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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 691/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIAPETTI ORNELLA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCONI Parte_2 C.F._2 DO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI (CF CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. PARENTI ANNALISA C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 14 Maggio 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: Avv. Leonardo Marconi Per parte appellata: Avv. Annalisa Parenti.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Marconi conferma la rinuncia ai primi due motivi di appello. L'avv. Parenti dichiara che l'appellata non ha ricevuto alcunché dallo stante anche la Parte_2 mancanza di prova del relativo pagamento.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 9 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIAPETTI ORNELLA Parte_1 C.F._1
SCURIATTI DO (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCONI C.F._2 DO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI (CF CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. PARENTI ANNALISA C.F._3
APPELLATO/I avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024
CONCLUSIONI
In data 14.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 Per : “Voglia lEcc.ma Corte di Appello di Firenze, verificatosi il restringimento Parte_1 del thema decidendum, stante l'intervenuta rinuncia in relazione alla domanda principale e nel merito ritenere sul punto estinto il procedimento;
Si riporta poi integralmente alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo a firma dell'avv. Leonardo Marconi ma solo relativamente alla domanda sulla rideterminazione delle spese di lite del procedimento in 1° grado e quindi riconsiderare le stesse applicando lo scaglione in riferimento al reale valore della causa. Chiede a codesta Ecc.ma Corte la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata in punto di spese di soccombenza, del giudizio di prime cure, stante l'evidente e palese errore di indicazione e relativo calcolo dello scaglione applicabile e stante che l'appellante ha altresì già subito un pignoramento dello stipendio, (all.3) per le spese di 1° senza dimenticare che il debito originario è riferibile soltanto all'ex coniuge e che questa difesa ha cercato in Parte_2 ogni modo di poter transare la questione anche in punto di spese stante la consapevolezza della controparte dell'evidente errore”
Per : “Accertare e dichiarare che il giudice, indotto in errore dal collega di Parte_2 controparte, sulle spese ha erroneamente interpretato l'art. 5, comma primo, quarto periodo, del D.M. n. 55, datato 10.3.2014, prendendo a riferimento uno scaglione diverso da quello oggetto della causa pari ad € 7.867,29 e per l'effetto rideterminare la condanna alle spese, anche in considerazione della circostanza che nessuna istruttoria è stata compiuta anche nel primo grado, pari ad € 1.701,00 oltre oneri di legge, e per l'effetto condannare la società in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di € 6.299,00 oltre oneri di legge già corrisposti ed agli interessi legali ed alla rivalutazione dal giorno del pagamento sino alla data effettiva di restituzione”.
Per “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, - previa declaratoria di inammissibilità CP_1 ex art. 345 c.p.c. della documentazione ex adverso prodotta soltanto in sede di appello, sub doc. 2, 3 e 4 allegata all'atto di appello, per i motivi dedotti, - rigettare l'appello proposto per i motivi dedotti in atti ed in ogni caso nel merito rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate per i motivi dedotti in atti, con integrale conferma dell'Ordinanza impugnata. Con vittoria di onorari e spese anche del presente grado, per la cui liquidazione questa difesa si rimette alla Corte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame CP_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c. proposta da aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato, CP_1 in data 19.4.2022, a rogito Notaio (rep. 308.229-Fasc. 42.318), con cui Per_1 Parte_2 aveva venduto alla moglie la quota di ½ dell'abitazione ubicata in Firenze, via Parte_1
Ruggeri n. 3, al prezzo di € 81.558,15; aveva, inoltre, condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite quantificate in € 8.000,00 (di cui € 379,50 per esborsi), oltre accessori di legge.
2 – A sostegno dell'impugnazione, e articolavano i seguenti Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 9 motivi:
1) con il primo, censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto esistente l'eventus damni, omettendo, tuttavia, di compiere qualsiasi verifica sulla situazione patrimoniale dello negli USA, dove egli si era trasferito dal 2021 e dove lavorava come chef in un Parte_2 ristorante di New York, percependo uno stipendio mensile di $ 5.000,00;
2) con il secondo, contestavano l'esistenza della scientia damni in capo alla non Parte_1 essendo al riguardo sufficiente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, né l'esistenza del rapporto di coniugio né l'aver ricevuto la notifica, in busta chiusa, degli atti esecutivi posti in essere nei confronti dello debitore di Parte_2 CP_1
3) con il terzo, rilevavano che il tribunale aveva errato anche in punto di quantificazione delle spese di lite, in quanto il primo giudice aveva ritenuto la causa di valore pari ad € 81.558,15
(corrispondente al prezzo della compravendita) quando, invece, lo stesso ammontava ad €
7.867,29 (corrispondente al credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria), con la conseguenza che avrebbe dovuto fare applicazione dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. – Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, dichiarava di rinunciare Parte_1 all'appello, ad eccezione del motivo inerente la quantificazione delle spese di lite.
5. – Con ordinanza del 18.11.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 14.5.2025, con termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
6 – In via preliminare
6.1. – Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. limitatamente al rapporto processuale tra e , avendo le parti, il 2.8.2024 (e, quindi, CP_1 Parte_1 successivamente alla proposizione dell'appello ed al deposito, in data 28.5.2024, della comparsa di costituzione di nuovo difensore della con cui costei dichiarava di insistere solo Parte_1 sull'accoglimento del motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite), raggiunto un accordo transattivo con cui la ha, tra l'altro, espressamente dichiarato di rinunciare Parte_1 pagina 4 di 9 all'impugnazione proposta avverso l'ordinanza in questa sede gravata – rinuncia che la sua controparte ha dichiarato contestualmente di accettare – dando atto del passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.8.1997, n. 7565).
6.2. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare che, pur risultando dall'indice dell'atto di appello la produzione dei seguenti documenti: “Copia web MUNA Miami USA” (doc. 2) e
“Copia dichiarazione paga base” (doc. 3), gli stessi non risultano versati in atti.
In ogni caso, la loro produzione sarebbe anche inammissibile ex art. 345 c.p.c., perché avvenuta, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio.
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, con riferimento a tali documenti, parte appellante non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità.
7 – Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, si procede ugualmente all'esame di tutti i motivi di appello, per la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese processuali, pur avendo lo all'udienza di discussione, Parte_2 confermato la rinuncia ai primi due.
7.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
Il tribunale, nel ritenere sussistente il requisito dell'eventus damni, ha evidenziato che l'atto dispositivo impugnato aveva modificato in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale dello il quale, in tal modo, si era privato della quota dell'unico immobile di cui risultava essere Parte_2 proprietario, senza dimostrare di essere in possesso di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito di CP_1
Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione, dal momento che l'originaria attrice non aveva fornito la prova di aver tentato l'esecuzione forzata, nei confronti dello negli USA (dove Parte_2 questi lavora), sebbene egli avesse affermato di essere in grado di onorare il suo debito. pagina 5 di 9 Si deve dissentire.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza n. 1902/2015).
Spettava, quindi, allo dimostrare di essere in possesso di ampie residualità patrimoniali Parte_2 in grado di garantire le ragioni creditorie il che, però, non è avvenuto, essendo rimasta del tutto indimostrata la sua situazione economica.
Del resto, come affermato sempre dalla Corte di Cassazione: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. civ., n. 1896/2012).
Il mezzo, dunque, è caducato.
7.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Circa l'esistenza della scientia damni in capo alla il primo giudice ha attribuito Parte_1 importanza decisiva al rapporto di coniugio esistente con lo il che consentiva di ritenere Parte_2 che ella fosse a conoscenza dei suoi debiti, anche per aver ricevuto la notificazione degli atti esecutivi indirizzati a suo marito.
Sostiene l'appellante che il rapporto di coniugio non sarebbe sufficiente a far desumere l'esistenza dell'elemento soggettivo nei confronti del terzo acquirente.
In realtà, per costante orientamento giurisprudenziale: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (cfr. Cass. civ. n.
13447/2013).
pagina 6 di 9 Correttamente, allora, il tribunale ha attributo rilevanza all'esistenza di uno stretto rapporto personale tra le parti.
Ciò tanto più se si considera che è documentato che la avesse ricevuto, nel maggio Parte_1
2021 e nel novembre 2021, la notifica, a mezzo posta, dell'atto di precetto indirizzato al marito, sottoscrivendo per ricevuta le relative cartoline.
In proposito, non rileva che tali atti fossero stati notificati in busta chiusa e che la non Parte_1 potesse prenderne visione a pena di configurabilità del reato di cui all'art. 616 c.p. (secondo quanto sostenuto dall'appellante), in quanto è davvero arduo credere che costei non abbia mai chiesto al marito, in un periodo in cui il loro rapporto matrimoniale era ancora esistente, spiegazioni circa il loro contenuto o che, comunque, non fosse a conoscenza della sua situazione debitoria.
Peraltro, osserva il Collegio come particolarmente sospetta sia anche la tempistica della compravendita, che risulta posta in essere nell'aprile 2022 e, quindi, solo a distanza di qualche mese dalla ricezione di tali notifiche, senza, peraltro, che risultino dimostrate le effettive ragioni del trasferimento (che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, sono state genericamente ricondotte al fatto che i coniugi, all'epoca, fossero separati di fatto e che intendessero così sistemare i loro rapporti patrimoniali).
7.3. – Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
Per costante orientamento giurisprudenziale: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Pertanto, ammontando ad € 7.867,29 il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, lo scaglione da applicare era quello da € 5.201 ad € 26.000.
Inoltre, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della semplificazione della fase di trattazione e di quella decisionale (in ragione del rito prescelto), ritiene il Collegio che il compenso si sarebbe dovuto liquidare secondo il parametro medio per le fasi 1 e 2, e secondo il parametro minimo per le fasi 3 e 4.
Al riguardo, si precisa che, ai fini del riconoscimento della fase 3, non rileva il mancato compimento di attività istruttoria, in quanto: “in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art.
702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente
pagina 7 di 9 considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”
(cfr. Cass. civ., ordinanza n. 28627/2023).
Ne deriva che le spese devono essere rideterminate secondo il seguente computo:
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 3.387,00, oltre € 379,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Ha errato, quindi, il tribunale nel riconoscere il compenso di € 8.000,00, peraltro in assenza di qualsiasi specificazione, risultando lo stesso esorbitante rispetto allo scaglione di riferimento.
8 – Per quanto concerne, infine, le spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato che “nel momento in cui […] un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà”, con la conseguenza che se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza.
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 31.5.2021, n. 15102, in motivazione, pag. 12-13).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di;
Parte_1
2) accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, ridetermina le spese Parte_2 del giudizio di primo grado nei termini di cui in parte motiva;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, 14.5.2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 691/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIAPETTI ORNELLA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCONI Parte_2 C.F._2 DO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI (CF CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. PARENTI ANNALISA C.F._3
APPELLATO/I
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Oggi 14 Maggio 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: Avv. Leonardo Marconi Per parte appellata: Avv. Annalisa Parenti.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Marconi conferma la rinuncia ai primi due motivi di appello. L'avv. Parenti dichiara che l'appellata non ha ricevuto alcunché dallo stante anche la Parte_2 mancanza di prova del relativo pagamento.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 9 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIAPETTI ORNELLA Parte_1 C.F._1
SCURIATTI DO (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCONI C.F._2 DO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI (CF CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. PARENTI ANNALISA C.F._3
APPELLATO/I avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024
CONCLUSIONI
In data 14.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 Per : “Voglia lEcc.ma Corte di Appello di Firenze, verificatosi il restringimento Parte_1 del thema decidendum, stante l'intervenuta rinuncia in relazione alla domanda principale e nel merito ritenere sul punto estinto il procedimento;
Si riporta poi integralmente alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo a firma dell'avv. Leonardo Marconi ma solo relativamente alla domanda sulla rideterminazione delle spese di lite del procedimento in 1° grado e quindi riconsiderare le stesse applicando lo scaglione in riferimento al reale valore della causa. Chiede a codesta Ecc.ma Corte la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata in punto di spese di soccombenza, del giudizio di prime cure, stante l'evidente e palese errore di indicazione e relativo calcolo dello scaglione applicabile e stante che l'appellante ha altresì già subito un pignoramento dello stipendio, (all.3) per le spese di 1° senza dimenticare che il debito originario è riferibile soltanto all'ex coniuge e che questa difesa ha cercato in Parte_2 ogni modo di poter transare la questione anche in punto di spese stante la consapevolezza della controparte dell'evidente errore”
Per : “Accertare e dichiarare che il giudice, indotto in errore dal collega di Parte_2 controparte, sulle spese ha erroneamente interpretato l'art. 5, comma primo, quarto periodo, del D.M. n. 55, datato 10.3.2014, prendendo a riferimento uno scaglione diverso da quello oggetto della causa pari ad € 7.867,29 e per l'effetto rideterminare la condanna alle spese, anche in considerazione della circostanza che nessuna istruttoria è stata compiuta anche nel primo grado, pari ad € 1.701,00 oltre oneri di legge, e per l'effetto condannare la società in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di € 6.299,00 oltre oneri di legge già corrisposti ed agli interessi legali ed alla rivalutazione dal giorno del pagamento sino alla data effettiva di restituzione”.
Per “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, - previa declaratoria di inammissibilità CP_1 ex art. 345 c.p.c. della documentazione ex adverso prodotta soltanto in sede di appello, sub doc. 2, 3 e 4 allegata all'atto di appello, per i motivi dedotti, - rigettare l'appello proposto per i motivi dedotti in atti ed in ogni caso nel merito rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate per i motivi dedotti in atti, con integrale conferma dell'Ordinanza impugnata. Con vittoria di onorari e spese anche del presente grado, per la cui liquidazione questa difesa si rimette alla Corte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame CP_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c. proposta da aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato, CP_1 in data 19.4.2022, a rogito Notaio (rep. 308.229-Fasc. 42.318), con cui Per_1 Parte_2 aveva venduto alla moglie la quota di ½ dell'abitazione ubicata in Firenze, via Parte_1
Ruggeri n. 3, al prezzo di € 81.558,15; aveva, inoltre, condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite quantificate in € 8.000,00 (di cui € 379,50 per esborsi), oltre accessori di legge.
2 – A sostegno dell'impugnazione, e articolavano i seguenti Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 9 motivi:
1) con il primo, censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto esistente l'eventus damni, omettendo, tuttavia, di compiere qualsiasi verifica sulla situazione patrimoniale dello negli USA, dove egli si era trasferito dal 2021 e dove lavorava come chef in un Parte_2 ristorante di New York, percependo uno stipendio mensile di $ 5.000,00;
2) con il secondo, contestavano l'esistenza della scientia damni in capo alla non Parte_1 essendo al riguardo sufficiente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, né l'esistenza del rapporto di coniugio né l'aver ricevuto la notifica, in busta chiusa, degli atti esecutivi posti in essere nei confronti dello debitore di Parte_2 CP_1
3) con il terzo, rilevavano che il tribunale aveva errato anche in punto di quantificazione delle spese di lite, in quanto il primo giudice aveva ritenuto la causa di valore pari ad € 81.558,15
(corrispondente al prezzo della compravendita) quando, invece, lo stesso ammontava ad €
7.867,29 (corrispondente al credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria), con la conseguenza che avrebbe dovuto fare applicazione dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. – Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, dichiarava di rinunciare Parte_1 all'appello, ad eccezione del motivo inerente la quantificazione delle spese di lite.
5. – Con ordinanza del 18.11.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 14.5.2025, con termine fino al 7.5.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
6 – In via preliminare
6.1. – Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. limitatamente al rapporto processuale tra e , avendo le parti, il 2.8.2024 (e, quindi, CP_1 Parte_1 successivamente alla proposizione dell'appello ed al deposito, in data 28.5.2024, della comparsa di costituzione di nuovo difensore della con cui costei dichiarava di insistere solo Parte_1 sull'accoglimento del motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite), raggiunto un accordo transattivo con cui la ha, tra l'altro, espressamente dichiarato di rinunciare Parte_1 pagina 4 di 9 all'impugnazione proposta avverso l'ordinanza in questa sede gravata – rinuncia che la sua controparte ha dichiarato contestualmente di accettare – dando atto del passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.8.1997, n. 7565).
6.2. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare che, pur risultando dall'indice dell'atto di appello la produzione dei seguenti documenti: “Copia web MUNA Miami USA” (doc. 2) e
“Copia dichiarazione paga base” (doc. 3), gli stessi non risultano versati in atti.
In ogni caso, la loro produzione sarebbe anche inammissibile ex art. 345 c.p.c., perché avvenuta, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio.
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, con riferimento a tali documenti, parte appellante non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità.
7 – Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, si procede ugualmente all'esame di tutti i motivi di appello, per la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese processuali, pur avendo lo all'udienza di discussione, Parte_2 confermato la rinuncia ai primi due.
7.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
Il tribunale, nel ritenere sussistente il requisito dell'eventus damni, ha evidenziato che l'atto dispositivo impugnato aveva modificato in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale dello il quale, in tal modo, si era privato della quota dell'unico immobile di cui risultava essere Parte_2 proprietario, senza dimostrare di essere in possesso di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito di CP_1
Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione, dal momento che l'originaria attrice non aveva fornito la prova di aver tentato l'esecuzione forzata, nei confronti dello negli USA (dove Parte_2 questi lavora), sebbene egli avesse affermato di essere in grado di onorare il suo debito. pagina 5 di 9 Si deve dissentire.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza n. 1902/2015).
Spettava, quindi, allo dimostrare di essere in possesso di ampie residualità patrimoniali Parte_2 in grado di garantire le ragioni creditorie il che, però, non è avvenuto, essendo rimasta del tutto indimostrata la sua situazione economica.
Del resto, come affermato sempre dalla Corte di Cassazione: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. civ., n. 1896/2012).
Il mezzo, dunque, è caducato.
7.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Circa l'esistenza della scientia damni in capo alla il primo giudice ha attribuito Parte_1 importanza decisiva al rapporto di coniugio esistente con lo il che consentiva di ritenere Parte_2 che ella fosse a conoscenza dei suoi debiti, anche per aver ricevuto la notificazione degli atti esecutivi indirizzati a suo marito.
Sostiene l'appellante che il rapporto di coniugio non sarebbe sufficiente a far desumere l'esistenza dell'elemento soggettivo nei confronti del terzo acquirente.
In realtà, per costante orientamento giurisprudenziale: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (cfr. Cass. civ. n.
13447/2013).
pagina 6 di 9 Correttamente, allora, il tribunale ha attributo rilevanza all'esistenza di uno stretto rapporto personale tra le parti.
Ciò tanto più se si considera che è documentato che la avesse ricevuto, nel maggio Parte_1
2021 e nel novembre 2021, la notifica, a mezzo posta, dell'atto di precetto indirizzato al marito, sottoscrivendo per ricevuta le relative cartoline.
In proposito, non rileva che tali atti fossero stati notificati in busta chiusa e che la non Parte_1 potesse prenderne visione a pena di configurabilità del reato di cui all'art. 616 c.p. (secondo quanto sostenuto dall'appellante), in quanto è davvero arduo credere che costei non abbia mai chiesto al marito, in un periodo in cui il loro rapporto matrimoniale era ancora esistente, spiegazioni circa il loro contenuto o che, comunque, non fosse a conoscenza della sua situazione debitoria.
Peraltro, osserva il Collegio come particolarmente sospetta sia anche la tempistica della compravendita, che risulta posta in essere nell'aprile 2022 e, quindi, solo a distanza di qualche mese dalla ricezione di tali notifiche, senza, peraltro, che risultino dimostrate le effettive ragioni del trasferimento (che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, sono state genericamente ricondotte al fatto che i coniugi, all'epoca, fossero separati di fatto e che intendessero così sistemare i loro rapporti patrimoniali).
7.3. – Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
Per costante orientamento giurisprudenziale: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Pertanto, ammontando ad € 7.867,29 il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, lo scaglione da applicare era quello da € 5.201 ad € 26.000.
Inoltre, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e della semplificazione della fase di trattazione e di quella decisionale (in ragione del rito prescelto), ritiene il Collegio che il compenso si sarebbe dovuto liquidare secondo il parametro medio per le fasi 1 e 2, e secondo il parametro minimo per le fasi 3 e 4.
Al riguardo, si precisa che, ai fini del riconoscimento della fase 3, non rileva il mancato compimento di attività istruttoria, in quanto: “in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art.
702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente
pagina 7 di 9 considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”
(cfr. Cass. civ., ordinanza n. 28627/2023).
Ne deriva che le spese devono essere rideterminate secondo il seguente computo:
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 3.387,00, oltre € 379,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Ha errato, quindi, il tribunale nel riconoscere il compenso di € 8.000,00, peraltro in assenza di qualsiasi specificazione, risultando lo stesso esorbitante rispetto allo scaglione di riferimento.
8 – Per quanto concerne, infine, le spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato che “nel momento in cui […] un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà”, con la conseguenza che se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza.
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 31.5.2021, n. 15102, in motivazione, pag. 12-13).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (repert. n. 796/2024 – cron. n. 1765/2024) emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 07/02/2024, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di;
Parte_1
2) accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, ridetermina le spese Parte_2 del giudizio di primo grado nei termini di cui in parte motiva;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, 14.5.2025
pagina 8 di 9 Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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