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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio in data 19.12.2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1304\2024 R.G.A.C. pendente tra
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
La Spezia, Via Gagliola n. 16 SP), C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in La Spezia, Corso nazionale n. 5 presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo
Bendini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
e
, nata a [...] [...] e residente in [...]Controparte_1
(MS) Castello di Corlaga, via Corlaga n. 36 (c.f.: ) ai fini del C.F._2
presente atto elettivamente domiciliata in Massa (MS), via P. Pellegrini n. 2/C presso lo
Studio dell'Avv. Carmelo Rizzo Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento, promosso dal Sig. nei confronti Parte_1
della sig.ra ha per oggetto la modifica delle condizioni di cui alla Controparte_1
sentenza n. 158\2020 pronunciata dal Tribunale della Spezia nell'ambito del procedimento recante n. 148\2019 R.G., con cui è intervenuto lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 20/05/2001, e nel corso del quale sono nati due figli: nata a [...] in data [...] e CP_2 CP_3
nato a [...] in data [...].
[...]
2. A fronte di un iniziale disaccordo delle parti, nel corso dell'udienza del 5.12.2024 queste hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale Ill.mo, a modificazioni delle condizioni economiche contenute nella sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio del Tribunale della Spezia n. 158/2020, preso atto del trasferimento della residenza dei figli e ora maggiorenni ma non economicamente CP_3 CP_2
autosufficienti presso il padre e con lui convivente, 1) revocare i contributo economico per il mantenimento dei figli previsto in sentenza a carico del padre ed in favore della madre a far data dalla presentazione della domanda;
2) disporre a carico della madre un contributo Controparte_1
economico al mantenimento dei figli nella misura di euro 150,00 mensili per ciascun figlio (euro
300,00 mensili complessivi) con rivalutazione istat come per legge;
3) spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con compensazione delle spese di lite”.
All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio, sentita la relazione del Giudice relatore previamente designato, letto l'art. 473bis.29 c.p.c., vista la trasmissione degli atti al PM, prende atto delle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ritenuta la non contrarietà di queste a norme imperative, all'ordine pubblico ed all'interesse della prole, dispone in sostanziale conformità alle stesse.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a fronte pagina 2 di 3 dell'accordo dalle stesse raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale definitivamente pronunciando:
1) in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale della
Spezia n. 158\2020, pronunciata nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio recante n. 148\2019 R.G.A.C.: i) revoca il contributo economico per il mantenimento dei figli previsto in sentenza a carico del padre a far data dalla presentazione del ricorso introduttivo;
ii) dispone che
[...]
versi in favore di , a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
dei figli, l'importo di euro 150,00 mensili per ciascun figlio (euro 300,00 mensili complessivi) con rivalutazione Istat come per legge;
iii) dispone che le spese straordinarie relative ai figli vengano suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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