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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5118 /2025 AR MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06/04/1966, residente in [...]4 INT. 4 16151 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GAVAZZA ILARIA (C.F.
), che lo rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
23/02/1966, residente in [...]16033 LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GAVAZZA ILARIA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/10/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
11.06.2003 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 13/10/1990 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
“- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto possessori di autonome fonti reddituali.
- l'Immobile sito in Genova -GE, Sal. , rimarrà in comunione tra i coniugi Controparte_1 sino a che gli stessi non decidano di procedere con la vendita dello stesso dividendosi il ricavato.
- i coniugi, hanno definito e regolato ogni interesse e rapporto economico tra loro esistente, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa relativo o, comunque, connesso all'intercorso rapporto di coniugio, ad eccezione dell'immobile sito Genova -
GE, Sal. , rimasto in comproprietà. Controparte_1
- Compensare le spese del presente giudizio. “.
SPESE DEL GIUDZIO COMPENSATE.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1990,
Numero 926, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06/04/1966, residente in [...]4 INT. 4 16151 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GAVAZZA ILARIA (C.F.
), che lo rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
23/02/1966, residente in [...]16033 LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GAVAZZA ILARIA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/10/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
11.06.2003 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 13/10/1990 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti .
“- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto possessori di autonome fonti reddituali.
- l'Immobile sito in Genova -GE, Sal. , rimarrà in comunione tra i coniugi Controparte_1 sino a che gli stessi non decidano di procedere con la vendita dello stesso dividendosi il ricavato.
- i coniugi, hanno definito e regolato ogni interesse e rapporto economico tra loro esistente, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa relativo o, comunque, connesso all'intercorso rapporto di coniugio, ad eccezione dell'immobile sito Genova -
GE, Sal. , rimasto in comproprietà. Controparte_1
- Compensare le spese del presente giudizio. “.
SPESE DEL GIUDZIO COMPENSATE.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1990,
Numero 926, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3