Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 950/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 610/24 (dr. Lojacono), discussa all'udienza collegiale del 6.2.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ALFONSINO Pt_1 P.IVA_1
IMPARATO (c.f. ) e ROBERTO MAIO ed elettivamente C.F._1 domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLANTE CONTRO (c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA M. ILARIA MARAZZOTTA (c.f. ) e MASSIMO C.F._3
SIDOTI ed elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZA CASTELNUOVO 35, presso lo studio dei difensori. LL
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. ALESSANDRO CAPRIOLI (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata in LECCE, VIA SCARAMBONE 56, presso lo studio del difensore. LL I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “ • In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 610/24 pubblicata il 26.8.2024 (causa RG n. 1699/22), notificata in data 30.8.2024, rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto e in diritto, il ricorso avversario con riferimento agli avvisi di addebito erroneamente e ingiustamente dichiarati prescritti e annullati nel dispositivo dell'appellata sentenza.
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e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio”
PER L'LL : “In via preliminare: CP_1
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'interposto gravame per le ragioni esposte. Nel merito: Rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza n. 610/24 emessa dal Tribunale di Monza, sezione lavoro, pubblicata il 26.08.2024 nella causa n. 1699/2022 R.G.. Vinte le spese ed i compensi del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatarii”. PER L'LL : “dichiarare la Controparte_2 legittimità e la regolarità dell'operato processuale della Parte_2
, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto,
[...] dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente da Parte_2 ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa con distrazione a favore dell'odierno avvocato”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha accolto l'impugnativa di avverso l'intimazione di pagamento n. 06820229026926553/000 CP_1 emessa relativamente a plurimi AVA e cartelle esattoriali, per un complessivo importo di euro 27.700,48.
Il primo giudice ha preliminarmente respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata da all'uopo rilevando che oggetto dell'impugnativa era Pt_1 un'intimazione di pagamento e non già un estratto di ruolo, ed ha altresì respinto l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 24 dlgs n. 46 del 1999 assumendo che la decadenza presuppone l'avvenuta regolare notifica degli atti.
Nel merito, il primo giudice ha disaminato le singole cartelle e, relativamente alla n. 06820060250815964000, ne ha ritenuto l'omessa notificazione posto che CP_3 aveva prodotto solo una ricevuta di ricevimento non datata e priva di riferimento alla cartella, altresì rilevando l'assenza di atti interruttivi, con conseguente prescrizione del titolo;
relativamente alla cartella n. 06820070399542759000 il giudice ha rilevato l'assenza di prova della notifica;
relativamente alle cartelle n. 06820080001043810000, n. 06820090287556064000 e n. 06820080311308180000 il giudice ha ritenuto l'omessa notificazione poichè erano prodotte ricevute di ricevimento non datate e prive di collegamento con le cartelle. Per quanto riguarda gli Ava impugnati il giudice ha rilevato che l' Pt_1 non aveva allegato alcuna prova delle rispettive notifiche, precisando che “in
2 calce alla memoria difensiva si legge : doc. 2 “copia AVA e ricevute”, ma da attento esame del fascicolo telematico tali documenti non risultano mai depositati”.
Avverso detta decisione, con atto depositato il 4.9.2024, ha interposto appello l' il quale ha lamentato che “ Alla memoria dell' erano altresì allegati e Pt_1 Pt_1 debitamente indicati i documenti a sostegno della difesa e in particolare le copie dei n. 7 ava opposti con la prova della notifica nelle date indicate nell'intimazione di pagamento. Tuttavia, per un mero disguido detta documentazione dell' non Pt_1 risulta depositata nel fascicolo telematico dell' e tale mancanza non è stata Pt_1 evidenziata né dalla Cancelleria, né dal Giudice durante il corso del processo, se non in sentenza”, sostenendo che la sentenza era ingiusta siccome fondata sul difetto di allegazione non segnalato nel corso della causa “né dalla Cancelleria, né da controparte, né dal Giudice”.
Sulla scorta del predetto assunto l'appellante ha prodotto i documenti di cui era contestata l'omessa allegazione, rilevandone l'indispensabilità ai fini del decidere di cui all'art. 437 c.p.c. e invocando i poteri di acquisizione d'ufficio del giudice, esperibili nonostante il verificarsi di decadenze o preclusioni, in considerazione della specifica natura dei diritti tutelati.
Secondo l'appellante, il giudice, inoltre, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione anche al fine di vagliare l'eccezione di inammissibilità ex art. 24 .
Tanto lamentato, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza della prescrizione, attesa la produzione da parte di di atti interruttivi e, inoltre, ha ribadito CP_3
l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. , altresì invocando la responsabilità esclusiva di per l'omessa notifica degli atti interruttivi. CP_3
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame.
All'udienza del 21.11.24 l'appellante ha chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e la Corte ha disposto in conformità. CP_3
Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto la riforma della sentenza, con CP_3 declaratoria di esenzione da ogni responsabilità relativamente alla notificazione degli atti interruttivi.
All'udienza del 6.2.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La delibazione del giudizio impone il preliminare vaglio dell'istanza di ammissione di documenti pacificamente non prodotti in primo grado mediante l'esercizio del potere di acquisizione d'ufficio del giudice.
3 Orbene, al proposito il Collegio rileva che secondo il costante orientamento della S.C. (Cfr. Cass. 23652/16) “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse”.
L'insegnamento di cui sopra è stato di recente ribadito con l' Ordinanza n. 27423/24 secondo la quale “Nel rito del lavoro, caratterizzato dalla necessità di bilanciare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti istruttori qualora reputi insufficienti le prove esistenti per superare l'incertezza sui fatti fondamentali della controversia, purché tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo. Questo potere d'ufficio mira a dissipare dubbi residuati dalle prove già acquisite in primo grado, senza preclusioni per le parti. L'acquisizione di prove d'ufficio rappresenta un approfondimento di elementi probatori già presenti nel processo, non configurando una questione di preclusione o decadenza per le parti”.
Nel caso di specie, rileva il Collegio, il difetto probatorio in primo grado è stato integrale e nessuna prova è stata allegata a sostegno delle difese di sì che Pt_1 non sussiste l'ipotesi dell'approfondimento della scia probatoria già emersa in giudizio, né l'esigenza di dissipare incertezze o dubbi residuati dalle prove già allegate all'atto introduttivo, del tutto, invero, omesse.
Alla luce di tale rilievo la richiesta di allegazione della documentazione, come formulata dall' deve essere respinta, con la conseguenza che il confermato Pt_1 difetto di prova della notificazione dei titoli, ex se, inficia il fondamento del gravame.
Ad ogni buon conto, il Collegio rileva che la documentazione asseritamente interruttiva della prescrizione dei crediti prodotta da relativa al quinquennio CP_3 anteriore il 25.8.22 – data di notifica dell'intimazione -, non costituisce prova idonea ai fini pretesi.
Difatti, la documentazione prodotta da è del tutto carente e insufficiente in CP_3 quanto non sono prodotte le ricevute di ricevimento degli asseriti atti interruttivi, ovvero, riscontrando in atti quanto già rilevato dal primo giudice, il quale ha affermato “laddove vi sono le cartoline non vi è modo di collegarle agli atti”, non vi è possibilità di collegare avvisi di ricevimento ed atti.
Infine, la censura relativa all'insussistenza in capo all'opponente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. merita rigetto in quanto erroneamente centrata sulla differente fattispecie dell'impugnativa dell'estratto di ruolo -per come attesta, peraltro, la giurisprudenza richiamata dall'appellante -, laddove nel caso di specie l'impugnativa ha a suo oggetto un'intimazione di pagamento, rispetto alla quale la censura, come articolata, non è predicabile.
4 Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, esse vengono poste, solidalmente, a carico di e di Pt_1 CP_3
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 610/24 del Tribunale di Monza.
Condanna l'ente appellante e l'appellata al Controparte_2 pagamento in solido delle spese del grado in favore dell'appellata , che CP_1 liquida in €. 3.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 6.2.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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