiva Parte_1 quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
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Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Si rimarca che la carenza di documenti siffatti è tanto più ingiustificata se sol si consideri la somma richiesta a titolo di risarcimento per danno alle colture per l'annata 2020, pari a circa 12.000,00 euro, che fa supporre un reddito correlativamente alto, non acquisibile senza che ne rimanga riscontro in ricevute di pagamento ed, in generale, nei documenti contabili dell'azienda attrice.
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Dunque, tenuto conto:
--della carenza di prova della quantità effettivamente coltivata in quel momento,
--della assoluta carenza di prova documentale dei costi ordinari per le coltivazioni (lavoratori dipendenti, acquisto prodotti e fertilizzanti),
--della circostanza che il mancato accertamento - nell'immediatezza dei fatti ed in contraddittorio - dei pregiudizi subiti è frutto di una scelta difensiva della ricorrente, che ha agito a distanza di circa 3 anni dall'esondazione, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 2.800,00, per la perdita dei finocchi nel 2019, e di € 5.055,00 per la perdita del raccolto di cipolle e lattuga nell'anno 2020.
4.1.1. Nulla può riconoscersi per i danni da mancata redditività a causa della mancata coltura successiva, atteso che manca persino l'indicazione precisa dei cicli colturali.
Inoltre, è del tutto assente la prova del presupposto imprescindibile della domanda risarcitoria per mancato reddito, ovvero l'ammontare dei redditi degli anni precedenti e la correlativa prova da darsi con i già citati documenti aziendali.
4.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività da farsi: di pulizia, di ripristino di fossi necessari alla regimentazione delle acque, di concimazione, di amminutamento e frangizollatura, di sistemazione delle quote superficiali del terreno.
Tuttavia, la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro), pur trattandosi per lo più di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalla ricorrente, ma il teste si è limitato a riferire genericamente: “Ho verificato che dopo un po' di Tes_1 tempo, per entrambi gli eventi, il terreno è stato ripulito, bonificato e preparato per la nuova piantumazione” (cf la deposizione del teste verbale di udienza 23.01.2025). Tes_1
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In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia e sistemazione, non aderente alla fattispecie concreta.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero nemmeno il teste (CTP) ha detto nulla sui lavori agronomici necessari Per_1 effettivamente svolti per ripulire il terreno, limitandosi esclusivamente a confermare, genericamente, la perizia.
Ciò premesso, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, si rende verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere delle attività di ripristino dei luoghi quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo coltivato, la somma complessiva di € 1.500,00, di cui 750,00 euro per la prima esondazione e 750,00 euro per la seconda esondazione.
4.3. Il CTP ha, inoltre, calcolato la somma di € 1.400,00 per i danni all'impianto irriguo esistente, per ognuna delle due esondazioni.
Questa voce di danno è indicata in modo piuttosto generico ed è del tutto sprovvista di supporto documentale. Nulla riferisce sul punto il teste mentre il CTP afferma soltanto che Tes_1 Per_1
l'impianto venne danneggiato.
Orbene, l'unica dichiarazione è quella del teste , il quale non ha nemmeno chiarito se il danno Per_1 dell'impianto si riferisce a entrambe le esondazioni o ad una di esse.
Inoltre, non vi è affatto prova che dopo l'allagamento del 2019 l'impianto sia stato effettivamente riparato.
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Pertanto, si reputa di riconoscere in via equitativa soltanto la somma di € 600,00 per la sua riparazione, calcolando una sola volta il danno, in assenza di prova della sistemazione intermedia.
4.4. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.5. Pertanto, il risarcimento è in conclusione il seguente:
€ 2.800,00, per la perdita dei finocchi nel 2019,
€ 5.055,00 per la perdita del raccolto di cipolle e lattuga nell'anno 2020,
€ 1.500,00 per le sistemazioni del fondo, di cui 750,00 euro per la prima esondazione del 2019 e 750,00 euro per la seconda esondazione del 2020,
€ 600,00 per la riparazione dopo l'evento di 2020 dell'impianto irriguo, per un ammontare complessivo di € 9.955,00.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
§§§
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso CP_1 difetto di legittimazione passiva, onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, oltre che dalle ordinanze in atti, deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del Fiume Sarno.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 11 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la mancata manutenzione del Controparte_1 fiume Sarno, e del suo controfosso sinistro, in quanto non vi è dubbio che il corso d'acqua in questione faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. TSAP sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento Controparte_2 integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4
(“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce
l'apposito stanziamento di bilancio tra i di Bonifica”) e art. 8 (“i CP_2 Controparte_3
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di
[...] bonifica integrale”) della n 23/1985. CP_4
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003 (cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del da considerarsi responsabile dei danni connessi alla Controparte_2 omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Controparte_1
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza pagina 12 di 14 Parte_1 CP_1 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del , permane anche Controparte_2 quella concorrente della , non dovendo peraltro essere necessariamente litisconsorte il CP_1
, nel presente giudizio nemmeno citato. CP_2
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 CP_2
L.R. n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera CP_1 della del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli
Enti), va rilevato che la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_2 opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
§§§
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte è posto a carico della e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore CP_1 della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella Parte_2 misura di metà per ognuno.
7. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del
18.09.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
R.G. n. 169/ 2023 Sentenza MO CA /Regione Campania pagina 13 di 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 169/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei confronti della Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, dell'importo Controparte_1 CP_1 complessivo di € 9.955,00 oltre rivalutazione monetaria, dalla data degli eventi a cui i singoli crediti risarcitori fanno capo (2.11.2019 e 7.12.2020) come indicato in parte motiva, fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla ricorrente la residua Controparte_1 parte, che liquida in euro 272,50 per esborsi documentati ed euro 1.850,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per Parte_2 ognuno.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".