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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 471 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Parte_1 C.F._1
IO
PARTE RICORRENTE
E
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, – premesso che, con decreto di Parte_1 omologa emesso il 10.6.2024 all'esito del procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 9526/2023 R.G.L. – era stato accertato in capo a sè il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa – adiva l'intestato Tribunale, esponendo che, in CP_ seguito alla notificazione del suddetto decreto, l' aveva liquidato l'assegno cat. IO n° 002-
310015054679, con decorrenza dall'1.4.2023, e lamentando che, in sede di liquidazione,
l' avesse operato, sull'importo lordo complessivo di euro 11.768,19, una trattenuta EF CP_2 sugli arretrati imponibili relativi agli anni precedenti per un importo di euro 1.292,69.
1 Tanto dedotto in fatto, denunciava in diritto l'illegittimità dell'anzidetta trattenuta, invocando l'applicabilità del regime fiscale c.d. “no Tax Area”, stante la mancata disponibilità di altri redditi dichiarati, e sostenendo che l' avesse erroneamente applicato il principio di cassa, CP_2 anziché quello di competenza.
Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare CP_ e dichiarare illegittima la trattenuta irpef effettuata dall pari ad € 1.292,69, in sede di liquidazione degli arretrati relativi alla pensione cat. IO n° 002-310015054679; Accertare e CP_ dichiarare che l' ha applicato il principio di cassa e non quello di competenza ed inoltre non ha tenuto conto della NO;
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente Pt_2
CP_ alla restituzione da parte dell delle somme trattenute ai fini irpef pari ad € 1.292,69 e per CP_ l'effetto condannare l' alla restituzione”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, deducendo di aver quantificato gli arretrati relativi agli anni 2023 e 2024 e di aver applicato automaticamente la trattenuta EF dovuta in base al regime di tassazione separata, e ciò anche in considerazione del fatto che, nei detti casi, l' CP_2 agisce quale sostituto d'imposta ope legis, spettando all'amministrazione erariale operare eventuali detrazioni o procedere ad un ipotetico rimborso fiscale.
Concludeva, pertanto, nel senso della piena legittimità delle ritenute sugli arretrati corrisposti al ricorrente, con conseguente infondatezza della domanda attorea.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, e ciò in continuità con i più recenti arresti della Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro relativi a controversie analoghe a quella in scrutinio (cfr. sentenza n.1460/2023, pubblicata il 24.7.2023; sentenza n. 712/2023, pubblicata il 5.4.2023; sentenza n. 1415/2024, pubblicata il 25.10.2024, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), essendo indubbia l'applicazione al caso di specie del regime di tassazione separata secondo il principio di cassa.
2.1. Ed invero, come precisato da Cass. n. 10887 del 2019, “a norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”; con la precisazione
2 che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), costituiscono redditi da lavoro dipendente, anche “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
Ed ancora, come affermato nel detto arresto: “In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n.
5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno 2007. Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt.
21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura. (…)”.
D'altro canto, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art 12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Cost. n. 104/85), il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
In tal senso, come di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 8648 del 2.4.2024: - “si verte in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, comma 4 d.P.R. n. 917/86; - come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente;
- è quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione.
3 Il meccanismo viene mantenuto dall'art. 23, co.2, lett. c) d.P.R. n. 600/73, che infatti richiama
i criteri dell'art. 21”.
Può dunque affermarsi che la disciplina vigente, interpretata nei suesposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva, si profila quindi un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale. CP_
2.2. Ciò detto, va dunque disatteso l'assunto del ricorrente secondo cui l' avrebbe dovuto considerare gli arretrati secondo il principio di competenza e non già di cassa, derivando tale assunto da una lettura normativa superata dalle suesposte coordinate ermeneutiche;
peraltro, nel caso di specie, l' ha operato del tutto correttamente, attenendosi al disposto CP_2 normativo per cui il sostituto d'imposta è sempre tenuto a operare le ritenute EF (art. 23 T.U.
600 del 1973), salvo che il pensionato non comunichi il proprio diritto alle detrazioni spettanti nonché la mancata fruizione delle stesse in ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati. CP_ In tale situazione, le difese articolate dall' colgono nel segno, non avendo il ricorrente allegato e comprovato di aver comunicato all' la ricorrenza, anche ai sensi dell'art. 21, CP_2 comma 4, del richiamato D.P.R., dei presupposti per la fruizione di specifiche detrazioni in relazione a ciascuno degli anni di riferimento nonché la loro mancata fruizione, mancando dunque di attenersi al principio secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (diritto all'esenzione fiscale) spetta al pensionato (Cass. cit. n. 8648/2024).
In tale situazione, e a fronte della rilevata inconcludenza della pretesa - posta a base del ricorso
- di imputare gli arretrati riconosciuti per anno di competenza piuttosto che secondo il principio di cassa, non può che pervenirsi al rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 471/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
4 b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
5
Il Giudice
IV TO