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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8.07.2025 e vertente
:
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Fevola Parte_1
SE , giusta delega in atti
-Attori opponenti
, rappresentata e difesa dall' avv. Neri Alessandra, Controparte_1 giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
rappresentata e difesa dall' avv. Petrosillo Paolo, giusta CP_2 delega in atti;
- Terza Intervenuta;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2150/2017
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza in trattazione scritta dell' 8.07.2025 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato,
l' odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 100.542,71, oltre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 1.7.17 al saldo., n.q. di garante di
PEOPLE SRL, CF , dell'importo di euro 100.542,71, di P.IVA_1 cui euro 94.397,36 per scoperto del conto corrente n. M7 52 89347990
0 intestato alla società (cfr. saldaconto ex art. 50 TUB, doc. 1) e euro
6.145,35 per scoperto del conto interessi infruttifero ed esente da spese n. M7 B9 89347990 D collegato al menzionato conto corrente, (cfr. saldaconto ex art. 50 TUB, doc. 2).
Nel proporre opposizione il garante disconosceva le sottoscrizioni apposte nei due contratti di fideiussione allegati in monitorio (
2.10.2009 e 2.11.2010), ne eccepiva comunque l' abusivo riempimento, rilevava in ogni caso la nullità del contratto di garanzia in quanto riproduttivo di unì illecita intesa anticoncorrenziale tra Banche Cass.SU
n.41994/2021, in quanto conforme al Modello ABI, rilevava quindi la nullità ex art 1419 c.c della clausola derogatoria ai termini di cui all' art
1957 c.c. per le suddette ragioni ed anche in quanto vessatoria, deducendo la sua qualifica di consumatore;
nel merito del rapporto principale deduceva l' illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione della CMS mai pattuita.
Si costituiva l' Istituto opposto resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
nel corso del giudizio interveniva la ex art 111 cpc in qualità di CP_2 cessionaria del credito la quale si riportava alle difese della Banca cedente.
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica e CTU contabile ed all' udienza dell' 8.07.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc. Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di garanzia da parte dell' opponente Controparte_3 va in primo luogo rilevata l' inammissibilità dell' eccezione atteso che la stessa opponente deducendo altresì il riempimento abusivo ( sia esso contra pacta o absque pactis) ha sostanzialmente e con insanabile contraddizione riconosciuto la paternità delle proprie firme.
In ogni caso dirimente è la circostanza che la CTU grafologica espletata abbia acclarato la natura autografa delle sottoscrizioni disconosciute.
In particolare l' ausiliario del giudice dott.essa in Persona_1 modo analitico puntuale ed esaustivo ha evidenziato “Previa raccolta dei saggi grafici del Signor e previa acquisizione della firma Parte_1 comparativa di apposta in calce al Verbale di mediazione Parte_1 depositato presso l'ente Controparte_4
- Le firme apposte in calce alla Fideiussione prodotta nella causa 462/2018 provengono dall'attore- Il confronto eseguito con le firme autografe di Parte_1 ha mostrato numerose analogie con le firme in verifica a nome
[...] Parte_1
, pertanto si conclude formulando la seguente risposta:
[...]
le firme in verifica a nome sono riconducibili alla mano di Parte_1 ovvero esse sono da ritenersi autografe.” Parte_1
Acclarata la genuinità delle sottoscrizioni devono valutarsi le eccezioni di parte opponente relative al rapporto di garanzia in atti e specificamente l' eccezione di nullità della clausola derogatoria alla previsione di cui all' art 1957 c.c. sia in quanto riproduttiva del noto
Schema ABI, dichiarato nullo dalla Banca d' Italia in quanto espressivo di un intesa tra banche anticoncorrenziale (Cass.SU n.41994/2021), sia in quanto clausola vessatoria ex art 33 Codice del Consumo.
Sul punto è assorbente evidenziare, superando ogni questione processuale relativa ad una sorta di remissione in termini operata dal precedente istruttore con concessione ex novo dei termini di cui all' art
183 VI comma cpc, che, quand' anche ( sotto entrambi i profili di nullità dedotti) si ritenesse applicabile la disciplina legale di cui all' art 1957 c.c
. con espunzione della clausola pattizia derogatoria, in ogni caso la non sarebbe comunque decaduta dall' escussione della garanzia. CP_1
Invero, va premesso che, in forza della previsione di cui alla lettera c) riprodotta in entrambe le fideiussioni allegate ove è convenuto che il pagamento deve avvenire "a prima richiesta", letta in combinato disposto con le ulteriori clausole pattizie conformi alla schema ABI tendenti a scindere le sorti del contratto principale da quello di garanzia
( lett K rinuncia al diritto di surroga e lett. L revivescenza della fideiussione), il contratto in questione può essere qualificato “ contratto autonomo di garanzia” in quanto sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto principale.
Sul punto va evidenziato che per costante giurisprudenza, in caso di contratto autonomo di garanzia,, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale di pagamento ( Cass. Civ. n. 5179/2025, Cass. Civ. n.
660/2025).
Orbene, nella fattispecie, sin con il ricorso in monitorio la Banca creditrice ha allegato che con raccomandate a.r. del 28.9.2016 (doc. 10), la ha intimato alla società e al garante la disdetta dagli Controparte_1 affidamenti concessi, chiedendo contestualmente l'immediato pagamento di quanto dovuto alla data della detta lettera. La lettera inviata a mezzo pec alla società è stata regolarmente ricevuta. Dunque la aveva manifestato espressamente la volontà di CP_1 revocare, con effetto immediato, l'affidamento a suo tempo concesso, con contestuale invito a provvedere a risanare lo scoperto, talché la obbligazione poteva considerarsi scaduta in quel tempo con contestuale diffida di pagamento ( Cass. sez. 1 civ. n. 5720/2004).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di decadenza formulata dall' opponente per violazione del termine di cui all' art 1957 c.c. sia qualora si ritenesse la nullità della clausola pattizia derogatoria per violazione della normativa Antitrust sia se ne inferisse la nullità/inefficacia ai sensi dell' art 33 del Codice del Consumo per assenza di trattativa per quanto la formulazione di tale eccezione sia stata conseguenza di un' inammissibile remissione in termini effettuata dal GI dott. Gabrielli.
Con riferimento alle eccezioni relative al rapporto principale e specificamente quella relativa alla illegittima applicazione di anatocismo bancario, dirimente è la circostanza che in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come nella fattispecie, secondo un orientamento della Suprema Corte, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione
- eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n.
385 del 1993 ( Cass. Civ. n. 20397/2017).
Va dato atto della sussistenza di pronunce in senso contrario a quella appena citata che vanno in direzione del riconoscimento della legittimazione del garante autonomo ad eccepire l' illegittima applicazione di anatocismo bancario.
Tuttavia, si intende aderire all' indirizzo sopracitato più restrittivo in quanto, in senso contrario si vanificherebbero gli effetti dell' autonomia della garanzia, ciò soprattutto nella fattispecie dove l' anatocismo non era “ ab origine” illegittimo atteso che il contratto di conto corrente è stato stipulato post entrata in vigore della Delibera CICR del 9.02.2000
( 09/10/2009) con riconoscimento della reciprocità della capitalizzazione, ma lo è divenuto in corso di rapporto, per effetto della modifica dell' art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, che fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014.
L' opposizione deve essere pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
Le spese di CTU grafologica e CTU contabile sono poste a carico di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento d spese processuali liquidate in favore di parte opposta, in € 4500,00 per competenze oltre accessori di legge;
Pone le spese di CCTTUU liquidate come da separati decreti a carico di parte opponente.
Latina, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8.07.2025 e vertente
:
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Fevola Parte_1
SE , giusta delega in atti
-Attori opponenti
, rappresentata e difesa dall' avv. Neri Alessandra, Controparte_1 giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
rappresentata e difesa dall' avv. Petrosillo Paolo, giusta CP_2 delega in atti;
- Terza Intervenuta;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2150/2017
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza in trattazione scritta dell' 8.07.2025 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato,
l' odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 100.542,71, oltre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 1.7.17 al saldo., n.q. di garante di
PEOPLE SRL, CF , dell'importo di euro 100.542,71, di P.IVA_1 cui euro 94.397,36 per scoperto del conto corrente n. M7 52 89347990
0 intestato alla società (cfr. saldaconto ex art. 50 TUB, doc. 1) e euro
6.145,35 per scoperto del conto interessi infruttifero ed esente da spese n. M7 B9 89347990 D collegato al menzionato conto corrente, (cfr. saldaconto ex art. 50 TUB, doc. 2).
Nel proporre opposizione il garante disconosceva le sottoscrizioni apposte nei due contratti di fideiussione allegati in monitorio (
2.10.2009 e 2.11.2010), ne eccepiva comunque l' abusivo riempimento, rilevava in ogni caso la nullità del contratto di garanzia in quanto riproduttivo di unì illecita intesa anticoncorrenziale tra Banche Cass.SU
n.41994/2021, in quanto conforme al Modello ABI, rilevava quindi la nullità ex art 1419 c.c della clausola derogatoria ai termini di cui all' art
1957 c.c. per le suddette ragioni ed anche in quanto vessatoria, deducendo la sua qualifica di consumatore;
nel merito del rapporto principale deduceva l' illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione della CMS mai pattuita.
Si costituiva l' Istituto opposto resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
nel corso del giudizio interveniva la ex art 111 cpc in qualità di CP_2 cessionaria del credito la quale si riportava alle difese della Banca cedente.
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica e CTU contabile ed all' udienza dell' 8.07.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc. Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di garanzia da parte dell' opponente Controparte_3 va in primo luogo rilevata l' inammissibilità dell' eccezione atteso che la stessa opponente deducendo altresì il riempimento abusivo ( sia esso contra pacta o absque pactis) ha sostanzialmente e con insanabile contraddizione riconosciuto la paternità delle proprie firme.
In ogni caso dirimente è la circostanza che la CTU grafologica espletata abbia acclarato la natura autografa delle sottoscrizioni disconosciute.
In particolare l' ausiliario del giudice dott.essa in Persona_1 modo analitico puntuale ed esaustivo ha evidenziato “Previa raccolta dei saggi grafici del Signor e previa acquisizione della firma Parte_1 comparativa di apposta in calce al Verbale di mediazione Parte_1 depositato presso l'ente Controparte_4
- Le firme apposte in calce alla Fideiussione prodotta nella causa 462/2018 provengono dall'attore- Il confronto eseguito con le firme autografe di Parte_1 ha mostrato numerose analogie con le firme in verifica a nome
[...] Parte_1
, pertanto si conclude formulando la seguente risposta:
[...]
le firme in verifica a nome sono riconducibili alla mano di Parte_1 ovvero esse sono da ritenersi autografe.” Parte_1
Acclarata la genuinità delle sottoscrizioni devono valutarsi le eccezioni di parte opponente relative al rapporto di garanzia in atti e specificamente l' eccezione di nullità della clausola derogatoria alla previsione di cui all' art 1957 c.c. sia in quanto riproduttiva del noto
Schema ABI, dichiarato nullo dalla Banca d' Italia in quanto espressivo di un intesa tra banche anticoncorrenziale (Cass.SU n.41994/2021), sia in quanto clausola vessatoria ex art 33 Codice del Consumo.
Sul punto è assorbente evidenziare, superando ogni questione processuale relativa ad una sorta di remissione in termini operata dal precedente istruttore con concessione ex novo dei termini di cui all' art
183 VI comma cpc, che, quand' anche ( sotto entrambi i profili di nullità dedotti) si ritenesse applicabile la disciplina legale di cui all' art 1957 c.c
. con espunzione della clausola pattizia derogatoria, in ogni caso la non sarebbe comunque decaduta dall' escussione della garanzia. CP_1
Invero, va premesso che, in forza della previsione di cui alla lettera c) riprodotta in entrambe le fideiussioni allegate ove è convenuto che il pagamento deve avvenire "a prima richiesta", letta in combinato disposto con le ulteriori clausole pattizie conformi alla schema ABI tendenti a scindere le sorti del contratto principale da quello di garanzia
( lett K rinuncia al diritto di surroga e lett. L revivescenza della fideiussione), il contratto in questione può essere qualificato “ contratto autonomo di garanzia” in quanto sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto principale.
Sul punto va evidenziato che per costante giurisprudenza, in caso di contratto autonomo di garanzia,, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale di pagamento ( Cass. Civ. n. 5179/2025, Cass. Civ. n.
660/2025).
Orbene, nella fattispecie, sin con il ricorso in monitorio la Banca creditrice ha allegato che con raccomandate a.r. del 28.9.2016 (doc. 10), la ha intimato alla società e al garante la disdetta dagli Controparte_1 affidamenti concessi, chiedendo contestualmente l'immediato pagamento di quanto dovuto alla data della detta lettera. La lettera inviata a mezzo pec alla società è stata regolarmente ricevuta. Dunque la aveva manifestato espressamente la volontà di CP_1 revocare, con effetto immediato, l'affidamento a suo tempo concesso, con contestuale invito a provvedere a risanare lo scoperto, talché la obbligazione poteva considerarsi scaduta in quel tempo con contestuale diffida di pagamento ( Cass. sez. 1 civ. n. 5720/2004).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di decadenza formulata dall' opponente per violazione del termine di cui all' art 1957 c.c. sia qualora si ritenesse la nullità della clausola pattizia derogatoria per violazione della normativa Antitrust sia se ne inferisse la nullità/inefficacia ai sensi dell' art 33 del Codice del Consumo per assenza di trattativa per quanto la formulazione di tale eccezione sia stata conseguenza di un' inammissibile remissione in termini effettuata dal GI dott. Gabrielli.
Con riferimento alle eccezioni relative al rapporto principale e specificamente quella relativa alla illegittima applicazione di anatocismo bancario, dirimente è la circostanza che in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come nella fattispecie, secondo un orientamento della Suprema Corte, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione
- eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n.
385 del 1993 ( Cass. Civ. n. 20397/2017).
Va dato atto della sussistenza di pronunce in senso contrario a quella appena citata che vanno in direzione del riconoscimento della legittimazione del garante autonomo ad eccepire l' illegittima applicazione di anatocismo bancario.
Tuttavia, si intende aderire all' indirizzo sopracitato più restrittivo in quanto, in senso contrario si vanificherebbero gli effetti dell' autonomia della garanzia, ciò soprattutto nella fattispecie dove l' anatocismo non era “ ab origine” illegittimo atteso che il contratto di conto corrente è stato stipulato post entrata in vigore della Delibera CICR del 9.02.2000
( 09/10/2009) con riconoscimento della reciprocità della capitalizzazione, ma lo è divenuto in corso di rapporto, per effetto della modifica dell' art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, che fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014.
L' opposizione deve essere pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
Le spese di CTU grafologica e CTU contabile sono poste a carico di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento d spese processuali liquidate in favore di parte opposta, in € 4500,00 per competenze oltre accessori di legge;
Pone le spese di CCTTUU liquidate come da separati decreti a carico di parte opponente.
Latina, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli